Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Con riguardo alla disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità vigente nella Provincia autonoma di Trento, a norma dell'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 1993, che ribadisce la disposizione dell'art. 25 della precedente legge provinciale n. 31 del 1972, solo con la pronuncia del decreto di esproprio si opera la conversione dei diritti reali relativi agli immobili, che possono, pertanto, solo da tale momento essere fatti valere sulla indennità, con la conseguenza che l'ammontare della stessa deve essere determinato con riferimento alla data del trasferimento coattivo della proprietà. Nè alcuna rilevanza in contrario assume la previsione, ad opera dell'art. 9 della citata legge n. 6, della possibilità, per i soggetti interessati al pagamento della indennità, di chiedere, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto del Presidente della giunta provinciale che autorizza l'esecuzione del piano delle espropriazioni ed indica la misura della indennità determinata dal servizio espropriazioni, la rideterminazione della indennità stessa alla competente Commissione provinciale, in quanto sia la stima provvisoria del servizio espropriazioni, sia la rideterminazione da parte della citata commissione provinciale, sono preordinate all'esercizio del diritto dell'espropriando di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile con la determinazione consensuale del prezzo, mentre la facoltà di domandare giudizialmente il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità spetta esclusivamente al proprietario espropriato. Ne consegue che, ove il decreto di esproprio sia stato emesso in epoca successiva alla entrata in vigore dei nuovi criteri di liquidazione della indennità introdotti dalla citata legge provinciale n. 6 del 1993, detta liquidazione va effettuata in base ad essi, anche se i precedenti atti della procedura ablativa erano stati posti in essere nel vigore della normativa precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO FERRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI IVANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BERTOLINI GIANFRANCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TRENTO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 06960/99 proposto da:
COMUNE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso l'avvocato STELLA RICHTER P., rappresentato e difeso dagli avvocati DE FINIS LUIGI e MOSNA FRANCO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RI IVANA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 25/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 20/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Stella Richter, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Trento, con sentenza del 20 gennaio 1998, in accoglimento dell'opposizione proposta da NA DR, ha determinato in L.
2.105.000.000 l'indennità a costei dovuta per l'espropriazione del complesso immobiliare Albergo Ancora da parte del comune di Trento. Ha osservato al riguardo: a) che detto indennizzo andava liquidato con i criteri della previgente legge prov. 31 del 1972 in quanto quelli più favorevoli introdotti dalla nuova legge prov. 6 del 1993, in base all'art. 11 delle preleggi si applicano soltanto nei procedimenti amministrativi ancora in corso, nei quali l'indennità non è stata ancora determinata;
b) che l'art. 35 della legge del 1993 che stabilisce l'applicazione dei nuovi criteri soltanto per l'avvenire non può perciò ritenersi incostituzionale avendo la Corte Costituzionale affermato che il principio di uguaglianza non è invocabile con riguardo a rapporti giuridici sorti in epoca diversa;
che, dunque ben possono essere regolati da disposizioni giuridiche diverse;
c) che nel merito dovevano essere recepiti i criteri di calcolo utilizzati dai consulenti di ufficio, che avevano tenuto conto sia dei parametri individuati con la vetustà dell'immobile e con i vincoli urbanistici, sia, per quel che riguarda il valore dell'area, dell'elevato indice di costruzione del tempo, ben superiore a quello attuale.
Per la cassazione di questa sentenza, NA DR ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste con controricorso il comune di Trento che ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione
I ricorsi vanno anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la DR, deducendo contraddittorietà ed insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi, si duole che la Corte di appello abbia respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge prov. Trento 6 del 1993, erroneamente invocando il principio contenuto nell'art. 11 delle preleggi, senza considerare che detta disposizione transitoria della legge provinciale ha ingiustificatamente discriminato il diritto dell'esproriato a percepire l'indennità a seconda che la fase amministrativa di determinazione della stessa sia esaurita o meno, escludendo nella prima ipotesi - dipendente da fattori del tutto casuali - l'applicazione dei più favorevoli criteri introdotti dalla nuova legge;
laddove l'esaurimento della fase amministrativa non determina la definizione del rapporto e perciò la discriminazione operata dalla norma si pone in contrasto con i precetti degli art. 42, 3^comma e 3, comma 2^ Costit., impedendo in tali casi agli espropriati di percepire l'indennizzo in base ai nuovi criteri, anche per la natura del giudizio di opposizione che ha per oggetto il rapporto (e non il provvedimento di determinazione) e rende libero il giudice di compiere la liquidazione secondo i criteri previsti dalla legge.
Con il ricorso incidentale il comune di Trento, deducendo violazione dell'art. 28 della legge prov. 14 del 1983, si duole a sua volta che la sentenza impugnata abbia determinato l'indennità ancorandola al costo delle nuove costruzioni, nel caso inapplicabile perché si trattava di intervento di risanamento conservativo o di ristrutturazione interna;
quindi applicato il deprezzamento della costruzione in misura del 20% senza tener conto del suo maggior degrado attestato dalla documentazione prodotta ed infine calcolato il valore dell'area senza alcun riferimento a quello di terreni edificabili con indici urbanistico-edilizi similari, ne' dei coefficienti di vetustà e di svalutazione effettivi per la stima del costo suddetto.
Entrambi i motivi sono fondati, sia pure per ragioni del tutto diverse da quelle prospettate dalle parti, nei limiti appresso precisati.
Questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente enunciato il principio che l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del decreto ablativo;
il quale segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile dall'espropriato all'ente espropriante nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo di cui all'art. 42 Costit. costituisce ontologicamente un'indefettibile condizione dell'azione suddetta (v, da ultimo, Cass. sez. un. 833/1999; 818/1999; 385/1999).
Siffatto principio comporta necessariamente che il provvedimento di espropriazione e la sua data costituiscono componente indefettibile di qualsiasi giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità definitiva, acquistando al riguardo una duplice valenza.
Per la prima, non consente di addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio: mancando il quale, dunque, viene meno il presupposto stesso per configuare la trasformazione del diritto di proprietà in diritto all'indennizzo, e la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Per la seconda, introduce il corollario per cui, per converso, emanato il provvedimento sorge contestualmente ed è perciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire detto indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa (Corte Costit. 67/1990): perciò identificandosi la vicenda ablatoria anche per il profilo degli effetti favorevoli al proprietario con il momento del decreto di espropriazione, con la conseguenza ulteriore che l'ammontare dell'indennità definitiva deve essere determinato con riguardo alla data del trasferimento coattivo della proprietà, tenendo dunque conto delle caratteristiche dell'immobile espropriato in questo momento (Cass. 3873/2000;
425/2000; 5733/1999; 2279/1999).
Va aggiunto che tali principi sono puntualmente confermati, per quel che interessa, dall'art. 8 della legge prov. Trento 6 del 1993 (ed erano già espressi nell'art. 25 della precedente legge prov. 31 del 1972) ribadendo anche questa disposizione che (soltanto) con la pronuncia del decreto di esproprio si opera la menzionata conversione dei diritti reali relativi agli immobili, e gli stessi possono quindi essere fatti valere sull'indennità.
Nè questa regola, considerata dalla giurisprudenza insita ed immanente nell'ordinamento giuridico, è derogata dalla normativa contenuta nel successivo art. 9 della legge 6/1993, in base alla quale entro trenta giorni dalla notificazione del decreto del Presidente della G.P. che ai sensi del precedente art. 6 autorizza l'esecuzione del piano delle espropriazioni ed indica la misura dell'indennità determinata dal servizio espropriazioni i soggetti interessati al pagamento della stessa possono chiedere la rideterminazione dell'indennità alla Commissione Provinciale delle espropriazioni, tenuta alla nuova liquidazione entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso: in quanto tanto la stima provvisoria del servizio espropriazioni, quanto la rideterminazione della c.p.e. a seguito del ricorso amministrativo, sono preordinate all'esercizio del diritto dell'espropriando di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile con la determinazione consensuale del prezzo di cui all'art. 6, comma 7^ della legge e la maggiorazione di cui al comma 1^ dell'art. 20 sull'indennità offerta. Mentre ove costui intenda proporre direttamente all'autorità giudiziaria opposizione alla stima risultante dal decreto della G.P. (ovvero dal provvedimento di rideterminazione della C.P.E.),ciò può fare soltanto "ai sensi della normativa statale"; la quale con le disposizioni, che qui interessano, dell'art. 19 della legge 865 del 1971, nel testo risultante dopo la declaratoria di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990, accorda la facoltà di domandare giudizialmente il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità esclusivamente al proprietario "espropriato": e, quindi, se trova applicazione anche in assenza della stima amministrativa dell'indennità medesima, ovvero in presenza di stima soltanto provvisoria (come nell'ipotesi prevista proprio dall'art. 6, 4^ comma della legge prov. 6/1993), non può prescindere dalla pronuncia del provvedimento autoritativo di trasferimento (Cass. 2071/1994; 4646/1994; 10562/1993; 8974/1993; 7462/1992).
Eguali considerazioni valgono per la precedente (ed analoga) disciplina posta dall'art. 26 della legge 31 del 1972, come da ultimo sostituito dalla legge prov. 14 del 1983, che consentiva di proporre opposizione alla stima davanti alla Corte di appello anche direttamente contro il decreto del presidente della G.P. che indicava l'indennità, "entro 30 giorni dalla sua notificazione", all'evidenza presupponendo l'ipotesi in cui il decreto ablativo avesse preceduto la detta notifica, posto che anche per il disposto dell'art. 25, 4^ comma di cui si è detto, soltanto in conseguenza di detto provvedimento i diritti relativi agli immobili si convertivano in crediti indennitari;
e che l'art. 42, 3^ comma Costit. prevede peraltro l'obbligo dell'indennizzo allorché la proprietà privata è "espropriata" per motivi di interesse generale.
A nessuno di questi principi si è invece attenuta la Corte di appello, la quale non ha, anzitutto, compiuto alcuna indagine per accertare se ed in quale data era stato adottato il decreto di espropriazione dell'immobile della ricorrente (la cui mancanza comportava necessariamente la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione alla stima); e per l'insorgenza del diritto di costei ad ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità ablativa ha, del pari erroneamente, ritenuto sufficienti l'adozione, da parte del Presidente della G.P. di Trento del decreto che in data 8 novembre 1991 autorizzava l'esecuzione del piano delle espropriazione (pag. 1 del ricorso ed 1-2 del controric.) avente valore (per quel che interessa) di dichiarazione di p.u. dell'opera (cfr. art. 6, 2^ e 3^comma della legge prov. 6/1993) - e costituente semmai l'atto iniziale della procedura (mentre il decreto ablativo ne diviene quello conclusivo) - nonché il provvedimento di stima dell'indennità provvisoria di espropriazione notificato alla DR il 16 dicembre 1991, perciò ancorando la relativa liquidazione all'anno 1991 ed applicando la legislazione provinciale in quel periodo vigente. Laddove, la Corte di merito avrebbe dovuto subordinare la liquidazione suddetta alla pronuncia del decreto di esproprio ed alla sua data, con la conseguenza che se queste fossero risultate successive all'entrata in vigore della legge prov. 6/1993, l'indennità di esproprio andava quantificata in base ai nuovi criteri dalla stessa introdotti negli art. 15 e 14 per la stima delle aree edificate, a nulla rilevando che i precedenti atti della procedura ablativa - e segnatamente quelli avanti indicati - fossero stati compiuti in epoca anteriore allorché era ancora vigente la precedente legge prov. 31 del 1972. Il che è confermato dall'art. 35 della stessa legge 6/1993 che nel testo originario, dichiarava, in tal caso, che "gli atti della procedura espropriativa compiuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia"; e poneva la questione di diritto transitorio dell'applicabilità dei nuovi criteri di stima soltanto nell'ipotesi in cui "alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emesso il decreto di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31" e l'indennità risulti determinata in via definitiva: perciò ribadendo che nel caso inverso, del decreto ablativo pronunciato dopo l'entrata in vigore della legge, trovava comunque applicazione la disciplina a regime a prescindere dal compimento (e dalla conclusione) o meno del sub procedimento amministrativo di determinazione (e/o rideterminazione) dell'indennità.
Ma la soluzione cui è pervenuta la sentenza impugnata è erronea pur se essa avesse accertato che il decreto ablativo era antecedente alla nuova legge e che si versava proprio nella situazione di diritto transitorio prevista dal menzionato art. 35, in quanto questa Corte ha già specificato (sent. 13016 del 1995) che le regole contenute tanto nel 2^ comma di detta norma, per cui "... si procede alla determinazione dell'indennità da parte del servizio espropriazioni secondo quanto previsto dalla presente legge qualora l'indennità non sia stata ancora determinata, nonché nei casi in cui successivamente all'entrata in vigore venga presentata nei termini prescritti opposizione alla stima..", quanto nel comma successivo in base al quale nei casi di opposizione alla stima non ancora definiti con sentenza passata in giudicato deve procedersi, nelle more, al pagamento dell'indennità (come) già precedentemente (e cioè in base alla vecchia legge) determinata, hanno come esclusiva destinataria l'autorità amministrativa;
e che non hanno, ne' pretendono di avere, incidenza sulla sorte dei giudizi pendenti, perciò lasciando impregiudicati sia il potere dovere del giudice adito di liquidare l'indennità in base al criterio temporale individuato con l'ausilio dell'art. 11 disp. sulla legge in gen., sia i conguagli che dovessero risultare dovuti in sede giudiziaria. E tuttavia, la norma suddetta - sempre nell'ipotesi di diritto transitorio considerata, in cui il decreto di esproprio avesse preceduto l'entrata in vigore della nuova legge - aveva introdotto in relazione al sub procedimento amministrativo di determinazione dell'indennità, una palese disparità di trattamento tra gli espropriati per i quali l'indennità non era stata ancora determinata dal servizio espropriazioni (e quelli che a prescindere da detta determinazione potevano ancora proporre o avevano già proposto opposizione giudiziale alla stima) e quelli per cui, invece tale determinazione amministrativa era già avvenuta dato che soltanto per i primi e non anche per secondi, pur accomunati dal fatto di aver subito l'espropriazione in epoca precedente alla legge, l'indennità doveva essere determinata con i più favorevoli criteri da quest'ultima stabiliti. Ragion per cui la recente legge prov. 10 del 1998, sopravvenuta nelle more del giudizio, ha riconsiderato la situazione dei proprietari già espropriati con riguardo ai quali la stima dell'indennità fosse già "definita ai sensi del titolo 1, capo III" della nuova legge, escludendone il diritto di ottenere la rideterminazione della stima come prevista dall'art. 9 nel solo caso in cui la stessa sia divenuta definitiva e perciò inoppugnabile in quanto: per le indennità notificate dopo l'entrata in vigore della nuova legge (o per le quali sia ancora possibile proporre opposizione giudiziale) l'art. 41, 15^ comma ha attribuito agli interessati la facoltà di chiedere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina. Mentre il comma successivo ha disposto che anche per le indennità notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia pendente opposizione alla stima ai sensi della normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato, i promotori dell'espropriazione e i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono, entro trenta giorni dalla medesima data, chiedere alla commissione di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 6 del 1993, la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina. Con la conseguenza che anche per tale categoria di espropriati, per cui non è più possibile la cessione volontaria ai sensi dell'art. 6, comma 7^ della nuova legge, proprio perché è già intervenuta l'espropriazione (e tra i quali rientrerebbe la DR ove il decreto ablativo fosse antecedente a quest'ultima legge), è prevista una duplice possibilità del tutto analoga a quella caratterizzante la fattispecie in cui alla data di entrata in vigore della nuova legge il decreto ablativo non sia stato emesso ed il proprietario possa ancora convenire la cessione dell'immobile: a) chiedere la rideterminazione dell'indennità alla Commissione Provinciale per le espropriazioni (tenuta espressamente a liquidarla in base ai nuovi criteri) e rinunciare all'opposizione alla stima, in tal modo ottenendo anche la speciale maggiorazione di cui all'art. 20 comma 1^ della stessa legge n. 6 (dovuta nell'ipotesi di cessione), per avere privilegiato tale speciale congegno transattivo e definitorio di ogni propria pretesa;
b) ovvero insistere nell'opposizione alla stima giudiziale, nella quale il giudice determina la giusta indennità dovuta dall'espropriante, senza tuttavia aggiungervi la maggiorazione suddetta.
E tale determinazione non può che essere compiuta con i criteri introdotti dalla nuova normativa, avendo questa Corte ripetutamente affermato in tema di irretroattività delle leggi, che la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto e l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso (Cass. 4462/1999; 5238/1994; 518/1994; 3231/1987). Per cui anche le disposizioni della legge prov. 6/1993 sulla determinazione dell'indennità di esproprio spiegano i propri effetti pure in relazione alle espropriazioni precedentemente pronunciate in applicazione del principio suddetto della immediata operatività dello "ius superveniens" sui rapporti non esauriti, senza che ciò importi l'efficacia retroattiva di tale normativa, essendo questa destinata soltanto a regolare i profili patrimoniali del procedimento ablativo, nel caso ancora in corso, senza incidere sul fatto generatore dell'espropriazione (art. 35, comma 1^ della legge 6/93):
come del resto confermano le disposizioni transitorie del citato art. 41 della legge prov. 10/1998, in seguito alle quali anche con riguardo alla determinazione amministrativa, i nuovi criteri restano inapplicabili nelle sole ipotesi di stima ormai definitiva (e non impugnabile) nonché di liquidazione già coperta dal giudicato. Conclusivamente, la Corte deve:
- accogliere nei limiti avanti precisati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.
- dichiarare assorbito il secondo motivo del ricorso principale - cassare la sentenza impugnata e rinviare ad altra Corte di appello che si designa in quella di Venezia, la quale provvederà alla disamina dell'ammissibilità dell'opposizione e, gradatamente alla determinazione dell'indennità di esproprio, attenendosi ai principi esposti.
Sarà cura della Corte di rinvio, infine, regolare le spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia anche per provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001