Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio, anche in difetto di specifiche doglianze aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, la questione della sua adeguatezza, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49, che ha ridotto il minimo edittale della pena prevista per il reato di cui art. 73, comma primo, d.P.R. ottobre 1990 n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2006, n. 29360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29360 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
29 360/0 6
60 R.G. n. 44346/05 P.U. 27.06.06
Sent. 980
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai Signori
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Dott. Bruno Oliva Consigliere Dott. Domenico Carcano Consigliere Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
sui ricorsi proposti da TR EN e da RI AN avverso sentenza della Corte d'Appello di Cagliari in data 19.9.2005
***
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Santi Consolo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi;
O s s e r v a
violazione dell'art. 521 c.p.p., essendo stato condannato per una condotta diversa da quella contestata, secondo lui riconducibile inoltre più esattamente alla previsione dell'art. 379 c.p.; ancora vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità dell'aggravante della ingente quantità e al diniego delle attenuanti generiche.
Con dichiarazione resa il 27.5.2006 alla Direzione della Casa Circondariale di Cagliari, in cui era ristretto, il TR ha rinunciato al ricorso, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Sono infondati i rilievi del RI.
L'incompetenza territoriale era stata invocata sulla base della allegata connessione con altro episodio delittuoso del luglio-settembre 2001, per cui ha proceduto l'autorità giudiziaria di Tempio Pausania. La connessione è stata esclusa dal giudice del riesame, che ha integrato e parzialmente rettificato sul punto la motivazione del g.i.p., con riguardo al notevole lasso di tempo trascorso tra i due episodi delittuosi e alla diversità dei concorrenti, ritenuta incompatibile con lo spostamento della competenza per connessione anche nei loro confronti. La motivazione è giuridicamente corretta e basata su una valutazione in fatto che non è suscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità; tanto più che il ricorrente si limita a sindacare la sua adeguatezza, senza indicare in concreto gli elementi per cui i fatti del 2001 dovrebbero essere considerati come espressione di un unico disegno criminoso rispetto a quelli accertati il 29 settembre del 2003.
La dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p. si basa su una sostanziale petizione di principio, secondo cui sarebbe stato ravvisabile nella condotta del RI il reato di cui all'art. 379
c.p. in luogo del concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio. Per il resto, era stato contestato all'imputato il concorso nell'acquisto, nel trasporto e nella detenzione a scopo di commercio della partita di cocaina in sequestro, poi identificandosi in motivazione il suo ruolo precipuo in quello di custode della sostanza stupefacente;
e non si vede in che cosa possa essere ravvisata la dedotta mancata correlazione tra accusa e sentenza. Anche se si ritenesse invero
(contro il tenore delle intercettazioni richiamate in sentenza, di cui il ricorso mostra di non tener conto) che la condotta dell'imputato si sia esaurita nella custodia della partita di cocaina poi sequestrata, non per questo si potrebbe escludere il concorso nel reato, una volta accertato che i relativi accordi con gli altri imputati erano stati conclusi prima dell'acquisto della sostanza stupefacente;
per cui quello del RI si deve comunque ritenere un contributo essenziale alla commissione del reato, e non già un semplice aiuto fornito ai suoi autori dopo la commissione ed allo scopo di assicurarne loro il profitto.
Per quanto attiene infine all'aggravante dell'ingente quantità, essa è stata correttamente ritenuta sulla base dell'elevato dato ponderale (oltre due chilogrammi di cocaina di elevata purezza, sufficienti alla confezione di oltre diecimila dosi), che la rende indiscutibilmente idonea a soddisfare per un elevato periodo di tempo la domanda di un elevato numero di consumatori;
e ciò è quanto rileva per la configurabilità dell'aggravante, dal ricorrente posta in discussione d'altronde sulla base di argomentazioni inconferenti. Le attenuanti generiche sono state escluse in considerazione della obiettiva gravità del fatto e dei precedenti specifici che risultano a carico dell'imputato; e perciò sulla base di una motivazione del tutto congrua e corretta sotto il profilo logico, che il ricorrente contesta senza peraltro indicare alcun elemento positivo in favore della loro concessione.
I motivi posto a fondamento del ricorso debbono pertanto essere disattesi. Anche in difetto di doglianze specifiche aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, deve peraltro, ai sensi dell'art. 2 c.4 (già c.3) c.p.p., porsi d'ufficio la questione della sua adeguatezza dopo l'entrata in vigore della 1. n.49/2006, che ha ridotto il minimo edittale della pena prevista per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n.309/90. Rigettato il ricorso nel resto, la sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente all'entità della pena inflitta, con rinvio al giudice competente per la sua determinazione nel rispetto dei nuovi parametri normativi.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso di TR EN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di RI AN e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari.. Rigetta nel resto il ricorso del RI.
Così deciso in Roma, all'udienza del 27 giugno 2006
n Consigliere estensoreAury Hupona IL Presidente
Depositato in Cancelleria
oggi.21 AGO.2006 IL CANCELLIERE CESEPER
L DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dolisca/Santa Cat