Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Il giudice procedente che ritenga doversi disporre la cessazione della custodia cautelare per intervenuto decorso dei relativi termini non è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del pubblico ministero, mancando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente all'art. 76, comma primo, del codice abrogato, secondo cui il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 45942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45942 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/11/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1156
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 024653/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RU MO, N. IL 16/11/1969;
avverso ORDINANZA del 06/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. BAGLIONE Tindari il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Quanto segue:
Il TdR di Bari, in accoglimento dell'appello del P.M., ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del G.I.P. del 22/09/2004, con la quale era stata revocata la misura cautelare degli AD a suo tempo disposta a carico di SS SI, indagato per il delitto ex art. 479 c.p.. La detta pronunzia è motivata con riferimento al fatto che il G.I.P. non ebbe a richiedere il previo parere del P.M..
Ricorre per Cassazione il difensore del SS deducendo violazione di legge e rilevando che la revoca è avvenuta per intervenuta scadenza del termine massimo di custodia cautelare. La lettera della legge e la interpretazione giurisprudenziale escludono che in tal caso occorra richiedere al P.M. la espressione di parere, trattandosi di ipotesi strutturalmente diversa rispetto a quella di revoca o sostituzione discrezionale di misura cautelare.
Il ricorso è fondato.
Dalla lettura del provvedimento impugnato innanzi al TdR, si rileva che il G.I.P. ebbe a revocare la custodia cautelare essendo decorso il termine di fase di mesi tre;
in tal caso, come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di stabilire (ASN 200332390-RV 226519;