Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
In tema di peculato, la semplice restituzione della somma sottratta al privato non comporta il riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno provocato dalla condotta illecita del pubblico ufficiale, poiché la fattispecie di reato, pur potendo tutelare eventualmente anche il patrimonio dei privati, si caratterizza principalmente per le finalità di tutela del patrimonio della P.A. e dell'interesse alla legalità, efficienza e imparzialità della sua attività.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2013, n. 41587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41587 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1147
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 51746/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13 aprile 2012 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e rigetto del ricorso nel resto;
udito l'avvocato Brusatori Felice, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 aprile 2006 dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio e appellata dall'imputato ER MA, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di falso di cui al capo 2), rideterminando la pena per il residuo reato di peculato in un anno e quattro mesi di reclusione;
ha, inoltre, confermato sia il beneficio della sospensione condizionale della pena, che l'applicazione delle sanzioni accessorie collegate al falso ancorché prescritto. Secondo la contestazione il ER, in qualità di Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, si sarebbe appropriato della somma di 7.000 USA sottraendola da una borsa appartenente a MA OS ER, che gli era stata consegnata da un dipendente della AIR Pullman s.p.a. che l'aveva rinvenuta all'interno di un autobus di linea per la stazione centrale di Milano.
2. Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Felice Brusatori che, con il primo motivo, ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, escludendo l'ipotesi del peculato e sostenendo che nella specie avrebbero dovuto trovare applicazione altri reati, tra cui il peculato mediante profitto dell'errore altrui ovvero l'abuso d'ufficio o, ancora, la truffa, tenuto conto che la somma sottratta apparteneva a privati e non alla pubblica amministrazione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale per non avere i giudici riconosciuto il tentativo di reato, avendo l'imputato desistito dal portare a compimento la sua azione.
Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, nonostante la piena collaborazione prestata dal ER che ha restituito la somma sottratta prima del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Quanto ai primi due motivi con cui si deducono distinte violazioni della legge penale, si rileva che non risultano essere stati presentati in appello, sicché devono esser dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4. Infondato è l'altro motivo, con cui si lamenta della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Si ritiene che correttamente i giudici di merito abbiano negato la invocata attenuante in considerazione del carattere plurioffensivo del peculato, reato che può tutelare anche il patrimonio di soggetti privati, ma che è rivolto soprattutto alla tutela del patrimonio e della legalità, efficienza ed imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione: sicché non può dirsi che con la semplice restituzione della somma sottratta al privato l'imputato abbia provveduto a riparare il danno provocato a seguito della sua illecita condotta.
D'altra parte, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, la condotta leale e collaborativa dell'imputato risulta essere stata apprezzata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013