Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2013, n. 42501
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Sentenza 25 giugno 2013

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro concernenti lo scavo di pozzi o di trincee profondi più di m. 1,50, l'abrogato art. 13 del d.P.R. n. 164 del 1956 (sostituito dall'art. 119 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) - nel prevedere la necessità di allestire armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità - non condiziona tale adempimento all'ipotesi in cui all'interno dello scavo stazionino stabilmente i lavoratori, ma prevede tale presidio di sicurezza anche per l'ipotesi in cui al suo interno si debba scendere per un limitato periodo di tempo ed obbliga, man mano che si procede nello scavo, a provvedere al contemporaneo armamento.

La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall'attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività. (Nella fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore determinata dallo smottamento delle pareti di una trincea scavata per la posa in opera di tubi fognari, la Corte ha ritenuto la rilevanza causale del mancato allestimento delle armature prescritte dal piano di sicurezza e dalle norme di legge, nonostante lo smottamento si fosse verificato quando la vittima era scesa nello scavo per soddisfare un bisogno fisiologico).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2013, n. 42501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42501
Data del deposito : 25 giugno 2013

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