Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici e organizzativi ad esso collegati; tuttavia essa consente l'apposizione di una riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, che ha il valore di condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda di condono. Tale riserva deve essere però contestuale alla domanda, essendo altrimenti vanificata l'esigenza di consolidare la situazione giuridica conseguente all'istanza di regolarizzazione contributiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA SOCIETÀ FLAVIA SUD - FLAMINIA OVEST A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO PANDIMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 25/9/2000, rep. n. 70241;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 261/99 del Tribunale di RIETI, depositata il 09/11/99 R.G.N. 492/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PANDIMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20 gennaio/15 marzo 1999, il Pretore di Rieti accoglieva le opposizioni proposte, in data 18 giugno 1997, dalla s.r.l. Flavia Sud Flaminia Ovest a due decreti ingiuntivi emessi in data 18 aprile 1997 n.ri 226 e 227, in favore dell'INPS, rispettivamente per L. 389.907.151 (pari ad euro 201.370,23) e per L. 26.927.725 (pari ad euro 13.907,00) per contributi omessi e per somme aggiuntive.
Su appello dell'Istituto, il Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 3 novembre 1999, revocava i decreti ingiuntivi e dichiarava cessata la materia del contendere per effetto di condono. Ha ritenuto il Tribunale che la riserva di ripetizione di quanto pagato a seguito della domanda di condono, relativa, peraltro, al solo decreto ingiuntivo n. 226/1997, presentata il 2 giugno 1997, era stata espressa dalla società con raccomandata pervenuta all'Istituto soltanto il 6 giugno successivo. Ha osservato il giudice di appello che, diversamente opinando, il soggetto dell'obbligo contributivo potrebbe sempre attivare il contenzioso, pur dopo avere presentato una domanda di condono senza riserve, con la sola cautela di esprimere in qualsiasi momento la riserva di ripetizione, eventualmente anche a giudizio già iniziato, che potrebbe essere così proseguito.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società con due motivi.
L'INPS si è limitato a produrre procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società deduce violazione della L. 448/1998, art. 81 comma 9^ Contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 e sostiene che la domanda di condono e la lettera di riserva di ripetizione erano state spedite nella stessa data del 2 giugno 1997, come risultava, per la lettera, dalla ricevuta di ritorno.
Nella lettera, inoltre, era fatto riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e poiché il decreto ingiuntivo per L. 26.927.725 riguardava i contributi relativi al Servizio sanitario nazionale e somme aggiuntive, era evidente che la riserva atteneva a tutti tali contributi non dovuti (secondo il testo della missiva). Il motivo è infondato.
L'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede la validità delle clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito apposte alle domande di condono previdenziale. Con questa formulazione della norma il legislatore ha voluto, secondo la Corte, che l'Istituto di previdenza venga a conoscenza della riserva contestualmente alla domanda di condono, in modo da essere posto immediatamente in condizione di conoscere la consistenza sotto il profilo giuridico (ed economico) dei propri crediti per contributi e per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative in relazione alla presentazione della domanda di regolarizzazione da parte del debitore.
Come è noto, la norma ora citata venne emanata a seguito della sentenza 15 maggio 1998, n. 4918 con la quale le Sezioni unite della Corte di cassazione stabilirono, in sede di composizione di contrasto, che la normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati, sicché doveva ritenersi che l'accoglimento della domanda di condono comportasse il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e che fosse priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall'interessato alla domanda stessa. Ulteriore conseguenza era, secondo la citata sentenza, che, per i giudizi pendenti, in caso di adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono in corso di causa, avrebbe dovuto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La norma di cui all'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è comunemente ritenuta norma interpretativa (cfr. in relazione alla sua retroattività Cass. 13 luglio 2000, n. 9306), anche se implicitamente riferita - piuttosto che ad altra specifica norma da interpretare, al contrasto giurisprudenziale insorto sul valore da dare alla riserva, apposta alla domanda di condono, di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato per la regolarizzazione contributiva - alla soluzione data a tale contrasto dalle Sezioni unite.
La norma in esame, per di più, contiene anche disposizioni (ulteriori, rispetto alla mera interpretazione del diritto vivente), circa la non spettanza di interessi sulle somme eventualmente dovute dagli enti impositori per somme che gli stessi debbano rimborsare all'esito del contenzioso.
A parte queste ultime notazioni, poiché la norma fa riferimento alla riserva l'apposta - alla domanda di condono, ritiene la Corte che l'interpretazione secondo il significato proprio della parola usata dalla legge, tenuto conto altresì della intenzione del legislatore, non consenta di ritenere che il soggetto all'obbligo contributivo che abbia presentato domanda di condono possa, poi, in ogni tempo, formulare riserva di accertamento negativo del debito. Resta, cioè, valida la qualificazione della riserva come condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda, secondo quanto ritenuto anche dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza citata, e seppure, logicamente, è venuto meno, per effetto dell'art. 81, comma nono, della legge n. 448/1998 cit., il corollario enunciato dalla stessa sentenza secondo cui tale condizione sarebbe inefficace se non accettata dall'altra parte, resta il fatto che la condizione risolutiva non può essere riferita, con un atto successivo, all'istanza di regolarizzazione amministrativa, già presentata all'Istituto previdenziale, cui non spetta alcun potere discrezionale di accettare o meno la domanda, ma solo quello del controllo formale della regolarità di essa e dei pagamenti, previa verifica della sussistenza dei presupposti della posizione assicurativa.
Nel caso di specie, avendo, anche la riserva, natura ricettizia, a nulla vale che essa sia stata spedita, come si sostiene da parte ricorrente, lo stesso giorno nel quale venne presentata la richiesta di regolarizzazione contributiva, essendo, invece rilevante il giorno in cui l'atto stesso è pervenuto a conoscenza dell'Istituto previdenziale (art. 1334 c.civ.). Deve aggiungersi, sul piano dell'interpretazione logico- sistematica, che la norma di cui al comma nono dell'art. 81 cit., nel sancire la validità delle clausole di riserva, prevede pur sempre, anzitutto, la necessità della riserva stessa, sicché, in sua assenza, una volta presentata l'istanza di regolarizzazione:
contributiva, non sarebbe possibile agire in giudizio per il riconoscimento dell'insussistenza dell'obbligo: se così è, si spiega la ragione per cui la norma prevede la contestualità della istanza e della riserva, altrimenti la stessa, successiva domanda giudiziale per il disconoscimento dell'obbligazione contributiva avrebbe in sè la medesima funzione della riserva e risulterebbe sempre ammissibile, al di là della intenzione del legislatore, risultante dalla formulazione del comma nono dell'art. 81 cit., sicché la situazione giuridica conseguente all'istanza di regolarizzazione contributiva, nella prospettiva e sino all'esito del giudizio eventuale, non verrebbe a consolidarsi, salvi gli effetti della prescrizione della condictio indebiti (cfr. Cass., 5 aprile 2000, n. 4230). Resta assorbito dalle considerazioni svolte trattando del primo motivo, il secondo motivo di ricorso, col quale la società, denunciando la violazione dell'art. 2033 cod. civ. contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, si duole che il Tribunale non abbia considerato che il Pretore, sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza, aveva dichiarato che non erano dovute le somme di cui ai decreti di ingiunzione, in quanto era risultato che il OR non era stato lavoratore subordinato della società e tale accertamento, che non aveva costituito oggetto dell'appello dell'INPS, era pertanto passato in giudicato. Col pagamento, risultato senza causa, effettuato a seguito della domanda di condono, si sarebbe realizzato, secondo la ricorrente, un indebito oggettivo.
Rileva, infatti, la Corte che in tanto il Pretore aveva pronunciato circa la (non) sussistenza del rapporto di lavoro, in quanto aveva ritenuto che la domanda di condono non comportasse di per sè riconoscimento di debito.
Al Tribunale, peraltro, una volta ritenuta irrilevante la riserva di ripetizione, formulata successivamente all'istanza di regolarizzazione, era inibita l'indagine intorno all'originaria sussistenza dell'obbligazione contributiva e alla fonte di essa, sicché il punto, lungi dall'essere oggetto di giudicato formatosi con la sentenza del Pretore, era già, a sua volta, assorbito dalla pronuncia di secondo grado dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Conclusivamente, le considerazioni svolte impongono di respingere il ricorso.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo l'INPS svolto alcuna concreta attività difensiva.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002