Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
Lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di una condanna definitiva, non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario e per il riacquisto anticipato della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2005, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni - Presidente - del 15/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1949
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 28615/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
SS SI, nato il [...];
OV AT AS, nato il [...];
EV NG TS, nato il [...];
LA CA, nato il [...];
CH MI ME, nato il [...];
PA GI, nato il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 22 novembre 2004 dal Tribunale di Milano;
sentita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FERRI Enrico, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito il difensore di ufficio di CH MI ME, avv. Placido DE SALVO di ROMA;
udito il difensore di fiducia di LA CA, avv. Luigi COLALEO di Milano.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 22 novembre 2004, il Tribunale di MILANO, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, applicava la misura anzidetta nei confronti di:
- SI SS, per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1: fatti commessi dal 2000 al luglio 2002) e per numerose violazioni del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, commesse tra il 25 ottobre 2001 e la fine del 2002 (capi
2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 63, 64, 70 e 72);
- AT AS OV, per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1: fatti commessi dal 2000 al luglio 2002) e per violazioni del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, commesse tra il febbraio ed il luglio 2002 (capi 28, 40,
43, 45, 47, 48);
- GI PA, per illegale detenzione di un ingente quantitativo di eroina (capo 24: fatto commesso tra il 18 dicembre 2001 e il 17 gennaio 2002);
- NG TS EV, per violazioni del citato articolo 73, commesse nei mesi di giugno e luglio 2002 (capi 42, 43, 44, 46 e 48);
- ME CH MI, per violazioni dell'anzidetto articolo 73, commesse nei mesi di ottobre e dicembre 2002 (capi 58, 60, 62, 64, 66, 68);
- CA LA, per violazioni del citato articolo 73, commesse tra i mesi di dicembre 2002 ed aprile 2003 (capi 65, 67, 69, 71). Dopo avere premesso che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta ritenendo insussistente l'"attualità" delle esigenze cautelari, il Tribunale, ribadita la gravità indiziaria, affermava, con riguardo a tutti gli indagati, l'esistenza del "pericolo di reiterazione dei reati" e, con riferimento "agli indagati di nazionalità bulgara" (tra i quali OV E EV), anche il "pericolo di fuga".
I "bulgari" - osservava il Tribunale - non avevano stabile radicamento sul territorio nazionale, dove avevano soggiornato esclusivamente per le vicende inerenti al traffico di stupefacenti;
la circostanza che fossero detenuti per altra causa non era di per sè ostativa, sotto tale profilo, all'emissione di un nuovo provvedimento restrittivo.
Quanto al pericolo di reiterazione di reati, il Tribunale stigmatizzava la gravità dei fatti, taluni relativi ad ingenti quantitativi di stupefacenti, la molteplicità dei medesimi, la non occasionalità delle condotte, la contiguità degli indagati "con ambienti criminosi di notevole spessore", la loro proclività a delinquere per "trame cospicui profitti".
Detti elementi denotavano l'attualità e la concretezza del pericolo, nonostante dai fatti fossero ormai trascorsi anche più di due anni. Si era al cospetto, invero, di persone dedite abitualmente al narcotraffico, rispetto alle quali neppure l'arresto dei complici aveva avuto efficacia dissuasiva.
Nè la circostanza che alcuni indagati fossero detenuti ed altri irreperibili poteva mutare detta valutazione.
Il Tribunale dedicava, poi, specifica attenzione al PA, rilevando che, sebbene all'indagato fosse stato addebitato un unico episodio delittuoso, dalle conversazioni intercettate era dato desumere che egli intrattenesse "non occasionalmente rapporti illeciti" con gli ambienti dei narcotrafficanti;
egli era, tra l'altro, gravato da molteplici e specifici precedenti penali. Con riguardo a SI SS, il Tribunale sottolineava che la sua attività illecita si era dispiegata per un lungo periodo;
le indagini avevano dimostrato che, anche dopo l'arresto "dei bulgari" (EV e EV;
OV era stato, a sua volta, sottoposto a fermo) avvenuto nel luglio 2002, SS si era immediatamente procurato altri canali di approvvigionamento (CH MI). Inoltre, dopo la sottoposizione, nell'aprile 2003, alla misura degli arresti domiciliari, aveva proseguito i contatti "con i relativi ambienti illeciti, correlati a vicende e trattative connesse ai traffici stessi". Con riguardo a CH MI e a LA, il Tribunale osservava che, sebbene le indagini avessero rilevato la loro attività illecita solo successivamente al luglio 2002, essi, presumibilmente, si dedicavano a quei traffici già da tempo. LA, inoltre, nonostante la giovane età, aveva già riportato una condanna per rapina.
2. Ricorrono per Cassazione gli indagati in epigrafe indicati, taluni per mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
2.1 Il difensore di SS lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.
Rileva, in particolare, che la motivazione è illogica là dove ritiene la sussistenza delle esigenze anzidette, pur affermando che la componente "bulgara" del sodalizio era ormai uscita dal territorio nazionale e che gli ulteriori contatti cercati dal SS non avevano sortito effetto alcuno.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non dimostrerebbe la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa;
non sarebbe, in altre parole, stata confutata l'affermazione del giudice per le indagini preliminari secondo la quale dagli atti non emergevano "specifici elementi dai quali desumere che attualmente gli indagati" fossero dediti al traffico di stupefacenti.
Il ricorrente contesta, infine, che possa avere rilievo la circostanza che, nell'aprile 2003, SS, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, avesse "proseguito i contatti con i relativi ambienti illeciti".
Come bene il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato sostiene il ricorrente - si trattava "degli unici contatti emersi dopo la scarcerazione", che non avevano però portato "a nulla di concreto".
2.2 Il difensore di OV articola tre motivi.
2.2.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), violazione di legge e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in tema di gravi indizi di colpevolezza della contestata associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Osserva, in particolare, che il Tribunale non avrebbe dimostrato la sussistenza dei gravi indizi a carico di OV in relazione al reato associativo, limitandosi a rilevare "il ripetersi cadenzato e regolare di forniture e di successive cessioni" e "la ricerca continua di instaurare con i clienti rapporti continuativi per lo scambio di stupefacenti". La prova dell'esistenza del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - rileva il ricorrente - non è desumibile semplicemente dall'avere tre o più persone posto in essere una serie di fatti, dovendo gli elementi strutturali dell'associazione essere dimostrati in sè, potendo solo agevolarne la prova la commissione di singoli delitti che non necessariamente debbono essere, neppure in parte, eseguiti per l'esistenza del reato di associazione.
In nessun caso, in altre parole, la ritenuta responsabilità per una delle condotte previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, può comportare il venir meno della doverosa ed autonoma verifica in ordine alla sussistenza del sodalizio e della partecipazione del singolo al medesimo.
L'accertamento avrebbe, dunque, dovuto articolarsi secondo una precisa sequenza: prima, l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di un'associazione, quindi, la prova dell'effettiva partecipazione del singolo.
E l'associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che, per la configurazione del reato associativo, è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati. Ma, detto questo, fondamentale era verificare - e il Tribunale non lo avrebbe fatto - la sussistenza di elementi indiziari dai quali dedurre la partecipazione di OV al sodalizio criminoso, partecipazione da intendersi come effettivo contributo al raggiungimento dei fini dell'associazione, fornito con carattere di stabilità e con la consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione.
Conclude il ricorrente osservando che, in relazione al quantum dimostrativo, era necessario ricordare l'insegnamento secondo cui il contenuto del nuovo articolo 273 c.p.p., comma 1 bis e quello dell'articolo 292 c.p.p., accentuando l'obbligo della motivazione e della pregnanza della valutazione circa la forte valenza indiziante degli elementi a carico dell'accusato, impongono la comprovata e verificata sussistenza di situazioni indiziarie, obiettivamente consolidate, idonee a sorreggere il giudizio prognostico di responsabilità.
2.2.2 Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), violazione di legge e carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.
Afferma, anzi tutto, il ricorrente che il Tribunale non motiva in ordine al pericolo di fuga, limitandosi a svolgere valutazioni generiche per tutti gli indagati di nazionalità straniera, anche per quelli detenuti. Il pericolo di fuga - osserva il ricorrente - non può essere desunto esclusivamente da una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Laconica e generica sarebbe, poi, la motivazione dell'ordinanza in relazione al pericolo di reiterazione criminosa.
Il Tribunale avrebbe omesso, in particolare, di considerare alcuni elementi, quali l'incensuratezza del ricorrente al momento dei fatti, nonché il valore deterrente della carcerazione in corso. Il giudice per le indagini preliminari, invece, ne aveva tenuto conto, non mancando di fare riferimento anche al tempo trascorso tra l'epoca di commissione dei fatti in addebito e il momento di formulazione del giudizio prognostico.
2.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), violazione di legge con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 28, 40, 43 e 47. Rileva, sul punto, che, con riferimento ai capi anzidetti, è erroneamente contestata la continuazione di reati. Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, costituisce, invero, norma a più fattispecie.
Da ciò deriva, da un lato, la configurabilità del reato allorquando il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte previste, dall'altro, l'esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative. In tal caso, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Soltanto quando le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente. Nel caso in esame, peraltro, ciò non si sarebbe verificato.
2.3 Il ricorrente PA lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettere c) ed e), l'inosservanza della disposizione dell'articolo 310 c.p.p., comma 2, e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Osserva, anzi tutto, che il Tribunale era vincolato al principio devolutivo e doveva, pertanto, limitare la propria cognizione ai punti posti in discussione (nella specie, secondo il giudice per le indagini preliminari, il tempo trascorso dai fatti ipotizzati e dalla cessazione di ogni attività di indagine non consentiva di applicare correttamente il principio cardine dei pericoli ravvisabili ai fini della sussistenza di esigenze cautelari, consistente nella "attualità" dei medesimi).
In particolare, con riguardo a lui, il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere preso atto dei gravi e specifici precedenti, aveva rilevato che gli era addebitato un solo episodio commesso tra il dicembre 2001 e il gennaio 2002 e sottolineato che, successivamente, erano intervenuti giudizi positivi sulla sua personalità da parte del Tribunale di sorveglianza, con conseguente affidamento in prova ai servizi sociali.
Il Pubblico Ministero aveva portato la propria attenzione su un fermo eseguito il 2 luglio 2002; il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta, pur non essendo a conoscenza del fatto che il fermo non era stato convalidato e che la misura contestualmente emessa era stata annullata dal Tribunale del riesame di Brescia.
Ciò nonostante, nel suo appello, il Pubblico Ministero aveva di nuovo evidenziato la circostanza del fermo.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, in sede di appello, dovuto pronunciarsi solo su questo punto, non travalicare il devolutum, evidenziando nuove ragioni a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari.
2.4 Il difensore di EV sviluppa tre motivi.
2.4.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettere c) ed e), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Premette che EV si trova attualmente detenuto in espiazione pena proprio in relazione ai fatti indicati ai capi 46 e 48 dell'ordinanza impugnata.
Illogico è, pertanto, detto provvedimento nella parte in cui non considera la attuale "neutralizzazione" del EV.
2.4.2 Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), violazione di legge con riferimento alle imputazioni indicate nei capi 42, 43, 44, 46 e 48 dell'ordinanza. Rileva, sul punto, che nei capi anzidetti è erroneamente ipotizzata la continuazione di reati.
Omette, in altre parole, il Tribunale di considerare che il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, è norma a più fattispecie,
sicché il reato è unico quando la pluralità di condotte sia stata realizzata contestualmente, sia indirizzata ad un unico fine ed abbia ad oggetto la medesima sostanza stupefacente.
2.4.3 Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione dell'articolo 649 c.p.p., comma 1.
Ribadisce che il Tribunale ha addebitato al EV, ai capi 46 e 48, gli stessi fatti in relazione ai quali è già intervenuta sentenza di condanna definitiva.
2.5 Il ricorrente CH MI lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), l'erronea applicazione dell'articolo 274 c.p.p., lettera c), e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza rileva che non appare dimostrato che l'utenza telefonica, sulla quale vennero registrate le conversazioni attribuitegli, fosse a lui in uso.
Mancherebbero, inoltre, riscontri dei fatti accertati attraverso le intercettazioni.
Con riferimento alle esigenze cautelari, osserva che il tempo trascorso è tale da escludere concretezza ed attualità del pericolo.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, omesso di dare rilievo alla sua personalità; non avrebbe, in particolare, tenuto conto del fatto che soggiorni regolarmente in Italia ed abbia un'occupazione lavorativa stabile.
2.6 Anche il ricorrente LA enuncia una pluralità di motivi.
2.6.1 Chiede, in primo luogo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, avendo la medesima fatto erronea applicazione, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, degli articoli 125 e 273 c.p.p.. Il Tribunale si sarebbe limitato a recepire le considerazioni contenute nell'atto di appello del Pubblico Ministero. In ogni caso, a fondamento degli addebiti, il Tribunale avrebbe addotto "unicamente" i risultati di alcune intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo della polizia giudiziaria.
Si tratterebbe peraltro di elementi imprecisi, di incerta decifrazione e non supportati da "conferme oggettive".
2.6.2 Con il secondo motivo, LA lamenta la violazione dell'articolo 274 c.p.p., lettera c), e la manifesta illogicità dell'ordinanza in punto di esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il suo coinvolgimento in continuativi traffici, dimenticando che non gli era stato addebitato il delitto associativo.
Si era, inoltre, trascurato di tenere conto del fatto che era immune da precedenti in materia di stupefacenti.
Gli episodi a lui contestati erano di modesta entità e "lontani nel tempo".
Il suo fornitore (SS) era, tra l'altro, stato arrestato nell'aprile del 2003.
Il fatto, dunque, che fosse trascorso un notevole periodo di tempo dallo svolgimento dell'illecita attività era quantomeno indice "di diminuzione delle esigenze cautelari".
2.6.3 Con un motivo aggiunto il difensore di LA deduce l'erronea interpretazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato, dell'articolo 274 c.p.p., lettera c). Il Tribunale non avrebbe considerato "il punto focale della decisione di rigetto", ponendosi così al di fuori del tema devoluto dall'appellante. In ogni caso, il Tribunale avrebbe affidato a semplici illazioni la valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione, dimenticando che, in materia di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell'interesse protetto;
trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati, senza potere, nell'ipotesi di più indagati, assumere determinazioni complessive e generali.
A questo si aggiunga - osserva il ricorrente - che la valutazione va compiuta tenendo presenti gli elementi di giudizio disponibili per considerare seriamente e realmente attendibile la reiterazione di una condotta criminosa che si intende evitare.
3. I ricorsi vanno rigettati.
3.1 Il ricorso presentato nell'interesse di SI SS è infondato. Con adeguate e logiche argomentazioni il Tribunale ha dedotto la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 c.p.p., lettera c), dalla rilevante gravità e dalla numerosità
dei fatti, dalla circostanza che l'attività illecita si fosse protratta per un lungo periodo di tempo, dal rilievo che l'indagato, venutogli a mancare il canale di approvvigionamento per l'arresto di EV, di OV e di NG ST EV, se ne era immediatamente procurato un altro, rivolgendosi a CH MI. Il Tribunale ha considerato, altresì, ai fini anzidetti, rilevante la circostanza che SS, una volta sottoposto agli arresti domiciliari, avesse ripreso i contatti con l'ambiente dei trafficanti, benché gli stessi non fossero approdati alla realizzazione di altri illeciti. Orbene, premesso che, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'articolo 133 c.p. (cfr. Cass. 4^, 19 gennaio 2005, Miranda, RV 231583) e che la pericolosità sociale può essere desunta anche dalla pluralità di reati contestati col provvedimento coercitivo, considerati non singolarmente ma nella loro globalità in quanto espressione di reiterazione criminosa (v. Cass. 2^, 3 febbraio 2005, Sciano, RV 230912), deve osservarsi che, nell'ordinanza impugnata, sono state formulate argomentazioni coerenti sotto il profilo logico e giuridico, correlate con i dati di fatto della vicenda, apprezzati e valutati in modo corretto.
Dal provvedimento emerge, invero, che per più di due anni (fino al luglio 2002) SS si era occupato a tempo pieno del traffico, spaziando tra eroina e cocaina, sempre per quantitativi consistenti, talora ingenti. Ne era emersa la figura di un professionista del settore, organizzato in modo tale da poter ricevere continuativamente partite di stupefacenti, occultarle adeguatamente ed immetterle sul mercato, anche grazie all'ausilio di intermediari, nonché, naturalmente, ad un'ampia rete di clientela.
La sua determinazione non era venuta meno - come opportunamente rilevato nella ordinanza impugnata - neppure quando il canale "bulgaro" si era inaridito per l'arresto dei fornitori. Anzi, proprio in quell'occasione, si era avuta conferma della sua capacità delinquenziale, della sua ferma determinazione di proseguire nei traffici ed anche del suo inserimento in quel tipo di ambiente criminale dato che SS, in tempi rapidi, aveva sostituito il fornitore e, sostanzialmente senza soluzione di continuità, proseguito nell'illecita attività.
Neppure la custodia cautelare, come rilevato dal Tribunale, era riuscita a dissuaderlo.
A tale ultimo proposito, va osservato che appare irrilevante che i contatti successivi all'aprile 2003 non risultino essere sfociati in nuove attività illecite;
i medesimi denotano, comunque, l'intenzione del SS di non abbandonare l'ambiente, in attesa di tempi migliori.
3.2 Anche il ricorso presentato nell'interesse di OV è infondato, pur dovendosi convenire che, con riguardo a ciascuno dei capi (28, 40, 43 e 47) indicati dal ricorrente nel terzo motivo, la "contestazione" della continuazione (recte, l'indicazione dell'articolo 81 c.p.) è errata. In relazione a ciascuno di detti capi, invero, OV è chiamato a rispondere di un solo reato, non di una pluralità di reati;
più precisamente, quanto al capo 28 (fatto del 9 febbraio 2002), OV è chiamato a rispondere dell'importazione e del trasporto di 1 kg. di cocaina (a ben vedere, peraltro, dalla lettura del capo, sembra evincersi che l'occultamento ed il commercio della medesima sostanza siano contestati soltanto a SS e ad LI OANCEA); nel capo 40 si contesta all'indagato la sola illegale detenzione di 2 kg. di eroina (fatto del 6 aprile 2002); con il capo 43 si addebita ad OV l'attività di intermediazione tra EV e EV da una parte, OANCEA, dall'altra, in relazione ad una partita di 10 kg. di cocaina;
infine, con il capo 47 gli si addebitano detenzione e cessione di 2 kg. di cocaina nel giugno 2002.
Ciò premesso, e ricordato che ad OV sono addebitati anche i fatti di cui ai capi 45 (detenzione illegale di quantitativo imprecisato di cocaina, risalente al 29 giugno 2002) e 48 (offerta in vendita di 8 kg. cocaina a PA, pressoché in coincidenza con l'arresto in flagranza, del 2 luglio 2002, di EV e di EV), non possono essere condivise le censure mosse, con il primo motivo del ricorso, all'ordinanza impugnata nella parte in cui reputa sussistere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato anche in ordine al delitto associativo.
Le considerazioni in diritto svolte dal ricorrente non si attagliano alla fattispecie concreta.
Il provvedimento impugnato da risalto alla sequenza dei delitti realizzati proprio al fine dimostrare, sul piano indiziario, la precostituzione di un apparato stabile, destinato a servire anche per la realizzazione di operazioni successive.
E sotto tale profilo non è certo illegittimo, e tantomeno illogico, ritenere che chi ha dimostrato, realizzando una sequenza di reati, di essere in grado, con continuità, di effettuare importazioni in ITALIA di consistenti, talora ingenti, quantitativi di cocaina e di eroina, quindi di assicurare un costante approvvigionamento ai compratori, ha alle spalle un'organizzazione, sia pur rudimentale, che gli consente quanto meno di programmare il lavoro dei corrieri, di organizzarlo, di dotarli dei mezzi necessari per effettuare il trasporto, di avvalersi di persone di fiducia che sovraintendono al trasporto medesimo ed alla consegna. Anche il secondo motivo, dedicato alle esigenze cautelari, è destituito di fondamento. Se è indubitabile che la sussistenza del pericolo di fuga deve essere fondata su elementi concreti, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale, non può dimenticarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che lo stato di detenzione per altra causa, anche in virtù di condanna definitiva, non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà (cfr. ex plurimis Cass. 4^, 27 febbraio 2004, Sangiorgi). La risposta alla sussistenza o meno delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di quello di reiterazione criminosa non può essere data con una valutazione limitata all'attualità immediata e concreta, in quanto, in tal caso, la risposta non potrebbe che essere favorevole all'indagato (atteso che si tratta di persona detenuta).
Occorre, invece, avere riguardo, nei termini cui si accennava trattando della posizione dell'indagato SS, alla gravità ed alla pluralità dei fatti contestati ad OV, nonché alla correlata caratura criminale dell'indagato; così come occorre tener conto dell'assenza di radicamento sul territorio italiano, solcato e sfruttato dall'indagato soltanto per il tempo necessario a portare a compimento le illecite operazioni di narcotraffico e, poi, abbandonato per fare ritorno nei Paesi di origine o di provenienza, il più delle volte non individuati con certezza, nonché della possibilità, per l'indagato, di accedere in futuro, se non alla liberazione anticipata, ad altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, quali, ad esempio, i permessi.
3.3 Il ricorso presentato da GI PA è infondato. Adeguata ed immune da vizi logici è la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari, richiamandosi il Tribunale alla gravità del fatto contestatogli (acquisto di 10 kg. di eroina nel gennaio 2002) ed ai numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'indagato (il quale, a sua volta, si limita a richiamare genericamente precedenti favorevoli valutazioni della sua personalità, promananti dalla magistratura di sorveglianza). Legittimamente, inoltre, il Tribunale ha arricchito la propria valutazione richiamandosi ai fatti del luglio 2002. Dagli atti si evince, invero, che, anche in quell'occasione, PA era stato contattato per l'acquisto di una partita di cocaina. L'operazione non si era, poi, conclusa per il già citato arresto dei bulgari, ma la circostanza, benché inidonea alla configurazione di condotte penalmente rilevanti attribuibili al PA, è dimostrativa del fatto che, ancora nel luglio 2002, l'indagato gravitava nell'ambiente, tanto da essere considerato un sicuro riferimento per la collocazione dello stupefacente. Va detto, infine, in relazione al principio devolutivo invocato dal ricorrente, che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo da organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del Pubblico Ministero, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli articoli 273, 274, 275, 278, 280 e 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'articolo 292 c.p.p., risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura (così Cass. S.U. 31 marzo 2004, Donelli).
3.4 Quanto all'indagato EV, vanno condivise le considerazioni contenute nel secondo motivo del ricorso presentato nel suo interesse. Può, cioè, affermarsi, che l'importazione ed il trasporto di 10 kg. di cocaina del 29 giugno 2002 (capo 42) assorbe i fatti (realizzati senza soluzione di continuità temporale) di cui ai successivi capi 43 (detenzione della stessa partita di cocaina importata: fatto dello stesso giorno), 44 (detenzione della stessa partita di cocaina importata e consegna di un quantitativo imprecisato della stessa a OV, OANCEA e SS) e 46 (detenzione della stessa partita di cocaina importata e vendita di 2 KG. a OV e OANCEA); in relazione al capo 48, poi, il reato è unico (offerta in vendita a PA: fatto del 1 luglio 2002) e ha ad oggetto 8 kg. di cocaina.
Ciò nondimeno, il ricorso è infondato.
Va ribadito, invero, quanto alle esigenze cautelari, ciò che si è affermato con riguardo ad OV (v. supra 3.2), trattandosi di posizioni sostanzialmente identiche.
Non sono, infine, offerte al giudice di legittimità le indicazioni essenziali per apprezzare la fondatezza della prospettazione secondo cui i fatti descritti ai capi 46 e 48 sarebbero gli stessi per i quali è già intervenuta condanna.
3.5 Il primo motivo di ricorso dell'indagato CH MI è inammissibile perché genericamente formulato.
Esso consiste, invero, nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, la quale ha peraltro ineccepibilmente desunto dagli atti del procedimento, segnatamente dalle conversazioni intercettate e dall'attività correlata di osservazione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della detenzione illegale e della cessione di 15 - 20 kg. di hashish (fatto risalente al periodo 28 ottobre - 10 novembre 2002: capo 58), di 100 grammi cocaina (fatto del 24 novembre 2002: capo 60), di 50 grammi di cocaina (fatto del 27 novembre 2002: capo 62), di 1 kg. cocaina (fatto del 7 dicembre 2002: capo 64), di 1 kg. cocaina (fatto del 10 dicembre 2002: capo 66) e di 1 kg. cocaina (fatto del 24 dicembre 2002: capo 68).
Quanto al pericolo di reiterazione criminosa, va rammentato quanto sopra si è detto in ordine alla desumibilità del medesimo dalla gravità e dalla pluralità dei fatti di reato contestati col provvedimento coercitivo, dimostrativi, se considerati nella loro globalità, anche della pericolosità del soggetto.
Dal provvedimento impugnato emerge, invero, che l'indagato aveva una costante disponibilità di stupefacenti di diverso tipo (hashish e cocaina), per quantitativi consistenti, che gli consentiva di gestire un commercio stabile, dirigendo anche il lavoro di altri, e di essere un punto di riferimento per gli interessati.
Sul punto l'ordinanza impugnata è sufficientemente motivata e le argomentazioni sono immuni da vizi logici.
Per contro il ricorrente si limita ad affermazioni generiche relative al suo radicamento sul territorio ed allo svolgimento di lecite attività lavorative.
A quest'ultimo proposito è opportuno rilevare che dall'ordinanza impugnata (nella parte in cui tratta dei risultati delle intercettazioni telefoniche riguardanti CH MI) sembra evincersi che l'indagato svolgesse un'attività lavorativa anche all'epoca dei fatti.
3.6 Anche il ricorso dell'indagato LA è infondato. Il primo motivo di ricorso è, peraltro, inammissibile perché genericamente formulato.
Il Tribunale ha, per contro, efficacemente evidenziato, con completezza di riferimenti, gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della detenzione illegale di 1 kg. di cocaina (7 dicembre 2002: capo 65), di 1 kg. di cocaina (10 dicembre 2002: capo 67) e di 1 kg. di cocaina (24 dicembre 2002: capo 69), nonché della cessione, a più riprese, di grammi 64 circa di cocaina (28 gennaio - 4 aprile 2003: capo 71).
In relazione alle esigenze cautelari, il ricorso è infondato. La sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati deve essere desunta - come è noto - sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dell'indagato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (cfr. Cass. 4^, 1 aprile 2004, Albanese, RV 229141).
Nella specie, il Tribunale, oltre a fare riferimento alla gravità ed alla pluralità dei fatti contestati, ha tenuto conto, con motivazione congrua ed adeguata, del fatto che l'indagato, nonostante la giovane età, avesse già riportato condanna definitiva per rapina, formulando una corretta prognosi di pericolosità.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al quanto stabilito dall'articolo 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006