Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
O H P Aula 'B' BBLICA ITALIANA I Z A R ) IST 37 E C N. G NOME DEL PO0 08 28 /0 3 A E s, - R a P 1 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I 1 A - D 1 D 2 E E T IC EN S E T Oggetto N T T. R A IS Risarcimento danni ( SEZIONE TERZA CIVILE e giudizio di equità del giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7611/01 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Consigliere - 1930 Cron. LUPO Dott. Ernesto Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud. 05/11/02Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente S EN TEN Z A sul ricorso proposto da: domiciliato in DEGLI ESPOSTI DANIELE, elettivamente PUCCINI 9, presso lo studio ROMA VIA GIACOMO dell'avvocato ANTONIA LUCCHESI, difeso dall'avvocato ALDO GRASSI con studio in 47900 RIMINI VIA XXII GIUGNO 11, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MILANO ASSIC SPA, con sede in Assago (MI), in persona del suo procuratore speciale Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, 2002 presso 10 studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI 2106 GIORDANO, che la difende, giusta delega in atti;
1 ди controricorrente nonchè
contro
RD AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1975/00 del Giudice di pace di BOLOGNA, Sezione III Civile, emessa il 31/08/00 e depositata il 16/11/00 (R.G. 681/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pubblicata il 16.11.2000 il giudice di Bologna rigettava la domanda con la qualedi pace EL DE PO, proprietario di una autovettura, aveva convenuto in giudizio CA AN e la società La Previdente Assicurazioni s.p.a. (successivamente tra- sformata in Milano Assicurazioni s.p.a.)per ottenerne la condanna solidale al pagamento dei danni, reclamati nei limiti di due milioni di lire, che assumeva erano derivati al mezzo di sua proprietà dallo scontro con l'autovettura guidata dal proprietario AN e assi- curata r.c.a. con la predetta società. 2 зи Il giudice adito considerava che, in base alla ri- costruzione della dinamica del sinistro effettuata sul- la scorta del materiale probatorio presentato, la re- sponsabilità esclusiva dell'incidente era da attribuire alla condotta di guida dell'attore, il quale, in viola- zione dell'art. 141, 2° comma, del Codice della Strada, non era stato in grado di arrestare la sua autovettura ed aveva colpito l'altro veicolo nella parte posterio- re. Aggiungeva, lo stesso giudice di merito, che non era stato possibile determinare se lo scontro tra due veicoli fosse avvenuto all'incrocio ovvero dopo il su- peramento di esso. Per la cassazione della sentenza ricorre, in base a due mezzi di doglianza articolati in cinque distinti profili, EL DE PO. Resiste con controricorso la società Milano Assi- curazioni s.p.a, che eccepisce la inammissibilità della impugnazione per cassazione siccome riferita ad apprez- zamento dei fatti e delle prove e, comunque, la infon- datezza dei motivi del ricorso. Non ha svolto difese l'intimato CA AN. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, espone i seguenti motivi: зи 3 A) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.; B) omessa insufficiente e contraddittoria moti- vazione su un punto decisivo della causa, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.1 Più specificamente assume che:
1. in violazione dell'art, 115,2° comma, c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe del tutto carente, contraddittoria ovvero addirittura confusionaria, perché il giudice di merito, con consi- derazioni del tutto parziali, non aveva indicato il percorso compiuto dalle due autovetture, non aveva va- lutato adeguatamente la deposizione del teste Rubbini, non aveva tenuto conto della localizzazione del danno alla autovettura di esso istante e delle fotografie prodotte;
2. in violazione delle norme di cui agli artt. 2729 C.C. e 116 c.p.c. il giudice di pace non avrebbe valutato la prova secondo legge, sostanzialmente igno- rando quelle da esso ricorrente dedotte, né avrebbe tratto argomenti indiziari dalle sue dichiarazioni;
3. violazione e falsa applicazione della norma cui all'art. 141, 2° comma, Codice della Strada ed di omessa motivazione circa l'omesso esame delle prove da 4 зи esso istante fornite, dalle quali il giudice di merito avrebbe dovuto ricavare che CA AN aveva viola- to, a sua volta, le norme di cui agli artt. 145, 2°e 4° comma, e 146 dello stesso codice ed avrebbe dovuto, di conseguenza, escludere da parte di esso istante la violazione dell'art. 141, 2° comma;
4. in violazione dell'art. 2054 c.c. il giudice di merito non aveva ritenuto sussistente la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti nella produ- zione del sinistro;
5. in violazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. il giudice di merito aveva indebitamente omesso di compensare le spese del giudizio pur sussi- stendone i giusti motivi. Il ricorso deve essere rigettato. Contro le sentenze del giudice di pace da decidere secondo equità quale è quella in esame, in cui la do-- manda è stata espressamente contenuta nel limite di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c. è pacifico, se- condo preciso indirizzo di questo giudice di legittimi- tà (Cass., sez. un., n. 716/99), che il ricorso per cas- sazione è ammissibile solo per il mancato rispetto del- le regole processuali, per violazione di norme costitu- zionali о comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e non anche per violazione di norme di di- 5 зи ritto poste da leggi ordinarie. Inoltre, avverso le me- desime sentenze, il vizio di motivazione può essere de- nunciato solo nel caso in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente o intrinsecamente contraddittoria, siccome emerge dallo stesso indirizzo interpretativo. In applicazione di quanto innanzi, le censure di cui al ricorso sono inammissibili laddove si denuncia la violazione delle norme di legge di cui agli artt. 2729 e 2054 C.C. e 141, 145 e 146 Codice della Stra- da, secondo la prospettazione di cui sopra sub 2.,3. e 4.; si risolvono in una richiesta di non consentita ri- valutazione del materiale probatorio (rispetto alla con- clusione logica e convincente cui è pervenuto il giudi- ce di merito nel legittimo esercizio del suo potere di- screzionale di scelta e di apprezzamento delle fonti di prova ) laddove sub 1., 2. e 3. il ricorrente assume pretesi vizi di motivazione;
riguardano, quanto alla dedotta violazione di norme circa la mancata compensa- zione delle spese processuali, esse pure l'esercizio di un tipico potere discrezionale insindacabile in cassa- zione, dato che la pronuncia di condanna risulta giu- stificata dal principio della soccombenza, in piena aderenza alle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Con la memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha 6 zu sollevato la questione di legittimità costituzionale delle seguenti norme: a) artt. 21, 22, 57 e 63 del D.P.R. 24.11.1970, n. 973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché, mentre è data la possibilità al- le società di assicurazione r.c.a. di portare in detra- zione nel bilancio, a titolo di danni, le spese legali sopportate in giudizio per difendersi, analoga possibi- lità non è concessa al danneggiato, che ne risulterebbe discriminato in violazione del principio di uguaglianza e di quello della parità delle parti nel processo;
b) artt. 90, 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto il rischio del processo sarebbe del solo danneggiato, esposto al pericolo di pagare le spese processuali in caso di soccombenza, mentre analo- go rischio la società di assicurazione sostanzialmente non correrebbe per il fatto che il costo del contenzio- So a suo carico sarebbe sempre pari a zero;
c) artt. 113, 2° comma, e 339, 3° comma, c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost., perché il limite di valore pre- visto dal legislatore per il giudizio di equità neces- saria del giudice di pace sarebbe discriminatorio del diritto di difesa dei meno abbienti nei confronti delle società di assicurazione, in quanto essi non potrebbe- ro richiedere una pronuncia secondo diritto al tribuna- le;
d) art. 103 del D.P.R. 22.12.1986, n.917, e succ 7 зил mod. di cui all'art. 1,2° comma, del D.L.24.9.2002, n.209, in relazione all'art. 3 Cost. Rileva a riguardo questa Corte che -secondo indi- rizzo già espresso (Cass., n.6954/99; Cass., n.4937/95) - pur potendo la questione di incostituzionalità essere rilevata anche di ufficio e anche per la prima volta in cassazione, tale possibilità deve essere contemperata rescindente propria del giudizio di con la struttura legittimità, nel senso che la questione deve avere ele- menti di collegamento con l'oggetto del giudizio mede- simo, definito dai motivi del ricorso;
più in partico- lare, la questione deve concernere un aspetto o un pro- filo della disposizione applicata che sia investito, almeno indirettamente, dai motivi di ricorso. Nel caso di specie detto collegamento certamente non sussiste in ordine alla dedotta incostituzionalità delle norme di cui innanzi sub a) e b), poiché la pre- tesa disparità di trattamento tra danneggiato e società di assicurazione riguarda il diverso trattamento riser- vato ai riflessi della condanna alle spese processuali nel regime della disciplina tributaria, onde la que- stione è del tutto priva di rilevanza nel presente giu- dizio. Allo stesso modo non si ravvisa in alcun modo la rilevanza nel presente giudizio della questione, rife- 8 зи rita alla disciplina concernente la determinazione ai fini fiscali del reddito delle imprese di assicurazio- ne, secondo la prospettazione di cui innanzi sub d). Infine, quanto alla denuncia di incostitu zionalità di cui innanzi sub c), trattasi all'evidenza di que- stione non collegata a nessun motivo di impugnazione;
: riflettente una situazione riguardante scelte discre- zionali del legislatore quanto alla determinazione del limite di valore entro cui è dato giudicare necessaria- mente secondo l'equità sostitutiva;
comunque priva di rilevanza in questa sede, in cui il diritto di difesa pretesamene discriminato dalla situazione economica del ricorrente non è stato impedito, dato che la parte lo esercitato con l'esperimento del mezzo ha in concreto di impugnazione. IN In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- a i rente alle spese del giudizio di cassazione, che liqui- r e l da in uro. 102,672 Itre euro 500 (cinquecento) per ono- l e c 2 n a 0 . rari. C t n i Roma, 5 novembre 2002. a t a t , A i , A i i IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE y s g t g C t frym o g g o L a p I o D e B D S 9 01