Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 9116
CASS
Sentenza 1 luglio 1998

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Integra gli estremi del reato di abuso di ufficio il comportamento del vice-sindaco che rilasci all'occupante abusivo di locali condominiali (stenditoio e lavatoio), contro la volontà dei condomini (che avevano ottenuto provvedimento giudiziale di rilascio passato in giudicato), la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. Tale provvedimento, infatti, attribuisce al beneficiario un vantaggio ingiusto, suscettibile di apprezzamento economico, e non può essere dato in favore dell'occupante abusivo, nonostante la concessione in sanatoria possa essere conseguita, oltre che da tutti coloro che hanno diritto a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione, anche da ogni altro soggetto interessato, in quanto l'ordinamento è caratterizzato da intrinseca coerenza e non può da una parte sanzionare una condotta come violatrice della legge e dall'altra apprestarle tutela.

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, e, in genere, della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato, valutazione che l'art. 133, secondo comma, n. 2) rimette al giudice, al fine dell'accertamento della capacità a delinquere del colpevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 9116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9116
    Data del deposito : 1 luglio 1998

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