Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3037
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Sentenza 2 marzo 2002

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In materia di condono previdenziale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998 nella parte in cui, con efficacia retroattiva, stabilisce che le domande di condono previdenziale formulate con riserva di ripetizione sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito, atteso che, in considerazione delle oggettive incertezze manifestatesi sull'esatto significato da assegnare alle diverse disposizioni succedutesi nel tempo in materia di condono previdenziale, non contrasta con il principio di ragionevolezza la scelta del legislatore di attribuire all'art. 81, comma nono, cit. efficacia anche per il passato e per i giudizi in corso, posto che, per un verso, non poteva essere sorto alcun legittimo affidamento su una diversa lettura della normativa interpretata e, per altro verso, il legislatore non si è ingerito nella concreta decisione dei giudizi pendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3037
    Data del deposito : 2 marzo 2002

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