Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
In tema di notificazioni, non è necessario procedere all'invio della raccomandata all'estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dall'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., quando l'indagato, che risulti avere residenza o dimora fuori dal territorio nazionale, abbia già appreso, in occasione di altro atto (nella specie, sequestro preventivo), tanto del procedimento come della sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, potendosi perciò procedere, nel caso di inottemperanza a tale invito, alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., si riferisce soltanto al primo atto di cui l'indagato debba essere informato).
Commentario • 1
- 1. Minore vittima del reato, attendibile se .. (Cass. 48738/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2015, n. 45278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45278 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
45 2 7 8 / 1 5 C REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1786 Saverio F. Mannino Guicla Mulliri CC 29/9/2015- R.G.N. 19709/2015Vito Di OL ON ZZ Enrico Mengoni - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO CC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Udine in data 7/4/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Tiberio Baroni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7/4/2015, il Tribunale di Udine rigettava l'appello proposto da CO CC avverso il provvedimento del locale Tribunale in data 2/3/2015, che aveva respinto la richiesta di dissequestro delle quote della Olivo Officinalis s.r.l., oggetto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca @ per equivalente, fino alla concorrenza di 578.402,37 euro, giusta decreti del 17/5/2012 ed 11/9/2012; al CC erano contestate diverse condotte ai sensi degli artt. 2 e 4, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aventi ad oggetto anche la citata s.r.l., le cui quote sociali erano quindi sequestrate - nella misura del 98% - per 50.960,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione lo stesso, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi: - violazione di norme processuali. Il Tribunale, dopo aver accolto l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, poiché erroneamente eseguito ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., ne avrebbe disposta una nuova ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., pur difettandone i presupposti;
ed invero, il CC sarebbe soggetto stabilmente residente all'estero, e la dichiarazione di domicilio indicata in atti sarebbe avvenuta nel corso di una indagine amministrativa, ben prima del procedimento penale. Non sussisterebbero, pertanto, i presupposti per l'operatività dell'art. 161, comma 4, cit., in quanto difetterebbe qualsivoglia domicilio inidoneo;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla competenza del Tribunale. Questo avrebbe mantenuto il vincolo sulle quote pur difettandone «l'opportunità/legittimità»; inoltre, competente a decidere sarebbe prima il giudice della cognizione e poi quello dell'appello e non, come affermato, il Tribunale a seguito di incidente di esecuzione;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la cognizione del Tribunale del riesame. Il Collegio avrebbe prima affermato di non poter effettuare una valutazione nel merito, quindi avrebbe disatteso le asserzioni difensive in forza della deposizione del Maresciallo Fiocco, escusso in sede dibattimentale. Ancora, il Tribunale avrebbe dovuto espletare un controllo di legalità sui presupposti della misura, senza limitarsi ad una presa d'atto della tesi accusatoria;
inosservanza o erronea applicazione di legge penale. Atteso che alcune delle contestazioni ascritte sono prescritte, ed altre sono prossime allo stesso esito, il Tribunale avrebbe dovuto revocare il vincolo, richiamando l'art. 129 cod. proc. pen. Sarebbe stato violato, quindi, il principio per cui l'estinzione del reato preclude sia il mantenimento della cautelare reale che la successiva confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2 Con riguardo al primo motivo, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame ha già risposto alla medesima censura con una motivazione che, sebbene apparentemente un po' involuta, risulta corretta e meritevole di essere confermata;
nel caso di specie, infatti, non era necessario procedere con le forme di cui all'art. 169 cod. proc. pen., in materia di notifica all'imputato all'estero, risultando doveroso procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che "se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedure, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che precede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore". La norma si riferisce soltanto alla prima notifica da inviare all'indagato (o imputato), cioè quella avente ad oggetto il primo atto di cui questi debba esser posto a conoscenza, non anche i successivi;
quel che si ricava, all'evidenza, dal contenuto della comunicazione stessa, come sopra ricordato, concernente gli elementi essenziali della contestazione (autorità procedente, titolo del reato, data e luogo del fatto), ovvero quel minimum di informazioni che consente all'interessato di sapere dell'esistenza di un procedimento a suo carico, e di ancorché con tratti sommari, ma al momento sufficienti conoscerne - - l'oggetto. In tale contesto, poi, lo stesso viene invitato a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato, entro 30 giorni;
questa disposizione si giustifica con la necessità che le notifiche successive vengano comunque effettuate in Italia, all'evidente fine di renderle più celeri ed agevoli, così garantendo in primis all'interessato la pronta e sicura conoscenza dell'atto a lui inviato. Orbene, come indicato nell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame all'udienza del 7/4/2015, il CC residente all'estero era stato invitato il - - 23/6/2010 ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, nel termine indicato, in sede di esecuzione del sequestro ex art. 10, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74; lo stesso, però, non vi aveva ottemperato, limitandosi a dichiarare un domicilio all'estero (Repubblica dominicana), non già nel territorio dello Stato, sì da giustificare poi la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come disposta dal Tribunale del riesame. 3 де Questa procedura risulta corretta. Ed invero, in occasione della notifica del primo atto (decreto di sequestro), il ricorrente è stato messo a conoscenza delle già citate informazioni "essenziali" sul procedimento a suo carico che, diversamente, avrebbe avuto diritto ad apprendere a mezzo della raccomandata di cui all'art. 169, comma 1, cod. proc. pen.; del pari, in quella stessa prima occasione il CC è stato invitato ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, al fine di consentire notifiche più certe e rapide nelle (allora eventuali) fasi successive del procedimento medesimo, senza però provvedervi. In altri termini, l'esecuzione del sequestro ha costituito l'occasione per inverare in fatto quanto previsto dall'art. 169, comma 1, citato, e per soddisfare la ratio puramente - difensiva che sostiene la norma stessa, senza così imporre l'invio della raccomandata all'estero; l'inottemperanza del ricorrente, poi, ha comportato l'ovvia declaratoria di inidoneità del domicilio dichiarato all'estero, ed ha imposto la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come correttamente disposta dal Collegio del riesame.
4. Anche il secondo motivo risulta infondato. Con esso, infatti, il ricorrente afferma esplicitamente di non sollevare alcuna questione sulla bontà dell'esecuzione del sequestro preventivo, né d'altronde si richiede una modifica delle modalità dell'esecuzione operato sulle quote della riferita società»; la censura, infatti, è genericamente limitata alla opportunità/legittimità di una misura cautelare reale». Una doglianza, quindi, della quale sfugge al Collegio ogni significato. Che non può esser ravvisato, peraltro, nella critica all'organo che ha adottato il provvedimento, il Tribunale monocratico di Udine, atteso che proprio questa Corte annullando il precedente provvedimento del Tribunale del riesame aveva evidenziato che lo stesso Ufficio, dichiarando la nullità della precedente ordinanza del G.i.p., «avrebbe dovuto trasmettere gli atti al primo giudice per non privare la parte di un grado di giudizio cautelare». Quel che poi è correttamente avvenuto, avendo il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, trasmesso gli atti al Tribunale monocratico, nel frattempo investito del merito del giudizio, e quindi Giudice procedente.
5. Del pari infondato, poi, anche il terzo motivo;
lo stesso, infatti, risulta privo di un effettivo contenuto, invero limitato al fatto che il Tribunale avrebbe impiegato per respingere l'appello anche taluni esiti dibattimentali e, in - particolare, la deposizione del Maresciallo Fiocco, contrapposta alla produzione documentale difensiva. Orbene, anche a voler prescindere dalla completa assenza di qualsivoglia censura al tenore di queste dichiarazioni, osserva comunque la Corte che nel corpo dell'ordinanza non è dato ravvisare affatto la contestata contraddizione;
in 4 particolare, la sommarietà propria del giudizio cautelare, l'esser questo necessariamente fondato solo sugli atti al momento acquisiti ed utilizzabili, non impedisce che a dibattimento in corso il giudice competente a pronunciarsi - nel merito (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) esamini per la decisione quanto formatosi in sede di istruzione ex artt. 496 e ss. cod. proc. pen.. Del resto, opinando diversamente si imporrebbe la conclusione per cui lo stesso Giudice del merito dovrebbe comunque limitare la propria base cognitiva al solo contenuto del fascicolo ex art. 431 cod. proc. pen., anche qualora il dibattimento abbia fatto emergere circostanze utili per una decisione in sede cautelare. Il che, all'evidenza, non è consentito dal codice e dalla ratio delle stesse misure.
6. Infondato, da ultimo, anche il quarto motivo, concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Ed invero, osserva la Corte che, per un verso, lo stesso risulta del tutto generico, in quanto privo di ogni riferimento ai reati che al 7/4/2015 - sarebbero eventualmente estinti per prescrizione (nel gravame si richiamano in termini vaghi soltanto i «capi di imputazione R e T, già in parte prescritti relativi alla fatt. n. 100/2006 e comunque prossimi alla prescrizione»); per - altro verso, il motivo non precisa quale sarebbe l'effettiva incidenza della declaratoria di prescrizione medesima sulla misura in corso, che rimarrebbe comunque fondata anche su distinte ipotesi di reato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2015 I Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Saverio F. Mannino ог Gallan DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOV 2015 IL CANCELLIERE Land then 5