Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2025, n. 37710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37710 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
37710-25
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a nchiesta di parte Imposto dalla legge
Composta da:
ER BE NO IMPERIALI DONATO D'AURIA SIMONETTA LE SC IT
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 1653/2025 CC - 30/09/2025 R.G.N. 19614/2025 Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI VI GI (CUI 04UMZWV) nato a [...] il [...]
di
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto diochiararsi inammissibile il ricorso;
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 3/4/2025, ha riformato la sentenza emessa il 19/5/2022 dal G.U.P. del Tribunale di Caltagirone nei confronti di CE AG RR per i reati di tentata rapina pluriaggravata, lesioni personali e violazione della sorveglianza speciale, ritenuti in continuazione tra loro, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo di impugnazione il vizio del consenso prestato al fine di pervenire al concordato sulla pena, alla luce di perizie che si assumono effettuate sul RR in altri procedimenti pendenti (l'uno in primo grado e l'altro in appello) dai quali sarebbe emersa, con riferimento a fatti del settembre 2019 e del 2023 (questi sono del dicembre 2019) una riduzione della capacità di intendere e di volere del RR al momento dei fatti in conseguenza di dipendenza da alcol e patologia depressiva, per le quali era seguito dal Sert territorialmente competente.
3. Con requisitoria scritta del 23 luglio 2025 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deduce un asserito "vizio nella formazione del consenso prestato al fine di pervenire al concordato sulla pena" prospettando, però, un vizio parziale di mente che si assume essere stato riconosciuto al RR, da due perizie psichiatriche disposte in due distinti procedimenti penali, tuttora pendenti, relative a fatti del 2019 e del 2022, tanto che in un terzo procedimento, con sentenza emessa in data 11/2/2025 il giudice di primo grado, acquisite le predette perizie, aveva riconosciuto al RR l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. Si è, pertanto, prospettato che le predette perizie avrebbero riconosciuto che nel 2019 e nel 2022 il ricorrente sarebbe stato affetto da patologie, quali "depressione patologica e alcoldipendenza cronica", che avrebbero portato ad un vizio parziale di mente che, però, non necessariamente comporta un vizio della formazione della volontà di accedere al concordato, peraltro manifestata nel presente procedimento alcuni anni dopo, all'udienza del 3/4/2025. In tema di concordato in appello, invece, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le
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doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278170-01). Per quel che più rileva, infine, si tratta di patologia in alcun modo dedotte in precedenza nel presente giudizio, ed in alcun modo emergente da atti del procedimento, né in alcun modo documentata in questa sede con atti allegati all'impugnazione, come richiederebbe il principio di autosufficienza del ricorso.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata. Cosi deliberato in camera di consiglio, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Luciano Imperiali
Il Presidente Sergio Beltrani
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 193/03, in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
CASSA
CORT
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 NOV. 2025
B. FUNZ
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
UD PI