Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di concorso di reati, allorché la condotta punita viene espressa dalla norma incriminatrice quale rapporto tra il soggetto attivo e l'oggetto materiale, come nel caso di detenzione di armi e banconote false, è configurabile il concorso formale di reati ex articolo 81, primo comma, cod. pen., purché l'azione abbia per oggetto una pluralità di cose aventi una propria specificità ed autonomia. Ne consegue che la simultanea detenzione di più armi o di più banconote false o di diverse quantità di droga eterogenea, se non è frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione a norma dell'articolo 81 cpv. cod. pen., genera comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione unificabili ai sensi del primo comma della citata norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2004, n. 15402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15402 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 26/02/2004
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 429
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 39975/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH ZI;
contro la sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Seconda Penale, in data 30 aprile 2003;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano CASUCCI;
Udito il P.G. Dott. MONETTI Vito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 aprile 2003, la Corte d'Appello di Torino, Sezione Seconda Penale, confermava quella sentenza del GIP del Tribunale in sede, con la quale CH ZI era stato condannato alla pena di sei anni sei mesi di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena principale con confisca di quanto in sequestro, perché dichiarato colpevole dei reati di detenzione illegale di quattro pistole di cui tre clandestine (con matricola abrasa), di ricettazione delle stesse e di detenzione illegale delle relative munizioni.
La Corte territoriale riteneva che correttamente era stata affermata la continuazione fra le diverse ipotesi di detenzione contestate, perché il rinvenimento in unico contesto non ne escludeva la diversa provenienza, desumibile anche dalle dichiarazioni dell'imputato. Confermava la correttezza del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del numero e del peso dei precedenti penali. La gravosità del trattamento sanzionatorio era giustificata dalla obiettiva gravità della condotta e della pericolosità del CH.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
erronea applicazione della legge penale per mancata qualificazione come unico reato di detenzione di più armi le diverse ipotesi contestate ai capi 1, 3, 5 e 7;
- violazione degli artt. 546 c. 1 lett. e) e 125 c. 3 c.p.p., mancanza di motivazione in ordine all'erronea qualificazione delle condotte ascritte ai capi 2, 4, 6 e 8 della rubrica come singoli reati di ricettazione, per aver omesso di rispondere in ordine a quanto sostenuto in merito alle singole imputazioni di violazione dell'art. 648 c.p. contestate per ogni pistola sequestrata, non essendovi alcun accenno a tale contestazione;
erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p. per omessa valutazione dell'immediata confessione con travisamento delle circostanze di fatto e solo apparente considerazione dei parametri legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale per mancata qualificazione delle condotte ascritte all'imputato ai capi 1, 3, 5, 7 della rubrica come reato unico di detenzione di più armi, è infondato. A prescindere dal ragionamento della non indifferenza del numero delle armi possedute formulato dalla Corte di merito con improprio richiamo all'art. 10 c. 6 L. 110/75 (che non è oggetto di contestazione e la cui oggettività giuridica è diversa da quella in esame sicché non può essere assunto come tertium compartionis), ciò che nel caso rileva, e che in punto di fatto non è oggetto di discussione, è che le armi sono pervenute nella disponibilità dell'imputato in tempi diversi con condotte di detenzione che si sono sommate, avendo un momento genetico diverso. Ogni nuova detenzione presuppone una condotta autonoma, che è data dall'attivarsi da parte dell'autore della condotta stessa, che, come non è indifferente sul piano fenomenico, non lo è sotto il profilo giuridico. Il momento dell'accertamento, per questo aspetto, è al contrario indifferente, perché ha l'unica funzione di individuare temporalmente la cessazione della permanenza. Non è quindi condivisibile il diverso orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1^, 27.10.95 n. 10683) secondo il quale per la configurazione del reato la legge prende in considerazione la detenzione, nel momento in cui viene accertata, di una sola arma o più armi o munizioni. L'uso del plurale, nel testo normativo non è argomento dirimente, perché se ad esso dovesse darsi un significato nel senso indicato dal contrario indirizzo esegetico, se ne dovrebbe dedurre per assurdo, che la detenzione di una sola arma non sarebbe prevista come reato. Nè giuridicamente è indifferente il momento in cui sorge l'obbligo di denuncia a norma dell'art. 38 TULPS, perché individua l'inizio della consumazione del reato permanente e quindi perché determina, sul piano processuale, la competenza territoriale ex art. 8 c. 3 c.p.p. (l'eventuale spostamento da un luogo ad un altro non inciderebbe infatti sul momento genetico della detenzione illegale: argomenta a contrario da Cass. S.U. 24.3 - 30.6.84 n. 6176) e, su quello sostanziale, differenzia la gravità del reato ex art. 133 c.p. (in relazione alla maggiore o minore durata della permanenza).
Se quindi l'accertamento processuale dei fatti consente di distinguere nel tempo i diversi momenti in cui ha avuto origine per ciascuna arma l'illegale detenzione, si determinano distinti episodi di detenzione che la contestualità dell'accertamento non può elidere sul piano fenomenico e quindi su quello giuridico. Ne deriva che correttamente sono state contestate e ritenute singole detenzioni con conseguente applicazione dell'istituto della continuazione.
2. Il secondo motivo, con il quale si denuncia mancanza di motivazione in ordine all'erronea qualificazione delle condotte ascritte ai capi 2, 4, 6 e 8 della rubrica come singoli reati di ricettazione, è infondato, in quanto dal complesso della motivazione si desume che la questione è stata presa in considerazione e motivatamente risolta. La non contestualità della ricezione è stata infatti desunta, in maniera non manifestamente illogica dalle dichiarazioni dell'imputato. Il successivo iter argomentativo, anche se formalmente riferito alla detenzione, è valido implicitamente (ed anzi, in questo caso, a maggior ragione) per la ricezione. Il delitto di cui all'art. 648 c.p. configura infatti un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con l'acquisto o il ricevimento ad altro titolo della cosa. Accertato che i fatti si sono svolti in distinti episodi, ognuno di essi ha comportato la consumazione di autonomi reati di ricettazione.
L'ulteriore riferimento al contenuto degli accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria e al fatto che questa lo teneva costantemente sotto controllo e alla doglianza di omessa risposta "a quanto sostenuto dalla difesa" è dedotto in maniera generica e quindi inammissibile. L'art. 581 lett. c) c.p.p. dispone che i motivi di impugnazione debbono indicare in maniera specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Dal testo del ricorso non è dato comprendere quale sia la rilevanza degli indicati accertamenti di p.g. e di conseguenza in cosa si sia sostanziata l'omissione della sentenza impugnata non potendo ritenersi richiamato per relationem l'atto di appello (Cass. Sez. 5^, 9.12.98 - 3.3.99 n. 2896).
3. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale in riferimento agli art. 62 bis e 133 c.p., è infondato. Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, sicché la valutazione negativa della personalità desunta dai precedenti penali (in difetto di specifiche censure o richieste in sede di impugnazione, l'omessa risposta alle quali determinerebbe il diverso vizio di mancanza di motivazione, nel caso non denunciata) adempie all'obbligo di giustificare il convincimento del decidente sul punto (cfr. Cass. Sez. 1^, 13.11.97 - 21.2.98 n. 707). Il ricorso è infondato anche sotto il diverso profilo della denunciata violazione dell'art. 133 c.p., in quanto la sentenza ha dato conto del convincimento di gravità complessiva e quindi di adeguatezza della severità del trattamento sanzionatorio.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004