Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6400
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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L'art. 1 della legge n. 508 del 1988, nella parte in cui, modificando la disciplina dell'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi n. 406 del 1968 e n. 18 del 1980), ha fra l'altro previsto l'incompatibilità della suddetta indennità "con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio", deve essere interpretato nel senso che, al fine della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura e alle finalità delle stesse. Ne consegue che il divieto di cumulo in oggetto deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come la rendita da inabilità permanente erogata dall'INAIL. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto ravvisabile il suddetto rapporto di analogia tra indennità di accompagnamento e rendita INAIL da inabilità permanente facendo riferimento all'unicità della patologia giustificante il diritto alle due prestazioni considerate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6400
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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