Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2008, n. 24129
CASS
Sentenza 8 maggio 2008

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In tema di misure cautelari, nessuna preclusione è ipotizzabile, nella fase successiva alla decisione adottata dal giudice d'appello, alla proposizione di una nuova domanda cautelare basata dal P.M. su elementi nuovi o assunti come tali; parimenti, nessuna preclusione sarebbe ravvisabile con riferimento ad una nuova richiesta di revoca proveniente dall'indagato e basata su elementi sopravvenuti o non dedotti in precedenza, non potendosi configurare in tal caso un rapporto d'alternatività tra la via dell'impugnazione di una decisione sfavorevole e quella della presentazione di una nuova richiesta con le caratteristiche su indicate. (Fattispecie in cui, sulla base di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei coimputati separatamente giudicati, il P.M. ha richiesto ed ottenuto una nuova misura cautelare per lo stesso fatto, dopo che l'indagato aveva proposto appello avverso il rigetto della richiesta di revoca d'analoga misura cautelare ed il relativo procedimento si era concluso con la revoca della misura, impugnata dal P.M. con ricorso per cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2008, n. 24129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24129
    Data del deposito : 8 maggio 2008

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