CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17502 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili ON ER e SE ER, avv. ON Porcelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili CA NE ER e EL CO, avv. Marcella Vangeli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Salvatore Sorbilli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 luglio 2021 il Tribunale di Vibo Valentia, in rito abbreviato, ha condannato LA IT alla pena di 8 anni e 2 mesi di reclusione Penale Sent. Sez. 1 Num. 17502 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/02/2023 e 12.000 euro di multa per i reati degli artt. 113, 586, 589 cod. pen. per aver, in cooperazione colposa con QU OL, cagionato la morte di CE ER, che veniva colpito da un colpo di fucile partito accidentalmente nel corso di una lite con reciproche minacce tra IT ed OL, nonché per il reato degli artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 e 23 I. 18 aprile 1975, n. 110, aggravato dall'art. 61, n. 2, cod. pen., per aver portato in luogo pubblico il fucile privo di matricola utilizzato durante la lite, per il reato dell'art. 648 cod. pen.. per la ricettazione della stessa arma, per il reato dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di 163,5 grammi di hascisc, e dell'art. 697 cod. pen. per la detenzione di cartucce di arma da fuoco. I fatti sono stati commessi il 10 aprile 2020. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in particolare previo assorbimento del reato degli artt. 2, 4, e 7 I. n. 895 del 1967 in quello dell'art. 23 I. n. 110 del 1975, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in 6 anni e 2 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa e confermato per il resto la sentenza di primo grado. In particolare, secondo l'accertamento dei giudici del merito, nel corso di una lite tra QU OL e LA IT per un debito per un acquisto di stupefacente rimasto non pagato, IT si recò in casa per prendere un fucile, tornò a cercare OL, ebbe una colluttazione con lui, nel corso della quale dall'arma partì un colpo che colpì CE ER, cugino di IT e persona estranea alla lite ma presente sul posto, e lo uccise. Gli accertamenti di polizia successivi alla commissione del reato, ed in particolare la perquisizione in danno di IT consentì di accertare gli ulteriori reati di detenzione di stupefacente e munizioni per cui lo stesso è stato condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio, in quanto la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da NI OL il 8 aprile 2020, perché da tale verbale si comprenderebbe che è stato QU OL a minacciare IT, e che quest'ultimo non ha posto in essere alcuna minaccia o lesione. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di responsabilità dell'imputato per l'aggravante dell'art. 61, n. 2, cod. pen., in quanto l'aggravante teleologica è stata imputata al ricorrente in quanto la detenzione dell'arma sarebbe stata finalizzata a 2 .aah commettere i reati di minacce e lesioni ad OL da cui è derivata sul piano causale la morte di ER, ma la eventuale caduta per effetto del primo motivo di ricorso, della responsabilità per le minacce e lesioni comporterebbe anche il venir meno dell'aggravante. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Maria Francesca Loy, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore delle parti civili ON ER e SE ER, avv. ON Porcelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore delle parti civili CA NE ER e EL CO, avv. Marcella Vangeli, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore dell'imputato, avv. Salvatore Sorbilli, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 586 cod. pen., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da NI OL il 8 aprile 2020, perché da tale verbale si comprenderebbe che è stato QU OL a minacciare IT, e che quest'ultimo non ha posto in essere alcuna minaccia o lesione. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con l'intero percorso argomentativo della sentenza impugnata in cui il giudice ha evidenziato che è stato IT a portare l'arma sul luogo in cui è avvenuto l'omicidio ed ad imbracciarla. Nel percorso logico della sentenza impugnata, infatti, il dolo del reato base di minaccia, su cui si fonda poi l'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 586 cod. pen., è ricavato da plurimi elementi del fatto (la circostanza che sin dall'uscita dall'abitazione degli OL il IT non solo si è diretto verso l'abitazione della nonna dove custodiva il fucile ma anche chiamato più volte al telefono OL;
la circostanza che la prosecuzione della lite in forma telefonica è avvenuta su impulso di IT, e non di OL;
la circostanza che, ottenuto un k 3 nuovo confronto con OL, IT si è presentato armato con la precisa volontà di minacciarlo o ferirlo) su cui il motivo di ricorso non si sofferma La stessa circostanza su cui è impostato il motivo di ricorso, ovvero che NI OL ha riferito della frase pronunciata al telefono da QU OL che avrebbe rivolto a IT la espressione "se non mi spari tu ti sparo io", fa parte del percorso logico della sentenza impugnata, che ha ritenuto in modo non illogico che una tale frase in risposta (NI OL poteva sentire ciò che diceva al telefono QU OL, ma non ciò che diceva all'altro capo IT) presupponga logicamente la previa minaccia di IT di utilizzare l'arma con cui si è poi presentato all'appuntamento. Sotto questo profilo l'ulteriore circostanza evidenziata in ricorso, ovvero che, secondo NI OL, QU OL avrebbe anche pronunciato al telefono la frase "dove sei che ti vengo a trovare", e che, a giudizio del ricorrente, la sentenza ha ingiustamente trascurato perché spiegherebbe il motivo, puramente difensivo, per cui IT si è presentato all'appuntamento armato, non è comunque sufficiente a disarticolare il percorso logico della sentenza impugnata, perché non si confronta con gli argomenti riportati in sentenza dei plurimi tentativi effettuati da IT di ricerca del contatto con l'antagonista. In definitiva, il motivo è manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è assorbito, perché esso non è sviluppato in modo autonomo, ma, per stessa ammissione del ricorrente, dipende dall'accoglimento dal primo, perché fa derivare dalla mancanza di prova delle minacce l'insussistenza della responsabilità dell'imputato per l'aggravante dell'art. 61, n. 2, cod. pen., atteso che l'aggravante teleologica è stata imputata al ricorrente in quanto la detenzione dell'arma è stata ritenuta finalizzata a commettere i reati di minacce e lesioni ad OL da cui è derivata sul piano causale la morte di ER. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. 4. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili CO IA e ER CA NE nonché, con diverso difensore, ER ON e ER SE. In ossequio al principio della soccombenza, l'imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CO IA e ER CA NE, difese dall'avv. Marcella Vangeli, che liquida in complessivi euro 4.800, oltre accessori di legge, nonché ER ON e ER SE, difesi dall'avv. ON Porcelli, che liquida in complessivi euro 4.800, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili ON ER e SE ER, avv. ON Porcelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili CA NE ER e EL CO, avv. Marcella Vangeli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Salvatore Sorbilli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 luglio 2021 il Tribunale di Vibo Valentia, in rito abbreviato, ha condannato LA IT alla pena di 8 anni e 2 mesi di reclusione Penale Sent. Sez. 1 Num. 17502 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/02/2023 e 12.000 euro di multa per i reati degli artt. 113, 586, 589 cod. pen. per aver, in cooperazione colposa con QU OL, cagionato la morte di CE ER, che veniva colpito da un colpo di fucile partito accidentalmente nel corso di una lite con reciproche minacce tra IT ed OL, nonché per il reato degli artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 e 23 I. 18 aprile 1975, n. 110, aggravato dall'art. 61, n. 2, cod. pen., per aver portato in luogo pubblico il fucile privo di matricola utilizzato durante la lite, per il reato dell'art. 648 cod. pen.. per la ricettazione della stessa arma, per il reato dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di 163,5 grammi di hascisc, e dell'art. 697 cod. pen. per la detenzione di cartucce di arma da fuoco. I fatti sono stati commessi il 10 aprile 2020. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in particolare previo assorbimento del reato degli artt. 2, 4, e 7 I. n. 895 del 1967 in quello dell'art. 23 I. n. 110 del 1975, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in 6 anni e 2 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa e confermato per il resto la sentenza di primo grado. In particolare, secondo l'accertamento dei giudici del merito, nel corso di una lite tra QU OL e LA IT per un debito per un acquisto di stupefacente rimasto non pagato, IT si recò in casa per prendere un fucile, tornò a cercare OL, ebbe una colluttazione con lui, nel corso della quale dall'arma partì un colpo che colpì CE ER, cugino di IT e persona estranea alla lite ma presente sul posto, e lo uccise. Gli accertamenti di polizia successivi alla commissione del reato, ed in particolare la perquisizione in danno di IT consentì di accertare gli ulteriori reati di detenzione di stupefacente e munizioni per cui lo stesso è stato condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio, in quanto la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da NI OL il 8 aprile 2020, perché da tale verbale si comprenderebbe che è stato QU OL a minacciare IT, e che quest'ultimo non ha posto in essere alcuna minaccia o lesione. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di responsabilità dell'imputato per l'aggravante dell'art. 61, n. 2, cod. pen., in quanto l'aggravante teleologica è stata imputata al ricorrente in quanto la detenzione dell'arma sarebbe stata finalizzata a 2 .aah commettere i reati di minacce e lesioni ad OL da cui è derivata sul piano causale la morte di ER, ma la eventuale caduta per effetto del primo motivo di ricorso, della responsabilità per le minacce e lesioni comporterebbe anche il venir meno dell'aggravante. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Maria Francesca Loy, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore delle parti civili ON ER e SE ER, avv. ON Porcelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore delle parti civili CA NE ER e EL CO, avv. Marcella Vangeli, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore dell'imputato, avv. Salvatore Sorbilli, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 586 cod. pen., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da NI OL il 8 aprile 2020, perché da tale verbale si comprenderebbe che è stato QU OL a minacciare IT, e che quest'ultimo non ha posto in essere alcuna minaccia o lesione. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con l'intero percorso argomentativo della sentenza impugnata in cui il giudice ha evidenziato che è stato IT a portare l'arma sul luogo in cui è avvenuto l'omicidio ed ad imbracciarla. Nel percorso logico della sentenza impugnata, infatti, il dolo del reato base di minaccia, su cui si fonda poi l'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 586 cod. pen., è ricavato da plurimi elementi del fatto (la circostanza che sin dall'uscita dall'abitazione degli OL il IT non solo si è diretto verso l'abitazione della nonna dove custodiva il fucile ma anche chiamato più volte al telefono OL;
la circostanza che la prosecuzione della lite in forma telefonica è avvenuta su impulso di IT, e non di OL;
la circostanza che, ottenuto un k 3 nuovo confronto con OL, IT si è presentato armato con la precisa volontà di minacciarlo o ferirlo) su cui il motivo di ricorso non si sofferma La stessa circostanza su cui è impostato il motivo di ricorso, ovvero che NI OL ha riferito della frase pronunciata al telefono da QU OL che avrebbe rivolto a IT la espressione "se non mi spari tu ti sparo io", fa parte del percorso logico della sentenza impugnata, che ha ritenuto in modo non illogico che una tale frase in risposta (NI OL poteva sentire ciò che diceva al telefono QU OL, ma non ciò che diceva all'altro capo IT) presupponga logicamente la previa minaccia di IT di utilizzare l'arma con cui si è poi presentato all'appuntamento. Sotto questo profilo l'ulteriore circostanza evidenziata in ricorso, ovvero che, secondo NI OL, QU OL avrebbe anche pronunciato al telefono la frase "dove sei che ti vengo a trovare", e che, a giudizio del ricorrente, la sentenza ha ingiustamente trascurato perché spiegherebbe il motivo, puramente difensivo, per cui IT si è presentato all'appuntamento armato, non è comunque sufficiente a disarticolare il percorso logico della sentenza impugnata, perché non si confronta con gli argomenti riportati in sentenza dei plurimi tentativi effettuati da IT di ricerca del contatto con l'antagonista. In definitiva, il motivo è manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è assorbito, perché esso non è sviluppato in modo autonomo, ma, per stessa ammissione del ricorrente, dipende dall'accoglimento dal primo, perché fa derivare dalla mancanza di prova delle minacce l'insussistenza della responsabilità dell'imputato per l'aggravante dell'art. 61, n. 2, cod. pen., atteso che l'aggravante teleologica è stata imputata al ricorrente in quanto la detenzione dell'arma è stata ritenuta finalizzata a commettere i reati di minacce e lesioni ad OL da cui è derivata sul piano causale la morte di ER. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. 4. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili CO IA e ER CA NE nonché, con diverso difensore, ER ON e ER SE. In ossequio al principio della soccombenza, l'imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CO IA e ER CA NE, difese dall'avv. Marcella Vangeli, che liquida in complessivi euro 4.800, oltre accessori di legge, nonché ER ON e ER SE, difesi dall'avv. ON Porcelli, che liquida in complessivi euro 4.800, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.