Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8641 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1/01 LA CORTE SUPREMAD CASSAZIONI 4 Oggetto ZION Lavoro Composta dagli Ill. Sigg. Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 8328/00 Consigliere Cron.19739 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LO NN, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO INTERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 2168/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 04/06/99 R.G.N. 41145/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1981 udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per R.G. n. 8328/00 Svolgimento del processo L'11 novembre 1993, con ricorso poi notificato l'8 luglio 1994, la sig.ra AN OS esponeva al Pretore giudice del lavoro di Napoli d'aver percepito solo il 30 gennaio 1985 la pensione di inabilità civile, ex 1. n. 118 del 30 marzo 1971, riconosciutale dal 1° maggio 1982, per cui chiedeva che, affermato il suo diritto alla rivalutazione mo- netaria ed agli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte, il Ministero del- l'Interno fosse condannato al pagamento della somma di L. 423.551 e di L. 820.660 per detti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali su dette somme, dalla corresponsione al saldo. Rigettata dal Pretore la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del dirit- to, il Tribunale confermava la sentenza, escludendo l'applicabilità della prescrizione decennale, peraltro già affermata da alcune sentenze di questa Corte, dalle quali il Tribunale dissentiva consapevolmente in considerazione della particolare natura del credito assistenziale, che esclude l'applicabilità dell'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, proprio del regime dei crediti previdenziali. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2168 del 19 aprile -4 giugno 1999, AN OS denuncia un motivo di ricorso per cassazione con atto spedito, ex art. 149, cpc, il 21 aprile 2000. Il Ministero dell'Interno non si é costituito. Motivi della decisione A sostegno del ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli artt. 429, 3° comma, c.p.c., 2946 e 2948, c.c., oltre ad illogica motivazione, sostenendo che la tesi espressa dalla sentenza del Tribunale, secondo cui non sarebbe applicabile, nella fattispecie, l'art. 129 del R.D. n. 1827/35, perché dettato esclusivamente in funzione della prescrizione dei crediti di natura previdenziale e non anche per quelli assistenziali, é contraddetta I'm da varie senteze di questa Corte (nn. 7882/97; 6006/98 e 20/95), oltretutto i crediti azionati costituendo parte integrante dell'obbligazione principale, illiquida e inesigibi- le prima della definizione della procedura amministrativa di liquidazione, seguendone il regime prescrizionale, posto che la pretesa afferisce agli interessi e alla rivalutazio- ne inerenti il credito dei ratei arretrati, maturato prima della liquidazione. Prima di passare all'esame del motivo, la Corte deve porsi d'ufficio la questione della regolare costituzione del rapporto processuale, atteso che non risulta allegato al ricor- so l'avviso di ricevimento che attesta il compimento delle procedure notificatorie at- traverso lo strumento postale, secondo quanto prescrive l'art. 149, cod. proc.civ.. Al riguardo ritiene la Corte di dover ribadirere il principio secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante rac- comandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;
e la prova di tale consegna alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante il predetto servizio - é offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all'originale implica perciò l'inesistenza della notifica (restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.) e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. (v. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; 12 agosto 1998, n. 7935; 12 marzo 1999, n. 2238). Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione. Così, deciso in Roma il 24 aprile 2001. I 0 A 1 D Il Consigliere est S , . S T A O L T R Il Presidente , L 9 A Main ' A O L S B L E I 7 E P Shallеже D S D I I A N S T 1 G S N 4 O E O E S P A IL CANCELLIERE I G M D I A G Depositato in Cancelleria E E , A O L de T O D 25 GIU. 2001 R T E I T A cagi, T R S L I I N L D G E E E S IL CANCELLIERE O D R E