Sentenza 15 ottobre 1999
Massime • 1
Il difetto della preventiva autorizzazione determina la commissione dei reati previsti dall'art. 1 sexies legge 431 del 1985 e 20 legge 47 del 1985, indipendentemente dalla temporaneità della modificazione apportata allo stato dei luoghi e dalla realizzazione in via definitiva di opere stabili, sia perché anche dalle modifiche temporanee dello stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale, sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale per l'accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le necessarie cautele anche nella fase dell'esecuzione e della rimozione.
Commentario • 1
- 1. Danno ambientale, obbligo di risarcimento, definizione, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1999, n. 13716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13716 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Renato ACQUARONE Presidente del 15/10/1999
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 3376
Dr. Carlo GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. FR NOVARESE Consigliere N. 23263/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI OM NC, nato il [...] ad [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso 4 febbraio 1999 n.74, con la quale - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Isernia 7 novembre 1997 n.787, da lui appellata, con cui era stato dichiarato colpevole dei reati p. e p. a) dagli artt. 20 lett.c) L.1985 n.47; b) dall'art.1 sexies L. 1985 n.431; c) dagli artt.633 e 639 bis c.p.; d) dall'art.734 c.p.; e) dall'art.95 lett. h) R.D. 25 luglio 1904 n.523, commessi in Civitanova del Sannio il 12
maggio 1995, con permanenza per i capi c) e d), e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la continuazione, alla pena di giorni dieci di arresto e L.32 milioni di ammenda - è stato prosciolto dal reato contestato al capo d) perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena inflitta in giorni otto di arresto e L.31 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Salvatore De Simone, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata quale colpevole dei reati contestati - ad eccezione di quello contestato al capo d) perché estinto per prescrizione - per aver costruito abusivamente in zona vincolata una pista della lunghezza di m.850 circa e della larghezza di m.5, attraversando per due volte la corrente del fiume Trigno, nonché due sbarramenti di m.80 e di m.35, con profondità di m.2, prosciugando due tratti del fiume della lunghezza di m.120 e m.60, FR Di OM propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'erronea applicazione dell'art.20 lett. c) L.1985 n.47 e dell'art.1 sexies L.1985 n.431 - Violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. - Difetto di motivazione su punti decisivi e travisamento dei fatti, perché il Giudice d'appello non ha tenuto conto ne' della circostanza che l'intervento nel suo complesso comportò una transitoria e reversibile trasformazione del territorio senza danno ambientale in quanto dopo l'intervento il fiume era stato restituito al suo corso naturale, ne' dell'emissione del decreto dell'assessore regionale del 4 gennaio 1995 e del rilascio dell'autorizzazione regionale del 26 maggio 1995, in quanto successiva ai fatti;
2. Violazione dell'art.606 lett. c) c.p.p. - Difetto di motivazione sull'invocata rideterminazione della pena, che, in seguito al ripristino dello stato dei luoghi, avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo, con la concessione dell'attenuante prevista dall'art.62 n.6 c.p., oltre alle generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sia la sentenza impugnata che quella di primo grado contengono esauriente e adeguata motivazione della decisione adottata. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente i Giudici del merito, nel dare ampia ragione della sua colpevolezza, hanno tenuto debito conto di tutti gli aspetti della condotta criminosa, ritenendo correttamente che la natura temporanea dell'intervento sul territorio e la successiva remissione in pristino dello stato dei luoghi non eliminano la necessità della preventiva valutazione da parte delle autorità amministrative competenti della liceità dell'intervento stesso, quali che siano le sue caratteristiche, e, quindi, della presentazione della relativa richiesta e dell'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi tanto della legge urbanistica quanto di quella sulla tutela delle zone di particolare interesse ambientale, prima dell'inizio dei lavori di esecuzione delle opere che comunque, in via temporanea o definitiva, incidono sulla conformazione del territorio. il difetto della preventiva autorizzazione determina perciò la commissione dei reati previsti dalle leggi citate, indipendentemente dalla temporaneità della modificazione apportata allo stato dei luoghi e dalla non realizzazione in via definitiva di opere stabili, sia perché anche dalle modifiche temporanee dello stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale, sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale per l'accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le necessarie cautele anche nella fase dell'esecuzione e della rimozione.
Non ha dunque pregio l'asserzione della mancanza di un danno ambientale e non può quindi sostenersi la pretesa assolutoria che vi si fonda.
La commissione dei reati contestati non appare discutibile neppure con riferimento al decreto dell'assessore e all'autorizzazione regionale conseguita.
La sentenza impugnata ha preso in esame la documentazione amministrativa cui il ricorrente fa riferimento, osservando, per quanto riguarda il decreto dell'assessore regionale, da un lato che in esso si subordinava l'autorizzazione richiesta alle constatazioni che il funzionario incaricato avrebbe effettuato sul posto, per cui il procedimento di rilascio era ancora in fieri;
e dall'altro, che il decreto citato non contemplava conseguentemente, le opere che lo stesso funzionario trovò poi realizzate sul posto. Mentre, per quanto riguarda l'autorizzazione rilasciata il 26 maggio 1995 dal Responsabile del Settore lavori, acque pubbliche e impianti elettrici dell'Assessorato Regionale ai lavori pubblici, il dubbio legittimo che essa fosse effettivamente l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo richiesta dalla L.1985 n.431 è superato dall'intempestività con cui è intervenuta, successivamente all'esecuzione dei lavori.
L'incidenza della condotta rileva, quindi, esclusivamente ai fini del giudizio di gravità della violazione e alla determinazione dell'entità della pena.
Anche sotto questo aspetto i Giudici di merito hanno dato valida motivazione, considerando principalmente l'intensità del dolo, ricollegata alla circostanza che l'imputato aveva presenziato al sopralluogo eseguito dal Funzionario dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici il 7 aprile 1995 e che, come risulta dal relativo verbale, non solo era al corrente che non gli era consentita l'attuazione di interventi comportanti modificazione del territorio e che nessuna autorizzazione in proposito gli veniva rilasciata, ma ricevette in quell'occasione istruzioni e raccomandazioni di cautela, da lui sistematicamente ignorate.
Nonostante questo e benché gli sia stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale, l'imputato ha beneficiato delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva stessa. Il motivo d'impugnazione concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62 n.6 c.p., è inammissibile, sia perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, sia perché manifestamente infondato, perché l'imputato non è autore di alcuna riparazione o risarcimento, ne' si è adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto ha realizzato abusivamente l'opera che gli era inibita e la mancanza di conseguenze non è dipesa da una sua resipiscenza, ma dal fatto che il tipo di intervento era, come lui stesso ha sostenuto, temporaneo e precario e conteneva la previsione del ripristino dello stato dei luoghi, sicché l'attenuante invocata in effetti non gli spettava. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999