Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15881 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE1 5 8 8 1 / 0 3 R. G. 12574/01 Cron. N. 32383 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.Mileo 1.Dott. Vincenzo -Presidente- 2. " Mario Putaturo Viscido Donati -Consigliere- 3. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 664: Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. 66 Saverio Toffoli -Consigliere- Ud. 13.06.2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA NO IA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana 38, presso lo studio dell'Avv. Benito Piero Pa- nariti, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Negro del foro di Brindisi per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Diri- gente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzio- ne Centrale Prestazioni, nominato con delibera del Consiglio di 3874 2 Amministrazione dell'INAIL n. 241 del 18.5.200, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio de- : gli Avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappre- sentano e difendono per procura per atto notaio Tuccari di Roma rep. 57087 del 21.5.2001 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 234/00 del Tribunale del La- voro di Brindisi del 18.10.2000/17.11.2000 nella causa iscritta al n. 478del R.G. anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.6.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Emilia Favata per l'INAIL; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Brindisi, depositato il 5.1.1995, Gia- como ER esponeva: -che in data 24.3.1984 aveva presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento della malattia professionale (broncopatia) e l'Istituto, in accoglimento della domanda, aveva riconosciuto e costituito una rendita nella misura del 75 %; 1993 esso ricorrente aveva proposto domanda di-che in data 3/5/1993 revisione per aggravamento chiedendo la maggiorazione dei po- stumi nella misura dell'85 %; -che l'INAIL, in sede di revisione, aveva ridotto i postumi dal 3 75 % al 30% con decorrenza dal 7.10.1994. Tutto ciò premesso, il ER chiedeva il riconoscimento dei postumi nella misura dell'85 %. L'INAIL si costituiva contestando le avverse deduzioni e chie- dendo il rigetto del ricorso. All'esito l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 1712 del 1998 respingeva il ricorso. Tale decisione, a seguito di appello proposto da parte del Con- versano, veniva confermata dal Tribunale di Brindisi con senten- za n. 234 del 2000. Il Tribunale condivideva il parere del consulente di ufficio di primo grado, in quanto fondato sulla corretta valutazione dei dati provenienti da un accurato esame clinico e di specifici ele- menti anamnestici e documentali, nonché da dati epidemiologici. Lo stesso Tribunale aggiungeva che tale parere non poteva essere inficiato da quello espresso dal consulente di parte, che si era ba- sato soltanto su una diversa e soggettiva valutazione dei dati esaminati dal consulente di ufficio. Il ER ricorre per cassazione deducendo unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ER denuncia vizio di motivazione della sentenza circa un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Il ricorrente sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto, pur dando atto dei rilievi del consulente di parte dott. Rizzo, non ha dato sufficiente spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto “attendibile" la valutazione del consulente tec- nico di ufficio e “soggettiva" quella diversa del consulente di parte. Il ricorrente aggiunge che sotto il profilo evidenziato la sentenza impugnata risulta non congrua e non esauriente, giacché trascura elementi essenziali, che se valutati, avrebbero potuto portare ad un diverso apprezzamento del danno. In sostanza l'addebito mosso alla consulenza tecnica di ufficio, e per conseguenza alla sentenza impugnata, è di avere omesso di valutare l'andamento peggiorativo della patologia respiratoria, sicuramente non emendabile, mentre tali valutazioni, obiettiva- mente rilevabili per l'esistenza dell'enfisema polmonare, sono state effettuate dal consulente di parte. Da parte sua l'INAIL ha contestato l'assunto del ricorrente ec- cependo l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza del ri- corso. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, va osservato che le censure mosse dal ricorrente sono prive di pregio e vanno per- tanto disattese. Il Tribunale ha ritenuto di aderire, come già detto, alle conclu- sioni del consulente di primo grado, in quanto fondate sulla va- lutazione dei dati provenienti da un accurato esame clinico e di 5 specifici elementi anamnestici e documentali, nonché dei dati epidemiologici. Trattasi di apprezzamento riservato al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, tanto più che sono ben evidenti le ragioni del giudizio espresso. Il Tribunale invero ha preso in considerazione le osservazioni mosse dal consulente di parte e non ha trascurato il carattere evolutivo in senso peggiorativo della malattia in futuro attestan- dosi sulla gravità riscontrata all'attualità dal perito di ufficio. In definitiva la sentenza impugnata, nell'accogliere le conclusioni del consulente di ufficio e nel discostarsi da quelle del perito di parte, si pone nel solco del consolidato indirizzo giurispruden- ziale, secondo il quale nelle controversie in materia di prestazio- ni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato il difetto di motivazione della sentenza, che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente di ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali. Secondo lo stesso indirizzo non è rilevante il mero dissenso dia- gnostico, non attinente a vizi del processo logico- formale, sic- ché la censura di difetto di motivazione, che si fondi su tale profilo, si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice ( in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 6432 del 2002; Cass. sentenza n. 3519 del 2001; Cass. sentenza n. 225 del 2000; Cass. sentenza n. 530 del 1998). 6 In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va riget- tato. Nessuna pronuncia va emessa per le spese, sussistendo i presup- posti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 13 giugno 2003 Il Presidente Vincenzo Meiles Il Consigliere relatore estensore Alessandro De Reusis CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria 23 011. 2003 oggi, CANCELLIERE IL DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 633 IMPOSTA . N 11-8-73 DA REGISTRO, E DA ESENTE E DIRITTO LEGG ELLA O D