Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2010, n. 38619
CASS
Sentenza 14 ottobre 2010

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Il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10 ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste. (In motivazione la Corte ha precisato che, allo stato, è necessario che l'omissione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, giusta quanto disposto dall'art. 6, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405).

Commentari3

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  • 2Omesso versamento IVA, reato, retroattività, sanzione amministrativaAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2010, n. 38619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38619
Data del deposito : 14 ottobre 2010

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