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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9082 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale, condotta in locazione dai coniugi, continuerà ad essere abitata dalla signora unitamente ai figli, mentre il signor trasferirà Pt_2 Pt_1 la residenza in altro immobile.
3) I minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
I coniugi eserciteranno congiuntamente, nel rispetto del principio di bigenitorialità, la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale, quando sarà il momento.
4) La madre si impegna a comunicare tempestivamente al padre eventuali mutamenti della residenza propria e dei minori.
5) Il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli, ogni qual volta lo desideri;
nello specifico si osserveranno le seguenti modalità, salvo diverso accordo:
- i figli minori staranno continuativamente e alternativamente con ciascun genitore dal lunedì alla domenica sera;
- nel periodo scolastico anche nella settimana di spettanza del padre i libri di scuola resteranno staggiti a casa della madre ove i minori si recheranno quotidianamente per preparare lo zaino.
Pag. 2 di 3 Durante le festività il diritto di visita verrà esercitato alle seguenti condizioni:
- relativamente ai singoli giorni festivi (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta), i minori staranno per l'intera giornata ad anni alterni con il padre o con la madre, salvo diverso accordo;
- i figli trascorreranno il compleanno del padre e la festa del papà con il padre e il compleanno della madre e la festa della mamma con la madre;
- ciascun figlio trascorrerà la giornata del suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo;
- durante le vacanze estive i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi.
Ciascun genitore si impegna a darne comunicazione all'altro con un preavviso di due settimane.
6) La signora è disoccupata ma percepisce il reddito di inclusione di circa Pt_2
800,00 euro mensili;
anche il signor è, allo stato, disoccupato ma dal Pt_1 corrente mese di ottobre percepisce il reddito di inclusione pari a 400,00 euro.
Il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 300,00 oltre alla propria quota di € 320,00 pari al 50% dell'assegno unico universale che verrà riscosso per intero dalla signora Pt_2
Oltre a ciò verrà riconosciuto il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, spese sportive, scolastiche (libri, corredo scolastico, spese di trasporto, mensa, gite).
7) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9082 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà, dandone tempestiva comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale, condotta in locazione dai coniugi, continuerà ad essere abitata dalla signora unitamente ai figli, mentre il signor trasferirà Pt_2 Pt_1 la residenza in altro immobile.
3) I minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
I coniugi eserciteranno congiuntamente, nel rispetto del principio di bigenitorialità, la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale, quando sarà il momento.
4) La madre si impegna a comunicare tempestivamente al padre eventuali mutamenti della residenza propria e dei minori.
5) Il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli, ogni qual volta lo desideri;
nello specifico si osserveranno le seguenti modalità, salvo diverso accordo:
- i figli minori staranno continuativamente e alternativamente con ciascun genitore dal lunedì alla domenica sera;
- nel periodo scolastico anche nella settimana di spettanza del padre i libri di scuola resteranno staggiti a casa della madre ove i minori si recheranno quotidianamente per preparare lo zaino.
Pag. 2 di 3 Durante le festività il diritto di visita verrà esercitato alle seguenti condizioni:
- relativamente ai singoli giorni festivi (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta), i minori staranno per l'intera giornata ad anni alterni con il padre o con la madre, salvo diverso accordo;
- i figli trascorreranno il compleanno del padre e la festa del papà con il padre e il compleanno della madre e la festa della mamma con la madre;
- ciascun figlio trascorrerà la giornata del suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo;
- durante le vacanze estive i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi.
Ciascun genitore si impegna a darne comunicazione all'altro con un preavviso di due settimane.
6) La signora è disoccupata ma percepisce il reddito di inclusione di circa Pt_2
800,00 euro mensili;
anche il signor è, allo stato, disoccupato ma dal Pt_1 corrente mese di ottobre percepisce il reddito di inclusione pari a 400,00 euro.
Il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 300,00 oltre alla propria quota di € 320,00 pari al 50% dell'assegno unico universale che verrà riscosso per intero dalla signora Pt_2
Oltre a ciò verrà riconosciuto il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, spese sportive, scolastiche (libri, corredo scolastico, spese di trasporto, mensa, gite).
7) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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