Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
Poiché la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità dell'azione, è improponibile la domanda giudiziale intesa ad ottenere la rendita Inail per inabilità permanente, qualora la domanda amministrativa sia stata diretta solo al conseguimento della rendita per inabilità temporanea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TU ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA, N.2 presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale Notar M. Clarkson di Cagliari del 4/12/98, rep. n. 37554;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, N.144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, NICOLA D'ANGELO, PASQUALE VARONE, giusta procura speciale per atto dott. A. Scuto coord. temporaneo del Notar Carlo Federico TUCCARI di Roma, in data 1/4/96, rep. n. 43242;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 411/95 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 3/11/95 R.G.N. 1533/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato G. Sante ASSENNATO;
udito l'avvocato Nicola D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 marzo 1992, il sig. LO RT convenne in giudizio, dinanzi il Pretore di Cagliari, l'INAIL, chiedendo la condanna alla costituzione - in suo favore - di una rendita per inabilità pari al 21% ed al pagamento dell'indennità di temporanea per il periodo dal 7 novembre 1990 al 3 febbraio 1991, dopo avere premesso di avere lavorato, in miniera, in ambiente particolarmente rumoroso e di avere subito - in data 7 novembre 1990 - un infortunio sul lavoro.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto sostenne che l'indennità di temporanea non era dovuta, in quanto, nell'evento del 7 novembre 1990, era stata assente la causa violenta, ed eccepì l'improponibilità della domanda relativa alla costituzione della rendita, perché nessuna istanza amministrativa era stata presentata. Con sentenza del 20 dicembre 1994, il giudice adito accolse la domanda di costituzione di rendita, determinandola nella misura del 30%; omise però di pronunciarsi sulla indennità di temporanea. Il Tribunale del luogo, adito, con appello, dell'INAIL, accolse il gravame, dichiarando improponibile la domanda dell'assicurato. Secondo il giudice dell'appello, con il documento, ricevuto dall'Istituto assicuratore il 15 gennaio 1991, sul quale il Pretore aveva fondato la sua statuizione, l'RT aveva, in realtà, delegato il patronato INCA a rappresentarlo e assisterlo nei confronti dell'Istituto stesso "per lo svolgimento della pratica relativa all'infortunio/malattia professionale del 7.11.90 - 3.2.91". Il "mandato" era, quindi, delimitato esclusivamente all'indennità per l'inabilità temporanea assoluta, causata dall'evento del 7 novembre 1990, e durata sino al 3 febbraio 1991, mentre, in nessuno degli atti provenienti dall'assicurato, dal patronato e dall'Istituto si era fatto riferimento a richiesta per inabilità permanente.
Contro la sentenza di appello in data 27 settembre 1995, il sig. LO RT ha proposto ricorso per cassazione con un solo mezzo, cui resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di procedura e di diritto (artt. 116 e 443 cod. proc. civ.; artt. 52, 53, 68, 74, 100, 101, 102 e 135 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, artt. 1362 e segg.cod.civ.), nonché motivazione carente e contraddittoria (art. 2360 n. 3 e n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.). Il ricorrente assume che il procedimento amministrativo era stato correttamente eseguito, avendo egli - in ossequio agli artt. 52 e 53 T.U. n. 1124 del 1965 (per le malattie professionali) - denunziato all'Istituto la tecnopatia mediante l'invio del certificato medico. Ha, quindi, errato il Tribunale allorquando ha interpretato la "delega di patrocinio" e non ha esaminato il contenuto del medesimo certificato.
Il motivo è infondato.
Per la decisione della questione, va premesso -in linea generale - che, nel sistema delineato dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che ha disciplinato in modo completo ed organico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 53 del D.P.R. anzidetto l'assicurante è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni sul lavoro da cui siano colpiti i prestatori d'opera dipendenti. La denuncia deve essere corredata da un certificato medico.
Particolari modalità detta l'art. 53 citato per la denuncia delle malattie professionali, che va trasmessa, con la modalità di cui all'art. 13 D.M. 26 gennaio 1988 (adottato ai sensi della legge n.48 del 1988), entro i cinque giorni successivi a quello in cui il datore di lavoro è stato informato dal dipendente della manifestazione della malattia ed il certificato medico - che deve, anche in questo caso, corredare la denuncia - deve contenere anche una relazione particolareggiata sulla sintomatologia accusata dall'ammalato e su quella rilevata dal medico certificante. Ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa prevista dal D.P.R. n. 1124/65, la denunzia ed il certificato medico costituiscono i presupposti indispensabili per lo svolgimento del procedimento amministrativo, che riguarda, anzitutto, l'accertamento nella singola fattispecie dei requisiti di legge e la valutazione dell'evento in ordine alla sua configurabilità come infortunio sul lavoro o malattia professionale. Tale valutazione, i cui elementi di base sono evidentemente tratti dalla denuncia suddetta, dal primo certificato medico e dagli accertamenti eseguiti dall'Istituto, costituisce la necessaria premessa per la (eventuale) corresponsione all'assicurato delle provvidenze previste dalla legge, e rappresenta dunque, l'avvio per la seconda (e conclusiva) fase del procedimento amministrativo, nella quale l'Istituto - sempre che la prima parte si sia esaurita con esito positivo per l'assicurato - adotta le sue determinazioni delle quali - ai sensi dell'art.102 del D.P.R. - deve essere data comunicazione all'interessato.
Come è noto, la nuova disciplina delle controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (legge 11 agosto 1973 n. 533) ha apportato importanti innovazioni anche per quanto riguarda il procedimento amministrativo. È mutata, infatti, la rilevanza di detto procedimento che, in virtù dell'art. 443 c.p.c. sub. art. 1 legge n. 533/73, viene configurato nei termini di procedibilità e non più di proponibilità, come veniva desunto dall'art. 460 c.p.c., ora abrogato, secondo l'interpretazione prevalente (in dottrina e) in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 249/68; n. 639/68 ed altre). La procedibilità dell'azione risulta condizionata, tra l'altro, dall'esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa;
o dal decorso dei termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi, o, comunque, dal decorso di 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
Ciò premesso, si osserva anche che, pure dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo ) o dall'art. 443 c.p.c., che - con disposizione insuscettibile di interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "ricorso" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di "domanda" - sancisce, con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp. att. c.p.c., la semplice improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede (Cass. n. 6615/96; n. 12669//95: v. anche: Cass. n. 9865/95). Alla luce delle considerazioni che precedono, la statuizione del Tribunale appare corretta, giacché il giudice del gravame, nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali di individuazione delle fonti del proprio convincimento, ha esattamente valutato il significato delle espressioni usate (dall'assicurato) nel documento inviato all'INAIL e da questo ricevuto il 15 gennaio 1991, rilevando che, con esso, lo stesso assicurato aveva in realtà "delegato il patronato INCA a rappresentarlo ed assisterlo nei confronti dell'istituto per lo svolgimento della pratica relativa all'infortunio malattia professionale del 7.XI.90 - 3.2.91", aveva chiesto esclusivamente "l'indennità temporanea assoluta causata dall'evento del 7 novembre 1990 e durata fino al 3 febbraio dell'anno successivo" e negando, in radice, che egli avesse presentato una domanda amministrativa, diretta al riconoscimento della malattia professionale ed alla costituzione della relativa rendita. E, dopo avere chiarito che il riferimento alla malattia professionale, contenuto nel documento del 15 gennaio 1991, "è improprio come lo è il numero del codice indicato nello stesso documento" e che, in nessuno degli atti provenienti dall'assicurato, dal patronato e dall'Istituto, ora resistente, "si fa riferimento a richiesta di rendita per inabilità permanente", lo stesso giudice del gravame è pervenuto alla conseguente conclusione che - in difetto, appunto, di domanda amministrativa - era derivata l'improponibilità della domanda giudiziaria fornendo, in proposito, una motivazione logica e priva di deficienze, rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod.civ., applicabili - per effetto dell'art. 1324 C.C. - anche agli atti unilaterali e, nella specie, quindi, anche al menzionato documento del 15 gennaio 1991), insuscettibile, in questa sede di legittimità di sindacato (ec. Cass. 3097/96 ed altre). In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non si provvede alla statuizione sulle spese di questo giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c., per non essere la pretesa del ricorrente manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 1998.