Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10542
CASS
Sentenza 3 luglio 2003

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Il principio di ragionevolezza, in base al quale l'orario di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilità, caso per caso, della relativa onerosità - la quale dipende dalla intensità e dalla natura della prestazione ed è diversa a seconda che questa sia continuativa, anche se di semplice attesa, o discontinua - impedisce una limitazione dell'orario in via generale da parte del legislatore. La valutazione in ordine al superamento, in concreto, del suddetto limite, spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione logica e sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10542
    Data del deposito : 3 luglio 2003

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