Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 1
Il concedente di fondo rustico, intimata disdetta del contratto almeno un anno prima della scadenza, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, può immediatamente agire in giudizio per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della legge citata, senza dovere attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/2002, n. 8696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8696 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 3793/00 R.G.) proposto da:
ES SO, ES GO, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 35, presso l'avv. Lucio Francario, che li difende anche disgiuntamente all'avv. RA Petrella, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IE GI, IE TE, IE FR, elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina n. 121, presso l'avv. Giacomo Mauriello, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IE OR;
IE LA, IE GE, IE RA;
UO FR
- intimati -
e sul ricorso (n. 6699/00 R.G.), proposto da:
IE OR, elettivamente domiciliato in Roma, via dell'Annunziatella, presso l'avv. Gerardo Tuorto, difeso dall'avv. Giovanni Tuorto, giusta delega in atti;
- controricorrentericorrente incidentale -
contro
ES SO, ES GO
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 1273/99 del 14 aprile - 24 maggio 1999 (R.G. 888/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. G. Mauriello, per i controricorrenti IE GI, TE e FR;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 29 aprile 1992 ES SO e ES GO, premesso di essere proprietari di un fondo rustico in agro di S. Anastasia condotto in affitto da IE GI e da IE OR, in forza di contratto che aveva avuto inizio (con i danti causa dei detti IE) in epoca anteriore all'annata agraria 193940, e che il contratto avrebbe avuto scadenza il lo novembre 1992, chiedevano che il tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, dichiarasse la cessazione, al 10 novembre 1992, del contratto di affitto inter partes con condanna del convenuto al rilascio. Costituitosi in giudizio IE GI e OR resistevano alla avversa domanda chiedendone il rigetto. IE OR, in particolare eccepiva di avere ricevuto in affitto 6 moggia di terreno direttamente dai ES con contratto 16 agosto 1966 e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento delle indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo e alla casa rurale per lire 96 milioni.
Si costituivano, altresì, quali intervenienti, IE TE, FR e OC NA, vedova IE, assumendo che alla morte del loro dante causa IE GE erano subentrate nella conduzione del fondo unitamente al convenuto IE GI. Trasmesso il procedimento dinanzi al tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, per sopravvenuta competenza per territorio, si costituivano in giudizio, con un nuovo procuratore, IE GI, IE FR e OC TE, esponendo che il 3 maggio 1995 era venuta a morte OC CA e che non era stato esperito il tentativo di conciliazione richiesto con lettera del 9 dicembre 1993. Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, con sentenza 10 dicembre 1997 dichiarava improcedibile il ricorso, nonché la domanda riconvenzionale, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Gravata tale pronunzia in via principale da ES SO e ES GO, e, in via incidentale da IE OR, la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 14 aprile - 24 maggio 1999 rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.
osservavano, in particolare, quei giudici che i ES nel chiedere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la convocazione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982 n. 203 prima che fosse scaduto il termine per il quale avevano intimato disdetta del contratto di affitto agrario, e prima ancora che si fosse manifestato da parte dei IE alcuna contestazione, avevano, di fatto posto nel nulla la funzione di filtro extragiudiziale delle controversie agrarie attribuita dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982 all'IPA con conseguente improcedibilità della domanda attrice.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso ES SO e PS GO, affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resistono, con controricorso, IE GI, TE e FR e con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, IE OR.
Con ordinanza 7 maggio 2001 questa Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di IE LA, IE GE, UO FR, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore IE RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come osservato in parte espositiva, i giudici del merito hanno ritenuto improcedibile la domanda proposta per sentire dichiarare cessato, alla data del 10 novembre 1992, il contratto di affitto inter partes perché i concedenti ES, nel richiedere all'IPA la convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione prima della scadenza del termine per il quale aveva intimato disdetta del contratto di fitto e prima che la parte affittuaria avesse sollevato alcuna contestazione, avevano, di fatto, sollecitato tale tentativo prima che sorgesse una controversia tra le parti.
Soltanto in caso di eccezioni in merito della parte convenuta (quanto alla data di cessazione del rapporto) o di mancato rilascio del fondo (nonostante l'avvenuta disdetta e la scadenza del contratto) - hanno concluso quei giudici - "si può parlare di una controversia tra le parti e non di un conflitto virtuale" sussiste, pertanto, la possibilità di sollecitare l'intervento dell'IPA per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. 2. I ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza gravata, denunziando, con il primo motivo, "violazione e falsa applicazione dell'art. 46 legge n. 203 del 1982", con il secondo, "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Evidenziano, infatti, i ricorrenti, che l'IPA - a norma della ricordata disposizione - deve, in buona sostanza, tentare sia di prevenire le liti, che di dirimere le controversie, qualora esse insorgano, fermo restando che se il richiesto tentativo di conciliazione non riesce e, comunque, non viene definito entro 60 giorni ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.
L'affermazione dei giudici di merito che soltanto in presenza di una contestazione di controparte, o alla scadenza della data di rilascia la parte concedente aveva la possibilità di attivare la procedura conciliativa dinanzi all'Ispettorato provinciale della agricoltura, evidenziano ancora i ricorrenti è priva di fondamento e non trova alcun riscontro nel chiaro disposto dell'art. 46 della citata legge n. 203 del 1982, atteso che nessuna norma impone al proprietario di un immobile di adire l'Autorità Giudiziaria solo dopo la data di scadenza di un locazione o a seguito di contestazione dell'affittuario sulla data di scadenza.
Il menzionato art. 46 l. n. 203 del 1982 - conclude la ricorrente - non pone a carico di colui che intenda proporre in giudizio una controversia relativa a rapporti agrari alcun ulteriore onere, oltre quello di attivarsi con la preventiva comunicazione alla controparte e all'IPA. È la norma medesima poi a prevedere, in relazione alla eventualità in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni, la possibilità per la parte di adire liberamente l'Autorità Giudiziaria.
3. Il ricorso è fondato, e meritevole di integrale accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Nel vigente ordinamento processuale - come assolutamente pacifico in dottrina come in sede di legittimità - è ammissibile la condanna condizionata, quanto alla sua efficacia, ad un evento futuro ed incerto o ad una controprestazione (Cass. 26 ottobre 1991 n. 11424; Cass. 13 settembre 1991 n. 9578, nonché Cass. 12 luglio 1996 n. 6329). Nel nostro ordinamento - in altri termini - sono ammesse, in omaggio al principio dell'economia dei giudizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, nonché Cass. 1 aprile 1996 n. 2961 e, recentemente, Cass. 15 febbraio 1999 n. 1642, specie in motivazione). Con dette pronunce non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata (Cass. 1 febbraio 1991 n. 9578; Cass. 26 gennaio 1987 n. 706).
3.2. Certo quanto precede è palese l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza gravata allorché ha negato, prima della scadenza del contratto, il diritto della parte concedente di agire in giudizio per sentire accertare che in un data futura, ancora a venire, il contratto cesserà e che, pertanto, il conduttore sarà tenuto al rilascio del fondo.
Se - infatti - come osservato sopra, il giudice può emettere una condanna a carico di una parte perché esegua, al verificarsi di un evento futuro alla data della pronuncia, una certa prestazione è evidente, che bene la parte può sollecitare una tale pronunzia in epoca ancora anteriore.
3.3. Nè, ancora, può affermarsi - con la pronunzia in questa sede gravata - che prima della scadenza del contratto non esiste, in realtà tra le parti una "controversia" e, pertanto, non vi è spazio per esperire il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Un tale assunto, infatti, è infondato almeno sotto due, concorrenti, profili.
3.3.1. In primo luogo si osserva che a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni secundum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (C. cost. 12 marzo 1999 n, 65). Ne deriva, pertanto, che tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (C. cost. 27 dicembre 1996 n. 418), dovendo l'interprete privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione (Cons. Stato, sez. 5^, 30 ottobre 1997 n. 1207; C. cost. 28 maggio 1999 n. 197). Certo quanto sopra, non controverso che l'interpretazione dell'art. 46, l. n. 203 del 1982 data dai giudici di merito collide sia con l'art. 3 cost. (discriminando arbitrariamente i concedenti di fondi rustici rispetto a tutti gli altri cittadini, posto che i primi, a differenza degli altri non potrebbero invocare una pronunzia di condanna in futuro), sia con l'art. 24 cost. (limitando del tutto ingiustificatamente il diritto dei concedenti di fondi rustici di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti) è palese che la stessa non può seguirsi.
3.3.2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che l'onere del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 grava su "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari".
Poiché, ancora, è fuori discussione, da un lato, che era intenzione - nella specie - della attuale ricorrente proporre in giudizio una domanda volta all'accertamento della data di cessazione di un contratto agrario, cioè una domanda giudiziale che imponeva la applicazione della speciale normativa agraria, e che la stessa ha sollecitato - ancorché senza esito - l'IPA per l'esperimento del tentativo di conciliazione in questione, proponendo l'azione giudiziaria trascorsi "60 giorni dalla comunicazione" all'IPA è palese, come anticipato, che i giudici del merito non potevano dichiarare improcedibile (o improponibile) la domanda attrice.
3.4. Irrilevante, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia, è la circostanza che in tesi il conduttore poteva - alla data per la quale era stata intimato il rilascio del fondo - consegnare sua sponte il fondo alla concedente, rendendo così superflua l'azione giudiziaria.
In una tale ipotesi, come in quella in cui il convenuto, costituitosi in giudizio avesse eccepito che la domanda attrice era fondata, il giudice non avrebbe potuto fare altro che rigettare la domanda attrice (o, eventualmente, dichiarare cessata, tra le parti le materia del contendere), ponendo, eventualmente, a carico dell'attrice le spese di lite, ma la circostanza è palesemente irrilevante ai fini che ora interessano.
L'onere del tentativo di conciliazione di cui si discute - infatti - grava sull'attore in giudizio, nonché sul convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale, solo per la circostanza che essi sottoporranno al giudice una domanda relativa alla normativa agraria, a prescindere dalla sua fondatezza (e dall'esito finale della stessa).
3.5. Irrilevante, ancora, al fine del decidere, e di ritenere corretta l'interpretazione contra legem delle norme ora in esame data dalla Corte di appello Napoli, sezione specializzata agraria, è la circostanza che l'Ispettorato dell'agricoltura si sia rifiutato di convocare le parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione, per avere ritenuto - a suo avviso - inesistente una "controversia". È sufficiente al riguardo considerare che a norma dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, la esperibilità della azione giudiziaria non
è affatto subordinata - come pare invochi la difesa dei controricorrenti - alla circostanza che le parti siano comparse innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per tentare di definire bonariamente i loro contrasti, ma solo alla circostanza che l'attore abbia dato preventiva comunicazione, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, della propria intenzione di proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia agraria.
Inviata la comunicazione in questione e trascorso il termine di sessanta giorni l'azione giudiziaria è liberamente proponibile, senza che rilevi che l'Ispettorato - per qualsiasi motivo (come ad esempio, nella specie, per erronea interpretazione delle norme positive) non abbia convocato le parti.
3.6. Sempre al riguardo, inoltre, non può tacersi che la problematica in esame è stata già oggetto di dibattito presso questa Corte suprema in margine all'art. 42, l. 3 maggio 1982, n. 203. Come noto quest'ultima disposizione prevede che il concedente che intenda condurre direttamente il proprio fondo (o farlo condurre da un proprio familiare) possa ottenere la risoluzione anticipata del contratto agrario "previa disdetta da intimare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario".
Sorta questione, specie in dottrina, se fosse - o meno - possibile, per il concedente, intimata la disdetta "almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio", adire immediatamente l'autorità giudiziaria, senza attendere le determinazioni del conduttore, questa Corte è fermissima, da lustri, nell'affermare che l'art. 42 l. 3 maggio 1982 n. 203, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non comporta l'improponibilità della domanda (volta alla ripresa del fondo) prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione, ed il cui decorso può essere utilizzato per l'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del diritto potestativo di ripresa del fondo, ove contestati (Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437; Cass. 11 gennaio 2000 n. 190; Cass. 11 novembre 1995 n. 11722; Cass. 17 dicembre 1991 n. 13559; Cass. 5 maggio 1990 n. 3743; Cass. 15 dicembre 1987 n. 9288, tra le altre).
3.7. Da ultimo, e concludendo sul punto, si osserva che questa Corte già in molteplici occasioni ha avuto occasione di affrontare lo specifico problema ora in esame ribadendo principi di diritto opposti a quelli invocati dalla pronunzia in questa sede impugnata (cfr., ad esempio, Cass. 13 ottobre 2000 n. 13665; Cass. 4 aprile 2001, nn. 4972, 4987 e 4988; Cass. 14 giugno 2001, n. 8061).
4. Il ricorso principale, come anticipato, merita, in conclusione, integrale accoglimento, con assorbimento del ricorso incidentale con il quale IE OR denunzia la sentenza gravata nella parte in cui ha disposto, tra le parti, la compensazione delle spese di lite.
5. Conclusivamente la sentenza gravata deve essere cassata e la causa va rimessa alla stessa Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, perché, in diversa composizione, si uniformi al seguente principio di diritto: "intimata, dal concedente di fondo rustico, disdetta dal contratto almeno un anno prima della scadenza - ai sensi dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 - il concedente medesimo può immediatamente agire in giudizio, per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della stessa legge 3 maggio 1982, n. 203, senza dovere, previamente, attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto". Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, comma 3, C.p.c.).
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello Napoli, anche per le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della corte di cassazione, il 8 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002