Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2003, n. 25694
CASS
Sentenza 17 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata, il cui esercizio deve essere congruamente motivato, una volta verificata la sussistenza dei presupposti temporali indicati negli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1, stesso codice e della flagranza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2003, n. 25694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25694
    Data del deposito : 17 aprile 2003

    Testo completo