Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11443 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA1443/02 IN NOME DI POPOL ITALIA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FIDUCCIA Presidente R.G.N. 2580/99 Dott. Gaetano Consigliere Dott. AN LIMONGELLI Cron.29051 PURCARO Rel. Consigliere Dott. Italo MAZZA Consigliere Rep. 3029 Dott. Fabio Ud. 08/04/02 Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Sole TT NO, TT IO, TT ZO, quali dal Sig. 155 per diritti € eredi del fratello CH OT, domiciliati in ROMA 1 AGO. 2002 il presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati IL CANCELLIERE SICA LUCIANO, CARBONE PAOLO quest'ultimo con studio in 84122 SALERNO CORSO VITTORIO EMANUELE 126, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 105, presso lo studio CHIAROMONTE, difeso 2002 dall'avvocato FELICE MAFFEY, giusta delega in atti;
836 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 435/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 14/07/98 e depositata il 26/10/98 (R.G. 462/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il dr. CH GA con due distinti esposti, rispettivamente datati 21 gennaio e 22 dicembre 1993, denunciò al Presidente del Tribunale di Salerno e per conoscenza al Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale presunte irregolarità compiute dal Prof. CH OT, nella qualità di Giudice Conci- liatore di Valva, nel corso della causa civile che ve- deva opposto il GA a SA OZ per la resti- tuzione di una somma di lire settecentomila. In virtù di tali esposti, la Procura presso il Tri- bunale di Napoli iniziò un procedimento penale nei con- fronti del Prof. OT in ordine al reato di cui al- l'art.323 c.p., nel corso del quale venne, invece, ac- certato che "non vi sono gli elementi per un rinvio a giudizio". Il procedimento, quindi, si concluse con 2 decreto di archiviazione del GIP. Sulla base di tale decreto lo OT, inoltrò esposto denuncia contro il GA in ordine al rea- - to di cui all'art.368 c.p., per cui quest'ultimo, su conforme richiesta del P.M. di Napoli, venne rinviato a giudizio, in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv. e in danno del medesimo OT. Il Tribunale368 c.p., di Napoli, con sentenza n.1.050/95, pur ritenendo la sussistenza "nella sua realtà fenomenica" del reato contestato, non ravvisò, invece, la sussistenza del- l'elemento psicologico del reato medesimo, per cui man- dò assolto il GA con la formula perché il fatto non costituisce reato. Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 1995, il GA, assumendo che la denuncia dello suindicata sentenza delOT, sulla scorta della Tribunale di Napoli, si era rilevata a sua volta calun- niosa, convenne quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Salerno per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui sofferti, nella misura di lire centoventi milioni oltre rivaluta- zione, interessi e spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, lo OT chiese il rigetto della domanda attorea siccome infondata e propose domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la 3 condanna del GA al risarcimento dei danni subiti per la denuncia, a sua volta effettuata dall'attore, cui aveva fatto seguito l'archiviazione del procedimen- to per il reato di cui all'art.323 c.p.. Con sentenza n. 1837/97 del 12 giugno 1997, il Giu- dice Istruttore del Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice Unico, pur rigettando la domanda attorea di liquidazione del danno patrimoniale, di cui l'attore non aveva fornito alcuna prova, accolse, invece, la do- manda di liquidazione del danno non patrimoniale (c. d. danno morale) condannando, quindi, il convenuto al pa- gamento della somma di lire venti milioni, oltre riva- lutazione ed interessi;
rigettò la domanda riconvenzio- nale proposta dal convenuto. Sul gravame principale dello OT ed incidentale del GA, la Corte di appello di Salerno, con sen- tenza in data 14 luglio 1998, rigettò entrambi gli ap- pelli, osservando, in parte motiva, per quanto ancora qui rileva, che i motivi di impugnazione principale erano infondati in quanto il primo giudice ben poteva incidenter tantum", ai soli fini dellavalutare " rísarcibilità dei danni morali richiesti, la sussisten- za del reato di calunnia, pur non risultando promossa azione penale nei confronti dello OT dopo l'asso- luzione del GA, e ciò per l'impostazione del nuo- 4 vo C. p. p., che aveva espresso il principio dell'auto- nomia tra l'azione civile e quella penale;
in tale ot- tica, correttamente il primo giudice aveva ravvisato nella condotta dello OT gli estremi del reato di calunnia, liquidando, quindi, il danno morale in misura "equa e proporzionata" alle dimensioni dell'evento. Per la cassazione della menzionata sentenza NO, AN e LO OT, quali eredi di CH OT hanno proposto ricorso sulla base di un solo motivo, cui ha resistito con controricorso CH Gau- diosi. Motivi della decisione Con l'unico motivo, i ricorrenti, lamentando viola- zione e falsa applicazione dell'art.2059 c.C., in rela- zione agli artt.185 e 589 cod. pen. e 89, II comma, C. p. p., art.360 m. 3 C.. p. c., deducono che con l'impu- gnata sentenza la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il giudice civile possa valutare "inciden- ter tantum", ai soli fini della risarcibilità dei danni morali richiesti, la sussistenza del reato di calunnia, pur non risultando promossa alcuna azione penale nei confronti dello OT dopo l'assoluzione del Gaudio- si, e ciò per l'impostazione del nuovo C. p. p., che ha espresso il principio dell'autonomia tra l'azione civi- le e quella penale. Tale assunto doveva ritenersi, pe- rò, illegittimo, in quanto l'art.2059 C.C. ne sancisce la risarcibilità solo nei casi previsti dagli artt.185 e 598 cod. pen. e 89, secondo comma, C. P. p.. L'appel- lato, invece, con l'impugnata sentenza, aveva ottenuto la liquidazione del danno morale per essere stato impu- tato di un delitto e per essere stato, poi, assolto senza che il competente giudice penale avesse potuto accertare la sussistenza ° meno del reato commesso in suo danno dall'appellante. A tal proposito andava sot- tolineato che il Tribunale di Napoli, pur mandando as- solto il GA, alcun illecito aveva ravvisato nella condotta dello OT, altrimenti avrebbe dovuto "do- verosamente" (art.361 c.p.), in presenza di un "presun- to" reato (calunnia) non estinto e procedibile di uffi- cio, trasmettere gli atti al competente P.M. per il promuovimento della relativa azione penale. Tale obbli- go giuridico, in considerazione delle pronunce emanate, incombeva ovviamente anche e soprattutto al Tribunale e alla stessa Corte territoriale, che pure avevano ravvi- sato erroneamente gli estremi del reato di calunnia nel comportamento dello OT. D'altra parte era innega- bile che l'accertamento del reato è indispensabile per addivenire alla pronuncia di responsabilità civile ed alla condanna di risarcimento dei danni non patrimonia- li, atteso che il giudice civile non può e non deve 6 procedere alla liquidazione di tali danni finché il reato non sia stato accertato in sede penale;
in difet- to di tali estremi il giudice deve limitare la pronun- cia del danno alla liquidazione del danno di carattere patrimoniale. La censura non può essere accolta. Al riguardo, infatti, si osserva: a) che, a seguito dell'introduzione del nuovo testo dell'art.295 C. p. C., per effetto della modifica in- trodotta dall'art.35 della legge n.353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art.3 del codice di procedura penale abrogato, con la conse- guenza che al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale si è sostituito quello dell'autonomia e separazione dei giudizi, onde, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale a norma dell'art.2059 C.C., la mancanza di una pronun- cia del giudice penale affermativa di responsabilità non impedisce al giudice civile di procedere autonoma- mente all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato;
b) che, per quanto concerne, in particolare il dan- quest'ultimo, in effetti, altro non è che no morale, quello non patrimoniale disciplinato dall'art.2059 C.C., che ne prevede la risarcibilità solo nei casi 7 previsti dagli artt. 185 e 598 cod. pen. e 74 c. p. e cioè nel caso che sia stato commesSO un reato. Ove detto accertamento dell'esistenza о meno del reato non sia stato effettuato dal giudice penale con sentenza penale di condanna о con sentenza di assoluzione, pro- nunciate a seguito di dibattimento, che hanno efficacia di giudicato, nei termini di cui agli artt.651 e 652 c. p., nel giudizio civile (ed amministrativo) per le restituzioni e per il risarcimento del danno, l'accer- tamento della sussistenza del reato può e deve essere effettuata dal giudice civile. In particolare, quindi, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costi- tutivi del reato. E ciò, a maggior ragione, nel caso in cui l'autore non risulti concretamente perseguibile in ragione della sussistenza di una causa di non punibili- tà, quale quella, ricorrente nel caso di specie, in cui il reato sia estinto (o l'azione penale non poteva es- sere iniziata) per morte del reo, avvenuta in corso di causa. La risarcibilità del danno predetto non richie- de, invero, che l'illecito integri in concreto un rea- to, essendo sufficiente che sia astrattamente previsto come tale, come si desume, del resto, dallo stesso te- 8 sto dell'art.198 c.p.. secondo cui l'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle ob- bligazioni civili derivanti dal reato medes c) che l'accertamento del reato, ad opera del giu- dice civile, deve essere condotto secondo la legge pe- nale ed avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, comprese even- tuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo, senza che sia tuttavia richiesto che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rile- vanti per la legge penale medesima, essendo sufficiente che lo stesso fatto sia astrattamente previsto come reato e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tu- telato dalla norma incriminatrice. Ricorrendo tali pre- supposti, il danno in questione può e deve essere rico- nosciuto. Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza im- pugnata non merita censura, in quanto si è attenuta ai suindicati principi di diritto e, dopo avere qualifica- - incidenter tantum e sia esplicitamente che impli- to come penalmente rilevante, sia sotto il citamente oggettivo che soggettivo, la condotta dello profilo OT, è pervenuta del tutto legittimamente alla con- danna di quest'ultimo al risarcimento del danno morale 9 in favore del resistente. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione 16847 oltre onorari liquidati in 1.500,00 Euro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 8 aprile 2002. Il Consigliere relato estensore Il Presidente IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 100T129,11 SO 30,99 Depositata in Cancelleria TC 160,10 oggi, 01 AGO 2002 QUERED IL DIRETTORE DI CANCELLERIA AGENZIA DELLS ROMA 2 47700 4 V O 2 6 9 N 0 1 0 0 DELLE T N E roiziari 10