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Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21361 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AB EL nato a [...] il [...] RE UN nato a [...] il [...] AB CE nato a [...] il [...] AB VA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato nel preambolo, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento, in data 21marzo 2018, con cui il Tribunale aveva disposto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata, con decreto del 3 aprile 2009, nei confronti di AT HE per la durata di anni quattro, prorogandola di un ulteriore anno ed aveva altresì disposto la confisca di società, Penale Sent. Sez. 1 Num. 21361 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 17/01/2023 beni immobili, mobili e rapporti finanziari intestati, oltre che al proposto, al coniuge, MO TA, e alle figlie, AT AN e AT AL. A fondamento dell'aggravamento evidenzia l'acquisizione, in epoca successiva all'emissione del provvedimento genetico, di ulteriori fatti sintomatici della pericolosità sociale di AT, sussunta nella categoria di cui all'art. 4 lett. a) d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, fino all'attualità. In particolare, ha ritenuto rilevanti: il lungo periodo di latitanza, l'applicazione di misure coercitive per reati aggravati ai sensi dell'art. 7 d.I., 8 giugno 1992, n. 306 e le condanne per reati della stessa natura, fondate, tra l'altro, sulle convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia. Con riferimento alle statuizioni ablative dei beni, tutti ritenuti nella disponibilità, diretta o indiretta, HE AT, in risposta ai motivi di appello, la Corte di appello ha formulato le seguenti considerazioni. - La confisca della "Macelleria Polleria MO TA S.r.l." non risultava preclusa dalla definitività del decreto del 3 aprile 2009, con cui era stata rigettata analoga proposta patrimoniale sul presupposto che la società fosse sorta in data 5 luglio 2006 e che la sua costituzione avesse comportato una spesa limitata ad euro 10.000,00, pari al capitale sociale. Erano, infatti, emersi elementi nuovi ed ulteriori sia dal procedimento scaturito dall'operazione cosiddetta "Gebbione", definito dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 30 settembre 2016, confermata sul punto nel giudizio di appello, sia dagli accertamenti patrimoniali espletati dalla Guardia di Finanza. In particolare, l'accertata permanenza di AT HE al vertice dell'omonima cosca di indrangheta anche in epoca successiva al 2009 aveva reso possibile sia formulare un giudizio di "pericolosità esistenziale" del proposto sia includere la società confiscata nel novero delle "imprese di proprietà del mafioso" per essere nella piena disponibilità di "un soggetto che ha sempre operato nel medesimo settore merceologico, con le modalità tipiche dell'agire mafioso". - La somma di euro 148.906,65 - saldo attivo del conto corrente n. 102537223, in essere presso Unicredit, agenzia n. 00585, intestato a MO TA - non poteva essere ricondotta al prezzo ricevuto dalla MO per la vendita di beni immobili - a lei pervenuti a seguito di atti di liberalità dei propri genitori - effettuata nel 2005, perché il citato conto corrente era stato acceso in epoca molto successiva, esattamente il 26 marzo 2013, circa otto anni dopo che la MO aveva incassato il corrispettivo della compravendita immobiliare. - Le unità immobiliari site in via San Leo di Reggio Calabria, censite in catasto al foglio 1 part. 2039, sub 138, sub 194, sub 144 e sub 175 e sub 129 e l'autovettura Audi S3 targata DN909TZ erano state acquistate da AN AT, alla luce della relazione del dott. D'Angelo e degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, con liquidità incongrue rispetto a quelle di lecita provenienza non potendosi considerare tali le somme erogate in suo favore dall'impresa mafiosa "MO TA s.r.l.": - Non è stata dimostrata la provenienza lecita della somma di euro 24.789,24 - saldo attivo del conto corrente n. 104127291, in essere presso Unicredit, agenzia n. 00585, intestato a AT AL, figlia convivente del proposto - atteso il tempo trascorso (circa dodici anni) tra i versamenti nel conto e la data in cui la madre dell'intestataria ha beneficiato degli introiti leciti asseritamente trasferiti alla figlia. 2. Ricorrono, con un unico atto a firma dei difensori nonché procuratori speciali avv.ti Francesco Calabrese e Antonio Mandalari, il proposto HE AT nonché i terzi interessati TA MO AN AT e AL AT, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo HE AT deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta che la Corte di appello abbia limitato il giudizio di pericolosità sociale al periodo che va dal 30 luglio 2009 al maggio 2011 senza cimentarsi, come sollecitato dalla difesa, sul tema dell'attualità della suddetta pericolosità con la specifica indicazione di elementi sintomatici della sua protrazione fino alla data di emissione del decreto emesso dal Tribunale in esito al primo grado del giudizio. Secondo il ricorrente, non rileva il dato che giudice della prevenzione era chiamato a pronunciarsi su una richiesta di aggravamento della misura personale posto che la giurisprudenza di legittimità, anche quella citata a sostegno della Corte distrettuale, impone comunque la valutazione di fatti nuovi che attualizzino la pericolosità già oggetto del pregresso accertamento. 2.2. Con il secondo motivo, TA MO deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. Evidenzia che il decreto impugnato ha ritenuto di sovvertire il giudicato formatosi a seguito del rigetto, con il provvedimento del 3 aprile 2009, della proposta di confisca del medesimo bene ritenendo erroneamente applicabile il consolidato principio in forza del qualche nel giudizio di prevenzione il giudicato opera rebus sic stantibus. Nel caso di specie difetta la sopravvenienza di "nuovi elementi di fatto". Infatti, sono tali, alla luce della giurisprudenza di legittimità, solo quelli che incidono specificamente sull'oggetto della valutazione già espressa. 3 La Corte di appello ha, invece, considerato rilevante al fine di sovvertire la statuizione irrevocabile di rigetto della confisca, espressamente fondata sulla liceità dell'acquisto dei beni, il carattere "esistenziale" della pericolosità del proposto, peraltro desumendolo da un giudizio fondato su un delimitato periodo storico che va dal 30 luglio 2009 al maggio 2011, Né a tale errore di diritto può sopperirsi valorizzando la natura mafiosa dell'impresa confiscata sol perché non oggetto della precedente delibazione. Difettano, comunque, elementi fattuali idonei a retrodatare la pericolosità del bene all'epoca, l'anno 1969, in cui è stata costituita l'impresa. 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 con riferimento sia alla confisca dell'impresa "MO TA s.r.l." sia alla confisca della somma di euro 148.906,65, saldo attivo del conto corrente n. 102537223 Ritengono i ricorrenti che il decreto impugnato sia incappato in un errore di diritto nella misura in cui ha considerato mafiosa la società confiscata solo sulla base della ricostruzione storica delle vicende aziendali ed in assenza della prova dell'impiego di metodi mafiosi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. È stata, per di più, ignorata la tesi difensiva secondo cui la famiglia AT aveva strumentalizzato altre imprese per l'imposizione di forniture di carne. Aggiungono che è affetta da errore di diritto anche la confisca della somma di euro 148.906,65. La Corte ha considerato irrilevante l'allegazione relativa alla congruità dei redditi percepiti dalla MO, pretendendo la tracciabilità delle somme anziché la dimostrazione della sussistenza della provvista, peraltro considerata di lecita provenienza anche nel precedente decreto. In ogni caso, il conto corrente è stato acceso in un periodo successivo alla accertata pericolosità del proposto. 2.4. Con il quinto motivo, formulato nell'interesse di AN AT, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo la AT, erroneamente non sono stati presi in considerazione i redditi elargiti in suo favore dalla "MO TA s.r.l." perché pacificamente destinati a compensare la sua lavorativa lecita. Quanto ai redditi percepiti in epoca antecedente al 2010, non è decisiva l'argomentazione che tali somme dovevano essere destinate all'esigenze di vita quotidiana posto che la AT, all'epoca, viveva con il suo nucleo familiare. Per i redditi percepiti in epoca più recente è stato violato il principio in forza del quale il terzo interessato non ha un onere di giustificazione di carattere reddituale anche perché nei suoi confronti non era nemmeno operativa la 4 presunzione semplice di derivazione illecita dei redditi dal proposto in ragione del rapporto di parentela aveva costituito un suo nucleo familiare autonomo dal padre. 2.5. Con il sesto motivo, formulato nell'interesse di AL AT, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo la ricorrente il decreto impugnato non ha ritenuto rilevante la giustificazione sulla provenienza della somma di denaro depositata nel conto corrente pretendendo l'assolvimento di un onere di tracciamento e non accontentandosi dell'allegazione sulla capienza delle disponibilità economiche del soggetto, MO TA, che aveva effettuato l'elargizione in suo favore 3. Con memoria tempestivamente depositata, a firma dell'avv. Francesco Calabrese la difesa dei ricorrenti, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha ribadito la fondatezza delle censure sviluppate nell'atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, in premessa, ricordato che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 5 2. Tanto posto ritiene il Collegio che i ricorsi siano fondati nei termini chiariti nel prosieguo. 2.1. Il primo motivo, relativo all'aggravamento della misura personale nei confronti di HE AT, non è consentito nella parte in cui censura l'apparato motivazionale, mentre è privo di pregio laddove denunzia violazione di legge. La Corte territoriale si è conformata all'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui, nell'ipotesi di aggravamento della misura di prevenzione personale, non si deve procedere "ex novo" al giudizio di pericolosità, risultando quest'ultima già definitivamente accertata in sede applicativa della misura, bensì dovendo concentrarsi la valutazione sui "fatti nuovi" indicati a sostegno dell'accresciuta pericolosità (Sez. 5, n. 16790 del 19/02/2018, R., Rv. 272866 - 01). Non rilevano in senso contrario i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 111 del 30/11/2017, ric. Gattuso, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione, nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto in quanto enunciati con riferimento al momento applicativo della misura di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Nel peculiare caso di " aggravamento", ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n.159 del 2011, di una misura di prevenzione personale disposta nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, anche se rimasta sospesa per effetto di periodi di detenzione, non occorre rivalutare la permanente validità nel caso concreto della presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, già definitivamente accertata in sede applicativa. Il giudice della prevenzione deve, invece, come nelle altre ipotesi di pericolosità, qualificata o generica, procedere ad un "aggiornamento" del giudizio di pericolosità, prendendo in esame ulteriori elementi„ che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, Di Gioia Rv. 268175 - 01; Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176). E' sufficiente anche la commissione anche di un unico reato, dopo l'applicazione della misura, a condizione che si tratti di un fatto che si connoti per una gravità tale da ledere di per sé l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 52204 del 03/10/2018, D'Agnillo, Rv. 274291 - 01). Nella prospettiva imposta dai delineati principi, la Corte territoriale ha evidenziato che, dopo l'applicazione della misura di cui è stato chiesto l'aggravamento, sono stati acquisti ulteriori elementi probatori - già posti a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed alcuni reati fine sia in primo che in secondo grado, tra cui le convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, opportunamente richiamate per saggiarne la consistenza - ampiamente dimostrativi della protrazione della partecipazione all'omonima cosca, con il medesimo ruolo apicale, di HE AT - già gravato da due condanne irrevocabili per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento agli anni precedenti - anche per il periodo dal 30 luglio 2009 sino al maggio 2011, oltre alla consumazione da parte del proposto di una pluralità di reati fine nell'interesse del sodalizio. La Corte ha, quindi, desunto l'attualità della pericolosità di AT alla persistenza nel tempo, per più decenni, delle sue scelte criminali, peraltro rimaste ferme nonostante periodi di detenzione, ed al mantenimento, per un periodo di tempo altrettanto lungo, di un ruolo di vertice nel sodalizio senza mai realizzare condotte sintomatiche di un allontanamento dal contesto associativo o comunque significative di una inversione di rotta nello stile di vita. Si tratta di motivazione, tutt'altro che apparente, ma completa ed esauriente attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per rispondere ai rilievi difensivi anche con riguardo al profilo dell'attualità della pericolosità. 2.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, relativi alla posizione di TA MO in relazione alla confisca dell'impresa "MO TA s.r.l." e della somma di euro 148.906,65, saldo attivo del conto corrente n, 102537223, possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste. Non sussiste la dedotta violazione del giudicato formatosi a seguito dell'irrevocabilità del provvedimento, in data 3 aprile 2009, di rigetto della proposta di confisca dei beni formalmente intestati alla MO. In sede di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali - pur avendo il provvedimento di merito che definisce il grado di giudizio, pacificamente, natura di sentenza, in quanto incidente su diritti soggettivi con aspirazione di definitività (Sez. Un. n. 600 del 29.10.2009, dep. 2010, già citata) - la tradizionale nozione di «giudicato» subisce degli adattamenti correlati al particolare oggetto del giudizio, rappresentato dalla ricostruzione della 'condizione' di pericolosità del proposto (con aderenza alle classificazioni tipizzate a tal fine dal legislatore) e dall'analisi dei profili patrimoniali correlati a tale primario accertamento. 7 Trattandosi di una valutazione composita dell'agire di un soggetto - e non della verifica compiuta della singola condotta - si ritiene, a partire da Sez. Un. n.18 del 1996, ric. Simonelli, che in sede di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stanbbus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate In puntuale applicazione dei ricordati principi, la Corte di appello ha valorizzato alla stregua di elementi nuovi le emergenze probatorie del procedimento definito in secondo grado dalla Corte di Appello con la sentenza in data 20 settembre 2019. Al riguardo, ha osservato che la accertata permanenza di AT HE al vertice dell'omonima cosca di ndrangheta anche in epoca successiva al 2009, giustifica il superamento del precedente accertamento del 2009 sotto un duplice profilo: da una parte, consente di formulare un giudizio di maggiore pericolosità sociale, estesa - tenuto conto anche delle condanne per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. del 9 febbraio 2001 e del dicembre 2013 - all'intero percorso esistenziale del proposto (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli Rv. 262605 - 01; Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195 - 01), dall'altro, consente di qualificare come "impresa mafiosa" tutte le attività imprenditoriali riconducibili a AT, nel settore del commercio di carni, inclusa la "MO TA s.r.l.", impresa che, come risulta dagli accertamenti patrimoniali espletati dalla Guardia di Finanza, pur essendo stata formalmente costituita solo nel 1996 (con un capitale sociale di euro 10.000, ritenuto con il decreto del 3 aprile 2009 compatibile con le risorse di cui la MO aveva la disponibilità) ha continuato a svolgere la medesima attività imprenditoriale di commercio di carni già esercitata, nella medesima sede di via S. Giuseppe n. 57, dai AT sin dal 1969. D'altra parte, che "MO TA s.r.l." abbia sempre fatto parte della holding di imprese utilizzate da HE AT per operare, anche nell'interesse della cosca di appartenenza, con metodo mafioso nel settore del commercio al dettaglio di carni mediante l'imposizione di forniture con minacce e intimidazioni ai dettaglianti è circostanza non solo non affrontata con il citato decreto del 3 aprile 2009 ma che la Corte di appello, in conformità alle valutazioni del Tribunale, ha desunto sia dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori IG, LA, RO e Barreca nel procedimento definito con la sentenza del 9 febbraio 2001 sia dalle dichiarazioni rese dall'imprenditrice Latella Brunella (che gestiva esercizi commerciali nella zona di competenza dei AT), richiamate nella sentenza emessa dal Tribunale in data 30 settembre 2016. 8 jO Sulla base degli esaminati nuovi elementi fattuali l'affermazione del provvedimento impugnato che "tutte le imprese riconducibili a AT HE, senza alcuna esclusione, siano nate e siano rimaste sul mercato sino all'attualità con modalità mafiose" o quanto meno "sfruttando il potere mafioso della cosca AT per sbaragliare la concorrenza, per imporsi sul mercato, per procurarsi clienti, con totale alterazione delle regole della libera concorrenza, finendo per operare nella zona di competenza in posizione sostanzialmente monopolistica" non può essere definita apodittica o del tutto disancorata dalla piattaforma probatoria ma, a tutto concedere, illogica, vizio quest'ultimo non censurabile in questa sede. Sul piano giuridico, il ragionamento della Corte è ineccepibile: laddove un'impresa, come "MO TA s.r.l.", venga utilizzata come strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio criminale, è pienamente legittima la confisca dell'azienda e del suo patrimonio, a prescindere dalla eventuale origine formalmente lecita dei beni stessi, trattandosi di un'attività strutturalmente inquinata dagli interessi e dall'intimidazione mafiosa (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Rv 275225), attività che, se successiva alla costituzione di essa, non permette più di differenziare i beni di genesi lecita da quelli di origine illecita, contribuendo ad una espansione e a un consolidamento della società, con ruolo di primazia che, in difetto, non si sarebbe ravvisato. In conclusione, la "Macelleria Polleria di MO TA S.r.l." - la cui sostanziale riconducibilità al proposto AT HE non è mai stata contestata - è suscettibile di ablazione sia come incremento patrimoniale del nucleo familiare verificatosi durante la pericolosità esistenziale di HE AT sia come impresa mafiosa. 2.2.1. Il discorso giustificativo a sostegno della confisca della somma di euro 148.906,65, saldo attivo del conto corrente n. 102537223 non è né apparente né frutto di errore di diritto. La disposizione di cui all'art. 24 co.1 del d.lgs. n.159 del 2011, prevede la confisca dei beni «riferibili» al soggetto pericoloso, anche se formalmente intestati a terzi. La condizione del titolare, in tesi di accusa solo "formale" del bene, è oggetto di particolare protezione da parte dell'ordinamento, nel senso che al fine di pervenire alla ablazione patrimoniale (con sacrificio del diritto di proprietà, qualificato come apparente) spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 - 01). 9 Il titolare formale può, quindi, limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie o comunque "diverse" da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell'acquisto). Peculiare è la posizione in cui versa il il terzo, come la MO, legato da rapporti di coniugio e convivenza con il proposto. In applicazione della massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, l'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, ha previsto specifiche presunzioni relative di fittizia intestazione di beni in capo al proposto di beni formalmente intestati a familiari. In ogni caso, è pacifico che tale tipo di relazioni qualificate tra terzo e proposto costituisce sempre circostanza di fatto significativa lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (da ultimo Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611 - 01). Il familiare del proposto può sempre giustificare la disponibilità esclusiva del bene del quale è chiesta la confisca o la proporzione tra tale bene e le sue attività economiche allegando la provenienza lecita delle risorse finanziarie. Nel caso specifico della somma di euro 148.906,65, l'allegazione della MO- ossia la derivazione del denaro dalla vendita di beni immobili a lei pervenuti a seguito di atti di liberalità dei propri genitori - è stata valutata, con motivazione esaustiva, non idonea allo scopo. La Corte territoriale ha osservato che, a prescindere dall'assenza di documentazione attestante il versamento alla MO delle somme sborsate dagli acquirenti degli immobili di sua proprietà nel 2005, il rilevantissimo arco temporale di otto anni trascorso tra l'introito e l'apertura del conto corrente a lei intestato (il 26 marzo 2013) dove si trovava depositata la somma di denaro al momento del sequestro, in assenza di altre produzioni atte a colmare il vuoto conoscitivo, costituisce un ostacolo insuperabile per considerare il prezzo delle vendite immobiliari quale provvista utilizzata per i versamenti nel conto corrente. 2.3. Il quarto motivo, relativo alla valutazione delle somme elargite dalla "MO TA s.r.l." in favore di AN AT - oltre ad essere formulato in termini estremamente generici che impediscono di comprendere l'effettiva rilevanza della denunciata omissione di calcolo nel giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle risorse riconducibili alla sola AT rispetto a quelle impiegate per l'acquisto dei beni di cui è stata disposta la confisca - non si confronta con il nucleo centrale del percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato che, sulla scorta degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e delle 10 relazioni degli amministratori giudiziari, ha giustificatamente escluso il versamento di somme dalla "MO TA s.r.l." AN AT a titolo di retribuzione correlata alla sua attività di lavoratrice dipendente prevendendo alla diversa conclusione che tali somme costituivano, quasi integralmente, redditi di impresa. Al riguardo, la Corte di appello ha osservato che sin dalla costituzione di "MO TA s.r.l." la macelleria era stata gestita come un'impresa familiare (in cui erano coinvolti, formalmente quali dipendenti, i figli del proposto AT AN e AT AO) e che, per quanto la carica di qualità di amministratore unico della società risultava attribuita a TA MO, l'attività imprenditoriale di fatto era stata sempre esercitata da AT AN, solo formalmente assunta come banconista. 2.4. Il quinto motivo, relativo alla confisca della somma di denaro di euro 24.789,24, costituente il saldo attivo del conto corrente n. 104127291 intestato a AL AT, oltre a riproporre le argomentazioni giuridiche erronee già esaminate a proposto della confisca della somma di euro 148.906,65 operata ai danni di TA MO (vedi par. 2.2.1.), contiene la denunzia di vizi motivazionali non sindacabili in questa sede. Nell'escludere la fondatezza della prospettazione difensiva, fondata sulla consulenza tecnica del dott. D'Angelo, secondo cui la giacenza del conto corrente derivava da elargizioni operate in favore di AT AL da parte della madre MO TA nel gennaio 2016 con provviste provenienti da donazioni risalenti agli anni 2004 e 2005, la Corte di appello ha, tutt'altro che illogicamente, osservato che i versamenti nel conto corrente, in assenza di documentazione bancaria a supporto ed in considerazione del tempo trascorso (circa dodici anni), non potevano in alcun modo essere considerati il reimpiego degli introiti leciti. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 17 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi 4
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato nel preambolo, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento, in data 21marzo 2018, con cui il Tribunale aveva disposto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata, con decreto del 3 aprile 2009, nei confronti di AT HE per la durata di anni quattro, prorogandola di un ulteriore anno ed aveva altresì disposto la confisca di società, Penale Sent. Sez. 1 Num. 21361 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 17/01/2023 beni immobili, mobili e rapporti finanziari intestati, oltre che al proposto, al coniuge, MO TA, e alle figlie, AT AN e AT AL. A fondamento dell'aggravamento evidenzia l'acquisizione, in epoca successiva all'emissione del provvedimento genetico, di ulteriori fatti sintomatici della pericolosità sociale di AT, sussunta nella categoria di cui all'art. 4 lett. a) d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, fino all'attualità. In particolare, ha ritenuto rilevanti: il lungo periodo di latitanza, l'applicazione di misure coercitive per reati aggravati ai sensi dell'art. 7 d.I., 8 giugno 1992, n. 306 e le condanne per reati della stessa natura, fondate, tra l'altro, sulle convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia. Con riferimento alle statuizioni ablative dei beni, tutti ritenuti nella disponibilità, diretta o indiretta, HE AT, in risposta ai motivi di appello, la Corte di appello ha formulato le seguenti considerazioni. - La confisca della "Macelleria Polleria MO TA S.r.l." non risultava preclusa dalla definitività del decreto del 3 aprile 2009, con cui era stata rigettata analoga proposta patrimoniale sul presupposto che la società fosse sorta in data 5 luglio 2006 e che la sua costituzione avesse comportato una spesa limitata ad euro 10.000,00, pari al capitale sociale. Erano, infatti, emersi elementi nuovi ed ulteriori sia dal procedimento scaturito dall'operazione cosiddetta "Gebbione", definito dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 30 settembre 2016, confermata sul punto nel giudizio di appello, sia dagli accertamenti patrimoniali espletati dalla Guardia di Finanza. In particolare, l'accertata permanenza di AT HE al vertice dell'omonima cosca di indrangheta anche in epoca successiva al 2009 aveva reso possibile sia formulare un giudizio di "pericolosità esistenziale" del proposto sia includere la società confiscata nel novero delle "imprese di proprietà del mafioso" per essere nella piena disponibilità di "un soggetto che ha sempre operato nel medesimo settore merceologico, con le modalità tipiche dell'agire mafioso". - La somma di euro 148.906,65 - saldo attivo del conto corrente n. 102537223, in essere presso Unicredit, agenzia n. 00585, intestato a MO TA - non poteva essere ricondotta al prezzo ricevuto dalla MO per la vendita di beni immobili - a lei pervenuti a seguito di atti di liberalità dei propri genitori - effettuata nel 2005, perché il citato conto corrente era stato acceso in epoca molto successiva, esattamente il 26 marzo 2013, circa otto anni dopo che la MO aveva incassato il corrispettivo della compravendita immobiliare. - Le unità immobiliari site in via San Leo di Reggio Calabria, censite in catasto al foglio 1 part. 2039, sub 138, sub 194, sub 144 e sub 175 e sub 129 e l'autovettura Audi S3 targata DN909TZ erano state acquistate da AN AT, alla luce della relazione del dott. D'Angelo e degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, con liquidità incongrue rispetto a quelle di lecita provenienza non potendosi considerare tali le somme erogate in suo favore dall'impresa mafiosa "MO TA s.r.l.": - Non è stata dimostrata la provenienza lecita della somma di euro 24.789,24 - saldo attivo del conto corrente n. 104127291, in essere presso Unicredit, agenzia n. 00585, intestato a AT AL, figlia convivente del proposto - atteso il tempo trascorso (circa dodici anni) tra i versamenti nel conto e la data in cui la madre dell'intestataria ha beneficiato degli introiti leciti asseritamente trasferiti alla figlia. 2. Ricorrono, con un unico atto a firma dei difensori nonché procuratori speciali avv.ti Francesco Calabrese e Antonio Mandalari, il proposto HE AT nonché i terzi interessati TA MO AN AT e AL AT, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo HE AT deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta che la Corte di appello abbia limitato il giudizio di pericolosità sociale al periodo che va dal 30 luglio 2009 al maggio 2011 senza cimentarsi, come sollecitato dalla difesa, sul tema dell'attualità della suddetta pericolosità con la specifica indicazione di elementi sintomatici della sua protrazione fino alla data di emissione del decreto emesso dal Tribunale in esito al primo grado del giudizio. Secondo il ricorrente, non rileva il dato che giudice della prevenzione era chiamato a pronunciarsi su una richiesta di aggravamento della misura personale posto che la giurisprudenza di legittimità, anche quella citata a sostegno della Corte distrettuale, impone comunque la valutazione di fatti nuovi che attualizzino la pericolosità già oggetto del pregresso accertamento. 2.2. Con il secondo motivo, TA MO deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. Evidenzia che il decreto impugnato ha ritenuto di sovvertire il giudicato formatosi a seguito del rigetto, con il provvedimento del 3 aprile 2009, della proposta di confisca del medesimo bene ritenendo erroneamente applicabile il consolidato principio in forza del qualche nel giudizio di prevenzione il giudicato opera rebus sic stantibus. Nel caso di specie difetta la sopravvenienza di "nuovi elementi di fatto". Infatti, sono tali, alla luce della giurisprudenza di legittimità, solo quelli che incidono specificamente sull'oggetto della valutazione già espressa. 3 La Corte di appello ha, invece, considerato rilevante al fine di sovvertire la statuizione irrevocabile di rigetto della confisca, espressamente fondata sulla liceità dell'acquisto dei beni, il carattere "esistenziale" della pericolosità del proposto, peraltro desumendolo da un giudizio fondato su un delimitato periodo storico che va dal 30 luglio 2009 al maggio 2011, Né a tale errore di diritto può sopperirsi valorizzando la natura mafiosa dell'impresa confiscata sol perché non oggetto della precedente delibazione. Difettano, comunque, elementi fattuali idonei a retrodatare la pericolosità del bene all'epoca, l'anno 1969, in cui è stata costituita l'impresa. 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 con riferimento sia alla confisca dell'impresa "MO TA s.r.l." sia alla confisca della somma di euro 148.906,65, saldo attivo del conto corrente n. 102537223 Ritengono i ricorrenti che il decreto impugnato sia incappato in un errore di diritto nella misura in cui ha considerato mafiosa la società confiscata solo sulla base della ricostruzione storica delle vicende aziendali ed in assenza della prova dell'impiego di metodi mafiosi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. È stata, per di più, ignorata la tesi difensiva secondo cui la famiglia AT aveva strumentalizzato altre imprese per l'imposizione di forniture di carne. Aggiungono che è affetta da errore di diritto anche la confisca della somma di euro 148.906,65. La Corte ha considerato irrilevante l'allegazione relativa alla congruità dei redditi percepiti dalla MO, pretendendo la tracciabilità delle somme anziché la dimostrazione della sussistenza della provvista, peraltro considerata di lecita provenienza anche nel precedente decreto. In ogni caso, il conto corrente è stato acceso in un periodo successivo alla accertata pericolosità del proposto. 2.4. Con il quinto motivo, formulato nell'interesse di AN AT, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo la AT, erroneamente non sono stati presi in considerazione i redditi elargiti in suo favore dalla "MO TA s.r.l." perché pacificamente destinati a compensare la sua lavorativa lecita. Quanto ai redditi percepiti in epoca antecedente al 2010, non è decisiva l'argomentazione che tali somme dovevano essere destinate all'esigenze di vita quotidiana posto che la AT, all'epoca, viveva con il suo nucleo familiare. Per i redditi percepiti in epoca più recente è stato violato il principio in forza del quale il terzo interessato non ha un onere di giustificazione di carattere reddituale anche perché nei suoi confronti non era nemmeno operativa la 4 presunzione semplice di derivazione illecita dei redditi dal proposto in ragione del rapporto di parentela aveva costituito un suo nucleo familiare autonomo dal padre. 2.5. Con il sesto motivo, formulato nell'interesse di AL AT, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo la ricorrente il decreto impugnato non ha ritenuto rilevante la giustificazione sulla provenienza della somma di denaro depositata nel conto corrente pretendendo l'assolvimento di un onere di tracciamento e non accontentandosi dell'allegazione sulla capienza delle disponibilità economiche del soggetto, MO TA, che aveva effettuato l'elargizione in suo favore 3. Con memoria tempestivamente depositata, a firma dell'avv. Francesco Calabrese la difesa dei ricorrenti, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha ribadito la fondatezza delle censure sviluppate nell'atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, in premessa, ricordato che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 5 2. Tanto posto ritiene il Collegio che i ricorsi siano fondati nei termini chiariti nel prosieguo. 2.1. Il primo motivo, relativo all'aggravamento della misura personale nei confronti di HE AT, non è consentito nella parte in cui censura l'apparato motivazionale, mentre è privo di pregio laddove denunzia violazione di legge. La Corte territoriale si è conformata all'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui, nell'ipotesi di aggravamento della misura di prevenzione personale, non si deve procedere "ex novo" al giudizio di pericolosità, risultando quest'ultima già definitivamente accertata in sede applicativa della misura, bensì dovendo concentrarsi la valutazione sui "fatti nuovi" indicati a sostegno dell'accresciuta pericolosità (Sez. 5, n. 16790 del 19/02/2018, R., Rv. 272866 - 01). Non rilevano in senso contrario i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 111 del 30/11/2017, ric. Gattuso, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione, nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto in quanto enunciati con riferimento al momento applicativo della misura di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Nel peculiare caso di " aggravamento", ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n.159 del 2011, di una misura di prevenzione personale disposta nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, anche se rimasta sospesa per effetto di periodi di detenzione, non occorre rivalutare la permanente validità nel caso concreto della presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, già definitivamente accertata in sede applicativa. Il giudice della prevenzione deve, invece, come nelle altre ipotesi di pericolosità, qualificata o generica, procedere ad un "aggiornamento" del giudizio di pericolosità, prendendo in esame ulteriori elementi„ che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, Di Gioia Rv. 268175 - 01; Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176). E' sufficiente anche la commissione anche di un unico reato, dopo l'applicazione della misura, a condizione che si tratti di un fatto che si connoti per una gravità tale da ledere di per sé l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 52204 del 03/10/2018, D'Agnillo, Rv. 274291 - 01). Nella prospettiva imposta dai delineati principi, la Corte territoriale ha evidenziato che, dopo l'applicazione della misura di cui è stato chiesto l'aggravamento, sono stati acquisti ulteriori elementi probatori - già posti a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed alcuni reati fine sia in primo che in secondo grado, tra cui le convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, opportunamente richiamate per saggiarne la consistenza - ampiamente dimostrativi della protrazione della partecipazione all'omonima cosca, con il medesimo ruolo apicale, di HE AT - già gravato da due condanne irrevocabili per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento agli anni precedenti - anche per il periodo dal 30 luglio 2009 sino al maggio 2011, oltre alla consumazione da parte del proposto di una pluralità di reati fine nell'interesse del sodalizio. La Corte ha, quindi, desunto l'attualità della pericolosità di AT alla persistenza nel tempo, per più decenni, delle sue scelte criminali, peraltro rimaste ferme nonostante periodi di detenzione, ed al mantenimento, per un periodo di tempo altrettanto lungo, di un ruolo di vertice nel sodalizio senza mai realizzare condotte sintomatiche di un allontanamento dal contesto associativo o comunque significative di una inversione di rotta nello stile di vita. Si tratta di motivazione, tutt'altro che apparente, ma completa ed esauriente attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per rispondere ai rilievi difensivi anche con riguardo al profilo dell'attualità della pericolosità. 2.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, relativi alla posizione di TA MO in relazione alla confisca dell'impresa "MO TA s.r.l." e della somma di euro 148.906,65, saldo attivo del conto corrente n, 102537223, possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste. Non sussiste la dedotta violazione del giudicato formatosi a seguito dell'irrevocabilità del provvedimento, in data 3 aprile 2009, di rigetto della proposta di confisca dei beni formalmente intestati alla MO. In sede di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali - pur avendo il provvedimento di merito che definisce il grado di giudizio, pacificamente, natura di sentenza, in quanto incidente su diritti soggettivi con aspirazione di definitività (Sez. Un. n. 600 del 29.10.2009, dep. 2010, già citata) - la tradizionale nozione di «giudicato» subisce degli adattamenti correlati al particolare oggetto del giudizio, rappresentato dalla ricostruzione della 'condizione' di pericolosità del proposto (con aderenza alle classificazioni tipizzate a tal fine dal legislatore) e dall'analisi dei profili patrimoniali correlati a tale primario accertamento. 7 Trattandosi di una valutazione composita dell'agire di un soggetto - e non della verifica compiuta della singola condotta - si ritiene, a partire da Sez. Un. n.18 del 1996, ric. Simonelli, che in sede di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stanbbus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate In puntuale applicazione dei ricordati principi, la Corte di appello ha valorizzato alla stregua di elementi nuovi le emergenze probatorie del procedimento definito in secondo grado dalla Corte di Appello con la sentenza in data 20 settembre 2019. Al riguardo, ha osservato che la accertata permanenza di AT HE al vertice dell'omonima cosca di ndrangheta anche in epoca successiva al 2009, giustifica il superamento del precedente accertamento del 2009 sotto un duplice profilo: da una parte, consente di formulare un giudizio di maggiore pericolosità sociale, estesa - tenuto conto anche delle condanne per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. del 9 febbraio 2001 e del dicembre 2013 - all'intero percorso esistenziale del proposto (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli Rv. 262605 - 01; Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195 - 01), dall'altro, consente di qualificare come "impresa mafiosa" tutte le attività imprenditoriali riconducibili a AT, nel settore del commercio di carni, inclusa la "MO TA s.r.l.", impresa che, come risulta dagli accertamenti patrimoniali espletati dalla Guardia di Finanza, pur essendo stata formalmente costituita solo nel 1996 (con un capitale sociale di euro 10.000, ritenuto con il decreto del 3 aprile 2009 compatibile con le risorse di cui la MO aveva la disponibilità) ha continuato a svolgere la medesima attività imprenditoriale di commercio di carni già esercitata, nella medesima sede di via S. Giuseppe n. 57, dai AT sin dal 1969. D'altra parte, che "MO TA s.r.l." abbia sempre fatto parte della holding di imprese utilizzate da HE AT per operare, anche nell'interesse della cosca di appartenenza, con metodo mafioso nel settore del commercio al dettaglio di carni mediante l'imposizione di forniture con minacce e intimidazioni ai dettaglianti è circostanza non solo non affrontata con il citato decreto del 3 aprile 2009 ma che la Corte di appello, in conformità alle valutazioni del Tribunale, ha desunto sia dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori IG, LA, RO e Barreca nel procedimento definito con la sentenza del 9 febbraio 2001 sia dalle dichiarazioni rese dall'imprenditrice Latella Brunella (che gestiva esercizi commerciali nella zona di competenza dei AT), richiamate nella sentenza emessa dal Tribunale in data 30 settembre 2016. 8 jO Sulla base degli esaminati nuovi elementi fattuali l'affermazione del provvedimento impugnato che "tutte le imprese riconducibili a AT HE, senza alcuna esclusione, siano nate e siano rimaste sul mercato sino all'attualità con modalità mafiose" o quanto meno "sfruttando il potere mafioso della cosca AT per sbaragliare la concorrenza, per imporsi sul mercato, per procurarsi clienti, con totale alterazione delle regole della libera concorrenza, finendo per operare nella zona di competenza in posizione sostanzialmente monopolistica" non può essere definita apodittica o del tutto disancorata dalla piattaforma probatoria ma, a tutto concedere, illogica, vizio quest'ultimo non censurabile in questa sede. Sul piano giuridico, il ragionamento della Corte è ineccepibile: laddove un'impresa, come "MO TA s.r.l.", venga utilizzata come strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio criminale, è pienamente legittima la confisca dell'azienda e del suo patrimonio, a prescindere dalla eventuale origine formalmente lecita dei beni stessi, trattandosi di un'attività strutturalmente inquinata dagli interessi e dall'intimidazione mafiosa (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Rv 275225), attività che, se successiva alla costituzione di essa, non permette più di differenziare i beni di genesi lecita da quelli di origine illecita, contribuendo ad una espansione e a un consolidamento della società, con ruolo di primazia che, in difetto, non si sarebbe ravvisato. In conclusione, la "Macelleria Polleria di MO TA S.r.l." - la cui sostanziale riconducibilità al proposto AT HE non è mai stata contestata - è suscettibile di ablazione sia come incremento patrimoniale del nucleo familiare verificatosi durante la pericolosità esistenziale di HE AT sia come impresa mafiosa. 2.2.1. Il discorso giustificativo a sostegno della confisca della somma di euro 148.906,65, saldo attivo del conto corrente n. 102537223 non è né apparente né frutto di errore di diritto. La disposizione di cui all'art. 24 co.1 del d.lgs. n.159 del 2011, prevede la confisca dei beni «riferibili» al soggetto pericoloso, anche se formalmente intestati a terzi. La condizione del titolare, in tesi di accusa solo "formale" del bene, è oggetto di particolare protezione da parte dell'ordinamento, nel senso che al fine di pervenire alla ablazione patrimoniale (con sacrificio del diritto di proprietà, qualificato come apparente) spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 - 01). 9 Il titolare formale può, quindi, limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie o comunque "diverse" da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell'acquisto). Peculiare è la posizione in cui versa il il terzo, come la MO, legato da rapporti di coniugio e convivenza con il proposto. In applicazione della massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, l'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, ha previsto specifiche presunzioni relative di fittizia intestazione di beni in capo al proposto di beni formalmente intestati a familiari. In ogni caso, è pacifico che tale tipo di relazioni qualificate tra terzo e proposto costituisce sempre circostanza di fatto significativa lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (da ultimo Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611 - 01). Il familiare del proposto può sempre giustificare la disponibilità esclusiva del bene del quale è chiesta la confisca o la proporzione tra tale bene e le sue attività economiche allegando la provenienza lecita delle risorse finanziarie. Nel caso specifico della somma di euro 148.906,65, l'allegazione della MO- ossia la derivazione del denaro dalla vendita di beni immobili a lei pervenuti a seguito di atti di liberalità dei propri genitori - è stata valutata, con motivazione esaustiva, non idonea allo scopo. La Corte territoriale ha osservato che, a prescindere dall'assenza di documentazione attestante il versamento alla MO delle somme sborsate dagli acquirenti degli immobili di sua proprietà nel 2005, il rilevantissimo arco temporale di otto anni trascorso tra l'introito e l'apertura del conto corrente a lei intestato (il 26 marzo 2013) dove si trovava depositata la somma di denaro al momento del sequestro, in assenza di altre produzioni atte a colmare il vuoto conoscitivo, costituisce un ostacolo insuperabile per considerare il prezzo delle vendite immobiliari quale provvista utilizzata per i versamenti nel conto corrente. 2.3. Il quarto motivo, relativo alla valutazione delle somme elargite dalla "MO TA s.r.l." in favore di AN AT - oltre ad essere formulato in termini estremamente generici che impediscono di comprendere l'effettiva rilevanza della denunciata omissione di calcolo nel giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle risorse riconducibili alla sola AT rispetto a quelle impiegate per l'acquisto dei beni di cui è stata disposta la confisca - non si confronta con il nucleo centrale del percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato che, sulla scorta degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e delle 10 relazioni degli amministratori giudiziari, ha giustificatamente escluso il versamento di somme dalla "MO TA s.r.l." AN AT a titolo di retribuzione correlata alla sua attività di lavoratrice dipendente prevendendo alla diversa conclusione che tali somme costituivano, quasi integralmente, redditi di impresa. Al riguardo, la Corte di appello ha osservato che sin dalla costituzione di "MO TA s.r.l." la macelleria era stata gestita come un'impresa familiare (in cui erano coinvolti, formalmente quali dipendenti, i figli del proposto AT AN e AT AO) e che, per quanto la carica di qualità di amministratore unico della società risultava attribuita a TA MO, l'attività imprenditoriale di fatto era stata sempre esercitata da AT AN, solo formalmente assunta come banconista. 2.4. Il quinto motivo, relativo alla confisca della somma di denaro di euro 24.789,24, costituente il saldo attivo del conto corrente n. 104127291 intestato a AL AT, oltre a riproporre le argomentazioni giuridiche erronee già esaminate a proposto della confisca della somma di euro 148.906,65 operata ai danni di TA MO (vedi par. 2.2.1.), contiene la denunzia di vizi motivazionali non sindacabili in questa sede. Nell'escludere la fondatezza della prospettazione difensiva, fondata sulla consulenza tecnica del dott. D'Angelo, secondo cui la giacenza del conto corrente derivava da elargizioni operate in favore di AT AL da parte della madre MO TA nel gennaio 2016 con provviste provenienti da donazioni risalenti agli anni 2004 e 2005, la Corte di appello ha, tutt'altro che illogicamente, osservato che i versamenti nel conto corrente, in assenza di documentazione bancaria a supporto ed in considerazione del tempo trascorso (circa dodici anni), non potevano in alcun modo essere considerati il reimpiego degli introiti leciti. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 17 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi 4