Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 5 I 1 . Z / N 4 A / - R 6 A T 2 B I 1 S . I . R ea R . L G L P A E . A T R D . U L B E A B A I D D ITALIANA REPUBBLICA T I R 1 A S E PORTA6.5 T I 3 N T 1 E R N OGGETTO S A OME DEL . E E I S N T A LA CORTE SU REMA DI E IRPEF/ILOR A ASSAZIONE Rettifica M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 15381/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 3516 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Ud. 19.10.2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 15381 R.G. 1998, proposto da N. 72547 CONSORTI ILIO REMO, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano LENZI ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Daniele Feliziani, al piazzale Clodio 12; IL SOLE 24 OR dal Sig. - ricorrente per Ldiriting FEB. 2001 ilcontro IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CANCELL A 1 Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 0 - intimato costituito- 0 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 3 7 1 Regionale della Toscana del 17 giugno 1997, depositata col n. 1 11 29/36/97 in data 8 luglio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Di Caro per l'intimato; - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Prato, sulla base della documentazione fornita dal contribuente, rettificò la dichiarazione per il 1985 di IO RE OR, esercente il commercio al dettaglio di calzature, da lire 47.130.000 a lire 240.533.000 a fini i.r.pe.f. e 194.462.000 a fini i.lo.r. L'impugnativa del contribuente venne respinta, con decisione n. 58 del 26 gennaio 1996, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Prato;
e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza del 17 giugno 1997 depositata col n. 29/36/97 1'8 luglio successivo, ha disatteso il gravame di lui, affermando la correttezza dei conteggi, pure in presenza delle contestazioni d'ordine quantitativo, formulate dal contribuente. Per la cassazione ricorre quest'ultimo, giusta atto notificato il 15 settembre 1998, nel quale articola tre motivi. L'Amministrazione resistente si è costituita con atto del 12 marzo 1999, ed ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente, in ordine successivo: 2 1) omessa motivazione (più esattamente da intendersi come omissione di pronunzia), per non avere il giudice 'a quo' considerato il motivo di gravame inerente alla illegittima applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dei principi sull'onere della prova, per avere lo stesso succintamente ed erroneamente superato il rilievo secondo cui l'attività dell'impresa individuale era durata solo per una parte del periodo d'imposta (vale a dire, fino al 19 settembre 1985, data nella quale si era. trasformata in società in nome collettivo), con insufficiente richiamo ad un documento privo di valore probatorio, essendo rimasto inadempiuto il corrispondente onere a carico dell'ufficio; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 39 cit., in relazione all'art. 3 Cost., risultando illegittima la rettifica, in assenza di tutti i requisiti necessari, e rivelandosi inadeguato l'accenno ad una presunta precedente alterazione di bolle d'accompagnamento. Procedendo all'esame congiunto dei motivi, così formulati, rileva il collegio che l'impugnazione proposta è infondata. Nella sentenza ímpugnata si dà atto che - secondo i riferimenti dell'ufficio impositore - la rettifica era stata eseguita impiegando i dati derivanti da un 'tabulato statistico di vendite' in accordo con quelli riassunti nella scheda 'riepilogo operazioni dall'1.01.85 al 19.09.85'. Si versa perciò nell'ipotesi prevista dall'art. 39 comma 1 lett. c) del cit. d.P.R. 600/1973, per provenire l'acquisizione ('probabilmente per semplice disattenzione') dal contribuente 3 medesimo. Restano cosi' superati il terzo motivo, e, per impossibilità di configurare la denunziata omissione di pronunzia in relazione a questione di diritto, anche il primo peraltro generico Ad analoga conclusione si perviene per il secondo, poiché, come espressamente si legge nella stessa sentenza, il computo del venduto riguarda, secondo la documentazione richiamata, il periodo fino alla data della trasformazione (19 settembre) e non l'intero esercizio. Il ricorso va quindi respinto. Per il criterio della soccombenza, sono a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione anticipate da controparte che, costituitasi, ha partecipato alla discussione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle A E 3 I 0 5 N spese processuali, liquidate in lire 2.600.000, di cui 2.500.000 per R 9 . O 1 A I / N Z T 4 - / A U onorari, oltre quelle prenotate a debito. 6 R B 2 B T . I . L S R I R . L Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000. P G T A . E . D R B L A E A T II Cons. estensore II Presidente A D I D 1 I R S 3 Enricoбара- E 1 E N Taro/-Alfio Fingechiaro E T T . S Muay N A N I E A S M E IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CANCELLERIÁ DEPOSITATO IN - 6 FEB. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista