Sentenza 28 gennaio 2005
Massime • 1
L'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. presuppone che le offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie concernano, quand'anche non necessarie e non relative a passaggi decisivi dell'argomentazione, l'oggetto della causa e siano direttamente connesse ad essa, con la conseguenza che tali presupposti non ricorrono ove le offese non siano pertinenti e si risolvano in giudizi apodittici sulla persona offesa, senza che sia possibile rilevare inferenze argomentative nella controversia in discussione presso l'autorità giudiziaria.
Commentari • 4
- 1. Diffamazione negli atti processuali, non punibili anche senza verità e continenza (Cass.20502/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2024
Anche le offese non necessarie (nè vere), sppur non giustificate nell'ambito processual-civilistico, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 598 cod. pen., sempre che concernano l'oggetto della controversia. La ratio legis sottesa all'art. 598 cod. pen. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa: in tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen., sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non punibili le offese contenute in una diffida stragiudiziale (Cass. Pen. n. 24452/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, può configurarsi l'esimente di cui all'art. 598, comma 1, c.p. anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali (Cassazione penale sez. V - 09/04/2019, n. 24452). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 aprile 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha ribaltato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a A.P.M.M.A.D. per diffamazione aggravata ai danni del notaio G.F.. La diffamazione …
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- 4. Diffamazione: immunità c.d. giudiziaria e causa di giustificazione ex art. 51 c.p.Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2005, n. 6495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6495 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 28/01/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 00185
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 015472/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA IU AR, N. IL 12/03/1944;
avverso SENTENZA del 15/12/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta di rigetto del P.M., il S.P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro;
udito il difensore di P.C., Avv. C. INSALATA;
udito il difensore della ricorrente, Avv. BURANI;
RITENUTO
1 - La Corte di Bologna, in riforma di condanna del Tribunale di Parma del 25.5.01, ha dichiarato n.d.p.
contro
AZ LI AR, avvocato, per art. 595 C.P. per prescrizione e confermato le statuizioni civili, incluse le spese liquidate per il processo di 1 grado.
A AZ era ascritto il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 595 CP perché, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso depositava presso il Tribunale di Parma, nella sua qualità di difensore di SS MA nel ricorso per sequestro giudiziario ex art. 2409 CC, promosso da OR RI, comparsa di costituzione e risposta (28.4.94) e memoria difensiva (18.5.94) contenenti espressioni gravemente lesive per l'onore di TI EN, marito di OR (e quindi estraneo al procedimento civile), quali: il pluriinquisito TT... con metodo di puro stampo mafioso;
... Faccendieri come il EN TI, terrorizzati dalla possibilità di essere colpiti da ordini di custodia cautelare, ed altre elencate in querela, e da intendersi qui integralmente riportate. Con il ricorso, previa offerta di ricostruzione della vicenda nella quale s'inseriscono i fatti, afferma che taluni testi avrebbero confermato che la OR era una semplice prestanome del marito, che aveva assunto ogni decisione riguardante l'oggetto delle cause civili e denuncia in principalità:
1 - violazione dell'art. 598 CP, perché l'offeso era parte sostanziale, in quanto appunto la moglie era una semplice prestanome, cosa di cui da conto la sentenza di 1 grado, onde è errato quanto ritenuto dal Giudice d'appello, che l'odierna parte civile 'sarebbe stata persona estranea alla causa - non collegata in modo diretto alla domanda proposta;
ed in consecutivo subordine:
2 - violazione art. 552 co. 1 lett. c e 2 - 178 lett. c CPP, perche' il fatto non è contestato in forma chiara e precisa;
3 - violazione artt. 552 co. 1 lett. c CPP - 24 - 2^ co. Cost. e 6 - 3^ co. lett. b, L. 848/55 (conversione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e protocollo addizionale), nullità della sentenza ex art. 185 CPP, dato il rinvio per relationem del capo d'imputazione;
4 - violazione artt. 552 co. 1 lett. d e 2 CPP - L 188/98 - 178 lett. c CPP, 24 Cost. e 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e protocollo addizionale, laddove la citazione sarebbe avvenuta avanti ad un'Autorità (il Pretore di Parma) inesistente, soppressa dalla L. 188/98, entrata in vigore antecedentemente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 19.10.99;
5 - violazione artt. 2947 CC - 80 CPP, perché nella specie il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito era prescritto, essendo da esso decorsi cinque anni, ed è erroneo il riferimento della presenza agli atti di una raccomandata interruttiva del relativo termine, che invece non esiste (e si tratta di un atto recettizio, assolutamente personale);
6 - violazione dell'art. 78 lett. d - 178 CPP, perché l'atto con cui il sig. TI si è costituito P.C. non contiene l'esposizione dei fatti che giustificano la domanda, e non consente di risalire alla sostanza ed alle motivazioni delle pretese;
7 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione, in relazione alla nullità del decreto di citazione a giudizio (v. mot.
4 - art. 552 lett. d CPP);
8 - idem, in relazione all'avvenuta prescrizione dell'azione civile (mot. 5);
9 - idem in relazione alla dedotta violazione dell'art. 521 CPP - 24/2 Cost. - 6/3 lett. b Conv. salvag. dir. uomo e lib. fond.), perché la sentenza di 1 grado, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte che lo nega, da atto che TI non era estraneo alle vicende processuali civili, essendo protagonista dei fatti inerenti alla Piacenza 47 s.r.l. e lo stravolgimento di fatto costituisce violazione dell'art. 521/2 CPP;
10 - vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 CPP, in sotto il profilo della sussistenza della scriminante di cui all'art. 598 CPP, in difformità delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (l'azione penale è stata esercitata in quanto TI era estraneo al processo penale, ma è emerso il contrario);
11 - mancanza nonché manifesta illogicità di motivazione, in relazione alla sussistenza del dolo, vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato (l'avv. AZ utilizzò le parole astrattamente idonee a ledere l'altrui reputazione, non per offendere TI EN, ma per portare all'attenzione del magistrato giudicante, fatti ritenuti indispensabili per la tutela della propria assistita);
12 - mancanza di motivazione in relazione all'art. 541 CPP, in relazione alle spese liquidate dalla P.C., in primo e secondo grado.
2 - Il 1 motivo di ricorso è infondato.
L'art. 598/1 CPP, che ha per oggetto le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative, delimita l'estensione dell'esimente con la locuzione 'quando le offese concernono l'oggetto della causa...'. Afferma pertanto la scusabilità delle offese nel limite della pertinenza. E questa Corte (Cass., Sez. 5^, n. 12057/98, Lamendola ed a.) ha spiegato che l'offesa deve concernere in modo diretto ed immediato l'oggetto della causa.
La giurisprudenza (cfr. già Cass., sez. 5^, 12.10.70, P.M. in proc. Zà) ritiene solo che l'esimente non è condizionata dalla necessità delle offese, mentre è sufficiente un collegamento logico causale da Corte Costituzionale, nella sentenza 12.10.70, ha affermato che la norma prevede la scusabilità delle offese non necessarie, che s'inseriscono nel sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale...).
Ne segue che, per quanto l'esimente si applichi anche alle offese che non concernano momenti decisivi dell'argomentazione, queste devono comunque essere direttamente connesse al tema della causa. Nella specie è vero che la sentenza di 1 grado ritiene l'offeso TI implicato in alcun fatto a base di controversie civili. Ma è anche vero che le offese, e v. l'imputazione, oltre che non necessarie, risultano non pertinenti, risolvendosi in giudizi apodittici sulla persona, senza che sia possibile trovarne inferenza argomentativa nella questione specifica. È quanto in sostanza dicono i Giudici di entrambi i gradi di merito, e la valutazione non risulta suscettibile di apprezzamento alternativo in questa sede (art. 606/3 co. CPP: motivo non consentito per questo aspetto, argomentato sul piano soggetto nel motivo 11^, di cui si dice in questa parte). Il motivo pone una questione non consentita, perché richiede valutazione alternativa di merito, e manifestamente infondata insieme. Il dolo, ovvero la coscienza e volontà del reato di cui all'art. 595 CP, è generico. Ciò significa che è sufficiente la rappresentazione di quanto si dice o si scrive e l'accettazione dell'evento offensivo, quali che siano i motivi soggettivi dell'agente.
Il 2^ ed il 3^ e 4^, di cui risultano corollari i motivi 7^, 8^, 10^ del pari inammissibili (le questioni procedurali vanno apprezzate al di là della validità delle argomentazioni rese dal giudice di merito per escluderle) sono manifestamente infondati. Le imputazioni danno conto di precisi elementi di fatto e rinviano per il contesto, attraverso la querela a scritti provenienti dallo stesso imputatole non ne contesta minimamente il tenore. Pertanto non si vede come e perché possa ritenersi leso il suo diritto di difesa sostanziale, attraverso il decreto di citazione.
La citazione (mot. 2^ e 3^) concerneva tutto quanto consentisse la comparizione in udienza alla luce del notorio, in particolare nell'ambiente forense, per la successione di leggi, la persona del giudice e la dislocazione degli uffici e le possibilità d'informazione in loco. Peraltro il difensore è comparso e così l'imputato è dato presente in alcuna udienza di prosieguo del processo di 1^ grado, senza nessuna contestazione sostanziale da parte sua, di talché quella meramente rituale conferma la conoscenza reale.
La stessa strumentante è evidente circa l'altra questione. È manifestamente infondato l'assunto di tardività della costituzione di parte civile. Fermo che la notifica serve a dare certezza legale, in assenza di prova diretta di conoscenza reale di un atto da parte del destinatario, la censura non intacca minimamente quanto rilevato dagli atti e rimarcato in sentenza. Ma, di più, nulla vietava la costituzione dell'offeso in udienza (art. 78 CPP), alla luce della lettera del 2 comma dell'art. 2947 CC, a proposito del diritto al risarcimento in ordine al fatto considerato dalla legge come reato. Nella specie, interrotto il termine prescrizionale ordinario quinquennale di punibilità, si doveva difatti computare quello di a. 7 e mezzo dalla commissione del fatto (v. ad es. Cass., sez. 6^, 1202/81, Centini, CED rv. 147651 e, più recentemente, sez. 3^, 9725/92, Ardui ed a, 191911). Parimenti inammissibile è il 6 motivo. L'esposizione di quanto giustifica la domanda si correla all'imputazione per cui è processo penale. All'evidenza, se TI era l'offeso dal fatto contestato, non s'intende cos'altro l'atto di costituzione avrebbe dovuto recare. Il 9 motivo è ancora manifestamente infondato: la questione si rapporta alla problematica di cui si è detto circa il 1^ motivo, e per nulla alle norme procedurali che concernono la correlazione tra accusa e sentenza. Che TI fosse altrimenti interessato alla causa è elemento allegato quale eccezione dalla difesa volta a dimostrare la pertinenza delle frasi obiettivamente offensive e, perciò, la sussistenza di un quid pluris integrante l'esimente, rispetto agli estremi obiettivi di reato. Pertanto è stato contestato quanto dovuto (il fatto costitutivo di reato) e questo ritenuto, esclusa tale pertinenza.
Il motivo 12^ è infondato. La sentenza ha risposto quanto alle spese di 1^ grado (svoltasi in diverse udienze). Le note sono state presentate con le conclusioni. Le liquidazioni si collocano nell'ambito delle tariffe e, alla luce delle voci esposte, non risultano contestazioni in quella sede. Null'altro è possibile stabilire oltre in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alle spese di Parte Civile, liquidate in euro 2000, comprensivi di spese in senso stretto.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005