Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2013, n. 18651
CASS
Sentenza 20 marzo 2013

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Massime1

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti del coordinatore il quale, non avendo adeguato il piano di sicurezza e coordinamento rispetto alle modifiche strutturali intervenute nel corso dei lavori svolti all'interno di un capannone presso la Bridgestone e non avendo provveduto a dare idonea informazione di dette modifiche ai datori di lavoro, causava la morte di un operaio ed il grave ferimento di un altro, entrambi precipitati da un solaio per effetto del suo cedimento).

Commentario1

  • 1La responsabilità dell’amministratore per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’impresa appaltatrice
    Nicotra Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016

    Introduzione L'art. 26, titolo I capo III, e gli artt. 88 e ss., titolo IV capo I, del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro (emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 03/08/2007, n. 123; c.d. Legge Bosetti – Gatti), disciplinano gli obblighi di sicurezza, e le conseguenti responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro, gravanti sul datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi. Com'è noto, le norme antinfortunistiche (e quella generale di cui all'art. 2087 c.c.), destinate a trovare applicazione anche in campo condominiale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2013, n. 18651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18651
Data del deposito : 20 marzo 2013

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