Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL P059 08 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DUCASSAZIONE Oggetto AZIONE REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4560/00 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron.17308 Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. 1328 Dott. Aniello NAPPI Rel. Consigliere Ud. 06/02/2002 ConsigliereDott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BONO ENERGIA SPA, in persona del Presidente pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che la dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 rappresenta e difende unitamente all'Avvocato NICOLA 11 23. APR. 2002- IL CANCELLIERE BONUOMO, per il аprimo giusta delega margine del ricorso, per il secondo giusta procura speciale per 07 1150 Micheli di Milano rep. n. 54467 del LERINotaio Marchetti 22.01.97; - ricorrente contro 2002 FALLIMENTO F.I.S.A.C. SRL;
267 - intimato avverso la sentenza n. 1373/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente l'Avvocato PICARDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Mi- lano confermò la dichiarazione d'inefficacia dei paga- menti per complessive £. 31.825.893 eseguiti nell'anno anteriore alla sua dichiarazione di fallimento dalla Fisac s.rl. in favore della Bono Energia spa, fornitri- ce di energia elettrica. Ritennero i giudici del merito che la società Bono aveva ricevuto i pagamenti nella consapevolezza della stato di insolvenza della Fisac, perché essi si riferi- vano a fatture del 25 ottobre 1991 e del 24 marzo 1992, per le quali, dopo vani solleciti, aveva ottenuto il 2 febbraio 1993 decreto ingiuntivo, concedendo poi un'ulteriore dilazione sino all'ottobre 1993. Sicché la creditrice aveva certamente percepito lo stato di in- 2 ...... .. solvenza della Fisac, di cui aveva potuto seguire le vicende economiche, pubblicizzate anche dalla stampa. Ricorre per cassazione La Bono Energia spa, che propone due motivi d'impugnazione. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 legge fall. e Lamenta che la corte d'appello, pur avendo riconosciuto 1'onere del curatore fallimentare di provare l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore soddisfatto, ha tuttavia applicato l'art. 67 comma 2 legge fall. in assenza di qualsiasi prova della cosiddetta scientia decoctionis. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione circa la sua conoscenza dello stato di in- solvenza della società debitrice. Rileva, in particola- re, lache la richiesta del decreto ingiuntivo e con- cessione di una dilazione di quattro о cinque mesi rientrano nella normale prassi commerciale e non posso- no essere valutati come elementi indicativi della con- sapevolezza dello stato di insolvenza della Fisac, ma dimostrano al contrario la fiducia nella possibilità di un adempimento sia pure tardivo da parte di una debi- trice già per il passato rivelatasi inadempiente. Ri- chiama, quindi, la giurisprudenza che ha negato rile- 3 vanza probatoria della scientia decoctionis a fatti ben più significativi, come protesti ed esecuzioni mobilia- ri, chiarendo come si debba distinguere tra inadempien- za e insolvenza. Aggiunge, infine, che le notizie di stampa cui i giudici del merito si sono riferiti non riguardavano direttamente la Fisac, bensì il suo gruppo di controllo e vennero pubblicati, per lo più in epoca successiva ai pagamenti controversi, su quotidiani lo- cali estranei alla zona di operatività della Bono. Il ricorso è infondato. I giudici del merito hanno ragionevolmente giusti- ficato il proprio convincimento che la Bono Energia spa fosse consapevole dello stato di insolvenza di un debi- tore dal quale non riusciva a ottenere il pagamento di forniture di energia elettrica risalenti a circa due anni prima e le cui negative vicende economiche erano notorie. Nella giurisprudenza di questa Corte invero è indiscusso che la prova della scientia decoctionis può desumersi anche da presunzioni, essendo incensurabili nel giudizio di legittimità le valutazioni espresse in proposito dal giudice del merito, ove correttamente ar- gomentate come nel caso in esame (Cass., sez. I, 18 Cass., sez. I, 4 no- aprile 1998, n. 3956, m. 514605 vembre 1998, n. 11060, m. 520361 Cass., sez. I, 15 giugno 1999, n. 5931, m. 527510 , Cass., sez. I, 6 no- 4 - --- Cass., sez. I, 24 vembre 1999, n. 12366, m. 530953 marzo 2000, n. 3524, m. 535032). La ricorrente sostiene che queste argomentazioni sono inidonee a giustificare la decisione perché tra- scurano fatti significativi e valorizzano fatti privi invece di significato. Ma queste censure presuppongono appunto una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti controversi. Mentre, secondo un'indiscussa giuri- sprudenza di questa Corte, "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola fa- coltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle ar- gomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclu- denza, di scegliere, tra le complessive risultanze del aquelle ritenute maggiormente idonee dimo- processo, strare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)" (Cass., sez. un., 27 dicembre 5 1997, n. 13045, m. 511208). Al rigetto del ricorso non consegue alcuna pronun- cia sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio della curatela del fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002 nella came- ra diconsiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Antonio Saggic іляні наmi IL CANCELLIERE dwors DEPOSITATA IN CANCELLERIA AR Di ZO Marie 76 Oggi, 23 DPR 2802 _ IL CANCELLIERE AR Di UZ of one 109T12911 456T 20,66 TOT. 14977 AGENCIA D Registre 22 al n.. (euro CENTO (Del 9 1 L L E P 6