Sentenza 16 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DE038 2 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 3508/99 Consigliere Cron.8134 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. 1281 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. --IL-SOLE 24 ORE per diritti d MINAFRA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA il ↑ CANCELLIERE VIA G. B. MARTINI 2, presso l'avvocato RIZZO R., rappresentato e difeso dagli avvocati VILLANI LUCIANO RE 1500 CANCELLERIA e GALLEANO SERGIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro 0177748 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ISTITUTO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MOBILIARE ITALIANO, in persona del legale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato dal Sig. DE BENEDETTI in ROMA VIA SALARIA 362, presso l'avvocato DE per diritti L. BENEDETTI BONAIUTO PIERO, che lo rappresenta e difende2000 IL CANCELLIERE 2153 unitamente all'avvocato DAL VERME CARLO, giusta -1- procura speciale per Notaio Daniele Bazzoni di Torino rep. n. 73637 del 23.2.1999; controricorrente -
contro
RE UG;
- intimato avverso la sentenza n. 2149/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 16-9-1987, AF DO conveniva innanzi al Tribunale di Milano l'Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a. e FE GO, quale direttore della filiale n.2 di Milano, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, per £.3.120.000.000, arrecatigli dal protesto di quattro assegni di conto corrente, emessi per il pagamento di forniture, a seguito della revoca dell'apertura di credito concessagli (sino all'importo di £.100.000.000), revoca successiva alla data di emissione di detti assegni. L'adito Tribunale, costituitisi entrambi i convenuti, con sentenza in data 31-10-96, rigettava la domanda. Proponeva impugnazione il AF e la Corte d'Apello di Milano, costutitisi gli appellati, con la decisione in esame, rigettava il gravame;
riteneva, in particolare, la Corte territoriale "sfornita di prova" la decisiva circostanza della concessione del fido in questione. Ricorre per cassazione, con tre motivi, il AF;
resiste con controricorso il solo San Paolo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.3 e 41 Cost., in relazione agli artt. 1322 e 1325 c.c., nonché degli artt. 1337, 1350, 1362 e 1366 c.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte di Milano considerato che il contratto di apertura di credito non richiede ad substantiam la forma scritta, omettendo di valutare nella vicenda in questione il comportamento delle parti, anche in base al generale principio dell'obbligo di buona fede. Con il secondo motivo si sostiene la violazione degli artt. 1175 e 1337 c.c., e relativo difetto di motivazione, sia per non avere la Corte di Milano applicato i principi dell' affidamento e dell'apparenza", non tenendo conto che esso ricorrente “ha fatto incolpevolmente affidamento sulla conclusione del contratto di apertura di credito, quale conseguenza del comportamento posto in essere dal FE ed in buona fede interpretato dal ricorrente”, e sia per non avere detta Corte accertato la responsabilità dell'Istituto in ordine all'improvvisa chiusura del fido in questione. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte territoriale "fatto buon uso" delle risultanze processuali. Il ricorso è infondato. Deve premettersi che le argomentazioni addotte dalla Corte di Milano a sostegno della sentenza in esame sono ampie, logiche e tali da rendere agevole l'identificazione del relativo percorso decisionale;
sulla base di un completo esame degli elementi probatori (interrogatorio delle parti, testimonianze ed ulteriori risultanze, tra cui il comportamento delle stesse parti riguardo alla presunta conclusione del contratto di fido) la Corte territoriale ha, infatti, escluso e la sussistenza di un contratto di apertura di credito, fino all'importo di cento milioni, in favore dell'odierno ricorrente, e, per essere evidente e manifesta la mancata concessione di detta apertura, la configurabilità di un "incolpevole affidamento" da parte del AF e, conseguentemente, la responsabilità dell'Istituto in ordine al protesto degli assegni. Ne deriva che quanto sostenuto con le esposte doglianze è, da un lato, non meritevole di accoglimento, con particolare riferimento ai dedotti vizi di motivazione, e, dall'altro, inammissibile non potendosi riesaminare nella presente sede di legittimità circostanze di fatto ed elementi probatori . A 4 Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente O 1 R 0 E 0 giudizio di legittimità. T 2 A . R R
P.Q.M.
P A 0 0 . E 0 L . 6 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. i A L z 0 L E i I 2 7 v D r O M a 2 e i 28000 P z A S i P O d n H a I u i A i 1 e G C r o t 279000 I 8 i A F a M r 6 In Roma, il 21-11-2001 F t s i U 9 g . . e 1 . . . R n . p . i . s . a e R e r ✓ Presidente | i | l ( L'estensore Semohn Ayton th NOELLIERE Auf at Staner? CELLIERE