Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2002, n. 7547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7547 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP07547/02 Oggetto SEZIO compimento danni da de stradale. Valu- tazione postumi. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5067/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 14486/01 Dott. IG Francesco DI NANNI Consigliere глого Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere 1554 Dott. NN Battista PETTI Consigliere Rep. Ud. 10/01/02 -Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUSP ICISSITANS ha pronunciato la seguente UFFICIO CO E Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti Зля sul ricorso proposto da: 2,3 MAQ, 2002 LU GI, DE AR AN NA, LU CARCELE ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GI RIZZO 41, presso lo studio TANDOI OLIVIERI, difesi NCELLERIA O dall'avvocato MICHELE VITTORIO ANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
WINTERTHUR ASS.NI S.P.A. (già INTERCONTINENTALE ASS.NI S.P.A.) ' SUMMO MARINO, BARBAROSSA GIOVANNI;
intimati - 2002 e sul 2° ricorso n° 14486/01 proposto da: €0,77 11500 CANCELLERIA 25 1 WINTERTHUR ASS.NI S.P.A. (già INTERCONTINENTALE ASS.NI S.P.A.), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI 47 (studio dell'avvocato NICOLA D'AGOSTINO) presso l'avvocato ANTONIO CAROPPO, che la difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LU GI, DEAR AN NA, LU ANDREA;
- intimati avverso la sentenza n. 896/97 della Corte d'Appello di BARI, Sezione Terza Civile, emessa il 18/07/97 e depositata il 25/09/97 (R.G. 1369/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Antonio CAROPPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il l'inammissibilità rigetto del ricorso principale e dell'incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23.6.1984 la Intercontinentale Assicurazioni s. p. a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NI, RO DA e UM MA, affinché fossero condannati in solido a rimborsarle le somme corrisposte e da corrispondere agli aventi diritto in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Ruvo di Puglia il 20 luglio 1981, e specificamente la somma di £. 4.471.880, di cui £ 971.880 già versate alla Regione Puglia e £.
3.500.000 corrisposte al danneggiato ME EA, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio, e con espressa riserva di ampliare il quantum della domanda. A sostegno della sua richiesta, esponeva che il 20 luglio del 1981 nell'abitato di Ruvo di Puglia il minore ME EA era stato investito dal motorino Piaggio condotto dal minore RO NN e aveva riportato lesioni personali gravi;
poiché il motociclo era assicurato presso la Intercontinentale, essa istante in data 24.3.1983 aveva provveduto a rimborsare alla Regione Puglia le spese di spedalità ed in data 6.2.1984 aveva risarcito il danneggiato;
con lettere raccomandate del 6.4. e 4.11.1983, aveva manifestato al genitore del conducente, RO DA e a UM MA quale contraente della polizza di assicurazione la volontà di agire in rivalsa, ma l'invito era rimasto senza effetto. Resisteva in giudizio RO DA. Resisteva in giudizio anche UM MA. La causa veniva riunita ad altra causa promossa da ME IG e De SA NN IN nei confronti della Intercontinentale Assicurazioni s.p.a. e, ai soli fini della regolarità del contraddittorio, di RO NN;
in questo giudizio, iniziato con atto di citazione notificato in data 10.2.1986, gli attori, in proprio e quali 3 esercenti la potestà sul minore ME EA avevano chiesto alla Intercontinentale s.p.a., quale impresa assicuratrice del veicolo contro i danni derivanti dalla circolazione Stradale, il risarcimento dei danni patiti da loro e dal figlio in conseguenza del sinistro del 20.7.1981, quantificati, rispettivamente in £ 4.280.000 ed in £ 37.500.000 oltre accessori. In detta causa aveva resistito in giudizio RO NN;
ed aveva inoltre resistito in giudizio l'Intercontinentale. Con sentenza definitiva 3.5 28.9.94, il Tribunale di NI (tra l'altro) accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da ME IG e De SA NN IN nelle suddette qualità e per l'effetto condannava l'Intercontinentale al risarcimento dei danni da essi patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso al minore ME EA in data 20.7.1981, danni liquidati in complessive £ 44.318.400, delle quali £. 904.457 spettanti ai coniugi ME in proprio e £.43.413.943 di pertinenza del minore ME EA, oltre agli interessi legali decorrenti, rispettivamente dalla data dei singoli esborsi al dì del sinistro, condannava inoltre la Intercontinentale s.p.a. alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori;
dichiarava integralmente compensate le spese processuali tra gli attori e RO NN;
accoglieva per quanto di ragione la domanda di rivalsa proposta dalla Intercontinentale nei confronti di UM MA e per l'effetto condannava il UM a corrispondere all'impresa di assicurazione la somma di £ 21.709.750 oltre gli ulteriori interessi legali;
condannava il UM a rifondere alla Intercontinentale le metà delle spese processuali compensando la metà residua;
rigettava la domanda proposta dall'Intercontinentale nei confronti di RO DA;
condannava la società attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dal RO. 4 Contro questa decisione proponeva appello l'Intercontinentale. Resistevano in giudizio gli appellati ME IG ed EA nonché De SA NN IN. Resistevano in giudizio i RO. Il UM resisteva in giudizio proponendo inoltre appello incidentale. Con sentenza 18.7-25.9.97 la Corte di Appello di Bari accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, determinava il debito complessivo della Intercontinentale- ER, nei confronti di ME IG, De SA NN IN e ME EA, in £ 15.121.221, secondo la ripartizione fatta in narrativa, con gli interessi legali decorrenti rispettivamente dalla data degli esborsi fatti dai coniugi ME -- De SA e dalla data del sinistro, e secondo le modalità indicate in motivazione, relativamente al ME EA;
dava atto delle somme già versate dall'appellante principale in favore dei ME IG e EA e della De SA, come distintamente precisato in motivazione;
dichiarava compensate in ragione della metà tra l'Intercontinentale ed i ME-De SA le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio e poneva la residuale metà a carico della predetta appellante;
rigettava l'appello della Intercontinentale-ER nei confronti di RO DA, RO NN e UM RT, nonché l'appello incidentale del UM;
condannava l'Intercontinentale-ER al pagamento, in favore di RO AV e NN delle spese ed onorari della “..presente fase..."; compensava per metà le spese tra la Intercontinentale-ER ed il UM e condannava costui al pagamento in favore della impresa di assicurazioni suddetta della residuale metà; confermava nel resto l'impugnata sentenza. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione ME IG, De SA NN IN e ME EA nei confronti della società 5 assicuratrice. Quest'ultima non ha svolto attività processuale. Con ordinanza 16.2.2001 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RO NN e di UM MA ed il rinnovo della notifica del ricorso all'Intercontinentale. I ricorrenti hanno provveduto. La TE (già Intercontinentale) Ass.ni S.p.A." ha resistito con controricorso ed ha proposto inoltre ricorso incidentale. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. All'udienza del 5.10.01 questa Corte, rilevato che non era stato comunicato l'avviso d'udienza alla ER ha rinviato la causa a n.r. La ER ha depositato memoria. All'udienza del 10.1.2002 ha partecipato il difensore della ER. Non ha partecipato la parte ricorrente principale nonostante la ritualità della comunicazione ex art. 377 secondo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto disporre la riunione dei ricorsi. I motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti principali ME IG, De SA NN IN e ME EA denunciano: “DIFETTO E CONTRADDITTORIETA' MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLADI QUANTIFICAZIONE DELL'INVALIDITA' PERMANENTE” esponendo le seguenti doglianze. La Corte di Appello ha ritenuto di poter modificare le conclusioni a cui era giunto il CTU nominato dal Giudice di 1° grado che aveva definito il danno nella percentuale del 12%, riducendolo al 10%. Il ragionamento decisorio con cui la C.A. ha proceduto a tale riduzione risulta assolutamente privo di motivazione, risolvendosi in pure petizioni di principio. A tale conclusione la Corte arriva attraverso due censurabili considerazioni:
1. il EL avrebbe riportato oggettivamente una commozione cerebrale ma non un trauma cranico al quale il CTU ricollega l'insorgenza della sindrome cefalica post-traumatica. Ma non si comprende come sia possibile l'insorgenza di una commozione cerebrale senza il necessario e presupposto trauma cranico. La Corte aggiunge che quello riportato dalla p.o. non è un trauma cranico bensì di una "contusione al capo (che) ha sicuramente determinato effetti negativi sul EL EA, consistiti nella insorgenza di cefalea irritabilità, stato di insofferenza". La migliore scienza medica riferisce questi ultimi episodi come sintomi evidenti della sindrome post- traumatica. Così come una contusione al capo, alla quale segue la commozione cerebrale, è per definizione un trauma cranico. - 2. La seconda considerazione svolta dal Giudice di 2° grado riguarda lo sfregio permanente del viso che occupa buona parte del lato destro della faccia del ME (che la Corte ritiene non deturpante) al cui proposito si legge in sentenza che: "non è tale da alterare apprezzabilmente le linee e l'armonia del viso: specie ove si tenga conto della condizione sociale e professionale del ME EA, lavoratore agricolo" Sfugge il senso logico di una tale affermazione, quasi che un ragazzino figlio di coltivatori diretti, non abbia lo stesso diritto di altri coetanei di maggiori condizioni sociali, alla propria integrità fisica. O lo sfregio in questione è deturpante o non lo è. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano "FALSA APPICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA PERDITA DI CHACES LAVORATIVE” esponendo le seguenti doglianze. La C.A di Bari ha ritenuto di escludere il risarcimento da invalidità permanente liquidato dal Tribunale di NI in £26.929.590. La C.A. ha ritenuto che l'unico danno indennizzabile fosse quello c.d. biologico, con esclusione di ogni risarcimento per perdita di capacità lavorativa. Nel caso di specie il EL ha riportato, all'età di 12 anni, lo sfregio permanente del viso e la permanenza della sindrome post-traumatica, compromettendo in tal modo tutte le scelte e possibilità future di studio e di lavoro. Ritenere che il EL già all'età di 12 anni fosse inevitabilmente avviato al lavoro agricolo esercitato dal padre, significa negare ogni significato al principio di uguaglianza sostanziale di cui al 2° c. dell'art 3 della Carta Fondamentale. Invero le lesioni riportata dal giovane EL non solo hanno intaccato le sue possibilità di studio a quel momento identiche a quelle di qualsiasi altro coetaneo (la sindrome post-traumatica comporta cefalee ricorrenti e difficoltà di concentrazione), ma anche l'esercizio di attività lavorative implicanti mansioni di rappresentanza e, comunque, di relazione con il pubblico a causa della cicatrice deturpante. E poiché il Giudice di secondo grado non è grado di affermare che il EL anche in assenza di qualsiasi lesione, avrebbe comunque esercitato la attività agricola, ne consegue che il EL ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chances lavorative. Il EL all'epoca dei fatti frequentava regolarmente e con profitto la scuola dell'obbligo e non era affatto intenzionato a proseguire l'attività paterna di cura dei campi. A nulla rileva la circostanza che il padre dell'allora piccolo ME fosse coltivatore diretto. Il sinistro, con le gravi implicazioni fisiche e la permanente sofferenza psicologica, ha senz'altro influito negativamente sulle sue scelte lavorative e scolastiche. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 2059 C.C." esponendo le seguenti doglianze. L'impugnata sentenza ha ritenuto non doversi liquidare il danno morale 8 ex art 2059 c.c. in quanto nel caso di specie è mancato un giudicato penale sulle responsabilità del NN RO a causa dell'intervenuta amnistia che estinse il reato di lesioni. La soluzione offerta dalla C.A. è errata. Nel caso di specie la stessa C.A. afferma che il sinistro avvenne a pochi centimetri dalle strisce pedonali e, quindi, gravava sul RO, l'obbligo di moderare particolarmente la velocità in prossimità della segnalazione di attraversamento dei pedoni. La mancata osservanza di detto obbligo comporta un evidente profilo di colpa per inosservanza di leggi e regolamenti. Pertanto la C.A. avrebbe dovuto confermare la statuizione del Tribunale che ha liquidato il danno morale procedendo ad un autonomo incidentale accertamento riguardo la astratta configurabilità del reato di lesione colposa commesso dal RO, reato per il quale non è stato processato solo grazie all'intervento dell'ennesima amnistia. Il Giudice civile non poteva sottrarsi dall'accertare in astratto la configurabilità del reato di lesioni colpose. Configurabilità che la stessa C.A. ha, seppur a diverso fine accertato, ed infatti scrive nella impugnata sentenza: "Invero come incontestabilmente emerge dai rilievi planimetrici compiuti dai V. V. U. U. di Ruvo di Puglia e dalle fotografie inserite nel fascicolo di parte del ME, l'incidente si verificò a pochi centimetri dalle strisce pedonali esistenti in corso Jatta: le macchie di sangue indicate e rilevate dai V. V. U. U. e visibili nettamente nelle fotografie, sono all'uopo, estremamente eloquenti". Nessun dubbio esiste per la C.A. circa la responsabilità civile del RO, non in base a semplici presunzioni legali, ma sulla scorta di circostanziati elementi di fatto, sufficienti a configurare la responsabilità penale per il reato di lesioni colpose. Il ricorso principale (che in realtà-al di là delle formali intestazioni denuncia anche vizi logici in tutti e tre i motivi) va accolto. Il rilievo della Corte d'Appello secondo il quale le cicatrici al volto "...non possono essere considerate sfregianti o deturpanti perché non sono tali da alterare apprezzabilmente le linee e l'armonia del viso;
specie ove si tenga conto della condizione sociale e professionale del ME EA lavoratore agricolo...” » (con le ulteriori argomentazioni connesse) appare viziato sotto il profilo logico e giuridico. Infatti detto Giudice valuta dette cicatrici senza esporre un sufficiente supporto argomentativo e senza considerare: -A) che, sotto il profilo del danno biologico (consistendo questo in una menomazione dell'integrita' psicofisica della persona in se' considerata, consistente nella perdita di potenzialità preesistenti) e del danno patrimoniale, il danno estetico va considerato in relazione alla situazione dell'infortunato al momento del sinistro e non in relazione a quella al momento della decisione, dato che nell'intervallo di tempo tra tali due momenti la condizione sociale e professionale dell'infortunato (nella specie si consideri in particolare la condizione di lavoratore agricolo - evidentemente ritenuta sussistente al momento della decisione la quale appare aver inciso in modo nettamente rilevante nel predetto giudizio della Corte), sia con riferimento alla situazione in atto sia con riferimento alle prospettive future, potrebbe essere peggiorata (rispetto a quella che avrebbe potuto essere senza il sinistro) proprio a causa delle lesioni subite;
e dato anche che proprio l'eventualità di un siffatto peggioramento deve costituire uno degli oggetti dell'indagine del Giudice;
-B) che per quanto riguarda in particolare il danno patrimoniale la Corte d'Appello doveva accertare se i postumi riscontrati (tra i quali dette cicatrici) avevano avuto effetti negativi sull'attività scolastica e quindi anche sulla capacità di guadagno dell'infortunato (cfr. circa la necessità di tale indagine persino nel caso di micropermanente: Cass.n. 6895 del 21/05/2001: “I 10 postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona (nella specie, alterazione della armonica fisionomia del viso), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, allorche', pur determinando una cosi' detta "micropermanente" sul piano strettamente biologico, eventualmente provochi negative ripercussioni non soltanto su un'attivita' lavorativa gia' svolta, ma anche su un'attivita' futura, precludendola 0 rendendola di piu' difficile conseguimento, in relazione all'eta', al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare, si' da non identificarsi con il danno biologico"). Quanto poi alla “...sindrome soggettiva del traumatizzato cronico...” occorre rilevare che la Corte di merito, dopo aver rilevato (come osservazione che sembra anche sua oltre che dell'appellante) che ME EA "...riportò commozione cerebrale ma non trauma cranico..." (rilievo indubbiamente inidoneo a chiarire l'iter logico del Giudicante in quanto non spiega adeguatamente cosa abbia provocato la commozione cerebrale se non si è avuto un trauma cranico) afferma essere ' indubbio che la contusione al capo ha sicuramente determinato effetti negativi sul ME EA, consistenti nella insorgenza di cefalea, irritabilità, stato di sofferenza..." (v alla fine di pag. 15); e poi (all'inizio di pag. 16) assume (senza aggiungere ulteriori argomentazioni e quindi con un inammissibile salto logico) che " gli anzidetti postumi complessivi, non eccedenti il limite della invalidità micropermanente “hanno rilevanza non già come menomata capacità di guadagno, ma come menomazione della salute psicofisica della persona in sé e per sé considerata, rientrante nel concetto di danno biologico...." (affermazioni indubbiamente apodittiche), citando a suffragio della sua tesi Cass. n. 2515/95 e Cass. 8066/93, ma senza motivare adeguatamente in ordine all'effettiva 11 applicabilità nella fattispecie dei principi di diritto enunciati da questa Corte, ed in particolare in ordine alla valutazione - sotto tutti i profili giuridicamente rilevanti dei postumi del ME;
con la conseguenza che le sua affermazioni circa il e più in danno biologico, circa il danno patrimoniale (ritenuto insussistente) generale circa la percentuale di invalidità permanente (ridotta al 10% e quindi a micropermanente) sono rimaste prive di sufficiente motivazione. Per quanto concerne in particolare la negazione del danno morale, va premesso che il Tribunale di NI, anche se a pag 10 aveva asserito che il RO non aveva vinto la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., in concreto aveva proceduto alla ricostruzione del sinistro ed a pag 14 aveva (coerentemente) affermato che ( il fatto illecito compiuto dal RO integra gli estremi del delitto di lesioni personali gravi...."; con la conseguenza che l'accenno alla predetta presunzione va considerata come una mera argomentazione ad abundantiam, mentre la vera ratio decidendi va individuata nell'affermazione della colpa in concreto esclusiva del motociclista basata sulla predetta ricostruzione dell'incidente. Tale sembra anche l'interpretazione della Corte di Appello laddove (a pag. 12) afferma "...il Collegio reputa che la dinamica del sinistro, come ricostruito dal Tribunale, sia del tutto esatta e conforma alla realtà...."; successivamente (coerentemente con tale premessa) detta Corte argomenta in ordine alla ricostruzione dell'incidente; ma poi (contraddittoriamente) sembra basarsi sulla predetta presunzione (art. 2054, primo comma c.c.). Nel complesso la motivazione sul punto deve quindi ritenersi non sufficientemente chiara. In conclusione tutta la motivazione in esame configura un percorso argomentativo che sotto il profilo logico appare non adeguatamente chiaro, compiuto ed esauriente;
e deve quindi ritenersi quindi insufficiente. 12 Il ricorso principale va dunque accolto. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale ER espone quanto segue. La Corte di Bari, dopo avere determinato il debito complessivo dell'assicuratrice in £. 15.121.221, ha voluto "dare atto delle somme già versate dalla ER (già Intercontinentale) ai ME-Desario, come distintamente precisate in motivazione". Si tratta di una mera affermazione senza contenuto decisorio, sicché essa dovrebbe essere priva di ogni conseguenza. Tuttavia la precisazione "come distintamente precisate in motivazione" può essere fuorviante, perché nella motivazione si menzionano soltanto due detrazioni di £. 6.319.000 (quale rivalutazione del versamento di £.
3.500.000 in data 6/4/84) e di £. 15.182.120 (versate il 19/12/94). La Corte di Bari ha dimenticato che la sentenza del Tribunale di NI era rimasta esecutiva e che, la società assicuratrice aveva dovuto pagare interamente gli importi portati dalla sentenza del Tribunale per capitale, rivalutazione, interessi e spese. Di ciò la Corte di Bari era stata anche espressamente avvertita a fol. 11 (retro) della comparsa conclusionale datata 29/6/97. Il fatto dell'integrale pagamento non venne contestato, né messo comunque in discussione dai ME-De SA. Ne consegue che la Corte d'Appello di Bari ha emesso una pronuncia, se di pronuncia si tratta, illegittima, sotto un duplice profilo: (a) perché effettuata senza che ne fosse stata richiesta da alcuno (error in procedendo ex art. 360 n. 3 e 4, per violazione dell'art. 112 C.P.C.) e (b), comunque, ignorando la diversa deduzione della società assicuratrice di avere pagato le somme dovute per la precedente sentenza e la mancata contestazione della stessa ad opera della controparte (così incorrendo in omessa motivazione su punto decisivo ex art. 360 n. 5 C.P.C., se si dovesse ritenere richiesta da alcuna delle parti la pronuncia sul punto). Per evitare, comunque, possibili speculazioni sulla base di una formulazione 13 LUSTRATE ROMA 2 30 LUG 4 36366 €170143. 1097 129,11 parate €. COLOCENTO SE MA (43) 456T 41,32 TOT 170, 43 & augelly equivoca e non veritiera di questa parte del dispositivo, la ER (già Intercontinentale) Ass.ni, per il caso in cui si potesse e dovesse ritenere la pronuncia non semplicemente enunciativa, ma idonea a produrre effetti decisori tra le parti, propone il ricorso incidentale in questione. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Infatti dalla motivazione dell'impugnata decisione si evince che la Corte di merito non si è proposta di indagare in ordine all'entità totale dell'importo pagato dalla ER (già Intercontinentale); infatti non si afferma che la somma dei due importi suddetti corrisponde a tale importo totale. In altri termini (anche nel dispositivo) si afferma l'avvenuto pagamento di tali importi ma non si afferma che non vi sono stati altri pagamenti. Non sussiste quindi la pronuncia "... idonea a produrre effetti decisori tra le parti ..." ipotizzata dalla ER e contro la quale (e per l'eventualità della sua sussistenza) detta parte ha proposto ricorso incidentale. L'insussistenza del capo di decisione impugnato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. L'impugnata sentenza va quindi cassata in relazione al ricorso principale accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. A detto Giudice di rinvio va rimessa la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. - - - མ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Così deciso a Roma il 10.1.2002. o IL PRESIDENTE l IL CONSIGLIERE ESTENSORE l 1 e i C АрмортноM 7 a A i E a r i 0 R o r e l . a E l I M e L 5 c a L s n E 0 s . a C t t N C o . 14 A 3 D n i C 2 Dox Maha Aistle a L I t , a i t i g s g o O p e D