Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto proposto da persona assolta atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, circoscrive la legittimazione ad agire al solo condannato, oltre che al Procuratore Generale. (Fattispecie di ricorso proposto avverso sentenza della Corte che aveva respinto il ricorso presentato nei confronti di ordinanza di rigetto di istanza di riparazione per ingiusta detenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2007, n. 16659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16659 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
R
166 59 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/12/2007
SENTENZA
N. 01208/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. PAPA ENRICO
REGISTRO GENERALE 1.Dott.ONORATO PIERLUIGI CONSIGLIERE FT N. 025703/2007 2.Dott.MANCINI FRANCO
3. Dott.IANNIELLO ANTONIO 11
4. Dott. GAZZARA SANTI "
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZASZYTENZA sul ricorso proposto da :
1) RD EN N. IL 13/10/1948
avverso SENTENZA del 27/09/2006
QUARTA SEZ. CORTE CASSAZI di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
6. fratrcelli Mario the he MANCINI FRANCO
Pendless ph l'iuam uissibilità del ricorso.
Rocco di Alcams Fatto e diritto
Con sentenza del 27.9.2006 la Sezione IV penale di questa Corte
Suprema ha respinto il ricorso proposto da RD EN avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo dell'1.2.2005 che a sua volta aveva respinto la sua istanza di equa riparazione per la ingiusta detenzione subita nel periodo compreso fra l'8.3.1996 e il 20.5.2000, in relazione ad un procedimento penale in cui era stato incriminato per omicidio volontario, associazione di stampo mafioso e reati connessi per poi essere assolto con ampia formula dalla sentenza, passata in giudicato, della Corte di assise di appello di Palermo del 19.5.2000.
La decisione della Corte palermitana, confermata dalla indicata sentenza di questa Corte Suprema, era stata determinata dall'avere quei giudici ritenuto che l'RD versasse nella colpa grave di cui all'art. 314 co. 1 c.p.p. avendo egli consentito che nella sede della società di cui era legale rappresentante si tenessero le riunioni del sodalizio mafioso del quale peraltro faceva parte un soggetto legato alla società stessa da un rapporto di lavoro, del quale l'RD ben conosceva lo spessore criminale e che in effetti era stato condannato per gli stessi gravissimi fatti di sangue dai quali egli era stato invece assolto.
RD, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. chiarendo preliminarmente che a suo avviso l'impugnazione deve considerarsi ammissibile nonostante nel processo cui si riferisce la patita detenzione egli sia stato assolto ( la precisazione è in funzione del fatto che nel comma 1 del citato art. 625 bis c.p.p. la correzione dell'errore incorso nei provvedimenti della Corte di
Cassazione è prevista solo a favore del condannato ). 66Il ricorso stesso si dilunga quindi sugli errori di " percezione delle evidenze processuali che affliggerebbero la pronuncia della Corte
Suprema. Tanto premesso in fatto si osserva in diritto: il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi consentiti.
Già dalla denominazione del ricorso disciplinato dall'art. 625 bis c.p.p. — ricorso straordinario - è agevole dedurre che la interpretazione della relativa disciplina non può che essere improntata a grande rigore, con la tassativa esclusione di qualsivoglia interpretazione estensiva e meno che mai analogica. است اس م E' questa peraltro la regola che informa di sè il sistema delle impugnazioni, caratterizzate dal principio della tassatività, ed essa deve valere a maggior ragione per un mezzo di impugnazione che il legislatore giustamente definisce "straordinario ".
Con esso infatti chi lo propone si prefigge di correggere il provvedimento emesso dalla Corte Suprema e dunque dall'organo posto dall'ordinamento al vertice della organizzazione giudiziaria, le cui decisioni, per secolare tradizione, erano sempre state caratterizzate dalla immodificabilità salvo il rimedio estremo della revisione della sentenza penale di condanna.
Con l'art. 6 comma 6 della legge 26.3.2001 n. 128 la tradizione si è interrotta ed è stato introdotto questo nuovo strumento di verifica dei provvedimenti giudiziari.
E' evidente, in questa iniziativa legislativa, la volontà di evitare che un errore commesso dalla massima istanza dell'ordinamento giudiziario possa risolversi in danno di colui il cui ricorso alla istanza medesima avverso una sentenza di condanna sia stato ingiustamente respinto ma altresì la preoccupazione di non consentire che il nuovo strumento di controllo della decisione giudiziaria si trasformi in un quarto grado di giurisdizione.
In questa ottica si spiegano sia la rigorosa delimitazione dei casi in cui può essere richiesta la correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione errore materiale o di fatto sia la precisazione che la legittimazione ad agire è riservata al solo condannato oltre che al
Procuratore generale e salva la possibilità (co. 3 dell'art. 625 bis c.p.p.) per la Corte Suprema di rilevare di ufficio l'errore materiale.
In tal senso è consolidata l'interpretazione dell'istituto operata da questa Corte Suprema come si evince fra molte altre da Sez. IV, n.
42725 del 2007 Rv 238302 che esclude la possibilità di interpretare analogicamente la norma sulla legittimazione ad agire;
Sez. II, n. 29937 del 2007 Rv 237480 che in particolare esclude l'assimilabilità al condannato dell'estradando; da Sez. II, n. 28629 del 2007 Rv 237171 che osserva quasi rispondendo alla considerazione svolta nel ricorso in esame e fondata sul rilievo che il rigetto da parte della Corte di merito della istanza di equo indennizzo è stato accompagnato pur sempre da una condanna sia pure al versamento della sola,prevista sanzione amministrativa - come al condannato di cui all'art. 625 bis non possano
མ ི་ ང 1 essere assimilati la parte civile o le altre parti processuali che pure possono subire una condanna al pagamento delle spese o di una sanzione amministrativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame, infine, si accompagnano i provvedimenti accessori di cui al dispositivo che segue.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2007., Il consigliere estensore Il Presidente ما شده ག' ' ་
DEPOSITATA IN CANCELLERNA
E il 22 APR. 2008 S A C
IL FUNZIONARIC/D CANCELLERIA
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