Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10864 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
ce 70571 E N 6 8 O 9 I 5 1 Z / . A 4 A N / I R REPUBBLICA ITALIANA 6 - T R 2 S B I . A R . G T . L P E U . L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R D B A I . L A 1 0 864 /01 R E B D D T A ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I T E S Oggetto T N 1 A 3 E N 1 S I E SEZIONE TRIBUTARIA I Tributaria S R . A E E N T A Composta dagli Ill.mi. Sigg.ri Magistrat M Dott. AN OLLA R.G. N. 12852/00 Cron. 23484 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. AN PAOLINI Rep. Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Ud.11/05/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA ON CASSAZION ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILL N.-70571 S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente .
contro
TI NI;
intimato - avverso la sentenza n. 34/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 1191 27/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliereudienza del 11/05/01 dal Dott. Aldo CECCHERINI;
l'Avvocato dello Stato udito per il ricorrente, l'accoglimento del CRISCUOLI, che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Terni, con decisione 614/01/92, accolse il ricorso proposto da AN AT contro il silenzio ri- fiuto dell'Intendenza di Finanza di Terni sulla sua richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di Irpef dal 1988 al 1990 per ferie non godute, qualificando questo come risarcimento del danno ed estraneo alla retribuzione. Nel giudizio di appello, promosso dalla Dire- zione Regionale delle entrate, la Commissione tri- butaria regionale dell'Umbria, con sentenza depositata il 29 aprile 1999, confermò la decisione di primo grado, ritenendo che l'indennità in questione non rappresenta il corrispettivo del lavoro prestato nel periodo di ferie, ma il risarcimento del danno per prestazione lavorativa resa in violazione delle norma costituzionali. Contro la sentenza di appello il Ministero del- le finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato ha proposto ricorso per cassa- zione con un motivo, notificandolo il 12 giugno 2000. ' l a i l MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 46 e 48 d.P.R. n. 917/1986 e l'omessa o insufficiente motivazione sul punto de- cisivo della controversia, e ci si richiama alla giurisprudenza della Corte sul punto. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19 maggio 1999 n. 4835; con- forme Cass. 26 settembre 1994 n. 7868), l'indennità per ferie non godute ha agli effetti fiscali natura ciò che non ne compromette l'assegna-retributiva - bilità a prestazione di diversa natura, ove venga in considerazione a fini diversi - e, pertanto, de- ve essere assoggettata all'IRPEF ed alla relativa ritenuta di acconto. La corretta soluzione del quesito impone, fa- cendo propria la tesi dell'Amministrazione, l'acco- glimento del ricorso e l'annullamento della senten- za impugnata, ed anche una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ., evidenziandosi l'infonda- tezza della pretesa di rimborso del contribuente senza che occorrano ulteriori accertamenti di fat- to. Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccheri
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito a norma dell0art. 384 c.p.c. rigetta il ricorso del contribuente av- verso il silenzio rifiuto. Spese dell'intero giudi- zio compensate. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 11 maggio 2001. Il Cons. est. Il Presidente. Aldo Archen (Aldo Ceccherini) (AN Olla) IL CANCELLERE C1 Innoconzonista DEPOSITATO CANCELLERIA Oggi - 6 AGO. 2001 IL CARCALIERE C1 E 6 5 8 N A 9 I . O 1 I N R / Z 4 - A / A 6 B T R 2 . U T . L S B R L I . I A P G . R . E D T B R L A A E T I A D R 1 I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E A M S E