Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 2
Integra gli estremi del reato di abuso di ufficio il comportamento del vice-sindaco che rilasci all'occupante abusivo di locali condominiali (stenditoio e lavatoio), contro la volontà dei condomini (che avevano ottenuto provvedimento giudiziale di rilascio passato in giudicato), la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. Tale provvedimento, infatti, attribuisce al beneficiario un vantaggio ingiusto, suscettibile di apprezzamento economico, e non può essere dato in favore dell'occupante abusivo, nonostante la concessione in sanatoria possa essere conseguita, oltre che da tutti coloro che hanno diritto a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione, anche da ogni altro soggetto interessato, in quanto l'ordinamento è caratterizzato da intrinseca coerenza e non può da una parte sanzionare una condotta come violatrice della legge e dall'altra apprestarle tutela.
La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, e, in genere, della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato, valutazione che l'art. 133, secondo comma, n. 2) rimette al giudice, al fine dell'accertamento della capacità a delinquere del colpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 9116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9116 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 1.7.1998
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " Bruno OLIVA " N. 1030
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo CORTESE " N. 8934/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ID TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 26.9.1997 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe LA GRECA;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Fernando GIACOMINI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio ALBANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. RI DI CAPRIO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26.9.1998 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava EG TO colpevole del reato previsto dall'art. 323 c.p., nel testo modificato dalla legge n. 234/1997, e lo condannava alla pena di nove mesi di reclusione era accusato di avere, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a RO SI RI, abusato della qualità di vice-sindaco del Comune di Mentana. In data 20.2.1992 il sindaco dello stesso Comune - a seguito di sentenza passata in giudicato -aveva autorizzato l'esecuzione di lavori per la riduzione in pristino di locali, stenditoio e lavatoio di un immobile condominiale, che il condomino RO aveva destinati a propria abitazione. Il 24.2.1992 l'EG, sul presupposto che egli stesso il 5.2.1992 aveva rilasciato al RO una concessione edilizia in sanatoria a seguito di domanda di condono, volta ad ottenere il mutamento di destinazione d'uso dei medesimi locali, revocava l'autorizzazione rilasciata dal sindaco.
La Corte di appello, dopo aver argomentato circa il carattere più favorevole della disciplina dell'abuso di ufficio, quale risultante a seguito della l. n. 234/1997, individuava l'elemento della violazione di norme di legge richiesto dall'art. 323 c.p. nell'avere l'EG emanato il provvedimento di sanatoria a vantaggio di persona non proprietaria del bene, in difformità dal disposto dell'art. 311. n. 47/1985, e nel non avere lo stesso osservato quanto statuito con sentenza passata in giudicato, in difformità dal disposto dell'art. 2909 c.c.
2. L'EG ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 323 c.p., dell'art. 31 l. n.47/1985 e dell'art. 2909 c.c. L'art. 31 richiamato ammette il rilascio della concessione in sanatoria, oltre che al proprietario, anche ad ogni altro soggetto interessato e al detentore a titolo precario. Quindi il RO era legittimato sia in quanto detentore, sia in quanto condomino. Infine, è insussistente il vantaggio patrimoniale, che non si è realizzato, ma era addirittura irrealizzabile. Infatti la concessione in sanatoria non pregiudica i diritti dei terzi: nella specie, gli altri condomini hanno addirittura visto accresciuto il valore del bene, che da semplice stenditoio è stato trasformato in civile abitazione;
b) violazione dell'art. 78 e ss. c.p.p. Parte offesa del reato previsto dall'art. 323 c.p. è soltanto la pubblica amministrazione, quindi non poteva essere ammessa la costituzione dei condomini, i quali non furono danneggiati neanche di riflesso;
c) violazione dell'art. 62 bis c.p. Le attenuanti generiche sono state negate con richiamo ai precedenti penali dell'EG, ma questi in realtà era stato riabilitato. In ogni caso la sentenza non motiva sufficientemente sul punto;
d) violazione dell'art. 546 c.p.p. La sentenza manca di motivazione con riguardo ai motivi proposti con l'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente deduce anzitutto l'insussistenza della violazione sia dell'art. 31 della l. n. 47/1985 sia dell'art. 2909 c.c. Quanto alla prima norma, osserva che la stessa consente il rilascio della concessione in sanatoria, oltre che al proprietario, anche ad ogni altro soggetto interessato e al detentore a titolo precario. Il RO era quindi legittimato sia in quanto detentore, sia in quanto condomino. Gli argomenti non hanno fondamento. In effetti l'art. 31 della legge n. 47/1985 abilita alla richiesta di sanatoria tutti coloro che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione, nonché "ogni altro soggetto interessato". Sebbene la disposizione non fornisca ulteriori elementi, è tuttavia evidente che l'espressione deve essere intesa come riferita ad ogni altro soggetto legittimamente interessato. L'ordinamento giuridico infatti, pur nella molteplicità e diversità delle sue manifestazioni, è necessariamente dominato da intrinseca coerenza, che si esprime anzitutto nel principio di non contraddizione: in altri termini, l'ordinamento non può da una parte sanzionare una condotta come violatrice della legge e dall'altra apprestarle tutela.
Deve quindi escludersi che potesse essere legittimato ad ottenere la concessione in sanatoria il RO, detentore abusivo di parti comuni dell'edificio contro la volontà degli altri condomini, i quali avevano ottenuto il riconoscimento del loro diritto con una sentenza ormai passata in giudicato e anzi già in corso di esecuzione.
Parimenti erroneo è affermare che il medesimo RO fosse abilitato in quanto proprietario di quota condominiale. La Corte di appello ha rettamente osservato sul punto che egli agiva dichiaratamente per l'interesse proprio, non certo in nome del condominio, il quale - oltre a non avere deliberato alcunché sulla richiesta di sanatoria - aveva manifestato espressamente la propria volontà contraria allo stato di fatto che si era creato. Nella condotta dell'EG deve ravvisarsi anche la violazione dell'art. 2909 c.c., il quale statuisce che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, loro eredi o aventi causa. In patente difformità da tale disposto, l'EG dapprima provvide alla concessione in sanatoria a persona che deteneva contra ius e pochi giorni dopo giunse addirittura a sospendere l'esecuzione della sentenza che era già stata doverosamente avviata dal sindaco.
2. Con il ricorso si deduce anche l'insussistenza del vantaggio patrimoniale. È vero il contrario. L'EG, mediante i due provvedimenti già ricordati, ha consentito al RO di mantenere il possesso delle parti dell'edificio che, secondo il disposto della sentenza, avrebbe dovuto riconsegnare. Si tratta di un vantaggio evidentemente suscettibile di apprezzamento economico.
3. Il ricorrente contesta l'ammissibilità della costituzione di parte civile da parte del condominio, sostenendo che i condomini non furono danneggiati neanche di riflesso. L'affermazione è priva di fondamento. L'art. 74 c.p.p. autorizza all'esercizio dell'azione civile nel processo penale il soggetto al quale il reato ha recato danno. Nel caso di specie non può dubitarsi del danno subito dai condomini, privati a lungo del godimento di locali che erano stati destinati all'uso comune.
4. Si deduce anche violazione dell'art. 62 bis c.p., in quanto le attenuanti generiche sono state negate con richiamo ai precedenti penali dell'EG, ma questi era stato riabilitato. Difetterebbe comunque la motivazione sul punto.
La sentenza motiva il rifiuto con richiamo ai precedenti penali del prevenuto. Sebbene sinteticamente formulata, la motivazione sul punto deve ritenersi corretta. Quanto alla riabilitazione, essa concerne solo parte dei precedenti dell'EG. In ogni caso detto beneficio estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna: non può invece ritenersi preclusivo della valutazione dei precedenti penali e giudiziari e, in genere, della condotta e della vita del reo, antecedenti al reato, valutazione che l'art. 133, 2^ comma, n. 2, c.p. rimette al giudice, al fine dell'accertamento della capacità a delinquere del colpevole.
5. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.546 c.p.p.: la sentenza mancherebbe di motivazione, avendo omesso di considerare gli argomenti proposti con l'atto di appello. Tale censura è priva del necessario carattere di specificità. Ne va quindi ritenuta l'inammissibilità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento e a rifondere alla parte civile le spese di questo giudizio, che si liquidano complessivamente in L. 2.100.000, di cui L. 600.000 per esborsi e diritti e L.
1.500.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998