Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2011, n. 32142
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Sentenza 14 giugno 2011

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Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza. (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato, nella suddetta qualità, di avere omesso di vigilare - non essendo assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l'imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2011, n. 32142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32142
    Data del deposito : 14 giugno 2011

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