Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
Non può ritenersi assorbito nel delitto di riciclaggio il delitto di falso per soppressione della targa e della carta di circolazione di un'autovettura (art. 490 cod.pen.), perché il fatto costituente tale reato non è contemplato tra gli estremi del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., giacché ai fini della configurazione del reato complesso (art. 84 cod. pen.) è, necessario che una norma di legge operi la fusione in unica figura criminosa di fatti costituenti reati autonomi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2003, n. 47684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47684 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Pietro Antonio SIRENA Presidente
1. Dott. Diana LAUDATI Consigliere
2. Dott. Nicola BOTTALICO Consigliere
3. Dott. Franco FIANDANESE Consigliere
4. Dott. Alberto MACCHIA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI PP;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4 novembre 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Bottalico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 8 ottobre 2001 il Tribunale di Como dichiarava TI PP responsabile, in concorso con RO IV e RO RE - giudicati separatamente con applicazione della pena concordata - dei reati di riciclaggio di due autovetture (art.648 bis c.p.), di ricettazione delle stesse autovetture (art. 648 c.p.) e di soppressione delle relative targhe e carte di circolazione (art. 490 c.p. in relazione agli artt. 477 e 472 c.p.) e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione e L.
4.200.000 di multa, nonché alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
In riforma della suindicata sentenza, appellata dal TI, la Corte di Appello di Milano con sentenza in data 4 novembre 2002, ritenuto l'assorbimento dei delitti di ricettazione nei corrispondenti delitti di riciclaggio e concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta ad anni tre e mesi uno di reclusione ed ? 988 di multa, revocava la pena accessoria e confermava nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di Milano, proponeva ricorso per cassazione il difensore del TI con tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto "vizio della motivazione per travisamento dei fatti", assumendo che le circostanze dedotte dalla Corte di Appello a fondamento della responsabilità dell'imputato, lungi dal costituire un indizio di responsabilità, costituivano una sicura prova della buona fede nella vicenda, atteso che solo una persona di buona fede avrebbe intestato a sè una autovettura incidentata e sostenuto dei costi non indifferenti per farla riparare presso un'autofficina e pertanto, pur seguendo le premesse del giudice di appello, non si poteva ragionevolmente escludere che l'imputato fosse ignaro di quanto accadesse presso l'officina dei RO al momento delle riparazioni.
Il motivo è inammissibile.
Invero il ricorrente prospettava una valutazione degli elementi processuali in contrapposizione alla valutazione operata dal giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato "Violazione ed erronea applicazione di legge processuale - vizio della motivazione (diverso profilo)". Lamentando la mancanza di motivazione sulla chiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame dei coimputati RO.
Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte di merito ha enunciato a pag. dieci della sentenza impugnata le ragioni del rigetto della richiesta relativa all'esame dei coimputati RO.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato "violazione ed erronea applicazione di legge penale sostanziale", sostenendo che doveva ritenersi sussistere l'assorbimento del contestato reato di falso con quello di riciclaggio poiché il reato di falso per soppressione occultamento delle targhe e dei documenti di legittimazione era un elemento costitutivo del reato di riciclaggio, atteso che mancando siffatta condotta non potrebbe configurarsi il reato di riciclaggio.
Il motivo è infondato.
Invero l'art. 84 cod. pen. dispone che non si applicano le norme relative al concorso di reati "quando la legge considera come elemento costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato". Pertanto per configurare il reato complesso è necessario che una norma di legge operi la fusione in un'unica figura criminosa di fatti costituenti reati autonomi.
Ora, integra gli estremi del delitto di riciclaggio previsto dall'art. 648 vis c.p. il fatto di chi "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Dall'esame di tale disposizione emerge che in esso non è contemplato il fatto della soppressione, distruzione e occultamento di conti veri previsto come reato dall'art. 490 c.p., prevedendo soltanto - per quanto rilevi nel presente processo - genericamente il compimento di altre operazioni in modo da ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa di un bene. Ne discende che non può ritenersi assorbito nel reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. il delitto di falso per soppressione della targa e della carta di circolazione di cui all'art. 490 c.p. perché il fatto costituente tale reato non è contemplato tra gli estremi del suindicato reato di riciclaggio. Pertanto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente - a norma dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 2003.