Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 45942
CASS
Sentenza 9 novembre 2005

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Il giudice procedente che ritenga doversi disporre la cessazione della custodia cautelare per intervenuto decorso dei relativi termini non è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del pubblico ministero, mancando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente all'art. 76, comma primo, del codice abrogato, secondo cui il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 45942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45942
    Data del deposito : 9 novembre 2005

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