Sentenza 17 aprile 2003
Massime • 1
Ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata, il cui esercizio deve essere congruamente motivato, una volta verificata la sussistenza dei presupposti temporali indicati negli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1, stesso codice e della flagranza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2003, n. 25694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25694 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 17/04/2003
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 921
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1762/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Pesaro;
avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Pesaro del 30-7- 2001 con la quale veniva, tra l'altro, respinta la richiesta di convalida dell'arresto di AR AV, RO RO e UC LO;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
OSSERVA
Sulla richiesta del P.M. di Pesaro di convalida dell'arresto, tra gli altri, di CA ID, SP RO e PU AR in ordine ai reati di resistenza aggravata a p.u. e lesioni, fatti commessi all'esito dello svolgimento della 31^ festa del Vino in Pergola il 29-7-2001, il GIP presso il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 30-7-2001, respingeva detta richiesta, ordinando la scarcerazione dei predetti indagati se n.d.p.a.c., non ritenendo giustificato l'arresto di costoro per il difetto di flagranza quanto al UC, per la inverosimiglianza dell'accusa quanto al RO e per la condotta dello AR, limitata a suonare uno strumento musicale e ad accovacciarsi accanto a questo, all'arrivo dei carabinieri.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Pesaro, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. E) c.p.p. in relazione all'art. 391 co. 4^ e 568 c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni della denegata convalida dell'arresto dei tre indagati anzidetti.
In particolare, quanto alla posizione dello CA, l'Ufficio ricorrente censurava la mancanza ed illogicità della motivazione a supporto dell'apodittica ritenuta prevalenza delle ragioni addotte dall'indagato su quanto riferito dai verbalizzanti e pari vizio denunciava quanto al SP, il cui assunto difensivo, in palese contrasto con la ricostruzione dei fatti tracciata dai C.C., non era dato conoscere sulla base di quale riscontro potesse dirsi supportato, se non su di un apodittico appello a pretese massime di comune esperienza. Si censurava, infine, la decisione di denegata convalida dell'arresto del PU, stante la "laconica" motivazione di asserita insussistenza della flagranza, contrastata dalle risultanze del verbale di arresto e non supportata dal contributo dell'indagato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, in sede di interrogatorio di garanzia.
Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Pesaro per nuova deliberazione.
Innanzitutto giova ribadire che, per l'arresto facoltativo in flagranza, l'art. 391 co. 4^ c.p.p. non richiede, ai fini della legittimità di tale arresto, la presenza congiunta di entrambi i parametri della gravità del fatto e della pericolosità o dalle circostanze del fatto, essendo sufficiente - come, del resto, appare dalla stessa formulazione letterale "disgiuntiva" della norma - la presenza di uno solo di tali parametri, fermo restando che non incombe alla polizia giudiziaria un dovere di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale di arresto, come è nel caso di specie, secondo la stessa traccia desumibile dal testo dell'ordinanza impugnata, vengano forniti al GIP gli elementi sufficienti per un controllo da parte di quest'ultimo della ragionevolezza della misura adottata.
L'obbligo della motivazione, verificati preliminarmente i presupposti temporali ex art. 386 co. 3^ e 390 co. 1^ c.p.p., incombe al GIP che è tenuto ad esplicitare nella ordinanza la sussistenza o meno della flagranza, nonché i criteri di valutazione ex ante delle circostanze in fatto che si siano presentate alla p.g. al momento del suo intervento, in rapporto alla stessa ragionevolezza del conseguente operato, fermo restando che ogni ulteriore valutazione nel merito è riservata in competente fase processuale successiva (cfr. tra le altre, Cass. Pen. Sez. 2^, 16-4-1998, n. 7153, Giunta;
Sez. 6^, 22-4- 94, n. 888, Pascariello). Orbene, nella specie, non sembra che il GIP si sia conformato a tale principio di diritto, offrendo, per contro, motivazione del tutto approssimativa e, talora, addirittura sprovvista di sufficiente supporto logico-giuridico, di guisa che, come esattamente e puntualmente segnalato dall'ufficio ricorrente in rapporto a ciascuno degli indagati, appare fondato il denunciato vizio di legittimità a carico del provvedimento impugnato.
S'impone, pertanto, l'annullamento di quest'ultimo, con il conseguente rinvio al Tribunale di Pesaro perché voglia ottemperare, con adeguata, corretta ed in equivoca motivazione, all'osservanza del principio di diritto come innanzi tracciato in tema di convalida dello arresto, non potendosi confondere i termini di valutazione che tipicizzano il co. 4^ da quelli di cui al co. 5^ e 6^ dell'art. 591 cit., come erroneamente fatto nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
ANNULLA l'ordinanza impugnata e RINVIA al Tribunale di Pesaro per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2003