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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2024, n. 23864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23864 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA LV nato a [...] il [...] LO LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: avvocato NASO GIOSUE', del foro di ROMA, in difesa di SA LV. Il difensore illustra i motivi di ricorso ed insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. avvocato CARDILLO CUPO PASQUALE, del foro di ROMA, in difesa di LO LA. Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso, esponendo i motivi a sostegno dello stesso. avvocato STANISCIA ANGELO, del foro di ROMA, anch'esso in difesa di LO LA, il quale illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23864 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 15 settembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede del 4 luglio 2022, ha assolto SI LE per non aver commesso il fatto ed ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei riguardi di TO IC e LA LO, confermando nel restsi_le condanne emesse a carico di questi ultimi. 2. In particolare, sono state confermate le condanne di TO IC e LA LO, per il capo d'imputazione sub B), riferito al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod.pen. 73, comma 1, 80 cpv., d.P.R. 309/1990), quanto alla cessione, in concorso tra loro e con KU IA (processato separatamente), di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondenti ad almeno 1200-1300 kg., di cui acquistavano la disponibilità in territorio brasiliano attivandosi fattivamente per importarla in Italia. Importazione che, in un primo momento, era stata pianificata mediante un aereo che avrebbe dovuto fare scalo direttamente presso l'aeroporto di Roma Ciampino, ipotesi poi scartata dagli indagati per l'eccessiva divulgazione della notizia, che rendeva estremamente rischiosa questa opzione, e sostituita con la scelta di effettuare l'atterraggio presso l'aeroporto di Sion, in Svizzera, per poi portare la droga sul territorio nazionale fino a Roma, mediante staffetta. Fatti avvenuti in Roma e in Brasile dall'aprile 2017 fino al 17 luglio 2018, data dell'arresto di TO IC. 3. Il capo di imputazione, riferito a TO IC, LA LO, KU IA (processato separatamente) e SI LE, prevedeva, al capo A), il reato previsto dall'art. 74, commi I, II, III e IV, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver preso parte ad un sodalizio criminoso, aggravato dalla transnazionalità, a cui partecipavano/ oltre ai soggetti sopra indicati anche altri non meglio identificati, con la qualifica di organizzatori assegnata al IC ed al LO e di partecipante al LE. 4. La complessa vicenda aveva tratto origine, secondo la ricostruzione del Tribunale fatta propria anche dalla Corte di appello, dai costanti contatti telefonici ed incontri intercorsi, dall' aprile 2017 a luglio 2018, tra il " Francese' (agente sotto copertura) in collaborazione con S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza di Roma, escusso in dibattimento) e TO IC, mirati a definire il piano criminale, avente ad oggetto l'importazione, distribuzione e successivo smercio di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America, la cui disponibilità era stata preventivamente acquisita in Brasile dal LO, nel corso di ripetuti viaggi finalizzati al reperimento dello stupefacente. Parallelamente, il "F, affiancato nell'operazione dallo "VI" e dal "pilota" - anche detto BO (tutti agenti undercover, rispettivamente, della D.E.A. e della C.R.I.S), aveva fornito la totalità delle informazioni raccolte dalla polizia tr\' 1 giudiziaria operante, consentendo l'arresto del IC nella notte tra il 16 ed il 17 luglio 2018. L'operazione sotto copertura era stata diretta dal maggiore AN RT che aveva proceduto all'individuazione delle persone intercettate. I rapporti tra IC ed il "F, soggetto con passato da narcotrafficante, erano cominciati durante un periodo di detenzione a Marsiglia, condiviso con MA CC, nel corso del quale il "F aveva appreso che il CC, prima dell'arresto, era stato coinvolto in un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, cui partecipavano esponenti della famiglia IC e lo stesso TO. Il CC chiese al "F, al tempo sottoposto agli arresti domiciliari in Francia, di incontrare TO IC. In tale occasione, quest'ultimo, dopo avergli rivelato di essere in affari con un cartello colombiano per l'ingresso in Italia della produzione annuale di cocaina (circa sette tonnellate), di cui avrebbe trattenuto il 20%, propose al "F di inserirsi nell'organizzazione, occupandosi del viaggio con aereo e pilota. Poiché il IC aveva affermato di avere appoggi presso l'aeroporto di Ciampino, l'accordo fu elaborato nel senso di effettuare l'importazione della cocaina tramite scalo presso tale aeroporto. 5. L' accordo tra AN ed i fornitori sudamericani, che gli consentiva di disporre "a chiamata" di quantitativi ingenti di sostanza stupefacente, prevedeva che il resto del quantitativo non trattenuto dal IC, andasse recapitato presso organizzazioni criminali dedite allo spaccio di droga, chiamate "squadre" (una di provenienza calabrese ed una napoletana, entrambe destinatarie finali e finanziatrici dell'operazione). 6. A tal fine, secondo la ricostruzione dei fatti più significativi esaminati dai giudici del merito, il IC, come era emerso dalla conversazione del 2 aprile 2017 con il "F, aveva promosso l'organizzazione del trasporto dell'illecito carico rivolgendosi allo stesso agente undecover, perché individuasse un pilota in grado di condurre un aereo a bordo del quale caricare lo stupefacente da trasferire in Italia. Nel giugno 2017, IC organizzava i termini dell'operazione e cioè curava la ricerca della disponibilità dello stupefacente e l'incontro del pilota direttamente con i due gruppi criminali. La mattina del 14 giugno 2017 era avvenuto a Ciampino l'incontro con il pilota, nei pressi della pizzeria Pummarò Gourmet, e si erano discussi i termini dell'operazione (disponibilità dello stupefacente, quantitativi, modalità di invio, località di partenza, primo viaggio a vuoto, compenso per pilota, quantitativo trasportato) dove il pilota, anch'egli sotto copertura, aveva precisato di non poter partire dalla Bolivia, ma dal Brasile o dal Venezuela, indicando anche la possibile tratta da seguire, gli aerei impiegati per i due voli (il primo per un trasporto di 40-50 chili di stupefacente, il secondo per il 2 trasporto di un quantitativo sensibilmente maggiore pari a 200 o 300 kg.) e l'anticipo al pilota per le spese relative al primo volo. 7. Il giorno successivo/ ci fu un altro incontro presso l'Hotel Rome Cavalieri Hilton, nel corso del quale furono ridiscussi i dettagli dell'organizzazione del trasporto, alla presenza, oltre che di IC, del" SE e del pilota, oltre che del coimputato LA LO, tutti individuati e fotografati dalla P.G. Si ribadì l'opportunità di individuare l'aeroporto di partenza in Brasile, precisando che il trasporto doveva avvenire in due fasi e che sarebbe stato LO a consegnare in aeroporto la valigia con lo stupefacente, convenendo la consegna al pilota dell'anticipo richiesto ai fini delle spese. 8. Il 26 febbraio 2018, come emerso dalle captazioni delle conversazioni telefoniche, ferma la disponibilità dello stupefacente, IC aveva rappresentato che il ritardo nella esecuzione del trasporto era dovuto a difficoltà relative all'aeroporto di arrivo precedentemente determinato e che era necessario provvedere altrimenti. In tale occasione era avvenuto un incontro al caffè Trussardi di Milano, tra IC, il "F e lo VI (altro soggetto sotto copertura presentato come agente dell'aeroporto di Sion in grado di far atterrare l'aereo carico di droga), nel corso del quale TO IC aveva ribadito la volontà di far precedere il trasporto dello stupefacente da un volo di prova, ed aveva consegnato allo VI un telefono per conversazioni criptate ispiegandone il funzionamento, fissando i e.r,Tryl-p-i dei tempi dello scarico della merce e l'ulteriore tragitto della droga dalla Svizzera in Italia. Nel frattempo, IC si teneva in contatto con i suoi referenti, precisando che l'aereo sarebbe arrivato da San Paolo. Nei giorni seguenti, comunicava con lo VI via messaggio mediante l'apparecchio telefonico criptato (intercettazioni acquisite dalla RG. tramite rogatoria internazionale) dando a quest'ultimo indicazioni sui quantitativi di stupefacente, inviando fotografie dell'aereo per il trasporto e di alcuni panetti di cocaina in fase di confezionamento. I due si accordarono per effettuate il volo entro il 2 luglio 2018. Il 13 giugno 2018, VL rientrava da San Paolo ed incontrava la stessa sera il IC presso la pizzeria Bezziccheri, ove venivano avvistati dalla P.G. 9. L'ultimo atto dell'organizzazione corrispondeva all'incontro a SION del 15 giugno 2018, tra LO, IC e lo "VI", ascoltato in diretta tramite intercettazione ambientale dal maggiore RT, che riconosceva la voce di ognuno dei partecipanti. Dalla conversazione registrata si evinceva che l'accordo tra i sodali era finalizzato anche tà ad importazioni future e che il soggiorno di LO in Brasile aveva lo scopo di sistemare gli affari con i fornitori sudamericani. Tuttavia, poiché l'aeroporto previsto per la partenza era stato oggetto di controlli da parte della polizia federale brasiliana, TO IC, il 10 luglio 2018, \{-Y v 3 comunicò il differimento dell'operazione a settembre. Nella notte tra il 16 ed il 17 luglio 2018, nell'ambito di altra indagine, il IC era stato tratto in arresto. Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità penale degli imputati, in riferimento al solo reato di cui al capo B) dell'imputazione, con esclusione dell'aggravante della transnazionalità ex art. 61 bis cod.pen., non risultando provati i presupposti richiesti per la configurabilità del reato di associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 10. Così ricostruita la vicenda, la Corte territoriale, investita dell'impugnazione del Pubblico ministero e degli imputati IC, Mandatesi e LO, ha confermato la sentenza di primo grado relativamente all'assoluzione riferita al capo A) dell'imputazione nei riguardi di tutti gli imputati: ha accolto l'impugnazione del Mandatesi, che ha assolto anche per il capo B) dell'imputazione, mentre ha confermato la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della responsabilità, riducendo il trattamento sanzionatorio degli imputati IC e LO 11. In particolare, per quanto di attuale interesse, la Corte territoriale ha disatteso i motivi di appello proposti da TO IC, rilevando che: - la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dall'appellante, tendente ad ottenere l'escussione degli agenti sotto copertura non identificati (BO e lo "VI" non era stata accolta in quanto non rientrava nell'ambito previsto dall'art. 603, commi 1 e 2, cod.proc.pen., non trattandosi di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma della escussione testimoniale di soggetti undercover, che era stata richiesta in primo grado dal Mandatesi, relativamente alle circostanze che lo riguardavano, al fine di vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni del" SE. Tuttavia, data la natura capillare e di flusso della fonte di prova captativa, era essa stessa a costituire il miglior parametro per valutare l'attendibilità di tutti i testi sentiti, per cui la richiesta di esaminare i soggetti in questione, non su precise circostanze, ma sull'attività svolta in generale, non poteva che assumere carattere generico e meramente esplorativo, dunque non ammissibile;
peraltro, non vi erano state dichiarazioni che i testi escussi hanno riportato come acquisite dagli agenti sotto copertura non sentiti in dibattimento;
-quanto alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione di MA CC, ex art. 195 cod.proc.pen., quale teste di riferimento, essendo stato indicato dal " SE come colui il quale gli aveva fatto conoscere il IC, era stata la difesa di Mandatesi a sollecitare l'ammissione di tale prova ed era pacifico che, nel corso del dibattimento, il " SE aveva riferito sulle circostanze apprese da CC in Francia e sul ruolo dello stesso nel realizzare il proprio inserimento nell'organizzazione del 4 IC e del LE come braccio destro dello stesso, ma era altrettanto pacifico che tali informazioni non avevano assunto valenza essenziale nel fondare la decisione del Tribunale ed anzi la stessa Corte di appello aveva ritenuto di assolvere il LE;
- quanto al motivo d'appello relativo alla inutilizzabilità della dichiarazione resa dal " SE, per mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 147 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., ed in particolare per l'assenza dell'ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, doveva osservarsi che il " SE era stato escusso dal Tribunale di Roma all'udienza del 21 aprile 2021 in videocollegamento con la Corte di appello di Parigi con posizionamento del teste in un sito riservato e protetto, alla presenza dell'interprete, in atti generalizzata, che aveva dato atto dell'esistenza di un'attestazione, con verbale scritto, dell'identità teste, secondo quanto indicato nel verbale d'udienza del 21 aprile 2021. L'assunzione testimoniale era stata preceduta dalla emissione, da parte del P.M., di un ordine europeo di indagine penale ex d.lgs. n. 108 del 2017; le dichiarazioni rese dal" SE non possono considerarsi inutilizzabili o nulle, perché il teste era stato identificato come risultava dal relativo verbale, come attestato dall'interprete e l'assenza dell'ausiliario potrebbe al più integrare una mera irregolarità, che peraltro non era stata neanche tempestivamente eccepita dalle parti interessate;
- nel merito dell'azione svolta dal "F, di cui era stata contestata la legittimità sia dall'appello del IC che dai ricorsi dei difensori del VL non vi era stato poi alcun superamento dei limiti consentiti all'agire del soggetto undercover, secondo la lettura della consolidata giurisprudenza di legittimità; - dalle emergenze captative, inoltre, era rimasta accertata interamente la condotta contestata al capo B) in capo sia al LO che al IC, relativa alla disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente da far pervenire in Italia, in dettaglio riportata in sentenza da pag. 30 a pag. 35 e poi ancora da pag. 40 a pag. 45; - da tali acquisizioni era rimasto accertato che le operazioni di trasporto della droga in territorio italiano, al giugno 2018, erano ormai state pianificate in tutti i dettagli e non furono concretamente condotte a termine solo a causa dell'avvio di operazioni di controllo della polizia federale brasiliana nell'aeroporto di San Paolo del Brasile;
i dettagli acquisiti nella minuziosa organizzazione emersa e riportata in sentenza davano chiara contezza della effettività dell'accordo che IC aveva con i sudamericani e di come dunque possa ragionevolmente affermarsi che costui avesse la effettiva e concreta disponibilità di quantità ingenti di sostanza stupefacente da importare in Italia;
- in punto di diritto, doveva ritenersi consumato il reato di cessione di sostanze stupefacenti, essendo sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni 5 di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 11. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, TO IC sulla base dei seguenti motivi, così sintetizzati: - nullità della sentenza, a norma dell'art. 606 n. lett. b) ed e)t cod.proc.pen. per violazione di legge, vizio logico e carenza di motivazione nonché travisamento della prova in atti in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod.proc.pen., per come richiesto nel primo motivo di appello;
ci si duole della manifesta illogicità delle ragioni addotte dalla Corte d'appello nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto la richiesta di esaminare gli agenti sotto copertura era stata avanzata in primo grado dall'imputato LE, assolto in appello;
il motivo, evidenzia, l'irragionevolezza della giustificazione in relazione al fatto che gli agenti sotto copertura non sono per loro natura identificabili dalla difesa, sebbene fosse stata inutilmente avanzata richiesta al p.m. In ogni caso, l'escussione degli stessi sarebbe stata utile in ordine all'attendibilità del cd. " SE, anche in ragione del fatto che l'intercettazione telefonica avrebbe dovuto essere valorizzata come riscontro esterno e non come fonte di prova. La difesa aveva anche sollecitato l'escussione di MA CC, indicato dal " SE, come colui che gli avrebbe presentato il IC, ed a tale richiesta era stato opposto il carattere non decisivo della dichiarazione del" SE su questo punto, dimenticando che invece la richiesta era finalizzata a saggiare l'attendibilità del teste che ne aveva introdotto la presenza negli accadimenti. Il ricorrente lamenta anche che era stata dedotta in appello l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal "F per mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 147 bi, comma 2, disp. att. cod.proc.pen., per l'assenza del cancelliere, non essendo equipollente la presenza di un interprete, e che, illegittimamente, a tale motivo d'impugnazione era stato opposto il carattere di mera irregolarità della circostanza non tempestivamente rilevata e dunque sanata. Ancora, il ricorrente denuncia l'illegittimità della decisione nel punto in cui ha argomentato sulla configurabilità della responsabilità penale del soggetto provocato quando l'azione dello stesso è riconducibile ad azione propria ed autonoma, mentre il motivo aveva dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'agente sotto copertura. - con un secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente con riferimento al capo 13; della rubrica. Si contesta, come già fatto in appello, la natura meramente autoreferenziale della prova 6 addotta dai giudici di merito di primo e secondo grado, basate solo sulle dichiarazioni del " SE. Ad avviso del ricorrente, la ricostruzione secondo la quale il IC poteva disporre a chiamata di ingenti quantitativi di droga, senza spendere un centesimo, era del tutto illogica e contraria alla comune conoscenza che vuole che i cartelli della droga pretendano il pagamento anticipato dello stupefacente. Là dove si era dato rilievo alle dichiarazioni dell'imputato, che invece stava imbastendo una truffa, si era trattato di interpretazioni autoreferenziali che avrebbero dovuto essere sottoposte a serio vaglio logico e critico. - con il terzo motivo di ricorso, si denuncia nuovamente violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alla mancata derubricazione della fattispecie sub B) nell'ipotesi tentata, attesa la ricostruzione dei singoli atti attuata dalla sentenza impugnata;
- con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del ridimensionamento della ipotesi accusatoria, dell'assoluzione per il reato associativo, dell'aggravante della transnazionalità e che nel territorio nazionale non era transitata alcuna quantità di droga. 12. Anche LA LO, con un ricorso a firma dell'avvocato Pasquale CA PO e con altro ricorso, a firma dell'avvocato Angelo Staniscia, ha impugnato per cassazione la sentenza. Con il ricorso a mezzo dell'avvocato CA PO, sono stati proposti i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'attività svolta dall'agente sotto copertura, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona interposta denominata " SE, che aveva assunto il ruolo di propulsore e determinatore dell'azione criminosa altrui, senza che mai fosse stato realmente accertato il movente di tale azione;
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dall'operante di p.g. il maggiore AN RT, nella parte in cui aveva riferito le notizie apprese dall'agente sotto copertura;
si trattava di dichiarazioni utilizzate a fini decisori ma inutilizzabili perché adottate contro i crismi del processo accusatorio;
- la violazione dell'art. 49 cod.pen., posto che l'oggetto del reato non esiste, né, nonostante tre anni di indagine e dispendio di forze anche di soggetti stranieri, gli stupefacenti erano mai stati sequestrati senza spiegazioni logiche;
7 - vizio di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti della ritenuta sussistenza della sostanza stupefacente/1 particolare/ il ricorrente deduce il vizio motivazionale sul punto della effettiva sussistenza della sostanza stupefacente presso l'aeroporto di Rio in Brasile pari a 600 kg. Il ricorrente evidenzia l'insostenibilità logica della pretesa accusatoria recepita dalla sentenza impugnata e specialmente in ordine alla partecipazione ai fatti da parte dell'imputato che solo in via meramente congetturale era stato collocato come presente a San Paolo in Brasile o a Sion in Svizzera. Durante l'istruttoria era emersa solo una mera vanteria dell'imputato; - violazione di legge in ragione della qualificazione del reato come consumato e non meramente tentato, posto che la sostanza stupefacente non era mai stata importata nel territorio nazionale;
- violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell'ingente quantità, ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 del tutto irragionevolmente ritenuta nonostante si trattasse di fattispecie di droga parlata;
- violazione di legge in relazione alla riconosciuta recidiva, posto che il LO al momento della commissione dei fatti oggetto del processo il LO non aveva mai subito condanne irrevocabili e la recidiva non era stata contestata in precedenza, non essendo all'epoca stato esplicitato l'orientamento espresso dalle SS.UU. in senso contrario;
Con il ricorso proposto a mezzo dell'avvocato Angelo Staniscia, sono stati proposti i seguenti motivi: - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle prove ottenute mediante l'apporto dell'agente infiltrato denominato il "F in relazione agli artt. 6 CEDU, 97 d.p.r. n. 309 del 1990, 9 I. n. 146 del 2006 e 191 cod.proc.pen. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di importazione di stupefacenti là dove la sentenza aveva ritenuto che gli imputati avessero la possibilità di ottenere a chiamata la sostanza stupefacente ed al contempo era stata esclusa la transnazionalità, ed anche lo stesso coordinatore delle indagini maggiore RT aveva dovuto ammettere la mancanza di certezza in ordine al contenuto di quei seicento pacchi. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a titolo di importazione di sostanze stupefacenti consumata anziché tentata, posto che era stato ritenuto sufficiente il raggiungimento dell'accordo; 8 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, in quanto meramente desunta dalle parole di LO;
- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata nonostante che le pronunce divenute irrevocabili prima della commissione del reato per cui si procede fossero soltanto due;
- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche posto che non si era posta attenzione al buon comportamento osservato. 13. All'odierna udienza, il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. L'avvocato Giosuè Naso, in difesa di SA LV, ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avvocato CA Cupo Pasquale e l'avvocato Staniscia Angelo, in difesa di LO LA, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TO IC, a mezzo dei propri difensori, va rigettato. Allo stesso modo, anche i ricorsi proposti da LA LO, attraverso i propri difensori sono complessivamente da rigettare. 2. Poiché taluni dei motivi formulati dai ricorrenti propongono le medesime questioni, saranno trattati in modo congiunto i motivi che presentano tale carattere. 3. Il primo motivo proposto dai difensori di TO IC denuncia la nullità della sentenza impugnata, cumulativamente, per violazione di legge penale e vizio motivazionale, nonché per travisamento della prova in atti, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603 cod.proc.pen., per come richiesto dal primo motivo di appello. Nella illustrazione del motivo, il ricorrente enuncia plurime critiche alla sentenza impugnata, ribadendo la contrarietà alla decisione della Corte di appello di non procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'escussione delle testimonianze dello "VI" e di "BO", agenti sotto copertura, oltre che di CC, sulla base di valutazioni di insufficienza della motivazione adottata dalla sentenza di appello per rigettare i relativi di appello 3.1. Il motivo non risponde, sin dalla sua tecnica di formulazione, ai canoni di ammissibilità del ricorso in cassazione. La Corte di cassazione ha infatti avuto modo di precisare che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, 9 nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024; Rv. 285870 — 01). Il motivo lamenta, in primo luogo, che già il giudice di primo grado, non ammettendo la prova testimoniale di tutti gli agenti under cover, aveva insinuato nel compendio probatorio il germe della insufficienza della acquisizione, con ciò determinando l'illogicità della motivazione laddove si era fondata sul mero contenuto delle intercettazioni captate. 3.2. Il motivo unisce a tali considerazioni anche la denuncia di violazione dell'art. 195 cod.proc.pen. per l'omessa rinnovazione istruttoria con il teste CC, senza confrontarsi con la logica e corretta osservazione della sentenza impugnata che le dichiarazioni del "F sul CC non avevano assunto carattere decisivo nella ricostruzione adottata dal Tribunale e poi dalla stessa Corte di appello. Da ciò la sua a-specificità ed inammissibilità. 3.3. È infondato il profilo, sempre interno al primo motivo del ricorso proposto dai difensori di TO IC, con il quale ci si duole della utilizzabilità della dichiarazione del "F, nonostante la denunciata violazione dell'art. 147 bis comma 2 disp. att. cod.proc.pen., per l'affermata mancata presenza di un ausiliario del giudice, al momento in cui fu assunta la testimonianza del "F. Sul punto è sufficiente riaffermare il principio secondo cui le concrete modalità di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, se non del tutto conformi alle modalità ordinarie, mediante il sistema delle "videoconferenze", non comportano l'inutilizzabilità della prova né una nullità '~t . ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì la ricorrenza di una mera irregolarità, che, peraltro, non può nemmeno considerarsi tale allorché si tratti di un accorgimento volto a tutelare la persona interrogata, giusta la previsione contenuta nell'art. 147 bis disp. att. c.p.p., comma 1, applicabile anche all'esame a distanza disciplinato dal successivo comma di tale disposizione (in tal senso vd. Sez. 5, Sentenza n. 22619 del 2009 in motivazione). 3.4. Ugualmente infondato è il profilo del primo motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione apparente, di motivazione contraddittoria ed il travisamento della prova, tutti riferiti al motivo di appello che aveva lamentato il ruolo attivo effettivamente svolto dal "F nella vicenda di induzione e spinta al crimine ed al punto della motivazione spesa dalla Corte di appello, alla pagina 30. La Corte territoriale, infatti, con motivazione reale e non apparente ha esaminato il motivo in oggetto, affermando che il ruolo del" SE, seppure in alcuni frangenti non meramente passivo, non aveva mai assunto funzioni propulsive e di guida. Ciò, evidentemente, con implicito ma reale richiamo a tutte 10 le emergenze captative e senza cadere in contraddizione, perché l'affermazione dell'atteggiamento non meramente passivo tenuto in taluni frangenti non è logicamente in contraddizione con la diversa nozione dell'assunzione di un ruolo propulsivo, che è concetto denotante una particolare energia di iniziativa. 3.5. Peraltro, il vizio di travisamento della prova è evocato in modo del tutto eccentrico, per censurare la sentenza in quanto non avrebbe compreso la finalità cui tendeva l'eccezione di inutilizzabilità della prova dichiarativa del "F. Va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017; Rv. 270628 - 01). 3.6. Infine, va pure ricordato che (Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020) Rv. 278730 - 01) in tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall'agente infiltrato che abbia determinato l'indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l'azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l'attività dell'infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato. Nel caso di specie, già dal tenore della contestazione, confermato dal giudice di merito, il ruolo del "F è chiaramente limitato ad affermare una disponibilità a collaborare alla riuscita del progetto criminale ordito dagli imputati e non si pone come fattore scatenante della scelta delittuosa. I motivi dei ricorsi che attaccano la sentenza su questo versante, in modo inammissibile, tendono a stravolgere la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, dalla quale si evince con chiarezza che fu il CC a contattare il "F, che aveva conosciuto in Francia durante un periodo di detenzione, per fargli conoscere TO IC ed integrarlo nel progetto dallo stesso ordito, relativo al trasferimento del quantitativo di sostanza stupefacente. 3.7. E' all'iniziativa prodromica alla realizzazione dell'intera operazione, considerata nei suoi aspetti oggettivi, che deve darsi rilievo per stabilire i limiti della utilizzabilità delle informazioni probatorie rinvenienti dall'attività dell'agente infiltrato, non certo a singoli passaggi delle conversazioni, come invece pretenderebbero i ricorrenti, che riportano brani delle battute intercorse tra il, "F ed il IC, leggendovi, in virtù di una personale interpretazione, 11 l'esercizio, da parte del" SE nei riguardi del IC, di una pressione psicologica. 3.8. Deve osservarsi che sul tema della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'agente sotto copertura vertono anche il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Pasquale CA Cupo e quello proposto dall'avvocato Angelo Staniscia, entrambi in favore di LA LO. La questione proposta, per quanto impostata anche mediante riferimenti alla giurisprudenza della CEDU (citata a pag. 3 del ricorso dell'avvocato Staniscia), non pone argomenti diversi nella sostanza da quelli sopra affrontati, per cui i medesimi vanno rigettati per le medesime motivazioni espresse ai punti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7. 4. Anche il secondo motivo del ricorso proposto da TO IC va complessivamente rigettato. Vale anche in questo caso, la valutazione di non conformità al canone di ammissibilità del ricorso per cassazione, relativamente alla tecnica utilizzata, già indicata al punto 2.1. 5. Il motivo è certamente inammissibile anche laddove tende a criticare l'accertamento in fatto operato dai giudici del merito sulla ricostruzione degli eventi (ricerca della disponibilità della sostanza stupefacente da parte del AN attraverso l'opera di VL, accordo con i sudamericani, fotografie dell'aereo e delle confezioni di cocaina, individuazione degli aeroporti di partenza del carico e di arrivo, assegnazione al pilota di un fondo spese in acconto, etc..), ed infondato laddove afferma che l'accertamento si sarebbe basato solo sulle dichiarazioni dell'imputato. Infatti, il ricorrente dimentica che le fonti di prova captativa sono state ben più articolate, continuative e diversificate, quanto ad ambienti ed occasioni oggetto di esame, rispetto al mero apporto derivante dalla pur significativa condotta del IC. Tale ricchezza del quadro complessivo, che ha pienamente corroborato la fonte di prova in questione, rende del tutto ragionevole e logica la conclusione cui è giunta la Corte di appello. 6. In particolare, la Corte territoriale, nel trattare i motivi di appello proposti dal IC e dal VL e relativi alla affermazione di responsabilità penale, ha puntualizzato (pagg. 30 e 40) che l'accusa mossa in rubrica si riferiva ad una ipotesi di detenzione all'estero di un quantitativo ingente di sostanza stupefacente, quantitativo del quale gli imputati si erano fattivamente operati per organizzarne l'importazione in territorio italiano. Il compendio probatorio consentiva di ritenere, in punto di fatto, proprio la condotta addebitata agli imputati nel capo di imputazione. In particolare, oltre alla captazione del 2 aprile 2017- ove è il " SE che chiede conferma al IC della percentuale che avrebbe trattenuto sul quantitativo trasportato- la Corte di appello ha spiegato il proprio convincimento, sul ruolo del AN, riferendosi alla conversazione del 9 aprile 2017, nel corso della quale l'imputato riferisce al " SE, insistendo sul 12 punto, di disporre di persona con l'incarico di scaricare la merce, previa organizzazione e semplice chiamata. Tali dichiarazioni del IC vengono confrontate con la versione del" SE e da qui, nello svolgimento logico della sentenza impugnata, si snoda l'intera vicenda ed, in particolare, la necessità per il IC di cercare il confronto con i gruppi criminali italiani ai quali è destinato il carico ( si richiama la conversazione del 2 aprile 2017) organizzando vari appuntamenti, e contemporaneamente cercando il pilota, attraverso il "F, in grado di condurre un aereo a bordo del quale caricare lo stupefacente e disposto a venire in Italia per organizzare la trasvolata (conversazione del 19 aprile 2017). La sentenza ha poi ravvisato nella conversazione del 13 giugno 2017, intercorsa tra il " SE ed il responsabile del servizio undercover, la piena corrispondenza con quanto progettato dal D - Akik 4 t IC in ordine alla ci'eazione dell'incontro diretto con i gruppi criminali italiani ed il pilota e la più minuta organizzazione dell'operazione (si vedano i dettagli contenuti nelle pagine 32 - 35 e poi nelle pagine 40-46), dalle quali la sentenza ha tratto il convincimento della sussistenza della condotta contestata sia al IC che al VL. 7. La motivazione, oltre a non soffrire di alcuna incoerenza o anomalia logica, è completa e non inficiata dalla mancatagiustificaziong, peraltro neanche _ _ comptutamente spiegata;
della tesi antagonista offerta dall'imputato, secondo cui tutta tale attività sarebbe riferibile ad un mero tentativo di truffa ordito dal AN. Si tratta, all'evidenza, di una mera congettura, disancorata del tutto dalla particolare e continuata significatività dei dati informativi utilizzati dalla sentenza impugnata che, quindi, nulla avrebbe potuto aggiungere per smentire la versione dell'imputato. Infine, certamente non decisivo è il punto sollevato dal ricorrente in via meramente speculativa, sulla lacuna motivazionale che sarebbe derivata dalla assoluzione del LE, trattandosi di condotte ipotizzate come concorrenti ma certamente autonome tra di loro. 8. Possono richiamarsi le osservazioni di cui ai punti 5, 6 e 7, anche con riferimento al secondo motivo proposto dall'avvocato Staniscia ed al quarto proposto dall'avvocato CA Cupo, per l'imputato VL, che analogamente alla impostazione seguita dalla difesa del IC, denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al ragionamento sulla sussistenza storica dei fatti. Anche in questo caso, sul presupposto che si discute di cd. droga parlata, si formulano critiche non dirette a precisi passaggi ricostruttivi, ma generiche valutazioni di scarsa verosimiglianza della ricostruzione storica seguita dalla sentenza impugnata, basate su affermate prassi in uso negli ambienti dei narcotrafficanti o addirittura su censure alla diligenza della p.g., che avrebbe 13 dovuto operare sequestri all'interno dell'aeroporto di San Paolo in Brasile, con tempestività in territorio di Stato estero appartenente ad altro continente. 9. Il terzo motivo del ricorso proposto da TO IC è infondato. Allo stesso modo, ponendo la medesima questione, sono infondati il terzo, quinto ed il sesto motivo proposto dall'avvocato CA Cupo ed il terzo proposto dall'avvocato Staniscia, per conto di VL. La Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato consumato, e il tentativo dello stesso, in presenza di accertamento dell'accordo, tramite l'opera del VL in Brasile, sulla cessione della droga da parte del cartello sudamericano e sulla concreta disponibilità della stessa da parte del IC, richiamando gli orientamenti di legittimità cui ha aderito (pag.36). 10. In punto di diritto, la sentenza si è mostrata rispettosa della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, essendo consolidato il principio secondo cui (vd. oltre quelle richiamate dalla sentenza impugnata, Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Rv. 284984 - 01), in tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la "traditio", nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo. 11. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessione, la vendita, l'acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull'oggetto (ed eventualmente sul prezzo: nella vendita e nell'acquisto) del negozio, non occorrendo l'effettiva consegna della sostanza (o l'effettivo pagamento del prezzo pattuito: nella vendita e nell'acquisto); in una tale ottica, costituendo la materiale traditio della droga una mera conseguenza del già intervenuto accordo, la cui concretizzazione vale solo a dare esaustiva e definitiva contezza, anche sul piano probatorio, della concordata attività criminosa e dei soggetti che l'hanno posta in essere (Sez. 4, 29 maggio 2001, Tomassini, non massimata;
Sez. I, 22 novembre 2000, Bilotti, Rv. 217843; Sez. 6, 16 marzo 1998, Casà, non massimata). 12. In seguito, tale principio è stato ribadito e precisato, affermandosi che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti;
la mancata disponibilità da parte del venditore al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, se è in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta 14 dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, senza che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 cod. peri. (Sez.
4. n.14275 del 2023; Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsane, Rv. 205646). Nel caso di specie, è stato accertato in fatto, con motivaziong per quanto si è detto/ non censurabile in questa sede, che il IC, con la collaborazione del VL, aveva in effetti ottenuto la disponibilità dello stupefacente e stava organizzando il suo trasporto in Italia. 13. Anche l'ultimo motivo del ricorso proposto dai difensori di TO t NI --Ci Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, con ciò non motivando in ordine alle circostanze addotte e relative alla vetustà dei fatti per i quali è processo, al ridimensionamento della tesi accusatoria derivante dall'assoluzione per il reato associativo, al continuo rinvio dell'operazione edL procrastinarsi della stessa, oltre al fatto che nessun quantitativo di droga era passato per il territorio nazionale. 14. Nessuna carenza motivazionale è addebitabile alla sentenza impugnata sul punto. La Corte di cassazione (vd. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284096 - 01) ha affermato, in via di principio, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche perché insussistenti, in positivo, le condizioni per il loro riconoscimento a fronte della personalità dell'imputato, gravato da vari precedenti penali e ristretto in carcere per una pluralità di titoli custodiali dipendenti dalla commissione di gravi reati per i quali ha subito pesanti condanne, anche in sede di appello, nonché alla gravità dei fatti oggetto di giudizio nei quali ha dato prova di contatti tali da poter disporre di quantità ingenti di sostanze stupefacenti provenienti dai cartelli sudamericani. 15. È inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di LA VL da parte dell'avvocato CA Cupo. Si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Maggiore RT nel corso dell'udienza del 17 novembre 2020, segnatamente laddove lo stesso ha riferito sull'operato dell'agente sotto copertura, su quanto da questi dopo ogni incontro riferito a coloro che dirigevano le operazioni (al momento del cd. briefing), con particolare riferimento alla pagina 72 del verbale, nel punto in cui il P.M. aveva chiesto se nel corso del < < briefing lo VI vi ha riferito se IC gli ha fatto vedere qualcosa sul cellulare>>. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe di informazione utilizzata dal giudice per avvalorare la tesi dell'individuazione reale dell'aereo, ma 15 in realtà inutilizzabile, perché assunta pur essendo stata chiesta e rigettata la richiesta di assumere come teste lo VI. 16. Il motivo non spiega perché l'informazione probatoria costituita dalla visione, sullo schermo del telefonino dello VI, di un aereo costituisca aspetto decisivo della decisione e per questo il motivo è privo di specificità, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (S. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). 17. Sono infondati i motivi proposti dai difensori del LO, il settimo del ricorso proposto dall'avvocato CA Cupo ed il quarto dell'avvocato Staniscia, con i quali si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Ancora una volta, i motivi tentano un sovvertimento, non consentito in sede di legittimità, dell'accertamento in fatto operato dai giudici del merito. Lo stesso ricorrente ricorda che la sentenza aveva ritenuto che fosse stato lo stesso LO ad affermare che « la sostanza stupefacente era già pronta;
si trattava di 600 kg di cocaina e, volendo, potevano diventare kg. 1.200/1.300>>, alla pagina 46 della sentenza impugnata. Dunque, la sentenza ha compiuto un accertamento esplicito e non ha commesso errori in diritto, posto che, quanto alla configurabilità dell'art. 80 d.p.r. n. 309/1990 in ipotesi di droga parlata, (Sez. 4 -, n. 21377 del 09/07/2020 Rv. 279512 - 01) in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore. Il motivo non mette idoneamente in discussione che la quantità contestata raggiunga la soglia minima, se non in modo generico, ma piuttosto continua a negare valore al concreto accertamento del fatto. 18. Va ritenuto inammissibile perché estraneo al giudizio di legittimità anche il sesto motivo proposto dall'avvocato Staniscia per il VL. Ci si lamenta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, con ciò non motivando in ordine alle ìlr/L 16 circostanze addotte e relative alla buona condotta tenuta per tutto il lungo periodo custodiale ed alla lontananza nel tempo dei precedenti penali. 19. La sentenza impugnata ha motivato il diniego in riferimento alla personalità dell'imputato, gravato da due precedenti penali, nonché alla gravità dei fatti che qui si giudicano, nei quali aveva dato prova di gestire in prima persona i contatti con i cartelli sudamericani, recandosi in Sud America e concordando le modalità per il trasporto aereo di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Si tratta di motivazione adeguata e completa, fondata su valutazioni in positivo. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 - 01). 20. Da ultimo, vanno rigettati i motivi, quinto, per l'avvocato Staniscia, ed ottavo per l'avvocato CA Cupo, proposti per VL in ragione della riconosciuta recidiva reiterata. Ci si duole del fatto che al momento della pronuncia non era stata già contestata, per i precedenti reati commessi, la recidiva semplice e ciò avrebbe comportato la violazione della disposizione ed un vizio di motivazione nella determinazione della pena. 21. La Corte territoriale ha ritenuto che la recidiva reiterata fosse stata correttamente contestata, ai fini del trattamento sanzionatorio e dell'ulteriore aumento di pena, dovendosi apprezzare l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere dell'imputato, in considerazione dei precedenti penali a suo carico. Il certificato penale dell'imputato annoverava quattro iscrizioni relative a fatti commessi nel 2004, 2013, 2006/2007 e 2007/2008, per cui la condotta oggetto di attuale giudizio rivelava in via sintomatica una accresciuta pericolosità sociale dell'imputato denotante un atteggiamento di indifferenza verso la legge penale, insensibilità rispetto al valore deterrente della pena di coerente con il ruolo di soggetto collocato tra i vertici del crimine. 22. Il motivo d'appello, con il quale si era dedotta l'inapplicabilità della recidiva reiterata perché nelle condanne precedenti non avrebbe potuto applicarsi la recidiva semplice o aggravata (primi tre commi dell'art. 99 cod.pen), è stato disatteso in applicazione del principio espresso da S.U. n. 32318 del 2023 ed in virtù del fatto che nella sentenza di condanna per il furto commesso nel 2013, l'imputato aveva già subito due condanne irrevocabili ( una per ricettazione, il 19 novembre 2007, e l'altra per usura, il 15 gennaio 2010) ed al momento dei fatti in esame (2017 e 2018. il VL aveva subito due condanne passate in giudicato, 17 mentre le due ulteriori erano intervenute il 5 ottobre 2019 (furto) ed il 28 marzo 2023 (usura). 23. I motivi dunque non propongono errori nell'applicazione del principio espresso dalle citate S.U., la quale ha affermato il principio secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. 24. In definitivi i ricorsi vanno rigettati e gli imputati vanno condannati alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: avvocato NASO GIOSUE', del foro di ROMA, in difesa di SA LV. Il difensore illustra i motivi di ricorso ed insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. avvocato CARDILLO CUPO PASQUALE, del foro di ROMA, in difesa di LO LA. Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso, esponendo i motivi a sostegno dello stesso. avvocato STANISCIA ANGELO, del foro di ROMA, anch'esso in difesa di LO LA, il quale illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23864 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 15 settembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede del 4 luglio 2022, ha assolto SI LE per non aver commesso il fatto ed ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei riguardi di TO IC e LA LO, confermando nel restsi_le condanne emesse a carico di questi ultimi. 2. In particolare, sono state confermate le condanne di TO IC e LA LO, per il capo d'imputazione sub B), riferito al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod.pen. 73, comma 1, 80 cpv., d.P.R. 309/1990), quanto alla cessione, in concorso tra loro e con KU IA (processato separatamente), di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondenti ad almeno 1200-1300 kg., di cui acquistavano la disponibilità in territorio brasiliano attivandosi fattivamente per importarla in Italia. Importazione che, in un primo momento, era stata pianificata mediante un aereo che avrebbe dovuto fare scalo direttamente presso l'aeroporto di Roma Ciampino, ipotesi poi scartata dagli indagati per l'eccessiva divulgazione della notizia, che rendeva estremamente rischiosa questa opzione, e sostituita con la scelta di effettuare l'atterraggio presso l'aeroporto di Sion, in Svizzera, per poi portare la droga sul territorio nazionale fino a Roma, mediante staffetta. Fatti avvenuti in Roma e in Brasile dall'aprile 2017 fino al 17 luglio 2018, data dell'arresto di TO IC. 3. Il capo di imputazione, riferito a TO IC, LA LO, KU IA (processato separatamente) e SI LE, prevedeva, al capo A), il reato previsto dall'art. 74, commi I, II, III e IV, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver preso parte ad un sodalizio criminoso, aggravato dalla transnazionalità, a cui partecipavano/ oltre ai soggetti sopra indicati anche altri non meglio identificati, con la qualifica di organizzatori assegnata al IC ed al LO e di partecipante al LE. 4. La complessa vicenda aveva tratto origine, secondo la ricostruzione del Tribunale fatta propria anche dalla Corte di appello, dai costanti contatti telefonici ed incontri intercorsi, dall' aprile 2017 a luglio 2018, tra il " Francese' (agente sotto copertura) in collaborazione con S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza di Roma, escusso in dibattimento) e TO IC, mirati a definire il piano criminale, avente ad oggetto l'importazione, distribuzione e successivo smercio di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America, la cui disponibilità era stata preventivamente acquisita in Brasile dal LO, nel corso di ripetuti viaggi finalizzati al reperimento dello stupefacente. Parallelamente, il "F, affiancato nell'operazione dallo "VI" e dal "pilota" - anche detto BO (tutti agenti undercover, rispettivamente, della D.E.A. e della C.R.I.S), aveva fornito la totalità delle informazioni raccolte dalla polizia tr\' 1 giudiziaria operante, consentendo l'arresto del IC nella notte tra il 16 ed il 17 luglio 2018. L'operazione sotto copertura era stata diretta dal maggiore AN RT che aveva proceduto all'individuazione delle persone intercettate. I rapporti tra IC ed il "F, soggetto con passato da narcotrafficante, erano cominciati durante un periodo di detenzione a Marsiglia, condiviso con MA CC, nel corso del quale il "F aveva appreso che il CC, prima dell'arresto, era stato coinvolto in un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, cui partecipavano esponenti della famiglia IC e lo stesso TO. Il CC chiese al "F, al tempo sottoposto agli arresti domiciliari in Francia, di incontrare TO IC. In tale occasione, quest'ultimo, dopo avergli rivelato di essere in affari con un cartello colombiano per l'ingresso in Italia della produzione annuale di cocaina (circa sette tonnellate), di cui avrebbe trattenuto il 20%, propose al "F di inserirsi nell'organizzazione, occupandosi del viaggio con aereo e pilota. Poiché il IC aveva affermato di avere appoggi presso l'aeroporto di Ciampino, l'accordo fu elaborato nel senso di effettuare l'importazione della cocaina tramite scalo presso tale aeroporto. 5. L' accordo tra AN ed i fornitori sudamericani, che gli consentiva di disporre "a chiamata" di quantitativi ingenti di sostanza stupefacente, prevedeva che il resto del quantitativo non trattenuto dal IC, andasse recapitato presso organizzazioni criminali dedite allo spaccio di droga, chiamate "squadre" (una di provenienza calabrese ed una napoletana, entrambe destinatarie finali e finanziatrici dell'operazione). 6. A tal fine, secondo la ricostruzione dei fatti più significativi esaminati dai giudici del merito, il IC, come era emerso dalla conversazione del 2 aprile 2017 con il "F, aveva promosso l'organizzazione del trasporto dell'illecito carico rivolgendosi allo stesso agente undecover, perché individuasse un pilota in grado di condurre un aereo a bordo del quale caricare lo stupefacente da trasferire in Italia. Nel giugno 2017, IC organizzava i termini dell'operazione e cioè curava la ricerca della disponibilità dello stupefacente e l'incontro del pilota direttamente con i due gruppi criminali. La mattina del 14 giugno 2017 era avvenuto a Ciampino l'incontro con il pilota, nei pressi della pizzeria Pummarò Gourmet, e si erano discussi i termini dell'operazione (disponibilità dello stupefacente, quantitativi, modalità di invio, località di partenza, primo viaggio a vuoto, compenso per pilota, quantitativo trasportato) dove il pilota, anch'egli sotto copertura, aveva precisato di non poter partire dalla Bolivia, ma dal Brasile o dal Venezuela, indicando anche la possibile tratta da seguire, gli aerei impiegati per i due voli (il primo per un trasporto di 40-50 chili di stupefacente, il secondo per il 2 trasporto di un quantitativo sensibilmente maggiore pari a 200 o 300 kg.) e l'anticipo al pilota per le spese relative al primo volo. 7. Il giorno successivo/ ci fu un altro incontro presso l'Hotel Rome Cavalieri Hilton, nel corso del quale furono ridiscussi i dettagli dell'organizzazione del trasporto, alla presenza, oltre che di IC, del" SE e del pilota, oltre che del coimputato LA LO, tutti individuati e fotografati dalla P.G. Si ribadì l'opportunità di individuare l'aeroporto di partenza in Brasile, precisando che il trasporto doveva avvenire in due fasi e che sarebbe stato LO a consegnare in aeroporto la valigia con lo stupefacente, convenendo la consegna al pilota dell'anticipo richiesto ai fini delle spese. 8. Il 26 febbraio 2018, come emerso dalle captazioni delle conversazioni telefoniche, ferma la disponibilità dello stupefacente, IC aveva rappresentato che il ritardo nella esecuzione del trasporto era dovuto a difficoltà relative all'aeroporto di arrivo precedentemente determinato e che era necessario provvedere altrimenti. In tale occasione era avvenuto un incontro al caffè Trussardi di Milano, tra IC, il "F e lo VI (altro soggetto sotto copertura presentato come agente dell'aeroporto di Sion in grado di far atterrare l'aereo carico di droga), nel corso del quale TO IC aveva ribadito la volontà di far precedere il trasporto dello stupefacente da un volo di prova, ed aveva consegnato allo VI un telefono per conversazioni criptate ispiegandone il funzionamento, fissando i e.r,Tryl-p-i dei tempi dello scarico della merce e l'ulteriore tragitto della droga dalla Svizzera in Italia. Nel frattempo, IC si teneva in contatto con i suoi referenti, precisando che l'aereo sarebbe arrivato da San Paolo. Nei giorni seguenti, comunicava con lo VI via messaggio mediante l'apparecchio telefonico criptato (intercettazioni acquisite dalla RG. tramite rogatoria internazionale) dando a quest'ultimo indicazioni sui quantitativi di stupefacente, inviando fotografie dell'aereo per il trasporto e di alcuni panetti di cocaina in fase di confezionamento. I due si accordarono per effettuate il volo entro il 2 luglio 2018. Il 13 giugno 2018, VL rientrava da San Paolo ed incontrava la stessa sera il IC presso la pizzeria Bezziccheri, ove venivano avvistati dalla P.G. 9. L'ultimo atto dell'organizzazione corrispondeva all'incontro a SION del 15 giugno 2018, tra LO, IC e lo "VI", ascoltato in diretta tramite intercettazione ambientale dal maggiore RT, che riconosceva la voce di ognuno dei partecipanti. Dalla conversazione registrata si evinceva che l'accordo tra i sodali era finalizzato anche tà ad importazioni future e che il soggiorno di LO in Brasile aveva lo scopo di sistemare gli affari con i fornitori sudamericani. Tuttavia, poiché l'aeroporto previsto per la partenza era stato oggetto di controlli da parte della polizia federale brasiliana, TO IC, il 10 luglio 2018, \{-Y v 3 comunicò il differimento dell'operazione a settembre. Nella notte tra il 16 ed il 17 luglio 2018, nell'ambito di altra indagine, il IC era stato tratto in arresto. Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità penale degli imputati, in riferimento al solo reato di cui al capo B) dell'imputazione, con esclusione dell'aggravante della transnazionalità ex art. 61 bis cod.pen., non risultando provati i presupposti richiesti per la configurabilità del reato di associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 10. Così ricostruita la vicenda, la Corte territoriale, investita dell'impugnazione del Pubblico ministero e degli imputati IC, Mandatesi e LO, ha confermato la sentenza di primo grado relativamente all'assoluzione riferita al capo A) dell'imputazione nei riguardi di tutti gli imputati: ha accolto l'impugnazione del Mandatesi, che ha assolto anche per il capo B) dell'imputazione, mentre ha confermato la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della responsabilità, riducendo il trattamento sanzionatorio degli imputati IC e LO 11. In particolare, per quanto di attuale interesse, la Corte territoriale ha disatteso i motivi di appello proposti da TO IC, rilevando che: - la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dall'appellante, tendente ad ottenere l'escussione degli agenti sotto copertura non identificati (BO e lo "VI" non era stata accolta in quanto non rientrava nell'ambito previsto dall'art. 603, commi 1 e 2, cod.proc.pen., non trattandosi di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma della escussione testimoniale di soggetti undercover, che era stata richiesta in primo grado dal Mandatesi, relativamente alle circostanze che lo riguardavano, al fine di vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni del" SE. Tuttavia, data la natura capillare e di flusso della fonte di prova captativa, era essa stessa a costituire il miglior parametro per valutare l'attendibilità di tutti i testi sentiti, per cui la richiesta di esaminare i soggetti in questione, non su precise circostanze, ma sull'attività svolta in generale, non poteva che assumere carattere generico e meramente esplorativo, dunque non ammissibile;
peraltro, non vi erano state dichiarazioni che i testi escussi hanno riportato come acquisite dagli agenti sotto copertura non sentiti in dibattimento;
-quanto alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione di MA CC, ex art. 195 cod.proc.pen., quale teste di riferimento, essendo stato indicato dal " SE come colui il quale gli aveva fatto conoscere il IC, era stata la difesa di Mandatesi a sollecitare l'ammissione di tale prova ed era pacifico che, nel corso del dibattimento, il " SE aveva riferito sulle circostanze apprese da CC in Francia e sul ruolo dello stesso nel realizzare il proprio inserimento nell'organizzazione del 4 IC e del LE come braccio destro dello stesso, ma era altrettanto pacifico che tali informazioni non avevano assunto valenza essenziale nel fondare la decisione del Tribunale ed anzi la stessa Corte di appello aveva ritenuto di assolvere il LE;
- quanto al motivo d'appello relativo alla inutilizzabilità della dichiarazione resa dal " SE, per mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 147 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., ed in particolare per l'assenza dell'ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, doveva osservarsi che il " SE era stato escusso dal Tribunale di Roma all'udienza del 21 aprile 2021 in videocollegamento con la Corte di appello di Parigi con posizionamento del teste in un sito riservato e protetto, alla presenza dell'interprete, in atti generalizzata, che aveva dato atto dell'esistenza di un'attestazione, con verbale scritto, dell'identità teste, secondo quanto indicato nel verbale d'udienza del 21 aprile 2021. L'assunzione testimoniale era stata preceduta dalla emissione, da parte del P.M., di un ordine europeo di indagine penale ex d.lgs. n. 108 del 2017; le dichiarazioni rese dal" SE non possono considerarsi inutilizzabili o nulle, perché il teste era stato identificato come risultava dal relativo verbale, come attestato dall'interprete e l'assenza dell'ausiliario potrebbe al più integrare una mera irregolarità, che peraltro non era stata neanche tempestivamente eccepita dalle parti interessate;
- nel merito dell'azione svolta dal "F, di cui era stata contestata la legittimità sia dall'appello del IC che dai ricorsi dei difensori del VL non vi era stato poi alcun superamento dei limiti consentiti all'agire del soggetto undercover, secondo la lettura della consolidata giurisprudenza di legittimità; - dalle emergenze captative, inoltre, era rimasta accertata interamente la condotta contestata al capo B) in capo sia al LO che al IC, relativa alla disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente da far pervenire in Italia, in dettaglio riportata in sentenza da pag. 30 a pag. 35 e poi ancora da pag. 40 a pag. 45; - da tali acquisizioni era rimasto accertato che le operazioni di trasporto della droga in territorio italiano, al giugno 2018, erano ormai state pianificate in tutti i dettagli e non furono concretamente condotte a termine solo a causa dell'avvio di operazioni di controllo della polizia federale brasiliana nell'aeroporto di San Paolo del Brasile;
i dettagli acquisiti nella minuziosa organizzazione emersa e riportata in sentenza davano chiara contezza della effettività dell'accordo che IC aveva con i sudamericani e di come dunque possa ragionevolmente affermarsi che costui avesse la effettiva e concreta disponibilità di quantità ingenti di sostanza stupefacente da importare in Italia;
- in punto di diritto, doveva ritenersi consumato il reato di cessione di sostanze stupefacenti, essendo sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni 5 di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 11. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, TO IC sulla base dei seguenti motivi, così sintetizzati: - nullità della sentenza, a norma dell'art. 606 n. lett. b) ed e)t cod.proc.pen. per violazione di legge, vizio logico e carenza di motivazione nonché travisamento della prova in atti in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod.proc.pen., per come richiesto nel primo motivo di appello;
ci si duole della manifesta illogicità delle ragioni addotte dalla Corte d'appello nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto la richiesta di esaminare gli agenti sotto copertura era stata avanzata in primo grado dall'imputato LE, assolto in appello;
il motivo, evidenzia, l'irragionevolezza della giustificazione in relazione al fatto che gli agenti sotto copertura non sono per loro natura identificabili dalla difesa, sebbene fosse stata inutilmente avanzata richiesta al p.m. In ogni caso, l'escussione degli stessi sarebbe stata utile in ordine all'attendibilità del cd. " SE, anche in ragione del fatto che l'intercettazione telefonica avrebbe dovuto essere valorizzata come riscontro esterno e non come fonte di prova. La difesa aveva anche sollecitato l'escussione di MA CC, indicato dal " SE, come colui che gli avrebbe presentato il IC, ed a tale richiesta era stato opposto il carattere non decisivo della dichiarazione del" SE su questo punto, dimenticando che invece la richiesta era finalizzata a saggiare l'attendibilità del teste che ne aveva introdotto la presenza negli accadimenti. Il ricorrente lamenta anche che era stata dedotta in appello l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal "F per mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 147 bi, comma 2, disp. att. cod.proc.pen., per l'assenza del cancelliere, non essendo equipollente la presenza di un interprete, e che, illegittimamente, a tale motivo d'impugnazione era stato opposto il carattere di mera irregolarità della circostanza non tempestivamente rilevata e dunque sanata. Ancora, il ricorrente denuncia l'illegittimità della decisione nel punto in cui ha argomentato sulla configurabilità della responsabilità penale del soggetto provocato quando l'azione dello stesso è riconducibile ad azione propria ed autonoma, mentre il motivo aveva dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'agente sotto copertura. - con un secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente con riferimento al capo 13; della rubrica. Si contesta, come già fatto in appello, la natura meramente autoreferenziale della prova 6 addotta dai giudici di merito di primo e secondo grado, basate solo sulle dichiarazioni del " SE. Ad avviso del ricorrente, la ricostruzione secondo la quale il IC poteva disporre a chiamata di ingenti quantitativi di droga, senza spendere un centesimo, era del tutto illogica e contraria alla comune conoscenza che vuole che i cartelli della droga pretendano il pagamento anticipato dello stupefacente. Là dove si era dato rilievo alle dichiarazioni dell'imputato, che invece stava imbastendo una truffa, si era trattato di interpretazioni autoreferenziali che avrebbero dovuto essere sottoposte a serio vaglio logico e critico. - con il terzo motivo di ricorso, si denuncia nuovamente violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alla mancata derubricazione della fattispecie sub B) nell'ipotesi tentata, attesa la ricostruzione dei singoli atti attuata dalla sentenza impugnata;
- con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del ridimensionamento della ipotesi accusatoria, dell'assoluzione per il reato associativo, dell'aggravante della transnazionalità e che nel territorio nazionale non era transitata alcuna quantità di droga. 12. Anche LA LO, con un ricorso a firma dell'avvocato Pasquale CA PO e con altro ricorso, a firma dell'avvocato Angelo Staniscia, ha impugnato per cassazione la sentenza. Con il ricorso a mezzo dell'avvocato CA PO, sono stati proposti i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'attività svolta dall'agente sotto copertura, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona interposta denominata " SE, che aveva assunto il ruolo di propulsore e determinatore dell'azione criminosa altrui, senza che mai fosse stato realmente accertato il movente di tale azione;
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dall'operante di p.g. il maggiore AN RT, nella parte in cui aveva riferito le notizie apprese dall'agente sotto copertura;
si trattava di dichiarazioni utilizzate a fini decisori ma inutilizzabili perché adottate contro i crismi del processo accusatorio;
- la violazione dell'art. 49 cod.pen., posto che l'oggetto del reato non esiste, né, nonostante tre anni di indagine e dispendio di forze anche di soggetti stranieri, gli stupefacenti erano mai stati sequestrati senza spiegazioni logiche;
7 - vizio di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti della ritenuta sussistenza della sostanza stupefacente/1 particolare/ il ricorrente deduce il vizio motivazionale sul punto della effettiva sussistenza della sostanza stupefacente presso l'aeroporto di Rio in Brasile pari a 600 kg. Il ricorrente evidenzia l'insostenibilità logica della pretesa accusatoria recepita dalla sentenza impugnata e specialmente in ordine alla partecipazione ai fatti da parte dell'imputato che solo in via meramente congetturale era stato collocato come presente a San Paolo in Brasile o a Sion in Svizzera. Durante l'istruttoria era emersa solo una mera vanteria dell'imputato; - violazione di legge in ragione della qualificazione del reato come consumato e non meramente tentato, posto che la sostanza stupefacente non era mai stata importata nel territorio nazionale;
- violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell'ingente quantità, ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 del tutto irragionevolmente ritenuta nonostante si trattasse di fattispecie di droga parlata;
- violazione di legge in relazione alla riconosciuta recidiva, posto che il LO al momento della commissione dei fatti oggetto del processo il LO non aveva mai subito condanne irrevocabili e la recidiva non era stata contestata in precedenza, non essendo all'epoca stato esplicitato l'orientamento espresso dalle SS.UU. in senso contrario;
Con il ricorso proposto a mezzo dell'avvocato Angelo Staniscia, sono stati proposti i seguenti motivi: - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle prove ottenute mediante l'apporto dell'agente infiltrato denominato il "F in relazione agli artt. 6 CEDU, 97 d.p.r. n. 309 del 1990, 9 I. n. 146 del 2006 e 191 cod.proc.pen. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di importazione di stupefacenti là dove la sentenza aveva ritenuto che gli imputati avessero la possibilità di ottenere a chiamata la sostanza stupefacente ed al contempo era stata esclusa la transnazionalità, ed anche lo stesso coordinatore delle indagini maggiore RT aveva dovuto ammettere la mancanza di certezza in ordine al contenuto di quei seicento pacchi. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a titolo di importazione di sostanze stupefacenti consumata anziché tentata, posto che era stato ritenuto sufficiente il raggiungimento dell'accordo; 8 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, in quanto meramente desunta dalle parole di LO;
- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata nonostante che le pronunce divenute irrevocabili prima della commissione del reato per cui si procede fossero soltanto due;
- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche posto che non si era posta attenzione al buon comportamento osservato. 13. All'odierna udienza, il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. L'avvocato Giosuè Naso, in difesa di SA LV, ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avvocato CA Cupo Pasquale e l'avvocato Staniscia Angelo, in difesa di LO LA, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TO IC, a mezzo dei propri difensori, va rigettato. Allo stesso modo, anche i ricorsi proposti da LA LO, attraverso i propri difensori sono complessivamente da rigettare. 2. Poiché taluni dei motivi formulati dai ricorrenti propongono le medesime questioni, saranno trattati in modo congiunto i motivi che presentano tale carattere. 3. Il primo motivo proposto dai difensori di TO IC denuncia la nullità della sentenza impugnata, cumulativamente, per violazione di legge penale e vizio motivazionale, nonché per travisamento della prova in atti, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603 cod.proc.pen., per come richiesto dal primo motivo di appello. Nella illustrazione del motivo, il ricorrente enuncia plurime critiche alla sentenza impugnata, ribadendo la contrarietà alla decisione della Corte di appello di non procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'escussione delle testimonianze dello "VI" e di "BO", agenti sotto copertura, oltre che di CC, sulla base di valutazioni di insufficienza della motivazione adottata dalla sentenza di appello per rigettare i relativi di appello 3.1. Il motivo non risponde, sin dalla sua tecnica di formulazione, ai canoni di ammissibilità del ricorso in cassazione. La Corte di cassazione ha infatti avuto modo di precisare che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, 9 nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024; Rv. 285870 — 01). Il motivo lamenta, in primo luogo, che già il giudice di primo grado, non ammettendo la prova testimoniale di tutti gli agenti under cover, aveva insinuato nel compendio probatorio il germe della insufficienza della acquisizione, con ciò determinando l'illogicità della motivazione laddove si era fondata sul mero contenuto delle intercettazioni captate. 3.2. Il motivo unisce a tali considerazioni anche la denuncia di violazione dell'art. 195 cod.proc.pen. per l'omessa rinnovazione istruttoria con il teste CC, senza confrontarsi con la logica e corretta osservazione della sentenza impugnata che le dichiarazioni del "F sul CC non avevano assunto carattere decisivo nella ricostruzione adottata dal Tribunale e poi dalla stessa Corte di appello. Da ciò la sua a-specificità ed inammissibilità. 3.3. È infondato il profilo, sempre interno al primo motivo del ricorso proposto dai difensori di TO IC, con il quale ci si duole della utilizzabilità della dichiarazione del "F, nonostante la denunciata violazione dell'art. 147 bis comma 2 disp. att. cod.proc.pen., per l'affermata mancata presenza di un ausiliario del giudice, al momento in cui fu assunta la testimonianza del "F. Sul punto è sufficiente riaffermare il principio secondo cui le concrete modalità di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, se non del tutto conformi alle modalità ordinarie, mediante il sistema delle "videoconferenze", non comportano l'inutilizzabilità della prova né una nullità '~t . ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì la ricorrenza di una mera irregolarità, che, peraltro, non può nemmeno considerarsi tale allorché si tratti di un accorgimento volto a tutelare la persona interrogata, giusta la previsione contenuta nell'art. 147 bis disp. att. c.p.p., comma 1, applicabile anche all'esame a distanza disciplinato dal successivo comma di tale disposizione (in tal senso vd. Sez. 5, Sentenza n. 22619 del 2009 in motivazione). 3.4. Ugualmente infondato è il profilo del primo motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione apparente, di motivazione contraddittoria ed il travisamento della prova, tutti riferiti al motivo di appello che aveva lamentato il ruolo attivo effettivamente svolto dal "F nella vicenda di induzione e spinta al crimine ed al punto della motivazione spesa dalla Corte di appello, alla pagina 30. La Corte territoriale, infatti, con motivazione reale e non apparente ha esaminato il motivo in oggetto, affermando che il ruolo del" SE, seppure in alcuni frangenti non meramente passivo, non aveva mai assunto funzioni propulsive e di guida. Ciò, evidentemente, con implicito ma reale richiamo a tutte 10 le emergenze captative e senza cadere in contraddizione, perché l'affermazione dell'atteggiamento non meramente passivo tenuto in taluni frangenti non è logicamente in contraddizione con la diversa nozione dell'assunzione di un ruolo propulsivo, che è concetto denotante una particolare energia di iniziativa. 3.5. Peraltro, il vizio di travisamento della prova è evocato in modo del tutto eccentrico, per censurare la sentenza in quanto non avrebbe compreso la finalità cui tendeva l'eccezione di inutilizzabilità della prova dichiarativa del "F. Va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017; Rv. 270628 - 01). 3.6. Infine, va pure ricordato che (Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020) Rv. 278730 - 01) in tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall'agente infiltrato che abbia determinato l'indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l'azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l'attività dell'infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato. Nel caso di specie, già dal tenore della contestazione, confermato dal giudice di merito, il ruolo del "F è chiaramente limitato ad affermare una disponibilità a collaborare alla riuscita del progetto criminale ordito dagli imputati e non si pone come fattore scatenante della scelta delittuosa. I motivi dei ricorsi che attaccano la sentenza su questo versante, in modo inammissibile, tendono a stravolgere la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, dalla quale si evince con chiarezza che fu il CC a contattare il "F, che aveva conosciuto in Francia durante un periodo di detenzione, per fargli conoscere TO IC ed integrarlo nel progetto dallo stesso ordito, relativo al trasferimento del quantitativo di sostanza stupefacente. 3.7. E' all'iniziativa prodromica alla realizzazione dell'intera operazione, considerata nei suoi aspetti oggettivi, che deve darsi rilievo per stabilire i limiti della utilizzabilità delle informazioni probatorie rinvenienti dall'attività dell'agente infiltrato, non certo a singoli passaggi delle conversazioni, come invece pretenderebbero i ricorrenti, che riportano brani delle battute intercorse tra il, "F ed il IC, leggendovi, in virtù di una personale interpretazione, 11 l'esercizio, da parte del" SE nei riguardi del IC, di una pressione psicologica. 3.8. Deve osservarsi che sul tema della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'agente sotto copertura vertono anche il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Pasquale CA Cupo e quello proposto dall'avvocato Angelo Staniscia, entrambi in favore di LA LO. La questione proposta, per quanto impostata anche mediante riferimenti alla giurisprudenza della CEDU (citata a pag. 3 del ricorso dell'avvocato Staniscia), non pone argomenti diversi nella sostanza da quelli sopra affrontati, per cui i medesimi vanno rigettati per le medesime motivazioni espresse ai punti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7. 4. Anche il secondo motivo del ricorso proposto da TO IC va complessivamente rigettato. Vale anche in questo caso, la valutazione di non conformità al canone di ammissibilità del ricorso per cassazione, relativamente alla tecnica utilizzata, già indicata al punto 2.1. 5. Il motivo è certamente inammissibile anche laddove tende a criticare l'accertamento in fatto operato dai giudici del merito sulla ricostruzione degli eventi (ricerca della disponibilità della sostanza stupefacente da parte del AN attraverso l'opera di VL, accordo con i sudamericani, fotografie dell'aereo e delle confezioni di cocaina, individuazione degli aeroporti di partenza del carico e di arrivo, assegnazione al pilota di un fondo spese in acconto, etc..), ed infondato laddove afferma che l'accertamento si sarebbe basato solo sulle dichiarazioni dell'imputato. Infatti, il ricorrente dimentica che le fonti di prova captativa sono state ben più articolate, continuative e diversificate, quanto ad ambienti ed occasioni oggetto di esame, rispetto al mero apporto derivante dalla pur significativa condotta del IC. Tale ricchezza del quadro complessivo, che ha pienamente corroborato la fonte di prova in questione, rende del tutto ragionevole e logica la conclusione cui è giunta la Corte di appello. 6. In particolare, la Corte territoriale, nel trattare i motivi di appello proposti dal IC e dal VL e relativi alla affermazione di responsabilità penale, ha puntualizzato (pagg. 30 e 40) che l'accusa mossa in rubrica si riferiva ad una ipotesi di detenzione all'estero di un quantitativo ingente di sostanza stupefacente, quantitativo del quale gli imputati si erano fattivamente operati per organizzarne l'importazione in territorio italiano. Il compendio probatorio consentiva di ritenere, in punto di fatto, proprio la condotta addebitata agli imputati nel capo di imputazione. In particolare, oltre alla captazione del 2 aprile 2017- ove è il " SE che chiede conferma al IC della percentuale che avrebbe trattenuto sul quantitativo trasportato- la Corte di appello ha spiegato il proprio convincimento, sul ruolo del AN, riferendosi alla conversazione del 9 aprile 2017, nel corso della quale l'imputato riferisce al " SE, insistendo sul 12 punto, di disporre di persona con l'incarico di scaricare la merce, previa organizzazione e semplice chiamata. Tali dichiarazioni del IC vengono confrontate con la versione del" SE e da qui, nello svolgimento logico della sentenza impugnata, si snoda l'intera vicenda ed, in particolare, la necessità per il IC di cercare il confronto con i gruppi criminali italiani ai quali è destinato il carico ( si richiama la conversazione del 2 aprile 2017) organizzando vari appuntamenti, e contemporaneamente cercando il pilota, attraverso il "F, in grado di condurre un aereo a bordo del quale caricare lo stupefacente e disposto a venire in Italia per organizzare la trasvolata (conversazione del 19 aprile 2017). La sentenza ha poi ravvisato nella conversazione del 13 giugno 2017, intercorsa tra il " SE ed il responsabile del servizio undercover, la piena corrispondenza con quanto progettato dal D - Akik 4 t IC in ordine alla ci'eazione dell'incontro diretto con i gruppi criminali italiani ed il pilota e la più minuta organizzazione dell'operazione (si vedano i dettagli contenuti nelle pagine 32 - 35 e poi nelle pagine 40-46), dalle quali la sentenza ha tratto il convincimento della sussistenza della condotta contestata sia al IC che al VL. 7. La motivazione, oltre a non soffrire di alcuna incoerenza o anomalia logica, è completa e non inficiata dalla mancatagiustificaziong, peraltro neanche _ _ comptutamente spiegata;
della tesi antagonista offerta dall'imputato, secondo cui tutta tale attività sarebbe riferibile ad un mero tentativo di truffa ordito dal AN. Si tratta, all'evidenza, di una mera congettura, disancorata del tutto dalla particolare e continuata significatività dei dati informativi utilizzati dalla sentenza impugnata che, quindi, nulla avrebbe potuto aggiungere per smentire la versione dell'imputato. Infine, certamente non decisivo è il punto sollevato dal ricorrente in via meramente speculativa, sulla lacuna motivazionale che sarebbe derivata dalla assoluzione del LE, trattandosi di condotte ipotizzate come concorrenti ma certamente autonome tra di loro. 8. Possono richiamarsi le osservazioni di cui ai punti 5, 6 e 7, anche con riferimento al secondo motivo proposto dall'avvocato Staniscia ed al quarto proposto dall'avvocato CA Cupo, per l'imputato VL, che analogamente alla impostazione seguita dalla difesa del IC, denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al ragionamento sulla sussistenza storica dei fatti. Anche in questo caso, sul presupposto che si discute di cd. droga parlata, si formulano critiche non dirette a precisi passaggi ricostruttivi, ma generiche valutazioni di scarsa verosimiglianza della ricostruzione storica seguita dalla sentenza impugnata, basate su affermate prassi in uso negli ambienti dei narcotrafficanti o addirittura su censure alla diligenza della p.g., che avrebbe 13 dovuto operare sequestri all'interno dell'aeroporto di San Paolo in Brasile, con tempestività in territorio di Stato estero appartenente ad altro continente. 9. Il terzo motivo del ricorso proposto da TO IC è infondato. Allo stesso modo, ponendo la medesima questione, sono infondati il terzo, quinto ed il sesto motivo proposto dall'avvocato CA Cupo ed il terzo proposto dall'avvocato Staniscia, per conto di VL. La Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato consumato, e il tentativo dello stesso, in presenza di accertamento dell'accordo, tramite l'opera del VL in Brasile, sulla cessione della droga da parte del cartello sudamericano e sulla concreta disponibilità della stessa da parte del IC, richiamando gli orientamenti di legittimità cui ha aderito (pag.36). 10. In punto di diritto, la sentenza si è mostrata rispettosa della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, essendo consolidato il principio secondo cui (vd. oltre quelle richiamate dalla sentenza impugnata, Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Rv. 284984 - 01), in tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la "traditio", nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo. 11. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cessione, la vendita, l'acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull'oggetto (ed eventualmente sul prezzo: nella vendita e nell'acquisto) del negozio, non occorrendo l'effettiva consegna della sostanza (o l'effettivo pagamento del prezzo pattuito: nella vendita e nell'acquisto); in una tale ottica, costituendo la materiale traditio della droga una mera conseguenza del già intervenuto accordo, la cui concretizzazione vale solo a dare esaustiva e definitiva contezza, anche sul piano probatorio, della concordata attività criminosa e dei soggetti che l'hanno posta in essere (Sez. 4, 29 maggio 2001, Tomassini, non massimata;
Sez. I, 22 novembre 2000, Bilotti, Rv. 217843; Sez. 6, 16 marzo 1998, Casà, non massimata). 12. In seguito, tale principio è stato ribadito e precisato, affermandosi che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti;
la mancata disponibilità da parte del venditore al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, se è in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta 14 dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, senza che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 cod. peri. (Sez.
4. n.14275 del 2023; Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsane, Rv. 205646). Nel caso di specie, è stato accertato in fatto, con motivaziong per quanto si è detto/ non censurabile in questa sede, che il IC, con la collaborazione del VL, aveva in effetti ottenuto la disponibilità dello stupefacente e stava organizzando il suo trasporto in Italia. 13. Anche l'ultimo motivo del ricorso proposto dai difensori di TO t NI --Ci Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, con ciò non motivando in ordine alle circostanze addotte e relative alla vetustà dei fatti per i quali è processo, al ridimensionamento della tesi accusatoria derivante dall'assoluzione per il reato associativo, al continuo rinvio dell'operazione edL procrastinarsi della stessa, oltre al fatto che nessun quantitativo di droga era passato per il territorio nazionale. 14. Nessuna carenza motivazionale è addebitabile alla sentenza impugnata sul punto. La Corte di cassazione (vd. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284096 - 01) ha affermato, in via di principio, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche perché insussistenti, in positivo, le condizioni per il loro riconoscimento a fronte della personalità dell'imputato, gravato da vari precedenti penali e ristretto in carcere per una pluralità di titoli custodiali dipendenti dalla commissione di gravi reati per i quali ha subito pesanti condanne, anche in sede di appello, nonché alla gravità dei fatti oggetto di giudizio nei quali ha dato prova di contatti tali da poter disporre di quantità ingenti di sostanze stupefacenti provenienti dai cartelli sudamericani. 15. È inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di LA VL da parte dell'avvocato CA Cupo. Si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Maggiore RT nel corso dell'udienza del 17 novembre 2020, segnatamente laddove lo stesso ha riferito sull'operato dell'agente sotto copertura, su quanto da questi dopo ogni incontro riferito a coloro che dirigevano le operazioni (al momento del cd. briefing), con particolare riferimento alla pagina 72 del verbale, nel punto in cui il P.M. aveva chiesto se nel corso del < < briefing lo VI vi ha riferito se IC gli ha fatto vedere qualcosa sul cellulare>>. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe di informazione utilizzata dal giudice per avvalorare la tesi dell'individuazione reale dell'aereo, ma 15 in realtà inutilizzabile, perché assunta pur essendo stata chiesta e rigettata la richiesta di assumere come teste lo VI. 16. Il motivo non spiega perché l'informazione probatoria costituita dalla visione, sullo schermo del telefonino dello VI, di un aereo costituisca aspetto decisivo della decisione e per questo il motivo è privo di specificità, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (S. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). 17. Sono infondati i motivi proposti dai difensori del LO, il settimo del ricorso proposto dall'avvocato CA Cupo ed il quarto dell'avvocato Staniscia, con i quali si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Ancora una volta, i motivi tentano un sovvertimento, non consentito in sede di legittimità, dell'accertamento in fatto operato dai giudici del merito. Lo stesso ricorrente ricorda che la sentenza aveva ritenuto che fosse stato lo stesso LO ad affermare che « la sostanza stupefacente era già pronta;
si trattava di 600 kg di cocaina e, volendo, potevano diventare kg. 1.200/1.300>>, alla pagina 46 della sentenza impugnata. Dunque, la sentenza ha compiuto un accertamento esplicito e non ha commesso errori in diritto, posto che, quanto alla configurabilità dell'art. 80 d.p.r. n. 309/1990 in ipotesi di droga parlata, (Sez. 4 -, n. 21377 del 09/07/2020 Rv. 279512 - 01) in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore. Il motivo non mette idoneamente in discussione che la quantità contestata raggiunga la soglia minima, se non in modo generico, ma piuttosto continua a negare valore al concreto accertamento del fatto. 18. Va ritenuto inammissibile perché estraneo al giudizio di legittimità anche il sesto motivo proposto dall'avvocato Staniscia per il VL. Ci si lamenta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, con ciò non motivando in ordine alle ìlr/L 16 circostanze addotte e relative alla buona condotta tenuta per tutto il lungo periodo custodiale ed alla lontananza nel tempo dei precedenti penali. 19. La sentenza impugnata ha motivato il diniego in riferimento alla personalità dell'imputato, gravato da due precedenti penali, nonché alla gravità dei fatti che qui si giudicano, nei quali aveva dato prova di gestire in prima persona i contatti con i cartelli sudamericani, recandosi in Sud America e concordando le modalità per il trasporto aereo di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Si tratta di motivazione adeguata e completa, fondata su valutazioni in positivo. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 - 01). 20. Da ultimo, vanno rigettati i motivi, quinto, per l'avvocato Staniscia, ed ottavo per l'avvocato CA Cupo, proposti per VL in ragione della riconosciuta recidiva reiterata. Ci si duole del fatto che al momento della pronuncia non era stata già contestata, per i precedenti reati commessi, la recidiva semplice e ciò avrebbe comportato la violazione della disposizione ed un vizio di motivazione nella determinazione della pena. 21. La Corte territoriale ha ritenuto che la recidiva reiterata fosse stata correttamente contestata, ai fini del trattamento sanzionatorio e dell'ulteriore aumento di pena, dovendosi apprezzare l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere dell'imputato, in considerazione dei precedenti penali a suo carico. Il certificato penale dell'imputato annoverava quattro iscrizioni relative a fatti commessi nel 2004, 2013, 2006/2007 e 2007/2008, per cui la condotta oggetto di attuale giudizio rivelava in via sintomatica una accresciuta pericolosità sociale dell'imputato denotante un atteggiamento di indifferenza verso la legge penale, insensibilità rispetto al valore deterrente della pena di coerente con il ruolo di soggetto collocato tra i vertici del crimine. 22. Il motivo d'appello, con il quale si era dedotta l'inapplicabilità della recidiva reiterata perché nelle condanne precedenti non avrebbe potuto applicarsi la recidiva semplice o aggravata (primi tre commi dell'art. 99 cod.pen), è stato disatteso in applicazione del principio espresso da S.U. n. 32318 del 2023 ed in virtù del fatto che nella sentenza di condanna per il furto commesso nel 2013, l'imputato aveva già subito due condanne irrevocabili ( una per ricettazione, il 19 novembre 2007, e l'altra per usura, il 15 gennaio 2010) ed al momento dei fatti in esame (2017 e 2018. il VL aveva subito due condanne passate in giudicato, 17 mentre le due ulteriori erano intervenute il 5 ottobre 2019 (furto) ed il 28 marzo 2023 (usura). 23. I motivi dunque non propongono errori nell'applicazione del principio espresso dalle citate S.U., la quale ha affermato il principio secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. 24. In definitivi i ricorsi vanno rigettati e gli imputati vanno condannati alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 aprile 2024.