Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 1 della legge n. 508 del 1988, nella parte in cui, modificando la disciplina dell'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi n. 406 del 1968 e n. 18 del 1980), ha fra l'altro previsto l'incompatibilità della suddetta indennità "con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio", deve essere interpretato nel senso che, al fine della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura e alle finalità delle stesse. Ne consegue che il divieto di cumulo in oggetto deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come la rendita da inabilità permanente erogata dall'INAIL. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto ravvisabile il suddetto rapporto di analogia tra indennità di accompagnamento e rendita INAIL da inabilità permanente facendo riferimento all'unicità della patologia giustificante il diritto alle due prestazioni considerate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN ME, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERRI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1178/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 13/10/98 R.G.N. 683/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Castrovillari, decidendo sulla domanda proposta da FI EN nei confronti del Ministero dell'Interno, pronunciava sentenza in data 5 - 10 dicembre 1996 con la quale dichiarava il diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione di invalidità civile, per inabilità pari al 100 per cento, nonché dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 14 febbraio 1984, e condannava il Ministero convenuto al pagamento in suo favore dei ratei maturati, con interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 21 settembre - 13 ottobre 1998, accogliendo l'appello del Ministero dell'Interno ed in riforma della sentenza pretorile, ha rigettato la domanda della EN.
Il giudice d'appello, relativamente all'indennità di accompagnamento - alla quale soltanto è riferito il presente giudizio di legittimità -, ha fatto richiamo all'art. 1, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, secondo cui detta indennità "non è
compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio". Ha richiamato altresì decisione di questa Corte (Cass. n. 9001 del 1991) che ha ritenuto tale disposizione norma di carattere innovativo sicché anteriormente ad essa le menzionate prestazioni risultavano tra loro cumulabili;
ed ha affermato, con riguardo alla fattispecie, che, essendo la EN già titolare di rendita INAIL riconosciuta per le medesime infermità per le quali essa chiedeva l'indennità di accompagnamento, la stessa non aveva diritto a quest'ultima indennità.
La EN chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo.
Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Censura l'interpretazione data dal Tribunale alla citata norma della legge n. 508 del 1988; assume che le due prestazioni in questione - l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e la rendita INAIL di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 - sono prestazioni aventi finalità e natura diverse, soggette a condizioni differenti, e non possono pertanto considerarsi prestazioni "analoghe" agli effetti dell'anzidetta norma, ma devono ritenersi tra loro cumulabili.
2. - Il ricorso è fondato.
L'indennità di accompagnamento, istituita con leggi 28 marzo 1968 n. 406 e 11 febbraio 1980 n. 18 (e successive modificazioni e integrazioni) è prevista dall'art. 1 della detta legge n. 18/1980 in favore dei mutilati e invalidi civili ai sensi degli artt. 2 e 12 della legge n. 118/1971, i quali, secondo l'accertamento delle apposite commissioni sanitarie, "si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua" (primo comma). La legge 21 novembre 1988 n. 508 (recante "norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"), nel modificare la disciplina dell'indennità di accompagnamento e prevedendo tale prestazione per i ciechi assoluti (confermandola per i "cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua"), ha previsto, tra l'altro, che "l'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio" (art. 1 quarto comma). Questa Corte ha già ritenuto ed affermato il carattere innovativo di tale ultima disposizione rispetto alle precedenti in tema di indennità di accompagnamento: ha invero escluso la natura interpretativa della legge n. 508/1988 proprio in ragione delle finalità di riordino della materia perseguite dalla stessa, ponendo in evidenza la espressa enunciazione, contenuta nell'art. 1 primo comma, che la disciplina dell'indennità di accompagnamento "è modificata" da quanto stabilito nel medesimo articolo;
ed ha richiamato anche i lavori parlamentari ricordando che la relazione ministeriale al disegno di legge significativamente parla di passaggio "dal precedente al nuovo ordinamento" (così Cass. 21 agosto 1991 n. 9001). 3. - Dal carattere innovativo della norma in esame consegue, naturalmente, - atteso che nella specie l'indennità di accompagnamento è stata riconosciuta dal Pretore con decorrenza dal 1984 - che la previsione di incompatibilità tra indennità d'accompagnamento e le "analoghe prestazioni" (ex art. 1 quarto comma cit.) può ritenersi operante soltanto per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge n. 508 del 1988, e non è quindi applicabile a periodi precedenti durante i quali le suddette prestazioni erano pertanto tra loro pacificamente cumulabili. 4. - Per quanto invece riguarda il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1988, con riferimento al qual periodo deve stabilirsi se tra le "prestazioni analoghe" all'indennità di accompagnamento prevista da tale legge possa o meno essere compresa la rendita da inabilità permanente di cui all'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ritiene il Collegio essere fondata la tesi sostenuta dalla ricorrente, giacché deve escludersi che la rendita INAIL possa considerarsi come prestazione "analoga" all'indennità di accompagnamento di che trattasi.
Ed invero il raffronto tra le due prestazioni, per verificare se esse siano "analoghe", oppure no, deve essere operato avendo riguardo essenzialmente alla natura ed alle finalità delle stesse: e tale raffronto conduce a ritenere che sussista netta diversità di natura e finalità tra dette prestazioni, la cui spettanza è del resto subordinata alla ricorrenza di differenti condizioni, e che non sono pertanto qualificabili, sotto tali profili essenziali, come tra loro "analoghe".
Infatti l'indennità di accompagnamento ha, anzitutto, natura assistenziale, con finanziamento quindi a carico dello Stato e non su base contributiva. Tale indennità costituisce prestazione economica del tutto peculiare, perché con essa viene realizzato un intervento assistenziale della collettività (essendo appunto il relativo onere economico a carico esclusivo dello Stato) che è indirizzato non al sostentamento dei soggetti menomati nella loro capacità lavorativa nè a garantire ad essi autosufficienza economica - ed è infatti indifferente la condizione reddituale dei beneficiari, che sono anche i minori degli anni diciotto - ma alla predisposizione di una misura, pur di natura pecuniaria, volta ad offrire sostegno ed aiuto solidale con riguardo essenzialmente al nucleo familiare, che in tal modo viene incentivato a prendersi carico dei soggetti minorati facilitandone la permanenza, ove possibile, nell'ambito della famiglia e scoraggiando correlativamente il loro ricovero in istituti di cura e assistenza, con relativo e sostanziale minor aggravio, sotto tale profilo, della spesa pubblica (cfr. in argomento, tra le altre, Cass. 8 febbraio 1998 n. 1082; 27 luglio 1991 n. 8390; 11 aprile 1988 n. 2860). Evidente ed esclusiva finalità immediata dell'indennità di accompagnamento è, poi, quella di consentire all'invalido, portatore di gravissime menomazioni, di avvalersi dell'assistenza e dell'aiuto di terze persone, implicante normalmente anche un onere economico, per gli spostamenti fisici o per il compimento degli atti quotidiani della vita che gli sono impediti. 5. - Ben distinte sono la natura e le finalità della rendita da inabilità permanente erogata dall'INAIL, che compete anche se i postumi lesivi e indennizzati con tale prestazione non determinano menomazioni impeditive della deambulazione o degli atti quotidiani della vita (cioè le condizioni per aver diritto all'indennità di accompagnamento).
Detta rendita costituisce una prestazione di natura previdenziale, connessa all'assicurazione sociale, finanziata essenzialmente su base contributiva, collegata allo svolgimento di attività lavorativa e predisposta dunque dall'ordinamento per una specifica funzione di tutela dei lavoratori - la cui generica capacità di lavoro sia compromessa e pregiudicata da infortuni o malattie subiti in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa e che riveste natura risarcitoria, essendo appunto diretta a riparare, attraverso una erogazione economica, il danno provocato dalla riduzione o dalla perdita della capacità di svolgere proficuamente una pur generica attività di lavoro.
Non trova dunque applicazione, in caso come quello di specie, il divieto di cumulo sancito dal citato art. 1 quarto comma della legge n. 508 del 1988: ed al proposito, puntualmente, parte ricorrente ha ribadito, nel sostenere la netta diversità di funzioni tra le due prestazioni, come la rendita INAIL tenda a sopperire alla condizione di bisogno economico di colui che non è in grado di procacciarsi adeguati mezzi di sostentamento a causa della sopravvenuta inabilità lavorativa, mentre l'indennità di accompagnamento è volta a consentire ai cittadini non autosufficienti condizioni di vita compatibili con la dignità umana.
6. - La tesi interpretativa sostenuta nell'impugnata sentenza - secondo cui la "analogia" tra le due prestazioni deriverebbe dalla unicità della patologia giustificante il diritto sia all'una che all'altra (patologia causata, nella specie, da infortunio sul lavoro per la caduta della EN da un albero, che le aveva provocato lesioni vertebrali con conseguente paralisi e impossibilità di compiere movimenti) - implica inosservanza e violazione della esaminata normativa di legge sull'indennità di accompagnamento giacché ritiene, "analoghe" le due prestazioni in base ad elemento inconferente e non rilevante per l'individuazione di un eventuale rapporto di analogia tra le stesse, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1 quarto comma (legge n. 508/1988). La norma or detta, nel porre il divieto di cumulo tra indennità di accompagnamento e prestazioni ad essa "analoghe" fa invece riferimento come impone di ritenere un'interpretazione letterale e logica - a prestazioni che, analogamente all'indennità suddetta, sono dirette a sopperire alle medesime esigenze cui la detta indennità fa fronte, e cioè a quelle derivanti dalla necessità di garantire all'invalido che non è in grado da solo di deambulare oppure di compiere i normali atti quotidiani, e pertanto non è autosufficiente per gli incombenti indispensabili alla vita d'ogni giorno, l'assistenza e l'aiuto di un "accompagnatore" che renda possibile quegli incombenti e gli garantisca così condizioni di vita dignitose.
Una analogia in tal senso non è ravvisabile in relazione a prestazioni economiche predisposte dall'ordinamento - come è appunto il caso della rendita INAIL - per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità (e che pure l'invalido non è in grado di soddisfare per una menomazione che nel contempo gli renda impossibile anche gli atti quotidiani della vita): mentre è ravvisabile, ad esempio, in relazione ad indennità di accompagnamento pure previste da altri provvedimenti legislativi, come quella di cui all'art. 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 ("testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra") o quella - pur superata da successive normative - di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 406 ("norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili").
7. - In conclusione, per quanto sin qui detto il ricorso deve essere accolto. L'impugnata sentenza va conseguentemente cassata nella parte oggetto del ricorso e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale deciderà uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 ult. co. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata nella parte oggetto del ricorso stesso;
rinvia la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001