Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/2002, n. 8696
CASS
Sentenza 17 giugno 2002

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Il concedente di fondo rustico, intimata disdetta del contratto almeno un anno prima della scadenza, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, può immediatamente agire in giudizio per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della legge citata, senza dovere attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/2002, n. 8696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8696
    Data del deposito : 17 giugno 2002

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