Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
In materia di prevenzione infortuni sul lavoro, i reati contravvenzionali previsti dalla relativa disciplina hanno natura permanente poichè lo stato antigiuridico si protrae e persiste fino a quando il responsabile non provvede ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero quando cessa la condotta antigiuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2007, n. 21808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21808 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/04/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1248
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 43869/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Sarno Gianluca, n. a Perugia il 13 agosto 1973;
avverso la sentenza del tribunale di Perugia del 22 giugno 2006;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità/il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Palazzo Gaetano in sostituzione dell'avv. Falcinelli Francesco.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 10895 del 30 giugno 2006 il tribunale di Perugia dichiarava la penale responsabilità di DI SARNO GIANLUCA per il reato di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 358, 359, art. 389, lett. b) perché, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta "DISTILLERIA G. DI LOENZO S.R.L." con sede a Ponte Valleceppi, Via della Distilleria 11 (PG), ometteva di adottare idonee misure di sicurezza circa il deposito di materie infiammabili ed esplosive, nello specifico per la produzione e l'impiego di biogas, e di usare, per lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, dei lubrificanti esenti da reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse (in Perugia, l'8 luglio 2007); e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 2.200.00 di ammenda (oltre ad assolverlo da altra imputazione per insussistenza del fatto addebitato).
Avverso questa pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. essendo mancata la corrispondenza tra fatto contestato e sentenza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità.
2. Va premesso - come già affermato da questa Corte (Cass., sez. 3^, 17 maggio 1994, Pietra) - che le contravvenzioni previste dalla disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno natura di reato permanente, perché la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non provvede ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si sarà pronunciato con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato.
La permanenza della condotta omissiva subisce una interruzione per effetto di una sentenza di condanna, ancorché non irrevocabile, e quindi la permanenza si è protratta, nella specie, fino al 22 giugno 2006. Pertanto il reato non è prescritto.
3. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Da una parte non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., la sentenza che, a fronte della contestazione di un fatto più grave (omessa adozione delle suddette misure di sicurezza) abbia ritenuto sussistente un fatto meno grave (insufficiente adozione delle misure stesse). D'altra parte la motivazione dell'impugnata sentenza non è viziata da contraddittorietà. Ha puntualmente osservato il tribunale che dalla compiuta istruttoria emergeva l'insufficienza delle suddette misure di sicurezza, che si imponevano in ragione della presenza nella distilleria di un impianto di accumulo di biogas - al fine di essere utilizzato come fonte di energia - prodotto dal processo di depurazione delle sostanze in lavorazione;
in tale impianto il gas veniva eliminato costantemente con un processo di combustione a mezzo torcia a cielo aperto.
Erano in particolare emerse le risultanze del verbale di sopralluogo, riferito dai testi LL IN, appartenente al Coordinamento Distrettuale del Corpo Forestale dello Stato e dall'ingegnere PP del Comando Provinciale dei VV.FF., di Perugia, sopralluogo effettuato nel marzo 2002 in esito ad un accertamento svolto presso le Distillerie Di Lorenzo, reputatosi necessario a seguito di un incendio che nella notte tra il 10 e l'11 marzo di quell'anno aveva interessato quegli stabilimenti. All'esito del sopralluogo si appurava che risultavano non compiutamente adottate tutte le misure di sicurezza imposte dalla presenza dell'impianto di biogas;
come specificato dal teste PP, in particolare, non era stato completato il bacino di contenimento ovverosia la realizzazione di un corpo ricettore nelle adiacenze del serbatoio ove potessero ad andare a confluire eventuali sostanze defluite dal serbatoio medesimo evitando pericolose dispersioni;
difettavano opere di recinzioni complete e segnaletica di sicurezza tale da allertare dei pericoli chiunque si avvicinasse;
le carenze strutturali rilevate erano tali da escludere che l'impianto di biogas potesse in quel momento funzionare in regime di sicurezza.
Osserva ancora l'impugnata sentenza che si rilevava, altresì, la presenza di un deposito di oli lubrificanti - dunque materie altamente infiammabili - contenuti in fusti e confezioni dislocati in ambienti valutati inidonei a quell'uso; anche in tale caso difettava il bacino di contenimento (per evitare dispersioni pericolose dei liquidi infiammabili), i locali erano sprovvisti di chiusure adeguate ad impedire l'accesso a personale non qualificato, mancava la segnaletica di sicurezza (cfr. deposizione del teste ZAPPIA). Tale motivazione è ampia, dettagliata, pienamente sufficiente ed immune da alcuna contraddittorietà sicché si sottrae alle censure mosse dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, risultando pertanto la trasgressione delle normativa di cui all'art. 358 e art. 389, lettera b), D.P.R. citato comprovata con conseguente responsabilità penale dell'imputato ricorrente.
4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre - 21 dicembre 2000, n. 32, De Luca). Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007