Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Michele di Lullo e Nicola Valente che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1521/2000, decisa il 3 maggio 2000 e pubblicata il 24 maggio 2000, resa dal Tribunale di Nola nel procedimento n. R.G. 231/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
dato atto che il difensore dell'Istituto ricorrente non ha chiesto di essere sentito in Camera di consiglio, malgrado rituale avviso;
letta la requisitoria del P.G. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, ha concluso per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS, con atto notificato in data 7 maggio 2001, propone ricorso per Cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato improcedibile, siccome non notificato, l'appello proposto avverso sentenza del Pretore di Noia mediante atto tempestivamente depositato in cancelleria. La censura è fondata.
Invero "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice 'ad quem'; tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza" (Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1996, n. 9331, conf. Cass. sez. un., 29 luglio 1996 n. 6841). Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si individua come in dispositivo, per la regolarizzazione del contraddittorio nei termini indicati nelle sentenze sopra richiamate e quindi per la pronunzia sull'appello avverso la sentenza di primo grado. Lo stesso Giudice deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004