Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
Il principio di ragionevolezza, in base al quale l'orario di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilità, caso per caso, della relativa onerosità - la quale dipende dalla intensità e dalla natura della prestazione ed è diversa a seconda che questa sia continuativa, anche se di semplice attesa, o discontinua - impedisce una limitazione dell'orario in via generale da parte del legislatore. La valutazione in ordine al superamento, in concreto, del suddetto limite, spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione logica e sufficiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10542 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO ACQUE "AVV. GIUSEPPE BRUNO", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 14/A, presso lo studio dell'avvocato ALMA G., rappresentato e difeso dall'avvocato PETINO PLACIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FU ET;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3274/97 del Tribunale di CATANIA, depositata il 05/11/97 - R.G.N. 1921/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso e rigetto del terzo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Paterno, depositato in data 23 giugno 1989, TR FU premesso di avere lavorato alle dipendenze del Consorzio Acque "Avv. Giuseppe Bruno" dal 1967 al 31 dicembre 1986, per il periodo compreso tra il 14 aprile ed il 15 novembre di ogni anno, quale operaio addetto alla distribuzione delle acque, e premesso che l'attività svolta in turnazione con altri sette colleghi prevedeva un orario di lavoro di 24 ore consecutive cui si alternavano 24 ore di riposo, esponeva di avere ricevuto una retribuzione di gran lunga inferiore ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione di diritto comune e comunque insufficiente ad assicurargli una vita libera e dignitosa. Inoltre non aveva percepito alcuna somma a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto, per 13^ e 14^ mensilità, per indennità per ferie e festività non godute e per mancato riposo settimanale nonché per trattamento di fine rapporto. Chiedeva, pertanto, che il giudice adito volesse condannare il Consorzio convenuto al pagamento della somma complessiva di lire 140.062.850 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, compensi ed il beneficio della distrazione in favore del procuratore anticipatario. Instauratosi il contraddittorio, il Consorzio convenuto eccepiva preliminarmente la prescrizione estintiva dei pretesi crediti per il periodo anteriore al quinquennio dalla data di notifica del ricorso. In subordine contestava la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
Con sentenza del 12 dicembre 1991 il Pretore rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese del giudizio.
A seguito di gravame proposto dal FU e dopo la ricostituzione del contraddittorio, il Tribunale di Catania con sentenza del 5 novembre 1997, in riforma della impugnata decisione, condannava il Consorzio Acque "Avv. Giuseppe Bruno" al pagamento in favore di TR FU della somma di lire 30.102.615 per differenze retributive e per compenso per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che la fattispecie sottoposta al suo esame importante la qualifica dell'attività imprenditoriale del Consorzio - rientrava nella previsione dell'art. 2195 c.c. in ragione della accessorietà e complementarieta dell'attività (esercitata dall'ente consortile) di adduzione ed utilizzazione delle acque rispetto alla coltivazione del fondo, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che tale attività fosse esercitata anche dai singoli agricoltori riuniti in Consorzio stante la sostanziale riferibilità agli stessi dell'attività svolta dal Consorzio. Riteneva ancora il Tribunale che il rapporto di lavoro in questione doveva essere qualificato a tempo determinato e che la normativa dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 doveva ritenersi parzialmente abrogata dalla disposizione di cui all'art. 11 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (che prevede per i lavoratori agricoli che "la richiesta di avviamento deve essere numerica per la qualificazione professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro", aggiungendo anche che " è ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire") stante l'inconciliabilità della prima disposizione con il complesso delle norme introdotte con il citato D.L. 7/70 (convertito nella l. n. 83/1970), il quale prevede, in maniera assolutamente chiara, la necessità di una esplicita volontà contrattuale diretta all'assunzione del dipendente senza determinazione di tempo. Il giudice d'appello osservava poi che dalla istruttoria espletata non risultava provato che il FU avesse svolto più di 180 giornate l'anno, per cui nella controversia in esame si era in presenza di una pluralità di legittimi contratti a termine, succedutisi nel tempo.
Ai fini della sufficienza ex art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta al dipendente doveva essere tenuto in conto anche il c.d.
"terzo elemento", la cui funzione consiste nel rapportare alla singola giornata lavorativa o alla relativa retribuzione una aggiunta in percentuale di detta retribuzione a compensazione degli istituti legali e contrattuali del rapporto a tempo indeterminato, quali le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di fine rapporto. Il MA aveva, ancora, diritto al compenso per lavoro straordinario in quanto ancorché l'attività svolta non richiedesse una applicazione assidua e continuativa - ma prevedesse anche delle pause con limitazione dei compiti alla mera sorveglianza del normale scorrimento delle acque - detta attività, inquadrabile nelle occupazioni previste nel R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, non poteva superare il "limite di ragionevolezza" che, sebbene non imposto specificamente da alcuna legge, trovava la sua ratio nella tutela del diritto alla salute. Limite che invece nel caso di specie non era stato rispettato in quanto il FU aveva svolto un orario giornaliero di ben dodici ore, con un impiego di energie fisiche particolarmente gravoso perché il lavoro si svolgeva in campagna, di giorno e di notte e con esposizione agli agenti atmosferici sicché, stante dette circostanze, ben potevano riconoscersi al lavoratore due ore di straordinario giornaliero. Osservava, infine, il Tribunale che l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata ritualmente in primo grado dal Consorzio, e reiterata in appello, non aveva fondamento in quanto la reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di un unico datore di lavoro determinava una situazione di soggezione e di metus per la costituzione dei rapporti a venire, che escludeva la operatività della decorrenza del termine prescrizionale nel corso del successivo rapporto lavorativo. Avverso tale decisione il Consorzio Acque "Avv. Giuseppe Bruno" propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Il FU non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio "Avv. Giuseppe Bruno" deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. in relazione agli artt. 18 e 35, 2^ comma, l. 20 maggio 1970 n.300 (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Lamenta il ricorrente che, essendo pacifica la sussistenza delle condizioni per l'applicazione ai rapporti in esame dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (per avere il Consorzio alle sue dipendenze sette lavoratori), doveva pervenirsi alla conclusione della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione in corso di rapporto, in quanto l'unica preclusione a tale applicazione va rinvenuta nella non stabilità del rapporto.
Detto motivo è stato accolto - essendo sorto sulla questione oggetto di censura un contrasto nella giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Corte - dalla sentenza 16 gennaio 2003 n. 575 delle Sezioni Unite, che ha cassato la sentenza impugnata e (per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto) rimesso ex art. 384 c.p.c. la controversia alla Corte d'appello di Messina. Detta
decisione ha statuito che - nel caso di successione tra le stesse parti di due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace - il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la "tassatività" delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da queste ultime norme espressamente previste".
Nel rispetto dell'art. 142 disp. att. c.p.c. le Seziono Unite hanno poi rimesso la controversia a questa Sezione Lavoro per l'esame del secondo e terzo motivo del ricorso per Cassazione, proposto dal Consorzio Acque "Avv. Giuseppe Bruno".
2. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denunzia violazione degli artt. 2107 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.; dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692; dell'art. unico n. 1., n. 17, 25 e 26
r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente più specificamente deduce che, essendo stato accertato che si era in presenza di una attività discontinua, di attesa e di custodia, il Tribunale non poteva pervenire al riconoscimento di lavoro straordinario perché non era convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e non era stata provata l'effettività del lavoro stesso essendosi accertata unicamente la durata del turno di 24 ore, seguito da 24 ore di riposo. Di contro non si erano chiariti le modalità ed i tempi della prestazione effettiva lavorativa, non essendosi provato il tempo che, nell'ambito delle 24 ore del turno, era destinato alle incombenze di aprire e chiudere l'acqua e di controllare che non vi fossero perdite. A fronte di siffatte risultanze probatorie non era, conseguentemente, consentito parlare di "superamento del limite di ragionevolezza".
Con il terzo motivo il Consorzio denunzia erronea e falsa applicazione degli art. 1, comma 1, lettera b) e 5 l. 18 aprile 1962 n. 230; dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. unico dei d.p.r. 7 ottobre 1963 n. 1525, all'art. 115, secondo comma, c.p.c. ed all'art. 11 l. 11 marzo 1970 n. 83 (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Più specificatamente sostiene il Consorzio che la legge n. 230 del 1962 è inapplicabile al rapporto di lavoro a termine nel settore agricolo (con esclusione delle eccezioni specifiche e tassative di cui all'art. unico del d.p.r. n. 1525 del 1963) per cui erroneamente il giudice di merito ha riconosciuto il diritto al c.d. terzo elemento sulla base del disposto di cui alla citata legge 230 del 1962. 3. Il secondo e terzo motivo del ricorso, che rimangono da esaminare dopo il ricordato intervento delle Sezioni Unite, vanno rigettati perché infondati. I giudici di legittimità hanno più volte statuito che il principio di ragionevolezza in base al quale l'orario di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilità, caso per caso della loro onerosità - la quale dipende dalla intensità e dalla natura della prestazione che è diversa a seconda che questa sia continuativa, anche se di semplice attesa, o discontinua - impedisce una limitazione dell'orario in via generale da parte del legislatore.
La valutazione in ordine al superamento in concreto del suddetto limite spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione logica e sufficiente (cfr. ex plurimis: in tali sensi Cass. 28 settembre 1995 n. 10250 cui adde, per la configurabilità del lavoro straordinario anche in relazione ai lavori discontinui, Cass. 17 maggio 1993 n. 5588). Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale di Catania, a seguito di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie e dopo avere esaminato in maniera esauriente le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del FU, con una motivazione adeguata, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico (in ragione dei principi fissati da questa Corte con riferimento ai lavori discontinui e di semplice attesa) e, pertanto, insuscettibile di qualsiasi censura in questa sede di legittimità, ha riconosciuto che nel caso sottoposto al suo esame dovesse corrispondersi al FU, quale lavoratore agricolo, lo straordinario per il cui riconoscimento aveva il FU stesso avanzato domanda.
4. Anche il terzo motivo del ricorso del Consorzio risulta, come già detto, destituito di fondamento. Questa Corte, a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto sorto sul punto all'interno della Sezione del Lavoro, ha affermato che il contratto di lavoro agricolo è sottratto alla disciplina generale del contratto a tempo determinato, dettata dalla legge 18 aprile 1962 n. 230. I giudici di legittimità hanno assegnato una portata estensiva all'art. 6 della suddetta legge n. 230 sia in considerazione delle ragioni socio-economiche, costituenti il substrato, nelle diverse province del nostro paese, del lavoro agricolo - tradizionalmente caratterizzato da un alto grado di flessibilità sia interna che esterna - sia in ragione di una interpretazione evolutiva non limitata allo stretto tenore letterale delle parole usate(cfr. Cass., Sez. Un., 13 gennaio 1997 n. 265). Ora, questa statuizione, cui ha fatto riferimento nel suo ricorso il Consorzio, non conduce - contrariamente a quanto lo stesso Consorzio asserisce - ad un accoglimento della sua censura. Se è infatti è vero che deve ritenersi - sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite nella summenzionata decisione - che non può essere riconosciuto ai lavoratori agricoli, e quindi anche al FU, l'istituto previsto dall'art. 5 della legge n. 230 del 1962, è altrettanto vero però che nel caso di specie non si verte in una fattispecie assoggettabile alla suddetta statuizione. Ed infatti, il Tribunale di Catania, nell'esercizio del potere valutativo spettante al giudice di merito circa l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha tenuto conto in base al suddetto potere del c.d. terzo elemento come mero elemento che finiva per concorrente alla determinazione della "giusta retribuzione" spettante al FU, stante, appunto, l'impossibilità di una diretta applicazione dell'istituto in esame. Il Tribunale - come è opportuno ribadire - ha, dunque, sorretto le sue conclusioni con una motivazione adeguata, priva di incongruenze logiche nonché pienamente rispettosa dei principi giuridici applicabili in tema di determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., sicché la sentenza impugnata si sottrae sul punto a qualsiasi critica in ragione dei limiti cui è sottoposto ex art. 360 c.p.c. il giudizio di legittimità.
5. Per concludere, all'esito del già svolto giudizio di Cassazione - che ha visto l'accoglimento del primo motivo del ricorso del Consorzio Acque "Avv. Giuseppe Bruno" ad opera delle Sezioni Unite - e del rigetto del secondo e terzo motivo dello stesso ricorso, gli atti vanno rimessi alla Corte d'appello di Messina, già designato come giudice di rinvio dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2003 n. 575.
5. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese dell'intero giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il secondo e terzo motivo del ricorso e rimette gli atti alla Corte d'appello di Messina, già designata dalle Sezioni Unite, anche per le spese dell'intero giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2003