Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
Commette il delitto di calunnia colui che formuli consapevolmente la falsa accusa di un reato nei confronti di persona che si conosce come colpevole di un reato diverso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il suddetto delitto nella condotta di colui che, per bloccare il pagamento di assegni bancari consegnati in pagamento di un rapporto usurario, ne aveva denunciato lo smarrimento, così da far iniziare nei confronti del loro prenditore un'indagine per ricettazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2004, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 19/10/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1405
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 41423/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- CI US, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 20 giugno 2003 n. 1836, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia 21 maggio 2002 n. 274, è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 368 c.p., commesso in Agliana il 6 febbraio 1992, e condannato con le attenuanti generiche alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
Letta la nota dell'avv. Adriano DI FALCO pervenuta il 4 ottobre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Anna Maria DE SANDRO, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Adriano DI FALCO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21 maggio 2002 n. 274 il Tribunale di Pistoia dichiarava US PA colpevole del reato ascrittogli - perché con denuncia ai Carabinieri di Agliana aveva dichiarato d'aver smarrito n. 6 assegni del CRA di Vignole, da lui compilati e firmati, ponendo le premesse perché si iniziassero le indagini in ordine all'ipotesi di reato di ricettazione nei confronti delle persone che avevano portato all'incasso gli assegni denunciati come smarriti, e accusando indirettamente, pur sapendolo innocente, UR NO, al quale aveva consegnato di sua volontà i suddetti assegni per un finanziamento pari a L. 48 milioni - e lo condannava con le attenuanti generiche alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1836 del 20 giugno 2003 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1. il PA ha denunciato lo smarrimento degli assegni dati regolarmente, ma non legittimamente, a UR NO, considerando che anche i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente la natura usuraria del prestito effettuato dal NO in favore del PA;
2. un'indagine più approfondita, confermando il delitto di usura a carico del NO, avrebbe escluso la configurabilità del reato di calunnia in quanto sarebbe venuto a mancare il presupposto della consapevolezza d'innocenza da parte del PA in ordine alla condotta del NO;
3. (motivo aggiunto) il PA, allorquando ha denunciato falsamente lo smarrimento degli assegni - senza peraltro incolpare il NO di un fatto specifico - era consapevole di fare una falsa dichiarazione all'Autorità di Polizia, ma nel contempo era consapevole che la persona verso la quale si sarebbero dirette le indagini non era innocente, in quanto - com'è emerso in sede di attività istruttoria - era perseguibile per il reato di usura. L'impugnazione è inammissibile.
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario in precedenza già negoziato quale espediente per impedirne la riscossione o il protesto per mancanza di provvista si inserisce in una fattispecie complessa, di cui la precedente negoziazione dell'assegno rappresenta l'ulteriore elemento integrativo.
Tale fattispecie ha natura delittuosa in quanto implica la formulazione nei confronti del legittimo prenditore dell'assegno, nella consapevolezza della sua innocenza, della falsa accusa di ricettazione o appropriazione indebita e di falso e pertanto la commissione in suo danno del reato di calunnia in concorso con quello di truffa (Cass., Sez. 6^, 18 marzo 2004 n. 463, ric. Casamonica F.). Pertanto è manifestamente infondata la tesi che guarda allo smarrimento come un fatto isolato, considerandone esclusivamente i riflessi bancari senza tener conto della fattispecie in cui esso è inserito e, quindi, dell'effetto svolto sul legittimo prenditore del titolo, che viene degradato a portatore abusivo in conseguenza di un illecito penalmente rilevante, da lui in realtà non commesso (Cass., Sez. 6^, 22 settembre 2004 n. 1405, ric. Prinzivalli V.). Fatta questa premessa, che conferma la qualificazione della condotta dell'imputato come calunnia, dev'essere presa in esame l'eccezione relativa alla colpevolezza del denunciato per il reato di usura, proposta dal ricorrente per sostenere la legittimità del proprio operato. Dev'essere cioè valutata la prospettata liceità della condotta per cui gli assegno sono stati dichiarati smarriti per poterli bloccare, al fine di non pagare al prenditore somme corrispondenti a interessi usurari. La tesi non regge perché l'unico modo lecito di bloccare il pagamento degli assegni era di denunciare il rapporto usurario, chiedendone il sequestro. L'espediente adottato non giustifica la condotta calunniosa, anzi ne prova la sussistenza, e il fine di fatto perseguito non incide sull'elemento psicologico, considerando che la configurazione del reato di calunnia richiede il dolo generico. Si rende colpevole del reato di calunnia anche colui che formula consapevolmente la falsa accusa di un reato nei confronti di persona conosciuta come colpevole di un reato diverso. Infatti, la conoscenza della colpevolezza dell'accusato per la commissione di un reato non legittima la formulazione dell'accusa di commissione di un reato diverso, considerando, per altro, che la calunnia è un reato contro l'amministrazione della giustizia e contro l'attività giudiziaria. In ogni caso non è ravvisabile nella fattispecie un'ipotesi di aberratio delicti, perché il reato posto in essere è proprio quello voluto dall'autore, quello di calunnia. Nel caso in esame, pertanto, l'imputato è stato correttamente condannato per il reato di calunnia da lui commesso, a prescindere dalla colpevolezza del denunciato per il diverso reato di usura, che sarebbe stata stato scoperto successivamente e indipendentemente dall'azione del calunniatore. Sono, dunque, manifestamente infondati tutti e tre i motivi del ricorso, che dev'essere perciò dichiarato inammissibile con la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005