Sentenza 2 marzo 2002
Massime • 1
In materia di condono previdenziale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998 nella parte in cui, con efficacia retroattiva, stabilisce che le domande di condono previdenziale formulate con riserva di ripetizione sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito, atteso che, in considerazione delle oggettive incertezze manifestatesi sull'esatto significato da assegnare alle diverse disposizioni succedutesi nel tempo in materia di condono previdenziale, non contrasta con il principio di ragionevolezza la scelta del legislatore di attribuire all'art. 81, comma nono, cit. efficacia anche per il passato e per i giudizi in corso, posto che, per un verso, non poteva essere sorto alcun legittimo affidamento su una diversa lettura della normativa interpretata e, per altro verso, il legislatore non si è ingerito nella concreta decisione dei giudizi pendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S.r.l. NI GO OU (già NI ITALIA), in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Viale delle Milizie n. 19, presso lo studio dell'Avv. Ornella Manfredini, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rovai a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti per procura speciale in calce al controricorso.
- Controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 33 del 3.2.1999 (R.G.n. 410/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.11.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Antonino Sgroi per il controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23 maggio 1997 la s.r.l. Ditta IC Go RO (già IC Italia) proponeva opposizione avverso il decreto, con il quale il Pretore del lavoro di Firenze le aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS) la somma di L. 309.491.858 a titolo di contributi, obbligatori per legge, non versati nel periodo dal 1^ gennaio 1988 al 31 dicembre 1993 e conveniva l'Istituto davanti al medesimo Pretore, chiedendo che il decreto fosse revocato e che il convenuto fosse pure condannato a restituirle la somma depositata con riserva di ripetizione, in ottemperanza del condono previdenziale disposto con il d.l. 23 ottobre 1996 n. 538. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 1^ luglio 1998, il Pretore dichiarava inammissibile l'opposizione.
Questa decisione, impugnata dalla società IC Go RO, veniva confermata dal Tribunale di Firenze, con sentenza del 3 febbraio 1999, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4918 del 12 febbraio 1998, secondo cui, una volta scelta la via del condono previdenziale, si instaura fra le parti un nuovo regolamento in forza del quale alla originaria obbligazione si sovrappone un diverso assetto negoziale, tale da rendere carente di interesse qualsiasi altra iniziativa giudiziale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società IC Go RO, che ha dedotto tre distinti e complessi motivi.
L'INPS ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione la società ricorrente deduce due distinte censure e con la prima lamenta che il Tribunale abbia ignorato lo ius superveniens, costituito dalla disposizione contenuta nell'art. 81, nono comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, secondo cui le domande di condono previdenziale, presentate in base alle leggi vigenti, "non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito", chiedendo che, in applicazione di tale norma di legge, sia affermata la piena validità della clausola di ripetizione apposta alla domanda di condono rivolta all'INPS in ottemperanza del condono previdenziale disposto con il d.l. 23 ottobre 1996 n. 538. Con la seconda censura la medesima ricorrente chiede che sia emessa una specifica statuizione sulla norma risultante dall'ultimo periodo del medesimo nono comma del suddetto art. 81, la quale, a suo avviso, dovrebbe essere interpretata nel senso che la stessa si applica "alle sole azioni dirette all'accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito cioè alle azioni che hanno per oggetto l'an debeatur, come nel caso di specie" e inoltre nel senso che l'"esenzione (dal pagamento degli interessi da parte dell'ente previdenziale) non può essere estesa anche all'epoca successiva al promuovimento del giudizio".
Anche se il riferimento va fatto non già al d.l. 23 ottobre 1996 n. 538, che non è stato convertito in legge, ma all'art. 226 l.
23 dicembre 199¢ n. 662, la prima censura è fondata, mentre la seconda è, come si dirà in seguito, inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in base alla disciplina introdotta dall'art. 81, nono comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, applicabile quale ius supervenies ai giudizi in corso, le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in l. 28 maggio 1997 n. 140 e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito, con la conseguenza che, non comportando la domanda di condono, formulata con riserva di ripetizione, il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, è ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo (Cass. 21 luglio 2001 n. 9959, Cass. 13 luglio 2000 n. 9306 e Cass. 8 giugno 1999 n. 5655). A questo principio di diritto occorre fare riferimento per la decisione della controversia, dal momento che deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel suddetto art. 81, nono comma, della legge n. 448 del 1998, prospettata dall'Istituto resistente sotto il profilo che la norma stessa, pur qualificata come interpretativa, sarebbe in effetti innovativa e, come tale, contraria al principio di ragionevolezza per avere inciso sui giudizi in corso e per avere esteso la sua efficacia retroattiva ad un periodo di gran lunga risalente nel tempo.
Va al riguardo preliminarmente osservato che il legislatore, fatta eccezione per le norme penali, ha il potere di emanare disposizioni di legge con efficacia retroattiva, con la conseguenza che non è importante stabilire se una norma, che tale si autoqualifichi, sia effettivamente di interpretazione autentica oppure se abbia un contenuto innovativo con efficacia retroattiva, evidente essendo che l'autoqualificazione manifesta soltanto l'intento del legislatore di statuire anche per il passato. Ne deriva che la verifica della costituzionalità della norma concerne non tanto la suddetta (eventuale) autoqualificazione, quanto il potere del legislatore di emanare disposizioni con efficacia retroattiva, contenute in leggi ordinarie, che non confliggano con il principio di ragionevolezza, atteso che il divieto di retroattività della legge previsto dall'art. 11 disp att. c.c., pur essendo contenuto in una norma non di rango costituzionale, è tuttavia espressione di un valore di civiltà giuridica, al quale il legislatore ordinario può derogare purché ciò non sia fatto in modo arbitrario e non siano lesi i principi dettati dalla Costituzione. E, sotto questo profilo, non può essere considerato irragionevole o arbitrario l'intervento del legislatore che, in relazione ad oggettive incertezze manifestatesi sull'esatto significato da assegnare ad una disposizione di legge e purché sia fatto salvo il principio dell'affidamento in ordine alla certezza dei rapporti giuridici, introduca nell'ordinamento un elemento di novità esclusivamente attinente all'aspetto interpretativo di una norma (cfr. per questi concetti Corte cost. 8 settembre 1995 n. 421, Corte cost. 23 dicembre 1997 n. 432 e Corte cost. 11 giugno 1999 n. 229). Tenuto conto di questi rilievi, la disposizione di legge di cui si discute si sottrae al dubbio di incostituzionalità, manifestato dall'Istituto controricorrente, per le seguenti ragioni. La materia, come disciplinata dalla normativa relativa alla c.d. regolarizzazione dell'obbligo contributivo gravante sulle imprese datrici di lavoro, succedutasi nel tempo con disposizioni sostanzialmente uniformi, aveva dato luogo a contrastanti soluzioni interpretative, tanto è vero che si era reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. la sentenza n. 4918 del 12 febbraio 1998, sulla quale ha fatto leva il Tribunale per motivare la decisione emessa), che aveva privilegiato una delle due opzioni in contrasto. Ne consegue che l'efficacia retroattiva della disposizione contenuta nell'art. 81, nono comma, della legge n. 448 del 1998, avuto anche riguardo all'esigenza di certezza che deve sovrintendere i comportamenti dei soggetti interessati e i loro rapporti con l'ente previdenziale, trova ampia giustificazione sotto il profilo della ragionevolezza, esistendo nell'ordinamento un obiettivo dubbio ermeneutico.
D'altra parte, tenuta presente l'oggettiva incertezza sul significato da attribuirsi alla suddetta normativa inerente alla regolarizzazione contributiva, non era sorto alcun legittimo affidamento dalla lettura data alla medesima, ove anche si consideri, per un verso, che dalla pronuncia emanata dalle Sezioni Unite non era derivato un consolidato indirizzo ermeneutico di conferma dell'intervento medesimo e, per un altro verso, che la funzione giurisdizionale non è stata violata per effetto dell'intervento legislativo, dal momento che il legislatore non ha intaccato la potestà di giudicare, ma ha agito esclusivamente sul piano generale ed astratto delle fonti, ponendo i contorni della fattispecie normativa costituente il presupposto della potestas iudicandi, senza peraltro ingeririrsi nella concreta decisione riguardo ai giudizi pendenti (cfr. in tal senso, in via teorica, Corte cost. 16 dicembre 1997 n. 432, sopra indicata). Infine, deve escludersi la violazione di precetti costituzionalmente sanciti - in particolare, tenuto conto della materia disciplinata, degli artt. 3, 36 e 38 Cost. - non avendo l'intervento del legislatore inciso su posizioni giuridiche già acquisite nonché sul generale principio di eguaglianza. A conclusione di tutti i rilievi che precedono, deve essere accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso (limitatamente alla prima censura), con assorbimento del secondo motivo, con il quale la società IC Go RO investe, nel merito, la decisione che il Tribunale ha in concreto emanato sulla base delle disposizioni di legge antecedenti all'entrata in vigore del suddetto art. 81, nono comma, della legge n. 448 del 1991. Debbono essere, viceversa, dichiarati inammissibili sia il terzo motivo del ricorso, sia la seconda censura dedotta nel primo motivo (inerenti all'esistenza o meno dell'obbligo contributivo nonché alla misura delle somme che dovranno essere eventualmente rimborsate alla medesima società dall'ente previdenziale), sui quali, essendo mancata nella precedente fase di merito qualsiasi pronuncia a causa della rilevata inammissibilità della domanda giudiziale, spetta al giudice del rinvio emettere la relativa statuizione. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Perugia e che dovà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato in ordine all'applicabilità dell'art. 81, nono comma, della l. 23 dicembre 1998 n. 448. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2002