CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25126 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di HI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 16/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza ma nessuno è comparso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Vincenzo Ferrigno difensore di Di HI AN con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16/12/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia in data 7/4/2021 che aveva l'odierno ricorrente per una serie di estorsioni poste in essere in concorso con LI BI, in danno di diverse persone offese, ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25126 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 07/03/2023 ridotto la pena a lui inflitta, in ragione della complessiva valutazione della sua condotta e del giudizio positivo, espresso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'esercizio delle sue mansioni di egente della polizia penitenziaria. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato Di HI AN il quale non contesta il fatto storico e cioè di essersi recato con LI BI, presso RV CI intimorendola con minaccia di gravi conseguenze giudiziarie dovute al suo pregresso comportamento e cioè per il fatto di aver trafugato una collana alla moglie di LI, facendosi consegnare la somma di euro 4.500,00 ; nel farsi trovare fuori dalla banca con la divisa penitenziaria, con la pistola e nel minacciare MA VA di conseguenze fisiche, se non avesse consegnato la somma di euro 500,00 facendosi consegnare detta somma e ancora nel minacciare AR CI di conseguenze giudiziarie per il fatto non avere annotato l'acquisto della collana provento di furto, facendosi consegnare la somma di euro 4.500,00, e successivamente l'ulteriore somma di euro 500,00, ma deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il giudice di merito fondato il giudizio di responsabilità sulle sole dichiarazioni delle persone offese e cioè di soggetti interessati ad accusare l'imputato (e LI) in quanto essi stessi autori del furto della collana e della ricettazione. Invero, secondo la prospettazione difensiva, Di HI sarebbe rimasto estraneo alla vicenda estorsiva essendosi limitato a spalleggiare LI la cui pretesa egli riteneva fosse legittima e quindi, in presenza di tale elemento soggettivo, la sua condotta andava qualificata, al più, come violenza privata, non avendo agito, in concorso, per il perseguimento di un profitto ingiusto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi che reiterano le doglianze avanzate in grado di appello ed è, pertanto, inammissibile . Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Rv. 243838;Sez.2, n.42046 del 17/7/2019, Rv. 277710). 2 Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come le volontà di LI, come quella di Di HI, fosse volta a locupletare un profitto ingiusto e cioè una somma denaro di gran lunga superiore al valore della collana oggetto del furto, posto che secondo quanto riferito dalle pp.00 ( MA e AR) in un primo momento vennero richiesti 4.500,00 euro ma le successive richieste estorsive portarono le persone offese a corrispondere la somma complessiva di euro 10.000,00 (pag. 14 della sentenza impugnata). La Corte ha specificamente affrontato il tema della partecipazione del ricorrente alla vicenda estorsiva ricordando, attraverso le parole della p.o. RV, le gravi minacce da lei subite per mano dell'imputato Di HI, il comportamento intimidatorio da lui posto in essere nei confronti di MA e AR (pag. 15 e 16 della sentenza) ed ha escluso che il ricorrente sconoscesse il valore della collana. Ha osservato la Corte d'appello che se l'imputato non fosse stato a conoscenza del valore della collana non poteva nemmeno sapere se le somme richieste corrispondessero ad una pretesa giusta se invece conosceva, per averglielo riferito LI il valore della collana pari a 5.000,00 euro, va da sé che egli, avendo ottenuto una somma notevolmente superiore, era ben consapevole di agire per perseguire un profitto ingiusto. In definitiva nel ricorso, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. Invero, giova evidenziare che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale, correttamente, ha ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 629 e non quello di cui all'art. 610 c.p., facendo espresso riferimento al profitto ed all'ingiustizia di esso, con ciò escludendo la ricorrenza dei presupposti per riqualificare il fatto come violenza privata. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Cass. Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014, Rv. 261800). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 di multa. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 7/3/2023
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza ma nessuno è comparso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Vincenzo Ferrigno difensore di Di HI AN con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16/12/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia in data 7/4/2021 che aveva l'odierno ricorrente per una serie di estorsioni poste in essere in concorso con LI BI, in danno di diverse persone offese, ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25126 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 07/03/2023 ridotto la pena a lui inflitta, in ragione della complessiva valutazione della sua condotta e del giudizio positivo, espresso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'esercizio delle sue mansioni di egente della polizia penitenziaria. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato Di HI AN il quale non contesta il fatto storico e cioè di essersi recato con LI BI, presso RV CI intimorendola con minaccia di gravi conseguenze giudiziarie dovute al suo pregresso comportamento e cioè per il fatto di aver trafugato una collana alla moglie di LI, facendosi consegnare la somma di euro 4.500,00 ; nel farsi trovare fuori dalla banca con la divisa penitenziaria, con la pistola e nel minacciare MA VA di conseguenze fisiche, se non avesse consegnato la somma di euro 500,00 facendosi consegnare detta somma e ancora nel minacciare AR CI di conseguenze giudiziarie per il fatto non avere annotato l'acquisto della collana provento di furto, facendosi consegnare la somma di euro 4.500,00, e successivamente l'ulteriore somma di euro 500,00, ma deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il giudice di merito fondato il giudizio di responsabilità sulle sole dichiarazioni delle persone offese e cioè di soggetti interessati ad accusare l'imputato (e LI) in quanto essi stessi autori del furto della collana e della ricettazione. Invero, secondo la prospettazione difensiva, Di HI sarebbe rimasto estraneo alla vicenda estorsiva essendosi limitato a spalleggiare LI la cui pretesa egli riteneva fosse legittima e quindi, in presenza di tale elemento soggettivo, la sua condotta andava qualificata, al più, come violenza privata, non avendo agito, in concorso, per il perseguimento di un profitto ingiusto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi che reiterano le doglianze avanzate in grado di appello ed è, pertanto, inammissibile . Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Rv. 243838;Sez.2, n.42046 del 17/7/2019, Rv. 277710). 2 Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come le volontà di LI, come quella di Di HI, fosse volta a locupletare un profitto ingiusto e cioè una somma denaro di gran lunga superiore al valore della collana oggetto del furto, posto che secondo quanto riferito dalle pp.00 ( MA e AR) in un primo momento vennero richiesti 4.500,00 euro ma le successive richieste estorsive portarono le persone offese a corrispondere la somma complessiva di euro 10.000,00 (pag. 14 della sentenza impugnata). La Corte ha specificamente affrontato il tema della partecipazione del ricorrente alla vicenda estorsiva ricordando, attraverso le parole della p.o. RV, le gravi minacce da lei subite per mano dell'imputato Di HI, il comportamento intimidatorio da lui posto in essere nei confronti di MA e AR (pag. 15 e 16 della sentenza) ed ha escluso che il ricorrente sconoscesse il valore della collana. Ha osservato la Corte d'appello che se l'imputato non fosse stato a conoscenza del valore della collana non poteva nemmeno sapere se le somme richieste corrispondessero ad una pretesa giusta se invece conosceva, per averglielo riferito LI il valore della collana pari a 5.000,00 euro, va da sé che egli, avendo ottenuto una somma notevolmente superiore, era ben consapevole di agire per perseguire un profitto ingiusto. In definitiva nel ricorso, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. Invero, giova evidenziare che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale, correttamente, ha ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 629 e non quello di cui all'art. 610 c.p., facendo espresso riferimento al profitto ed all'ingiustizia di esso, con ciò escludendo la ricorrenza dei presupposti per riqualificare il fatto come violenza privata. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Cass. Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014, Rv. 261800). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 di multa. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 7/3/2023