Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12299
CASS
Sentenza 21 agosto 2003

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Nell'ipotesi in cui, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contrastare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, sia venuta meno la suddetta causa di sospensione e sia stato riassunto il processo, questo può ben proseguire nel contraddittorio delle parti nonostante la pendenza del regolamento di competenza, atteso che, venuta meno la condizione processuale nell'interesse ad agire (per essere venuta meno la causa di sospensione) il regolamento proposto si pone come manifestamente inammissibile e perciò consente al giudice adito di proseguire il giudizio. Peraltro, difetta di interesse a dedurre la mancata sospensione in pendenza di regolamento di competenza la parte che con detto regolamento abbia contrastato la sussistenza di una causa di sospensione necessaria, quando detta causa sia comunque cessata e il processo sia stato riassunto.

Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose; tuttavia, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquista "ex tunc" il valore di piena prova riconosciutogli dall'art. 2719 cod. civ.. (Nella specie la procura ai difensori in primo grado era stata prodotta fotocopia e, messa in dubbio la conformità della copia esibita, il giudice non provvide alla verificazione; rinnovato il disconoscimento in appello, il giudice provvide alla verifica ordinando l'esibizione dell'originale. Sulla base del principio sopra esposto, la S.C. ha ritenuto che l'esito positivo della verifica conferisse efficacia probatoria ex tunc alla copia della procura esibita in primo grado, con esclusione di ogni decadenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12299
    Data del deposito : 21 agosto 2003

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