Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari, nessuna preclusione è ipotizzabile, nella fase successiva alla decisione adottata dal giudice d'appello, alla proposizione di una nuova domanda cautelare basata dal P.M. su elementi nuovi o assunti come tali; parimenti, nessuna preclusione sarebbe ravvisabile con riferimento ad una nuova richiesta di revoca proveniente dall'indagato e basata su elementi sopravvenuti o non dedotti in precedenza, non potendosi configurare in tal caso un rapporto d'alternatività tra la via dell'impugnazione di una decisione sfavorevole e quella della presentazione di una nuova richiesta con le caratteristiche su indicate. (Fattispecie in cui, sulla base di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei coimputati separatamente giudicati, il P.M. ha richiesto ed ottenuto una nuova misura cautelare per lo stesso fatto, dopo che l'indagato aveva proposto appello avverso il rigetto della richiesta di revoca d'analoga misura cautelare ed il relativo procedimento si era concluso con la revoca della misura, impugnata dal P.M. con ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2008, n. 24129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24129 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/05/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1253
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 12855/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AL AR TE ND;
contro ordinanza del Tribunale di Palermo in data 13.2.2008;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Santi Consolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Aricò Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ricorre DE AL AR TE ND, per il tramite dei propri difensori, avverso ordinanza del Tribunale di Palermo in data 13.2.2008, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di tentata importazione di ingente quantità di cocaina dal Venezuela. Per lo stesso fatto era stata a suo tempo emessa nei confronti del DE AL analoga misura cautelare, in data 11.1.2008 peraltro revocata dal Tribunale, sull'appello dell'interessato avverso decisione negativa del G.i.p., in considerazione della intervenuta assoluzione di alcuni coimputati in sede di giudizio abbreviato. Contro l'ordinanza del Tribunale aveva proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero. Intervenuta in data 25.1.2008 sentenza di condanna degli altri imputati giudicati con rito ordinario (dalla cui posizione era stata stralciata quella del ricorrente a causa della nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti), il P.M. aveva richiesto ed ottenuto la nuova misura, confermata dal Tribunale con l'ordinanza in esame. Riteneva il Tribunale che costituissero elemento di novità le dichiarazioni rese in sede dibattimentale da due collaboranti, più precise e più articolate di quelle rese in sede di indagini, e la condanna del fratello del ricorrente per lo stesso reato;
che tali acquisizioni consentissero il superamento del giudizio di insufficienza indiziaria che aveva condotto in precedenza alla revoca della misura cautelare;
che dovessero ritenersi sussistenti le esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di fuga e sotto quello del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose.
Deduce il ricorrente violazione degli artt. 291, 310 e 649 c.p.p. nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione. La pendenza del procedimento incidentale relativo alla richiesta di revoca avrebbe precluso la richiesta di nuova misura cautelare per il medesimo fatto, anche perché gli elementi di pretesa novità costituiti dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboranti erano già note al p.m. e avrebbero potuto essere allegati in sede di discussione dell'appello. Non si potrebbe sostenere, d'altronde, che la novità sarebbe costituita dalla sentenza di condanna dei coimputati, dal momento che la motivazione della stessa non era stata ancora depositata al momento della decisione sulla richiesta di riesame;
per cui sarebbe del tutto arbitrario affermare che essa è fondata sulle dichiarazioni dei collaboranti, potendo darsi benissimo che la condanna sia stata basata su elementi diversi. Le dichiarazioni dei collaboranti, comunque, attesterebbero l'esistenza di mere trattative dirette all'importazione della sostanza stupefacente e non consentirebbero pertanto di superare la tesi difensiva degli atti preparatori non punibili;
senza dire che l'azione del ricorrente si sarebbe esaurita in territorio straniero, per cui farebbero difetto le condizioni di cui all'art. 10 c.p.. Quanto alle esigenze cautelari, non sarebbero state esplicitate in alcun modo le ragioni per cui vengano ritenuti in concreto il pericolo di fuga e quello di reiterazione.
Le deduzioni del ricorrente non possono ritenersi fondate. Il principio affermato dalla sentenza di questa Corte citata nel ricorso (SS.UU. 31.3 - 20.4.2004 n. 8, Donelli), si riferisce al caso del pubblico ministero che, nelle more della decisione sull'appello proposto contro ordinanza reiettiva di richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda contro il medesimo indagato e per il medesimo fatto allegando elementi "nuovi", preesistenti o sopravvenuti. La decisione riguarda pertanto l'appello proposto dal p.m. contro il diniego della misura;
mentre nel caso in esame era stato l'indagato ad appellare contro il rigetto della richiesta di revoca e il procedimento di appello si era ormai esaurito con la revoca della misura, impugnata dal p.m. con ricorso per Cassazione. Nessuna preclusione è ipotizzabile, nella fase successiva alla decisione del giudice di appello, alla proposizione di una nuova domanda cautelare basata su elementi nuovi o assunti come tali;
così come nessuna preclusione sarebbe ipotizzabile con riferimento ad una nuova richiesta di revoca proveniente dall'indagato e basata su elementi sopravvenuti o non dedotti in precedenza, non essendo ravvisabile nel caso un rapporto di alternatività tra la via dell'impugnazione di una decisione sfavorevole e quella della presentazione di una nuova richiesta con la connotazione dianzi indicata. Unica conseguenza eventuale della sovrapposizione tra le due iniziative potrà essere quella della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nel caso in cui la nuova richiesta sia stata accolta nelle more della decisione, resa con ciò inutile per il ricorrente in quanto inidonea ad incidere su una situazione giuridica già in atto.
Non può contestarsi fondatamente che la condanna dei correi, sopraggiunta al ricorso per Cassazione del pubblico ministero, sia apprezzabile come fatto nuovo e legittimamente assunto a presupposto della nuova domanda cautelare. Come risulta invero dall'ordinanza impugnata, i collaboranti avevano reso in sede di indagini dichiarazioni lacunose e contraddittorie;
e solo quelle da loro poi rese in dibattimento avevano consentito una piena ricostruzione del fatto e del ruolo svolto dall'indagato. Se pure all'epoca non era stata ancora depositata la motivazione della sentenza di condanna, non è poi irragionevole ritenere che il tenore della decisione abbia riconosciuto la loro valenza probatoria e che pertanto esse abbiano potuto essere legittimamente apprezzate, proprio in forza di esso, come elemento nuovo e quindi idoneo a costituire fondamento della nuova domanda cautelare. È poi inesatto che le propalazioni dei collaboranti attestino soltanto una attività preparatoria non punibile, dal momento che essi hanno parlato di un accordo già perfezionato per l'importazione di sei chilogrammi di cocaina dal Venezuela, con la partecipazione personale dell'indagato. DE tutto generici sono i rilievi sulla pretesa violazione dell'art.10 c.p.; e risulta comunque dal testo dell'ordinanza impugnata, non contestata sul punto dal ricorrente, che la condotta delittuosa ha avuto inizio in territorio palermitano e si è da qui sviluppata poi in ambito internazionale.
Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione sono stati ritenuti sulla base delle rilevanti disponibilità economiche dell'indagato e dei suoi stretti collegamenti con ambienti di criminalità internazionale operante nel traffico di sostanze stupefacenti su larga scala;
e perciò con motivazione senz'altro non qualificabile come inadeguata o manifestamente illogica, che da conto di una valutazione di fatto insuscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 8 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008