Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S01875 02 IN NO DEL POPOLO ITALIANO Oggetto CONTRATIO SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente- R.G.N. 15870/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere 18528/99 4622Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Cron. - Rep. 507 CIOFFI - Rel. Consigliere Dott. Carlo - - Consigliere- Ud. 07/11/01Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copi SOLE dal Sig. sul ricorso proposto da: ISS per diritti 1-1 FEB. 2002 LE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLIERE A MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ANDREOZZI, che lo difende unitamente all'avvocato 13000 CELLERIA GUIDO BONOMO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DG728756 LUDWIG DE VED. BARGATTA, BARCATTA GIANCARLO;
intimati e sul 2° ricorso n 18528/99 proposto da: DE VED.BARGATTA, DEPAOLI LUDWIG, LUDWIG GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA2001 BARCATTA 1468 VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio • -1- dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato KARL SCHWIENBACHER, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
LE GI;
intimato avverso la sentenza n. 147/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 26/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Guido BONOMO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
Emanuele OG, per delega udito l'Avvocato L.MANZI, depositato in udienza, dell'Avvocato difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che previa riunione ex art.335 cpc ha concluso per il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo, l'accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo del ricorso -2- principale, il l'accoglimento incidentale. rigetto del primo e del terzo motivo, motivo del ricorso del secondo -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 20 febbraio 1992 HI LU e AN EN stipula- rono un contratto preliminare con il quale la prima promise di vendere al se- condo, che promise di acquistare, l'edificio sito in Bolzano, tavolarmente individuato, al prezzo di 480 milioni. AN EN versò, nella circostanza, 30 milioni a titolo di caparra confirmatoria. Gli stipulanti pattuirono in particolare che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato, a richiesta di AN EN, dopo il rilascio di "concessione edilizia per un nuovo progetto o di ricostruzione totale o di ristrutturazione, elaborato e presentato da un tecnico di fiducia del promit- tente acquirente per una cubatura non inferiore ai 1700 metri fuori terra"; che era "data facoltà al promittente acquirente di risolvere la ...promessa di vendita, senza che la promittente venditrice possa avanzare alcuna prete- sa o richiedere alcun danno qualora venga accertato che lo sfruttamento edilizio dell'edificio oggetto del contratto preliminare dovesse essere infe- riore a 1700 metri cubi fuori terra"; che "in tale ipotesi la promittente ven- ditrice avrebbe restituito l'importo della caparra acconto ricevuto senza corresponsione di interessi od altre somme a qualsiasi titolo"; e ribadirono: “La presente promessa di vendita è pertanto espressamente sottoposta alla condizione sospensiva della edificabilità-ristrutturazione dell'edificio", nei termini innanzi indicati. Allegando la stipulazione di tale contratto, AN EN inter- venne ai sensi dell'art. 105 comma 1° cod. proc. civ. in un processo avente ad oggetto il menzionato immobile instaurato da un terzo
contro
HI LU e suo figlio NC RA, al quale la madre l'aveva donato;
af- fermò che non era stata rilasciata la concessione edilizia nei termini previsti dal contratto preliminare, e chiese la risoluzione dell'anzidetto contratto preliminare, per inadempimento di HI LU, nonché il risarci- mento dei danni, che affermò di aver subito per un ammontare di 700 milio- ni, ovvero in subordine la restituzione della caparra;
chiese inoltre che la donazione a favore di suo figlio fosse dichiarata inefficace nei suoi confron- ti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., perché stipulata in pregiudizio delle sue ragioni creditizie. Il Tribunale rigettò la domanda di risoluzione del contratto pre- liminare, osservando che non si era verificato l'evento che ne condizionava sospensivamente l'efficacia, ossia che non era stata rilasciata la concessione edilizia di cui innanzi si è detto;
condannò peraltro HI LU a re- stituire la caparra (più esattamente quanto di essa non aveva ancora reso), con gli interessi, ed accolse l'azione revocatoria. AN EN propose appello, e censurò il rigetto della sua azione di risoluzione per inadempimento, affermando la natura unilaterale della condizione sospensiva apposta al contratto preliminare, che sostenne essere stata stipulata nell'esclusivo suo interesse. La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello, perché, esaminato ed interpretato il contratto preliminare per cui è causa, ha ritenuto che nulla consente di affermare la natura unilaterale dell'anzidetta condizione sospen- anche a AN EN di recedere dal contratto. в siva, sol perché la mancata verificazione dell'evento considerato consente 2 La Corte d'appello di Trento ha inoltre dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda di cancellazione dell'annotazione della lite nei registri immobiliari proposta dagli appellati, e parimenti inammissibile, per- ché tardiva (in quanto proposta per la prima volta in sede di discussione), l'impugnazione di questi ultimi della sentenza impugnata per ciò che attiene all'accoglimento dell'azione revocatoria di cui si è detto. AN EN ha chiesto la cassazione di tale sentenza, formu- lando due censure. HI LU e NC RA hanno resistito con con- troricorso, ed hanno chiesto anch'essi, con ricorso incidentale, la cassazione della sentenza della Corte di Trento, per tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti con- tro la stessa sentenza, e vanno quindi riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo motivo del suo ricorso AN EN censura la sentenza impugnata per aver rigettato il suo appello con il quale aveva ri- proposto la sua azione di risoluzione del contratto preliminare di cui si è detto in narrativa per l'inadempimento di HI LU, e la conse- guente azione risarcitoria. Il ricorrente critica sotto tre diversi profili l'interpretazione che i giudici di merito hanno dato del contratto preliminare, allegando violazioni delle norme che la disciplinano e vizi di motivazione. Tutte le sue critiche sono comunque finalizzate, per un verso, a dimostrare l'erroneità del rigetto 3 della sua azione di inadempimento, per altro verso, l'erroneità della decisio- ne di considerare risolto il contratto, per il mancato avveramento della con- dizione. Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello non ha affatto affermato che il contratto pre- liminare stipulato da AN EN e da HI LU si è risolto, ma solo che la condizione sospensiva apposta ad esso non è unilaterale, e dun- que che, non essendosi verificato l'evento considerato (ossia, non essendo stata rilasciata la concessione edilizia nei termini contrattualmente stabiliti), le obbligazioni che con esso hanno assunto entrambi gli stipulanti non sono efficaci, e non è possibilità considerare HI LU inadempiente. La Corte ha poi dato adeguato conto delle ragioni per cui ha escluso la unilateralità della anzidetta clausola condizionale, ed essendo stata tale esclusione il risultato di una interpretazione alla quale il ricorrente si è limitato a contrapporne una diversa, senza specificare il modo in cui sa- rebbero stati violati i canoni ermeneutici dei quali denunzia la violazione. Con il secondo motivo del suo ricorso AN EN afferma che con il suo appello aveva censurato la sentenza di primo grado per ciò che attiene al modo con cui erano stati calcolati gli interessi sulla caparra di cui era stata disposta la restituzione, e denunzia al riguardo omessa pronun- zia, e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Anche questo secondo motivo del ricorso di AN EN è inammissibile. Nelle conclusioni rassegnate in appello, trascritte sia nella sen- tenza impugnata, sia nel ricorso, diversamente da quelle rassegnate in primo grado, AN EN non ha menzionato neppure la caparra, e tanto meno gli interessi sulla stessa, ma si è limitato a ribadire la sua domanda di risolu- zione per inadempimento, di cui appena innanzi si è detto, e la conseguente domanda risarcitoria. Con il primo motivo del loro ricorso incidentale HI LU e NC RA censurano l'impugnata sentenza per aver di- chiarato inammissibile, perché formulato soltanto con la comparsa conclu- sionale depositata a conclusione del secondo grado di giudizio, il motivo di appello con cui avevano impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui era stata accolta l'azione revocatoria esperita da AN EN. I ricorrenti osservano che con tale censura essi avevano eccepito la non integrità del contraddittorio, relativamente a tale azione, e quindi che la nullità denunziata avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio. La censura è infondata. Il giudice può dichiarare senza sollecitazione delle parti una nullità rilevabile di ufficio, di carattere sostanziale o processuale, soltanto se essa è relativa alla materia del contendere, ossia se la dichiarazione della nullità incide sulla soluzione delle questioni che sono state sottoposte al suo esame (Cassazione civile sez. II, 28 aprile 1993, n. 5003). Nel caso di specie la pronunzia del Tribunale di accoglimento dell'azione revocatoria esperita da AN EN non è stata impugnata con l'appello, e non costituiva dunque materia del giudizio di secondo gra- do;
la Corte d'appello di Trento non poteva rilevare d'ufficio la nullità tar- divamente denunziata da HI LU (nel giudizio di appello Gian- 4 5 AR RA è stato contumace), anche perché la mancata e tempestiva im- pugnazione aveva determinato sul punto la formazione del giudicato. Con il secondo motivo del loro ricorso incidentale HI LU e NC RA censurano la sentenza impugnata per aver rite- nuta nuova, e quindi inammissibile in appello, la loro domanda di cancella- zione dell'annotazione di lite nel registro immobiliare. Sostengono che a termini dell'art. 65 della legge tavolare (Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) la cancellazione detta consegue automaticamente alla sentenza di ri- getto della domanda annotata, e dunque non ha determinato un'ampliamento della materia del contendere. La censura è inammissibile, perché i ricorrenti non hanno inte- resse alla pronunzia che hanno richiesto al giudice dell'appello. L'art. 65 della legge tavolare stabilisce che se l'azione annotata "viene respinta con sentenza passata in giudicato, ... l'annotazione della liti- giosità deve essere cancellata a domanda della controparte". Per ottenere dunque la cancellazione dell'annotazione non è ne- cessaria una espressa pronunzia giudiziale che l'autorizza: sarà sufficiente domandarla allegando la sentenza di rigetto della domanda. Con il terzo motivo del loro ricorso incidentale HI LU e NC RA rilevano che la sentenza impugnata ha, in moti- vazione, affermato che “le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno posti a carico di parte soccombente"; ma poi, nel dispositivo, si è limitata a liqui- dare soltanto quelle del giudizio di secondo grado. Denunziano pertanto violazione degli art. 90 e 91 cod. proc. civ.. La censura è inammissibile. 6 La Corte d'appello di Trento si è limitata a rigettare l'appello proposto da AN EN contro la sentenza del Tribunale, che ha con- fermato, come si legge nel dispositivo, “in ogni suo punto". L'ha dunque confermata anche per la parte relativa al governo delle spese del giudizio di primo grado, e alla liquidazione delle stesse;
né d'altro canto poteva disporre in modo diverso, non avendo modificato nulla della sentenza impugnata. Sembra giusto compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 7 novembre 2001 Il presidente (Rafaele Corona) лепти L'estensore (Carlo Cioffi) 108T 129.11 ३०.९९IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania TOT. 160,10 22 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 FEB. 2002 002 R T 2 Roma X 0 E 0 IL CANCELLIERE 81 A 2 LLE E L L L 1 Francesco Catania E .0 a D t 2 e . A L d I 2 A in Z R N B o E E t 4 S a G r 3 t O is Y 5 g N e 44 7