Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contrastare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, sia venuta meno la suddetta causa di sospensione e sia stato riassunto il processo, questo può ben proseguire nel contraddittorio delle parti nonostante la pendenza del regolamento di competenza, atteso che, venuta meno la condizione processuale nell'interesse ad agire (per essere venuta meno la causa di sospensione) il regolamento proposto si pone come manifestamente inammissibile e perciò consente al giudice adito di proseguire il giudizio. Peraltro, difetta di interesse a dedurre la mancata sospensione in pendenza di regolamento di competenza la parte che con detto regolamento abbia contrastato la sussistenza di una causa di sospensione necessaria, quando detta causa sia comunque cessata e il processo sia stato riassunto.
Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose; tuttavia, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquista "ex tunc" il valore di piena prova riconosciutogli dall'art. 2719 cod. civ.. (Nella specie la procura ai difensori in primo grado era stata prodotta fotocopia e, messa in dubbio la conformità della copia esibita, il giudice non provvide alla verificazione; rinnovato il disconoscimento in appello, il giudice provvide alla verifica ordinando l'esibizione dell'originale. Sulla base del principio sopra esposto, la S.C. ha ritenuto che l'esito positivo della verifica conferisse efficacia probatoria ex tunc alla copia della procura esibita in primo grado, con esclusione di ogni decadenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12299 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ON DI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Novara n. 51 presso l'avv. Giuseppe Taranto, che, unitamente all'avv. Vincenzo Lo Giudice, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
BANCA SAN SC - Credito Cooperativo - Canicattì soc. coop. a rl, in persona del Presidente Rag. Vito Augello elettivamente domiciliata in Roma alla via Piave n. 52 presso l'avv. Renato Carcione, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Maurizio Di Benedetto;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 2091 del 6.3.1997 Dep. 21.6.2001 reg. gen. n. 323 del 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Di Benedetto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo giudizio CH RA EG impugnò il licenziamento disciplinare intimatogli dalla AN di credito cooperativo S.
Francesco di Canicattì in data 27.9.1991 e la sua impugnativa fu respinta dal Pretore di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì e quindi il suo appello dal Tribunale di Agrigento con sentenza 18.2.1994. Pendendo il ricorso per Cassazione avverso questa sentenza il CH RA ha proposto impugnativa del medesimo licenziamento per violazione dei primi due comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, che il Pretore di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, accoglieva con sentenza del 27.2.1997. Il Tribunale di Agrigento, innanzi al quale la AN aveva impugnato la sentenza del Pretore, sospendeva il processo ex art. 295 c.p.c. in relazione alla pendenza del ricorso per Cassazione avverso la precedente sentenza del medesimo Tribunale. Avverso l'ordinanza di sospensione CH RA ha proposto ricorso per regolamento di competenza che la Corte, con sentenza n. 1951 del 21.2.2000, ha dichiarato inammissibile essendo venuta meno la causa di sospensione con la sentenza del 21.2.1998 n. 1894 della stessa Corte, che rigettava il ricorso del CH RA avverso la prima sentenza del Tribunale di Agrigento. Questo Tribunale, a seguito di ricorso per riassunzione della AN, nel contraddittorio delle parti, con sentenza 21 giugno 2000, accoglieva l'appello rigettando la seconda impugnativa del medesimo licenziamento. Osservava in motivazione, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione del Presidente del consiglio di amministrazione a proporre l'azione, che a sensi dell'art. 35 dello statuto della AN il potere di deliberare sulle azioni giudiziarie compete al consiglio di amministrazione e che questo con delibera n. 15 del 28.12.200 ha sanato il difetto di capacità processuale del Presidente. Richiamava la costante giurisprudenza di legittimità sulla natura di condizione di efficacia degli atti processuali della ratifica e sulla connessa retroattività.
Escludeva, poi, che sussistesse nullità del processo per la sua riassunzione, in pendenza del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di sospensione, per le medesime ragioni che avevano determinato la pronuncia di inammissibilità del regolamento da parte di questa Corte, per essere, cioè, in precedenza venuta meno la causa di sospensione per la definizione del giudizio che la aveva motivata, con il rigetto del ricorso per Cassazione avverso la prima sentenza del Tribunale di Agrigento.
Nel merito osservava che il giudicato formatosi nel precedente giudizio sulla legittimità del licenziamento precludeva il rilievo e razionabilità delle questioni proposte con il presente giudizio perché esse, ponendosi come antecedente logico giuridico delle questioni esaminate nel precedente giudizio, sono coperte da giudicato. In ordine alla domanda della AN di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado la rigettava ritenendola generica.
Accoglieva pertanto l'appello rigettando la domanda proposta dal CH RA e quella restitutoria della AN.
Propone ricorso per Cassazione affidato a dieci motivi il soccombente, resiste con controricorso la AN e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con i primi quattro motivi del ricorso principale il CH RA contesta la sussistenza di una valida procura per proporre l'appello sotto più profili i motivi si trattano congiuntamente perché connessi. Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di decidere sulla tardiva esibizione dell'originale della procura;
con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 125 secondo comma, c.p.c. deduce che la procura esibita pochi giorni prima dell'udienza di discussione non forniva alcuna certezza in ordine alla circostanza che fosse stata rilasciata prima dell'appello. Con il terzo motivo rileva che questa certezza non poteva trarsi dalla fotocopia allegata alla produzione di primo grado perché mancante di attestazione di conformità all'originale e con la sola firma in originale dell'avv. Di Benedetto. Ulteriori dubbi sulla presenza di una valida procura erano dati dal fascicolo di appello nel quale era menzionato un mandato in calce al ricorso in appello, inesistente perché mai esibito. Rappresenta inoltre che il rilascio di un secondo mandato comporta la revoca del primo, sicché sarebbe stata inutile l'esibizione tardiva del primo mandato, dovendosi esibire il secondo che non è stato mai prodotto. In ogni caso, con il quarto motivo, rileva che il Tribunale non aveva tenuto conto delle decadenze previste dal secondo comma dell'art. 182 c.p.c. Le censure sono infondate.
I quattro motivi del ricorso sono fondati su un'erronea ricostruzione giuridica della vicenda, secondo la quale nel processo la AN ricorrente avrebbe esibito la procura solo il 2.4.2001, non fornendo così la prova della sua anteriorità alla proposizione dell'appello.
Si prospetta, inoltre, in fatto la tesi della sussistenza di una seconda procura che avrebbe revocato la prima.
A norma dell'art. 2719 c.c. le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose. Il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne l'autenticità, il che è avvenuto con l'esibizione dell'originale. Verificata la conformità all'originale, (cfr. Cass. n. 866 del 2000) la fotocopia riacquista ex tunc il valore di piena prova riconosciutogli dall'art. 2719 c.c. In primo grado il mandato ai difensori è stato conferito in calce al ricorso introduttivo del CH RA ed è stato esibito in fotocopia. Non è stata certificata la conformità all'originale non avendo il difensore tale potere di certificarla. Il ricorrente disconobbe i documenti esibiti in fotocopia, ma il primo giudice non provvide alla verificazione.
L'atto di appello rinvia al mandato conferito in primo grado. Rinnovato il disconoscimento in appello, il Tribunale ha provveduto alla verifica disponendo l'esibizione dell'originale. Dalla positività della verifica, non contestata dal ricorrente, deriva l'efficacia probatoria della procura esibita con la costituzione in primo grado, l'esclusione di ogni decadenza, la sicura anteriorità della procura alla proposizione dell'appello.
Non vi sono elementi per ritenere che sia stata conferita in appello una seconda procura. All'assorbente rilievo che l'atto di appello fa riferimento alla procura conferita in primo grado, si aggiunge che la notazione nell'indice degli atti in appello, al n. 1, del "ricorso in appello con mandato in calce fuori fascicolo" non indica affatto la presenza di un secondo mandato, il quale se fosse stato in calce al ricorso in appello sarebbe stato necessariamente nel fascicolo, ma che il mandato, come indicato nel testo del ricorso in appello in calce ad altro atto;
era fuori del fascicolo di appello perché contenuto in quello di primo grado.
Con il quinto motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2388 e 2516 c.c., il CH RA deduce che nella delibera di ratifica n. 7 del 17.2.1997 non è indicata la presenza dei consiglieri e quindi non vi è la prova di una valida deliberazione presa dalla maggioranza di essi.
La censura investe in realtà l'accertamento di fatto del Tribunale della valenza probatoria della certificazione esibita ed è inammissibile in quanto propone in sede di legittimità una questione di fatto nuova perché non proposta nella sede di merito. Inoltre in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione omette di trascrivere il testo del certificato sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la fondatezza della censura.
Con il sesto motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 49 e 50 c.p.c, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia equivocato sulla censura di nullità del procedimento per essere proseguito, non dopo la cessazione della causa di sospensione, ma durante la pendenza del regolamento di competenza proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di sospensione.
La censura è infondata.
Premesso che con l'esame degli atti, consentito a questa Corte nel caso di denuncia di vizi del procedimento, si rileva che durante la pendenza del regolamento di competenza non sono compiuti atti processualmente rilevanti, ma udienze di mero rinvio, e che il processo è proseguito nel contraddittorio delle parti, è irrilevante la mancanza di un ulteriore atto di riassunzione. Si osserva poi che difetta di interesse a dedurre la sospensione del procedimento, in pendenza del regolamento di competenza, la parte che con detta impugnazione abbia contestato la sussistenza di una causa di sospensione necessaria, quando anche questa causa di sospensione sia venuta meno ed il processo sia stato riassunto. Inoltre il regolamento di competenza per contestare la sospensione, dopo che, cessata la causa della sospensione, era stato riassunto il giudizio, appariva manifestamente inammissibile per essere venuta meno la condizione processuale dell'interesse ad agire. La manifesta infondatezza del regolamento consentiva al giudice di merito di proseguire il giudizio (cfr. Cass. n. 4753 del 1988). Con il settimo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 secondo comma c.p. e 2909 c.c., si contesta la sussistenza del giudicato in quanto con il primo ricorso giudiziale si era fatta espressa riserva di ogni altra azione, e si nega che sussista un collegamento tra le impugnative del medesimo licenziamento. Si prospetta che il giudicato è intervenuto nel giudizio d'appello e che la sentenza di primo grado non era affatto viziata e quindi non poteva essere riformata in appello. Le censure sono infondate. È giurisprudenza costante di questa Corte che la causa che abbia deciso la legittimità di un licenziamento disciplinare per la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo contenga implicitamente il preliminare accertamento della legittimità formale dello stesso, ovvero della non contestazione sul punto, costituendo esso un necessario antecedente logico giuridico dell'accertamento che forma oggetto del giudizio (cfr. Cass. n. 2965 del 1984, 4438 del 1995, 4375 del 2001). Sulle vicende processuali si osserva che l'art. 337, secondo comma, c.p.c. stabilisce che quando l'autorità di una sentenza, nella specie quella d'appello del precedente giudizio, è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se la sentenza è impugnata. Consegue che il Tribunale aveva il potere di sospendere il processo e che questo potere, ispirato al principio di evitare contrasti tra giudicati, ha legittimamente esercitato pur indicando erroneamente il diverso istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.. Il rilievo risponde all'ottavo motivo con il quale si denunzia la violazione degli artt. 337 e 295 c.p.c. in quanto l'autorità della sentenza non passata in giudicato non può essere identificata con l'efficacia del giudicato. Il Tribunale non ha affatto valutato come giudicato la sentenza di appello, ed infatti ne ha atteso il passaggio in giudicato nell'esercizio di una facoltà concessagli dalla legge, fondata su un interesse superiore a quello delle parti. Con il nono motivo il ricorrente afferma la violazione del giudicato interno perché, non avendo la AN nell'atto di appello contestato la mancata sospensione del processo in primo grado, sul punto si sarebbe formato un giudicato interno. La censura è manifestamente infondata. Con l'atto di appello, deducendo nuovamente l'autorità della precedente sentenza e chiedendo nuovamente la sospensione del processo in attesa della definizione del precedente giudizio, la AN ricorrente ha contestato la mancata sospensione impugnando la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto di poter decidere senza tener conto del precedente giudizio. Nessun giudicato si è formato in relazione ad una mancata impugnazione di una ordinanza, improponibile dopo l'emissione della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ne' vi è stata rinunzia a far valere l'autorità della precedente sentenza, che costituisce invece il motivo principale dell'appello.
Con l'ultimo motivo lamentandoci mancato deposito della sentenza impugnata e della procura di cui al n. 1, il ricorrente deduce l'improcedibilità dell'appello.
Nella esplicazione del motivo, si evince che la sentenza impugnata contenuta nel fascicolo di appello e trasmessa a questa Corte a seguito del regolamento di competenza, sarebbe stata ritirata dalla AN presso la Corte all'esito del regolamento e tardivamente depositata poco prima dell'udienza di discussione. La censura è infondata per il duplice rilievo che per l'appello non è prevista l'improcedibilità per il mancato deposito della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11332 del 1995 e n. 2438 del 1992) ed anche perché il ricorrente ne ammette il deposito.
In ordine alla censura di mancata esibizione della procura in appello si rinvia a quanto esposto con l'esame dei primi quattro motivi.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. ed il vizio di insufficiente motivazione, la AN ricorrente contesta la genericità della domanda restitutoria in quanto nel giudizio di appello il Tribunale aveva limitato a 50 milioni di lire l'esecutività dell'appello e in detti limiti l'altra parte aveva ottenuto con ordinanza 15/21 marzo 1997 dal Giudice dell'esecuzione l'assegnazione della somma di lire 50.000.000 pignorata presso la banca debitrice. Contesta, inoltre, che la domanda restitutoria non fosse proponibile in appello. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale ritenuta la nullità della domanda la abbia rigettata nel merito.
La prima censura è infondata. Non sussiste violazione dell'art. 437 c.p.c. in quanto il Tribunale non ha dichiarato inammissibile la domanda perché nuova, ma l'ha rigettata per genericità della stessa. Questa valutazione appare fondata perché all'udienza del 23.7.1998 la AN aveva così formulato la domanda: "Condannare EL RA al pagamento delle somme che in forza della provvisoria esecuzione della sentenza è stata costretta a pagare in sede esecutiva. "Manca nella domanda la precisazione dell'entità della somma per la quale si chiede la condanna, cioè la determinazione dell'oggetto della domanda, richiesto a pena di nullità dell'art. 414 n. 3 c.p.c. Il secondo motivo è fondato. Alla nullità della domanda doveva conseguire una pronuncia processuale di inammissibilità della stessa e non di rigetto nel merito.
In conclusione va rigettato il ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, accolto il secondo motivo e cassata in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità della domanda restitutoria proposta dalla AN in appello. La sostanziale conferma della sentenza di appello comporta la conferma del capo sulle spese della stessa.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda restitutoria proposta dalla AN. Conferma nel resto ed anche nel capo delle spese della sentenza impugnata. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione che liquida in euro 46,00 oltre euro 2.500,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003