Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
Il giudicato formatosi sulla validità sostanziale del licenziamento preclude ogni accertamento sull'immediatezza della contestazione dei fatti giustificativi dello stesso licenziamento, ex art. 7 legge n. 300 del 1970, atteso che la decisione sulla validità sostanziale del licenziamento presuppone un effettuato accertamento anche sulla validità e sull'efficacia del recesso sotto il profilo della regolarità della contestazione, ponendosi detto accertamento come una pregiudiziale logico - giuridica della statuizione finale oggetto di giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL MO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL NAZARENO 8, presso lo studio dell'avvocato CERNIGLIA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AEROPORTI DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato MAGRINI SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12346/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/06/98 R.G.N. 39948/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 1996 RE LL proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Pretore di Roma del 2 febbraio 1996, che decidendo sul ricorso dallo stesso proposto, aveva respinto la sua domanda tendente a che venisse dichiarata 1 'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 10 dicembre 1990 dalla s.p.a. Aeroporti di Roma per superamento del periodo di comporto e che fosse conseguentemente ordinata la reintegra nel posto di lavoro con tutte le conseguenze previste dall'art. 18 stat. lav.
Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 giugno 1998, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che, come aveva ritenuto il primo giudice, la questione costituente oggetto della controversia era coperta dal giudicato formatosi in un precedente giudizio, iniziato dal LL RE sempre per far valere l'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto. Ed invero, detto giudicato, per coprire il "dedotto e deducibile", impediva che nella controversia in oggetto potesse essere fatta poi valere l'illegittimità dello stesso licenziamento, perché intimato tardivamente rispetto al momento in cui ere stato superato il periodo della conservazione del posto di lavoro.
Nè per superare l'eccezione di intervenuto giudicato poteva addursi l'esistenza di una diversa causa petendi.
Ed invero, il motivo di illegittimità del licenziamento addotto nel giudizio in oggetto - cioè l'asserita tardività del licenziamento stesso rispetto all'epoca del superamento del periodo di comporto - atteneva ad una questione pur sempre inerente allo stesso fatto costitutivo della pretesa già fatta valere nel precedente giudizio;
pretesa questa che, essendo fondata sulla dedotta carenza del potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto per superamento del periodo di comporto, presupponeva necessariamente una valutazione di tutti gli elementi costitutivi della facoltà di recesso esercitata dal datore di lavoro e, tra questi, anche del requisito della tempestività del licenziamento.
In altri termini, la tempestività del recesso, anche alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, configura un requisito di legittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto sicché la contestazione della sussistenza di tale requisito, costituisce una argomentazione strettamente inerente al fatto costitutivo della domanda fondata sulla illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, con la conseguenza che, formatosi il giudicato su questa domanda, non può farsi valere in un diverso giudizio fra le parti stesse la questione della tempestività o meno del licenziamento.
Per completezza della motivazione il Tribunale, esaminando anche il merito della controversia, evidenziava pure che dalla documentazione e dagli accertamenti svolti nel precedente giudizio, era emerso che il LL era rimasto assente per malattia, in più riprese, e per 394 giorni nell'arco di tempo intercorrente tra il primo febbraio 1988 ed il 15 novembre 1990,e cioè nell'arco di tempo ritenuto rilevante ai fini della determinazione del comporto.
Il licenziamento gli era stato intimato con lettera del 10 dicembre 1990. Tra la ripresa del lavoro e l'adozione del licenziamento erano trascorsi, quindi, ventiquattro giorni, e tale lasso di tempo, tenuto conto sia delle dimensioni dell'azienda che del fatto che si trattava di una fattispecie di superamento del c.d. comporto per sommatoria, non poteva ritenersi di certo idoneo ad interrompere il nesso causale che deve sussistere fra l'intimazione del licenziamento ed il fatto addotto a sua giustificazione. Nè per andare in contrario avviso valeva addurre che il licenziamento doveva ritenersi tardivo in quanto il periodo di comporto(pari a 365 giorni) era stato già superato nel marzo del 1990 mentre il licenziamento era stato intimato solo nel dicembre dello stesso anno. Ed invero, per stabilire se il datore di lavoro abbia inteso rinunciare al suo potere di recesso nel caso di superamento del periodo di comporto deve farsi ricorso al comportamento complessivo delle parti nonché ai principi di correttezza e buona fede. In una siffatta ottica, in caso di perdurante assenza del lavoratore per malattia successiva al superamento del comporto detta assenza non diventa irrilevante, potendo essere legittimamente operata una valutazione globale del comportamento delle parti, sempre che non emerga che il datore di lavoro abbia inteso rinunciare ad avvalersi della facoltà di recesso con riferimento al periodo di assenza già maturato in precedenza. E poiché nel caso di specie le assenze si erano susseguite a più riprese dal mese di aprile 1990 al mese di novembre dello stesso anno, non era dato riscontrare elementi significativi di una tacita volontà del datore di lavoro di rinunciare al diritto di recesso con riferimento ai periodi di assenza dal lavoro già verificatisi. Avverso tale sentenza RE LL propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Aeroporti di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 99, 324 e 414 c.p.c. In particolare sostiene che la domanda proposta non era coperta dal giudicato in quanto nel precedente giudizio aveva impugnato il licenziamento non sotto il profilo della tardività nella comunicazione dell'atto espulsivo, ma contestando altri elementi. Si era così in presenza di una diversa causa petendi, non esaminata in precedenza, perché esso ricorrente aveva limitato la sua prima domanda alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, e la società aveva invece chiesto il rigetto di tale domanda, senza spiegare riconvenzionale su altre questioni. Ed inoltre, il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile vale nel caso in cui vengono azionati diritti assoluti e non invece allorquando vengano fatti valere diritti di diversa natura. In relazione a questi ultimi, infatti, è sempre possibile in un altro giudizio porre a base della stessa domanda azionata in precedenza una diversa e nuova causa petendi.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che il giudicato preclude il rilievo e la nuova azionabilità di tutte le questioni che si trovano in rapporto di pregiudizialità con l'oggetto ultimo della statuizione, precisando al riguardo che per versarsi in tale situazione non è però sufficiente una semplice connessione con quanto deciso espressamente ma si richiede, invece, che le suddette questioni si presentino con un rapporto di dipendenza assoluta si da costituirne Il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico (cfr. fra le altre: Cass. 9 febbraio 1995 n. 1460;
Cass. 28 settembre 1994 n. 7890; Cass. 18 gennaio 1992 n. 576; Cass. 18 gennaio 1992 n. 576). Un siffatto ampliamento dei limiti oggettivi del giudicato si spiega con l'esigenza di impedire accertamenti incompatibili con quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato e con la necessità di prevenire, per evidenti ragioni di coerenza ordinamentale, il formarsi di decisioni contrastanti tra loro sul piano logico- giuridico.
È evidente poi che un tale sistema impone alle parti una attenta ed esauriente condotta processuale, con la necessità di dedurre tempestivamente in giudizio - anche in ragione di un generale principio di economia processuale - tutti quegli elementi che si presentano logicamente interdipendenti e rilevanti per la definizione del rapporto, oggetto della controversia.
Solo così si garantisce piena ed effettiva funzionalità ad un ordinamento processuale, quale quello delle controversie Individuali di lavoro, incentrato su di un rigido criterio di preclusioni (artt. 414 e 416 c.p.c.), e caratterizzato dai principi dell'oralità,
concentrazione ed immediatezza, principi che finirebbero, seppure in via indiretta, per essere elusi nella loro portata e nel loro significato, se, dopo avere imposto un complesso di oneri alle parti per rendere celere la definizione della lite, si consentisse loro di frazionare in diversi ed autonomi giudizi le diverse questioni, scaturenti da uno stesso rapporto giuridico, pur nei casi in cui tra di esse si riscontri un indissolubile legame di pregiudizialità logica.
Alla luce di tali principi questa Corte ha già affermato in fattispecie aventi innegabili analogie con quella in oggetto che mentre il rigetto del licenziamento per vizi formali non pregiudica, in quanto assolutamente ne prescinde, la questione della validità sostanziale del licenziamento stesso per giusta causa o giustificato motivo) e non impedisce, quindi, una successiva impugnazione per difetto degli anzidetti requisiti sostanziali, a contraria decisione deve invece pervenirsi nell'ipotesi opposta (cfr. al riguardo Cass. 20 aprile 1995 n. 4438; Cass. 24 febbraio 1986 n. 1157; Cass. 15
maggio 1984 n. 2965; Cass. 11 giugno 1981 n. 3802, cui adde, in argomento, in epoca meno risalente : Cass. 10 maggio 2000 n. 6021). Ed invero, il definitivo accertamento della validità sostanziale del licenziamento presuppone necessariamente l'accertamento della validità o dell'efficacia dello stesso sotto il profilo formale, restando del tutto Irrilevante che gli eventuali relativi vizi non siano stati dedotti o siano stati tardivamente, e perciò inammissibilmente dedotti, perché il giudicato copre e il dedotto ed il deducibile e, per altro verso, si forma e sull'accertamento contenuto nella pronuncia e su tutto ciò che ne costituisce - come si è più volte ribadito - necessario presupposto(cfr. in tali termini : Cass. 20 aprile 1995 n. 4438; Cass. 15 maggio 1984 n. 2965 cit.).
I principi innanzi enunciati possono essere applicati anche alla fattispecie in esame, atteso che il giudicato formatosi sulla validità sostanziale del licenziamento preclude ogni accertamento sull'immediatezza della contestazione ex art. 7 stat. lav. dei fatti, giustificativi del licenziamento stesso, atteso che la decisione sulla validità sostanziale del licenziamento stesso presuppone un effettuato accertamento anche sulla validità e sull'efficacia del recesso sotto il profilo della regolarità della contestazione, ponendosi detto accertamento come una pregiudiziale logico-giuridico della statuizione finale oggetto di giudicato. Le argomentazioni sinora esposte, impedendo un nuovo esame sulla denunziata tardività della contestazione per superamento del periodo di comporto, impedisce che possa trovare ingresso in questa sede il secondo motivo di ricorso, con il quale il LL deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che le conclusioni cui è giunto il Tribunale risultavano in palese contraddizione con le emergenze processuali, per avere esso ricorrente già nel mese di marzo 1990 superato il numero di giorni di assenza idonei, a norma della contrattazione collettiva, a far sorgere il diritto in capo al datore di lavoro di recedere dal contratto, e per dovere, conseguentemente, l'inerzia del datore di lavoro, protrattasi per lungo tempo, essere interpretata come una rinuncia tacita ad avvalersi del potere di recesso.
Il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 45.000, oltre lire 3.500.000 per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001