CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2026, n. 17708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17708 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 23036-2024 proposto da: ADECCO ITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO ROMEI;
- ricorrente principale - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO PROIA;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro LI IM, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA MATILDE BIDETTI, ITALO PIERDOMINICI;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 133/2024 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 213/2023; Oggetto Somministrazione di manodopera – responsabilità solidale dell’utilizzatore – presupposti e condizioni di azione di rivalsa verso il somministratore R.G.N.23036/2024 Cron. Rep. Ud. 21/04/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17708 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: CASO NC GIUSEPPE LUIGI Data pubblicazione: 03/06/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2026 dal Consigliere Dott. NC GIUSEPPE LUIGI CASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO che ha concluso per accoglimento del ricorso principale e del primo motivo del controricorso incidentale, respinto il secondo e il terzo motivo del controricorso incidentale;
udito l'avvocato ROBERTO ROMEI;
udito l'avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale avvocato GIAMPIERO PROIA. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 22/2023 il Tribunale di Ancona – premettendo in motivazione che la difesa dell’attore LI SS aveva rinunciato ai primi quattro capi delle proprie conclusioni, restando, pertanto, da esaminare la domanda con cui egli chiedeva il pagamento “del premio di produzione relativo all’anno 2018 e 2019 e 2020 e 2021”, in cui, alle dipendenze della agenzia ADECCO, era stato somministrato presso le Poste – così aveva provveduto: - aveva condannato le convenute Poste Italiane s.p.a. e CO Italia s.p.a. “in solido al pagamento, in favore di LI SS, della somma di € 4.397,28, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite” come liquidate;
- aveva, inoltre, condannato AD Italia spa, in favore di Poste Italiane spa, al pagamento di quanto quest’ultima corrisponderà eventualmente al lavoratore in osservanza del capo precedente”, oltre al pagamento delle spese processuali come liquidate. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Ancona: - rigettava l’appello principale proposto da CO Italia s.p.a. contro la suddetta 3 sentenza di primo grado;
- dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da Poste Italiane s.p.a. contro la stessa sentenza e la confermava;
- condannava l’appellante principale al pagamento delle spese del secondo grado in favore del LI, come liquidate, mentre compensava le spese dello stesso grado tra le due società. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) ciò che aveva deciso il primo giudice;
b) le doglianze formulate dall’appellante principale CO;
c) che Poste Italiane aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata nella sola parte in cui aveva riconosciuto in suo favore il diritto di rivalsa nei confronti dell’appellante principale;
e in via incidentale aveva chiesto riformarsi la stessa sentenza nelle restanti parti. 4. Tanto premesso, riteneva anzitutto incontestato il profilo fattuale della vicenda dedotta in causa, inerente all’effettiva utilizzazione del ricorrente da parte di Poste Italiane s.p.a. secondo modalità e caratteristiche che, a parità di mansioni assegnate e nell’arco temporale in precedenza indicato (anni dal 2018 al 2021), in nulla avevano differenziato la prestazione del primo da quelle dei dipendenti della seconda. 5. La Corte, trascritto il testo dell’art. 35 d.lgs. n. 81/2015, nelle parti giudicate rilevanti ai fini della decisione, considerava che la volontà legislativa, consacrata nel terzo comma di tale articolo, di affidare alla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore la definizione di “… modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguenti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico 4 dell’impresa …”, dovesse essere intesa come riconoscimento alle parti sociali della possibilità di scegliere in che modo ed attraverso quali regole attuare, con precipuo riferimento agli istituti incentivanti ivi menzionati, il precetto enunciato al primo comma, inderogabilmente diretto a riconoscere in favore dei lavoratori somministrati il diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello in concreto riservato dall’impresa utilizzatrice ai propri dipendenti. 6. Secondo la Corte, inoltre, il terzo comma dell’art. 35 cit. andava inteso come disposizione finalizzata a consentire di graduare e di adottare le misure economiche incentivanti alle caratteristiche del lavoro in somministrazione, in base a criteri e modalità fissati dal CCNL applicato ai propri dipendenti dall’impresa utilizzatrice, in relazione al concreto apporto dei lavoratori somministrati ai risultati produttivi aziendali, non diversamente da quanto lo stesso d.lgs. in termini generali stabilisce all’art. 7 per i lavoratori a tempo parziale ed all’art. 25 per i lavoratori a tempo determinato. 7. Osservava, ancora, che l’art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, incontestatamente applicato da CO s.p.a. ai propri dipendenti, giudicato pienamente conforme al dettato legislativo, non lasciava adito a dubbi circa l’affermazione di sicura spettanza ai lavoratori somministrati del premio di produzione o di risultato, ove lo stesso venisse erogato ai dipendenti dell’utilizzatrice. 8. Per la Corte, quindi, sebbene il premio di produzione sia istituto di matrice esclusivamente contrattuale, il principio di parità di trattamento economico dei lavoratori somministrati discendeva direttamente dalla 5 legge, il cui univoco tenore imponeva di affermare che il riconoscimento, da parte dell’impresa utilizzatrice in favore dei propri dipendenti, di qualsivoglia emolumento retributivo faceva sorgere in capo ai lavoratori somministrati il diritto di percepire, a parità di prestazioni eseguite, un valore economico corrispondente, restando salva la possibilità per la contrattazione collettiva di contemplare in favore di costoro misure alternative e sostitutive di tali emolumento, purché le stesse, a prescindere dalla formale denominazione, garantiscano nella sostanza il risultato finale inderogabilmente voluto dal legislatore;
laddove, nel caso di specie, non era stato allegato, ancor prima che documentato, dalle convenute che la contrattazione collettiva applicata ai dipendenti tanto dell’una quanto dell’altra società contempli misure economiche alternative ai premi di produzione e sostitutive degli stessi in favore dei lavoratori somministrati, sebbene fosse pacifica la circostanza che questi ultimi in parte qua avessero contribuito allo stesso modo dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a. agli incrementi produttivi aziendali di tale utilizzatrice. 9. Secondo la Corte, allora, la CO s.p.a., convenuta dal lavoratore ricorrente nella veste di datrice di lavoro, risultava inadempiente agli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di lavoro con il medesimo concluso;
contratto del quale veniva posto in luce quanto previsto al punto 8 del relativo testo. 9.1. Notava, inoltre, che, rispetto alla quantificazione del premio di produzione spettante all’originario ricorrente, le statuizioni del Tribunale non trovavano alcuna censura nel gravame di CO, sicché ne riteneva il passaggio in giudicato. 6 10. La Corte, poi, giudicava prive di pregio le censure dell’appellante principale al capo della sentenza che aveva accolto la domanda di regresso formulata da Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art. 35, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015, perché condivideva l’interpretazione di tale disposizione recepita dal Tribunale, che correttamente aveva assegnato funzione di garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista, con espressa salvezza del diritto di rivalsa dell’utilizzatore verso il somministratore rispetto ai trattamenti retributivi corrisposti al lavoratore. 11. Passando ad esaminare il gravame proposto da Poste Italiane, la Corte ne escludeva la sostanza di impugnazione incidentale rispetto alla sentenza che aveva statuito sulla domanda proposta dall’originario ricorrente nei confronti dell’utilizzatrice e della somministratrice delle proprie prestazioni, dunque rispetto alla declaratoria del diritto di LI SS di conseguire il premio di produzione e alla conseguente condanna in solido delle convenute a versare tale emolumento. Aggiungeva che, ove, prescindendo dall’eccezione inerente la sua tardiva proposizione, si volesse valorizzare l’autonomia di detta impugnazione nella parte in cui, diversamente dal gravame di CO s.p.a., si appuntava sulla quantificazione del credito, se ne doveva in ogni caso stigmatizzare la portata generica ed avulsa da minime censure motivate e specifiche alla statuizione giudiziale sulla misura del premio di produzione di riconosciuta spettanza al ricorrente, giungendo così ad affermarne l’inammissibilità per altra via. 12. Avverso tale decisione CO Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 7 13. Resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato a mezzo di tre motivi;
LI SS ha proposto controricorso per replicare al ricorso incidentale condizionato di Poste Italiane. 14. Quest’ultima ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del 17.12.2025. 15. Il P.G. ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo “di disporre la trattazione in pubblica udienza per accogliere il ricorso principale e il primo motivo del controricorso incidentale di Poste. Respingere il secondo motivo e dichiarare inammissibile il terzo motivo del controricorso incidentale di Poste”. 16. A seguito di ordinanza resa all’esito della suddetta adunanza camerale, è stata fissata l’odierna pubblica udienza. Poste Italiane ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo la ricorrente principale CO denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Direttiva 2008/04; degli artt. 33 e 35 D.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 30 comma 8 del CCNL 15.10.2019 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Premette la ricorrente principale di aver in precedenza riportato “l’intera parte in fatto esclusivamente per ragioni di completezza del ricorso;
quest’ultimo, tuttavia, non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsione del premio di risultato, in verità nemmeno oggetto dell’impugnazione in appello, bensì ed esclusivamente la parte della sentenza che ha respinto la richiesta di manleva di Poste Italiane”. 8 2. L’unico motivo del ricorso principale è infondato con rilevanti profili d’inammissibilità. 3. Rileva, infatti, il Collegio che la ricorrente principale dichiara di impugnare “esclusivamente” una parte della sentenza di secondo grado in realtà non presente in quest’ultima, ossia, la parte che avrebbe respinto la sua “richiesta di manleva nei confronti di Poste Italiane”. Ebbene, come riferito nella narrativa che precede, la Corte distrettuale, piuttosto, ha motivatamente disatteso “le censure dell’appellante principale al capo della sentenza che ha accolto la domanda di regresso formulata da Poste Italiane ai sensi dell’art. 35, secondo comma, d.lvo n. 81/2015” (così alla facciata 7 dell’impugnata sentenza, ma v. anche la precedente facciata 3 nel punto in cui è riportata la doglianza in proposito dell’allora appellante principale CO). 3.1. Per completezza, nota il Collegio che la Corte d’appello aveva sintetizzato fedelmente la pronuncia del primo giudice a riguardo laddove aveva scritto che il Tribunale “aveva riconosciuto in favore di Poste Italiane S.p.a. il diritto di rivalsa verso la somministratrice” (così alla facciata 2 della sua sentenza), ossia, in favore della CO. Difatti, come risulta dal dispositivo della sentenza di primo grado, riportato nella premessa narrativa di questa sentenza, il Tribunale aveva condannato appunto AD Italia spa, in favore di Poste Italiane spa, al pagamento di quanto quest’ultima corrisponderà eventualmente al lavoratore in osservanza del capo precedente”, vale a dire, il capo in cui entrambe le società erano state condannate “in solido al pagamento, in favore di LI SS”, dell’indicata somma a titolo di premio di risultato. Anche il 9 primo giudice, quindi, non aveva (almeno esplicitamente) rigettato una domanda di CO tesa ad essere manlevata da Poste Italiane. 4. Soggiunge il Collegio che l’unico motivo del ricorso principale è formulato esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., e che comunque non vi si deduce, neanche per implicito, un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. della Corte di merito su un motivo d’appello che riguardasse una “richiesta di manleva” di CO “nei confronti di Poste Italiane” oppure direttamente su una tale domanda (il che, in ipotesi, doveva essere fatto valere con il diverso mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza di secondo grado per tale vizio); men che meno si adombra di aver dedotto in grado d’appello che il primo giudice non si fosse espresso su una tale domanda di “manleva”. 6. Ulteriore profilo d’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso si riscontra rilevando che neanche è vero quanto premette la ricorrente principale, cioè che il suo ricorso “non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsione del premio di risultato, in verità nemmeno oggetto dell’impugnazione in appello”. Al contrario, l’appello principale di CO Italia s.p.a. (per i suoi contenuti diffusamente riferiti nell’impugnata sentenza alle facciate 2 e 3) investiva anche e soprattutto la decisione di primo grado circa la debenza in sé del premio di risultato rivendicato dal lavoratore. Tanto che nel relativo ricorso l’allora appellante concludeva, in via principale, per un’integrale riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto del “ricorso presentato dal sig. SS LI” (cfr. pag. 11 di tale atto). 10 6.1. Analogamente, anche in questa sede di legittimità, pur se nello sviluppo dell’unica censura in esame a più riprese la ricorrente afferma che CO “riveste la posizione di datore di lavoro e pertanto su di essa incombe l’obbligo di versare la retribuzione al lavoratore, compreso anche il premio di risultato” (così, ad es., a pag. 5 del ricorso), la stessa svolge una serie di considerazioni, non del tutto perspicue ed in parte ripetitive, che paiono porre in discussione appunto l’an del premio di risultato nel caso di specie. 7. Evidenziati tali consistenti profili d’inammissibilità, la lettura, da parte della ricorrente principale, delle norme interne aventi valore di legge, e cioè gli artt. 33 e 35 d.lgs. n. 81/2015, di cui si denuncia la violazione o falsa applicazione, è priva di fondamento. 8. Nota anzitutto il Collegio che si tratta di disposizioni largamente riproduttive di analoghe disposizioni previgenti in tema di “Somministrazione di lavoro”, poi abrogate. 8.1. Più nello specifico, l’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie, recita: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Osserva il Collegio che trattasi di previsioni sostanzialmente riproduttive delle disposizioni di cui alle lett. i) e j) del previgente art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, che in questo articolo erano riferite 11 direttamente, come quelle di tutte le altre lettere del medesimo comma, al contenuto del contratto (commerciale) di somministrazione (“… contiene i seguenti elementi: …”, recita l’incipit); mentre nel comma vigente entrano a far parte dell’oggetto tipico del contratto. L’obbligo di comunicazione su visto, come tale, appare all’evidenza funzionale all’operatività di quanto previsto in favore dei lavoratori interessati anzitutto dall’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (che recita: “Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”). L’ora cit. comma, a sua volta, in gran parte riproduce il contenuto del previgente art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. E’ fin troppo evidente, infatti, che se il somministratore non fosse informato dall’utilizzatore del “trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori” dipendenti di quest’ultimo “che svolgano le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare”, che sono invece dipendenti del somministratore, lo stesso non sarebbe messo in grado di osservare i diritti che loro competono ex art. 35, comma 1, cit. 8.2. Quanto, poi, all’ulteriore obbligo in capo all’utilizzatore di “rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si tratta di obbligazione di rimborso in senso stretto (estranea a qualsiasi schema di solidarietà, ma) che attiene solo al rapporto interno tra utilizzatore e somministratore, ponendosi a carico del primo l’obbligo di rimettere al secondo “gli oneri retributivi 12 e previdenziali” dal somministratore “effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” somministrati, vale a dire, oneri già sopportati, ed effettivamente sopportati;
oneri, cioè, per dirlo ancor più chiaramente, adempiuti dal somministratore nei confronti dei propri lavoratori somministrati. 9. L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 recita: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”. Il previgente art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, recitava: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali”. Il diritto di rivalsa dell’utilizzatore, tuttavia, era presente anche nella disciplina anteriore, perché il già cit. art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, alla lett. k) prevedeva la “assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”; e – si noti – era disciplinato nell’ambito del medesimo comma, che, secondo quanto già visto, contemplava distintamente il già chiarito obbligo di rimborso in favore del somministratore. 9.1. Non sussiste, comunque, la benché antinomia tra le due previsioni, e cioè quella dell’obbligo di rimborso a carico dell’utilizzatore e quella dell’obbligazione solidale a 13 suo carico, salvo, però, il suo diritto a rivalersi verso il somministratore. Esattamente, infatti, la Corte distrettuale, come il primo giudice, ha individuato nella disposizione di cui al vigente art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, una “funzione di garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista” in favore dei lavoratori somministrati interessati, “all’esclusivo scopo di rafforzare la tutela del credito del lavoratore, prescindendo da qualsiasi forma di responsabilità personale dell’utilizzatore rispetto al fatto generatore dell’obbligazione pecuniaria”. In tal senso, sul piano sistematico, è scontato rilevare che la specifica regola s’inserisce in un tessuto normativo anzitutto di “Tutela del lavoratore” (così la rubrica dell’art. 35, ma v. anche l’identica rubrica dell’art. 23 d.lgs. n. 276/2003 previgente); tutela del lavoratore “somministrato” che si esprime anzitutto con la norma d’apertura di cui al comma 1 dell’art. 35. Inoltre, è altrettanto ovvio notare che la norma non dice che il somministratore e l’utilizzatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, bensì recita: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”. E detta formulazione del dettato trova agevole spiegazione nel rilievo che anche nel nuovo quadro normativo in tema di “Somministrazione di lavoro” i lavoratori da somministrare sono dipendenti del somministratore e da quest’ultimo, quindi, retribuiti in base al relativo “trattamento economico e normativo” che 14 dev’essere indicato nel “contratto di somministrazione di lavoro” da stipularsi “in forma scritta” (cfr. art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2015). Ebbene, il quadro era forse più chiaro nel regime ex d.lgs. n. 276/2003 (cfr., in particolare, oltre alla già menzionata lett. k) dell’art. 21, comma primo, dell’ora cit. d.lgs., anche la lett. h) del medesimo comma), ma resta indiscutibile che l’obbligo solidale dell’utilizzatore previsto dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 è destinato ad operare in caso d’inadempimento nei confronti dei lavoratori interessati (ossia, quelli somministrati) da parte del somministratore (e, cioè, del loro datore di lavoro) circa i “trattamenti retributivi” ad essi spettanti ed il versamento dei “relativi contributi previdenziali”. Si tratta, quindi, di ipotesi praticamente opposta a quella di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, nella quale, invece, il somministratore ha “effettivamente” sostenuto in favore dei lavoratori somministrati i suddetti oneri. E così si spiega che l’utilizzatore, e solo l’utilizzatore, sia titolare (come già nel previgente regime) del “diritto di rivalsa” in senso tecnico, non di “rimborso”, “verso il somministratore”. Egli, infatti, trovasi a rispondere solidalmente in ordine a “crediti” dei lavoratori somministrati e nei confronti di questi ultimi per un inadempimento che non è suo, bensì è solamente del somministratore. Nota, infine, il Collegio che, in relazione all’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, analogo – come si è visto – all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel senso della “sussistenza di una garanzia di tutela del lavoratore somministrato”, 15 assicurata, “sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita” dalla norma cit. (v. in tal senso nella motivazione, più di recente, Cass. n. 10041/2025 e n. 10056/2025, e ivi i richiami ai precedenti in senso conforme). 10. Nel caso in esame la Corte territoriale, come accennato in narrativa, è giunta alla conclusione che CO s.p.a., vale a dire, la società somministratrice, “convenuta dall’originario ricorrente nella veste di datrice di lavoro, risulta inadempiente agli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di lavoro con il medesimo concluso”, in relazione al premio di risultato dovuto per il su precisato periodo. Di conseguenza, stante l’obbligo solidale di Poste Italiane a riguardo quale utilizzatrice, la Corte di merito condivisibilmente ha confermato che a detta società competesse il cd. regresso ex art. 35, comma 2, cit. 11. Per completezza di disamina, osserva il Collegio che la ribadita conferma dell’accoglimento della domanda di rivalsa di Poste Italiane da parte della Corte territoriale all’evidenza implicherebbe implicito, ma sicuro rigetto della “richiesta di manleva nei confronti di Poste Italiane”. 11.1. Già si è detto, poi, delle notevoli discrasie della censura che si sta esaminando, sostanzialmente disallineata rispetto al ragionamento decisorio della Corte di merito. Invero, la ricorrente deduce che essa “intende solamente dare applicazione alla disciplina che governa la somministrazione di lavoro che impone che la retribuzione sia versata dalla società di somministrazione, ma che 16 questa poi sia rimborsata dall’utilizzatore” (così a pag. 7 del ricorso). Ma, per quanto sin qui detto, giammai il diritto di CO ad essere rimborsata da Poste Italiane per quanto riflette somme correlate al premio di risultato potrebbe fondarsi sull’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per il semplice motivo che detta società quale somministratore non ha mai effettivamente sostenuto oneri relativi a tale voce retributiva (anche nella forma e nella misura “succedanee” profilate dalla Corte territoriale). E tanto riconosce la stessa ricorrente principale quando assume, singolarmente, che AD non ha versato le somme richieste dal lavoratore non perché le abbia trattenute presso di sé, ma perché non sono direttamente mai state versate da Poste Italiane e perché non ha adempiuto ad una specifica clausola di contratto collettivo intercorso tra Poste Italiane e le OO.SS.”. E’, però, agevole obiettare che su Poste Italiane, a maggior motivo perché il CCNL dalla stessa applicato riguardava (com’è ovvio) solo i rapporti lavorativi con i propri dipendenti, non incombeva il benché minimo obbligo di versare direttamente alcunché, compreso il premio di risultato, ai lavoratori “somministrati”, vale a dire, a lavoratori dipendenti dalla CO. Ed è soltanto l’obbligo solidale ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, che, a seguito dell’inadempimento della datrice di lavoro somministratrice a riguardo, l’ha resa tenuta a corrispondere ai lavoratori “somministrati”, per quanto qui interessa, il premio di risultato, salvo il suo diritto di rivalsa verso la somministratrice CO. 17 12. Con precipuo riferimento, poi, al premio di risultato, occorre considerare che l’art. 35, comma 3, recita: “I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio”. In questo caso si tratta di disposizioni letteralmente riproduttive di quelle già contenute nell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 (su cui v. Cass., sez. lav., sent. 11.10.2022, 29569). 12.1. Ebbene, le diffuse considerazioni svolte a riguardo dalla Corte distrettuale (sintetizzate in narrativa) sono del tutto condivisibili. E’ pacifico, infatti, che “i premi di risultato” fossero previsti dai CCNL applicati da Poste Italiane (cfr. art. 69 degli stessi), nell’ambito della parte variabile della retribuzione (cfr. art. 63 dei medesimi CCNL), evidentemente per i lavoratori alle proprie dirette dipendenze;
sicché è fin troppo ovvio, quanto ininfluente, il rilievo della ricorrente che “i soggetti firmatari del CCNL applicato in Poste Italiane non possono impegnare l’autonomia contrattuale di soggetti terzi estranei all’ambito di applicazione del CCNL di Poste Italiane” (così a pag. 4 del ricorso per cassazione). 18 Invero, anche la previsione di cui all’art. 35, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 81/2015, rientra nell’apparato di tutela in favore dei lavoratori “somministrati”, e, ove si nutrissero dubbi in proposito (a dispetto della stessa sedes materiae), rivelatore, a tacer d’altro, è l’avverbio “altresì”, adottato nella seconda parte del medesimo comma 3, dove sono esplicitamente previsti appunto ulteriori “diritti” in favore sempre dei lavoratori somministrati. In questa cornice di normativa legale la Corte territoriale ha anche considerato che l’art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, applicato da CO ai propri dipendenti, al comma 8 prevedeva che: “In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell’arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore ...”. Ha, ancora, accertato che pure il contratto di assunzione a termine intercorso il 24 ottobre 2018 tra il ricorrente ed CO prevedeva espressamente, per quanto qui interessa, che: “I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrisposti in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ogni 19 caso in base a quanto stabilito dall’art. 30 co. 8 del CCNL ApL …”. 13. Anche alla luce di tanto, e delle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte territoriale, resta incensurabile la conclusione tratta dalla stessa che sul punto era inadempiente la somministratrice/datrice di lavoro. Ergo, l’unica censura della ricorrente è priva di fondamento anche nella parte in cui, tradendo la sviante premessa che il ricorso non avrebbe avuto “ad oggetto il diritto alla corresponsione del premio di risultato”, sembra porre invece in discussione questo aspetto. 14. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale condizionato Poste Italiane denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 334 Cod. Proc. Civ. (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha giudicato inammissibile la memoria difensiva con appello incidentale proposta da Poste Italiane S.p.A.”. 15. Con il secondo motivo dello stesso ricorso Poste Italiane denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, primo e terzo comma, del d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 2, comma 1, lett. a-ter), del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 60 dei C.C.N.L. Poste Italiane del 30 novembre 2017 e del 23 giugno 2021, nonché degli artt. 1362 e segg. Cod. Civ. in relazione agli accordi sindacali del 31 luglio 2018, del 30 luglio 2019, del 23 luglio 2020, e del 30 luglio 2021 (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto fondata la pretesa del signor LI volta ad ottenere l’erogazione del premio di produzione previsto e disciplinato dal ccnl della utilizzatrice Poste Italiane S.p.a.”. 20 16. Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato è denunciata: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414 e 416 Cod. Proc. Civ., nonché dell’art. 2697 Cod. Civ. (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la contestazione mossa da Poste Italiane in ordine al quantum della domanda sarebbe stata generica e, come tale, inammissibile”. 17. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale di Poste Italiane s.p.a., in quanto condizionato. 18. La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione. Nondimeno la ricorrente principale è tenuta al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.4.2026. La Presidente HE AR EO Il Consigliere estensore CE PE UI CA 21
- ricorrente principale - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO PROIA;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonchè contro LI IM, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA MATILDE BIDETTI, ITALO PIERDOMINICI;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 133/2024 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 213/2023; Oggetto Somministrazione di manodopera – responsabilità solidale dell’utilizzatore – presupposti e condizioni di azione di rivalsa verso il somministratore R.G.N.23036/2024 Cron. Rep. Ud. 21/04/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17708 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: CASO NC GIUSEPPE LUIGI Data pubblicazione: 03/06/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2026 dal Consigliere Dott. NC GIUSEPPE LUIGI CASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO che ha concluso per accoglimento del ricorso principale e del primo motivo del controricorso incidentale, respinto il secondo e il terzo motivo del controricorso incidentale;
udito l'avvocato ROBERTO ROMEI;
udito l'avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale avvocato GIAMPIERO PROIA. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 22/2023 il Tribunale di Ancona – premettendo in motivazione che la difesa dell’attore LI SS aveva rinunciato ai primi quattro capi delle proprie conclusioni, restando, pertanto, da esaminare la domanda con cui egli chiedeva il pagamento “del premio di produzione relativo all’anno 2018 e 2019 e 2020 e 2021”, in cui, alle dipendenze della agenzia ADECCO, era stato somministrato presso le Poste – così aveva provveduto: - aveva condannato le convenute Poste Italiane s.p.a. e CO Italia s.p.a. “in solido al pagamento, in favore di LI SS, della somma di € 4.397,28, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite” come liquidate;
- aveva, inoltre, condannato AD Italia spa, in favore di Poste Italiane spa, al pagamento di quanto quest’ultima corrisponderà eventualmente al lavoratore in osservanza del capo precedente”, oltre al pagamento delle spese processuali come liquidate. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Ancona: - rigettava l’appello principale proposto da CO Italia s.p.a. contro la suddetta 3 sentenza di primo grado;
- dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da Poste Italiane s.p.a. contro la stessa sentenza e la confermava;
- condannava l’appellante principale al pagamento delle spese del secondo grado in favore del LI, come liquidate, mentre compensava le spese dello stesso grado tra le due società. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) ciò che aveva deciso il primo giudice;
b) le doglianze formulate dall’appellante principale CO;
c) che Poste Italiane aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata nella sola parte in cui aveva riconosciuto in suo favore il diritto di rivalsa nei confronti dell’appellante principale;
e in via incidentale aveva chiesto riformarsi la stessa sentenza nelle restanti parti. 4. Tanto premesso, riteneva anzitutto incontestato il profilo fattuale della vicenda dedotta in causa, inerente all’effettiva utilizzazione del ricorrente da parte di Poste Italiane s.p.a. secondo modalità e caratteristiche che, a parità di mansioni assegnate e nell’arco temporale in precedenza indicato (anni dal 2018 al 2021), in nulla avevano differenziato la prestazione del primo da quelle dei dipendenti della seconda. 5. La Corte, trascritto il testo dell’art. 35 d.lgs. n. 81/2015, nelle parti giudicate rilevanti ai fini della decisione, considerava che la volontà legislativa, consacrata nel terzo comma di tale articolo, di affidare alla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore la definizione di “… modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguenti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico 4 dell’impresa …”, dovesse essere intesa come riconoscimento alle parti sociali della possibilità di scegliere in che modo ed attraverso quali regole attuare, con precipuo riferimento agli istituti incentivanti ivi menzionati, il precetto enunciato al primo comma, inderogabilmente diretto a riconoscere in favore dei lavoratori somministrati il diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello in concreto riservato dall’impresa utilizzatrice ai propri dipendenti. 6. Secondo la Corte, inoltre, il terzo comma dell’art. 35 cit. andava inteso come disposizione finalizzata a consentire di graduare e di adottare le misure economiche incentivanti alle caratteristiche del lavoro in somministrazione, in base a criteri e modalità fissati dal CCNL applicato ai propri dipendenti dall’impresa utilizzatrice, in relazione al concreto apporto dei lavoratori somministrati ai risultati produttivi aziendali, non diversamente da quanto lo stesso d.lgs. in termini generali stabilisce all’art. 7 per i lavoratori a tempo parziale ed all’art. 25 per i lavoratori a tempo determinato. 7. Osservava, ancora, che l’art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, incontestatamente applicato da CO s.p.a. ai propri dipendenti, giudicato pienamente conforme al dettato legislativo, non lasciava adito a dubbi circa l’affermazione di sicura spettanza ai lavoratori somministrati del premio di produzione o di risultato, ove lo stesso venisse erogato ai dipendenti dell’utilizzatrice. 8. Per la Corte, quindi, sebbene il premio di produzione sia istituto di matrice esclusivamente contrattuale, il principio di parità di trattamento economico dei lavoratori somministrati discendeva direttamente dalla 5 legge, il cui univoco tenore imponeva di affermare che il riconoscimento, da parte dell’impresa utilizzatrice in favore dei propri dipendenti, di qualsivoglia emolumento retributivo faceva sorgere in capo ai lavoratori somministrati il diritto di percepire, a parità di prestazioni eseguite, un valore economico corrispondente, restando salva la possibilità per la contrattazione collettiva di contemplare in favore di costoro misure alternative e sostitutive di tali emolumento, purché le stesse, a prescindere dalla formale denominazione, garantiscano nella sostanza il risultato finale inderogabilmente voluto dal legislatore;
laddove, nel caso di specie, non era stato allegato, ancor prima che documentato, dalle convenute che la contrattazione collettiva applicata ai dipendenti tanto dell’una quanto dell’altra società contempli misure economiche alternative ai premi di produzione e sostitutive degli stessi in favore dei lavoratori somministrati, sebbene fosse pacifica la circostanza che questi ultimi in parte qua avessero contribuito allo stesso modo dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a. agli incrementi produttivi aziendali di tale utilizzatrice. 9. Secondo la Corte, allora, la CO s.p.a., convenuta dal lavoratore ricorrente nella veste di datrice di lavoro, risultava inadempiente agli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di lavoro con il medesimo concluso;
contratto del quale veniva posto in luce quanto previsto al punto 8 del relativo testo. 9.1. Notava, inoltre, che, rispetto alla quantificazione del premio di produzione spettante all’originario ricorrente, le statuizioni del Tribunale non trovavano alcuna censura nel gravame di CO, sicché ne riteneva il passaggio in giudicato. 6 10. La Corte, poi, giudicava prive di pregio le censure dell’appellante principale al capo della sentenza che aveva accolto la domanda di regresso formulata da Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art. 35, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015, perché condivideva l’interpretazione di tale disposizione recepita dal Tribunale, che correttamente aveva assegnato funzione di garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista, con espressa salvezza del diritto di rivalsa dell’utilizzatore verso il somministratore rispetto ai trattamenti retributivi corrisposti al lavoratore. 11. Passando ad esaminare il gravame proposto da Poste Italiane, la Corte ne escludeva la sostanza di impugnazione incidentale rispetto alla sentenza che aveva statuito sulla domanda proposta dall’originario ricorrente nei confronti dell’utilizzatrice e della somministratrice delle proprie prestazioni, dunque rispetto alla declaratoria del diritto di LI SS di conseguire il premio di produzione e alla conseguente condanna in solido delle convenute a versare tale emolumento. Aggiungeva che, ove, prescindendo dall’eccezione inerente la sua tardiva proposizione, si volesse valorizzare l’autonomia di detta impugnazione nella parte in cui, diversamente dal gravame di CO s.p.a., si appuntava sulla quantificazione del credito, se ne doveva in ogni caso stigmatizzare la portata generica ed avulsa da minime censure motivate e specifiche alla statuizione giudiziale sulla misura del premio di produzione di riconosciuta spettanza al ricorrente, giungendo così ad affermarne l’inammissibilità per altra via. 12. Avverso tale decisione CO Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 7 13. Resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato a mezzo di tre motivi;
LI SS ha proposto controricorso per replicare al ricorso incidentale condizionato di Poste Italiane. 14. Quest’ultima ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del 17.12.2025. 15. Il P.G. ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo “di disporre la trattazione in pubblica udienza per accogliere il ricorso principale e il primo motivo del controricorso incidentale di Poste. Respingere il secondo motivo e dichiarare inammissibile il terzo motivo del controricorso incidentale di Poste”. 16. A seguito di ordinanza resa all’esito della suddetta adunanza camerale, è stata fissata l’odierna pubblica udienza. Poste Italiane ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo la ricorrente principale CO denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Direttiva 2008/04; degli artt. 33 e 35 D.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 30 comma 8 del CCNL 15.10.2019 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Premette la ricorrente principale di aver in precedenza riportato “l’intera parte in fatto esclusivamente per ragioni di completezza del ricorso;
quest’ultimo, tuttavia, non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsione del premio di risultato, in verità nemmeno oggetto dell’impugnazione in appello, bensì ed esclusivamente la parte della sentenza che ha respinto la richiesta di manleva di Poste Italiane”. 8 2. L’unico motivo del ricorso principale è infondato con rilevanti profili d’inammissibilità. 3. Rileva, infatti, il Collegio che la ricorrente principale dichiara di impugnare “esclusivamente” una parte della sentenza di secondo grado in realtà non presente in quest’ultima, ossia, la parte che avrebbe respinto la sua “richiesta di manleva nei confronti di Poste Italiane”. Ebbene, come riferito nella narrativa che precede, la Corte distrettuale, piuttosto, ha motivatamente disatteso “le censure dell’appellante principale al capo della sentenza che ha accolto la domanda di regresso formulata da Poste Italiane ai sensi dell’art. 35, secondo comma, d.lvo n. 81/2015” (così alla facciata 7 dell’impugnata sentenza, ma v. anche la precedente facciata 3 nel punto in cui è riportata la doglianza in proposito dell’allora appellante principale CO). 3.1. Per completezza, nota il Collegio che la Corte d’appello aveva sintetizzato fedelmente la pronuncia del primo giudice a riguardo laddove aveva scritto che il Tribunale “aveva riconosciuto in favore di Poste Italiane S.p.a. il diritto di rivalsa verso la somministratrice” (così alla facciata 2 della sua sentenza), ossia, in favore della CO. Difatti, come risulta dal dispositivo della sentenza di primo grado, riportato nella premessa narrativa di questa sentenza, il Tribunale aveva condannato appunto AD Italia spa, in favore di Poste Italiane spa, al pagamento di quanto quest’ultima corrisponderà eventualmente al lavoratore in osservanza del capo precedente”, vale a dire, il capo in cui entrambe le società erano state condannate “in solido al pagamento, in favore di LI SS”, dell’indicata somma a titolo di premio di risultato. Anche il 9 primo giudice, quindi, non aveva (almeno esplicitamente) rigettato una domanda di CO tesa ad essere manlevata da Poste Italiane. 4. Soggiunge il Collegio che l’unico motivo del ricorso principale è formulato esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., e che comunque non vi si deduce, neanche per implicito, un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. della Corte di merito su un motivo d’appello che riguardasse una “richiesta di manleva” di CO “nei confronti di Poste Italiane” oppure direttamente su una tale domanda (il che, in ipotesi, doveva essere fatto valere con il diverso mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza di secondo grado per tale vizio); men che meno si adombra di aver dedotto in grado d’appello che il primo giudice non si fosse espresso su una tale domanda di “manleva”. 6. Ulteriore profilo d’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso si riscontra rilevando che neanche è vero quanto premette la ricorrente principale, cioè che il suo ricorso “non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsione del premio di risultato, in verità nemmeno oggetto dell’impugnazione in appello”. Al contrario, l’appello principale di CO Italia s.p.a. (per i suoi contenuti diffusamente riferiti nell’impugnata sentenza alle facciate 2 e 3) investiva anche e soprattutto la decisione di primo grado circa la debenza in sé del premio di risultato rivendicato dal lavoratore. Tanto che nel relativo ricorso l’allora appellante concludeva, in via principale, per un’integrale riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto del “ricorso presentato dal sig. SS LI” (cfr. pag. 11 di tale atto). 10 6.1. Analogamente, anche in questa sede di legittimità, pur se nello sviluppo dell’unica censura in esame a più riprese la ricorrente afferma che CO “riveste la posizione di datore di lavoro e pertanto su di essa incombe l’obbligo di versare la retribuzione al lavoratore, compreso anche il premio di risultato” (così, ad es., a pag. 5 del ricorso), la stessa svolge una serie di considerazioni, non del tutto perspicue ed in parte ripetitive, che paiono porre in discussione appunto l’an del premio di risultato nel caso di specie. 7. Evidenziati tali consistenti profili d’inammissibilità, la lettura, da parte della ricorrente principale, delle norme interne aventi valore di legge, e cioè gli artt. 33 e 35 d.lgs. n. 81/2015, di cui si denuncia la violazione o falsa applicazione, è priva di fondamento. 8. Nota anzitutto il Collegio che si tratta di disposizioni largamente riproduttive di analoghe disposizioni previgenti in tema di “Somministrazione di lavoro”, poi abrogate. 8.1. Più nello specifico, l’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie, recita: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Osserva il Collegio che trattasi di previsioni sostanzialmente riproduttive delle disposizioni di cui alle lett. i) e j) del previgente art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, che in questo articolo erano riferite 11 direttamente, come quelle di tutte le altre lettere del medesimo comma, al contenuto del contratto (commerciale) di somministrazione (“… contiene i seguenti elementi: …”, recita l’incipit); mentre nel comma vigente entrano a far parte dell’oggetto tipico del contratto. L’obbligo di comunicazione su visto, come tale, appare all’evidenza funzionale all’operatività di quanto previsto in favore dei lavoratori interessati anzitutto dall’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (che recita: “Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”). L’ora cit. comma, a sua volta, in gran parte riproduce il contenuto del previgente art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. E’ fin troppo evidente, infatti, che se il somministratore non fosse informato dall’utilizzatore del “trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori” dipendenti di quest’ultimo “che svolgano le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare”, che sono invece dipendenti del somministratore, lo stesso non sarebbe messo in grado di osservare i diritti che loro competono ex art. 35, comma 1, cit. 8.2. Quanto, poi, all’ulteriore obbligo in capo all’utilizzatore di “rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si tratta di obbligazione di rimborso in senso stretto (estranea a qualsiasi schema di solidarietà, ma) che attiene solo al rapporto interno tra utilizzatore e somministratore, ponendosi a carico del primo l’obbligo di rimettere al secondo “gli oneri retributivi 12 e previdenziali” dal somministratore “effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” somministrati, vale a dire, oneri già sopportati, ed effettivamente sopportati;
oneri, cioè, per dirlo ancor più chiaramente, adempiuti dal somministratore nei confronti dei propri lavoratori somministrati. 9. L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 recita: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”. Il previgente art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, recitava: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali”. Il diritto di rivalsa dell’utilizzatore, tuttavia, era presente anche nella disciplina anteriore, perché il già cit. art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, alla lett. k) prevedeva la “assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”; e – si noti – era disciplinato nell’ambito del medesimo comma, che, secondo quanto già visto, contemplava distintamente il già chiarito obbligo di rimborso in favore del somministratore. 9.1. Non sussiste, comunque, la benché antinomia tra le due previsioni, e cioè quella dell’obbligo di rimborso a carico dell’utilizzatore e quella dell’obbligazione solidale a 13 suo carico, salvo, però, il suo diritto a rivalersi verso il somministratore. Esattamente, infatti, la Corte distrettuale, come il primo giudice, ha individuato nella disposizione di cui al vigente art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, una “funzione di garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista” in favore dei lavoratori somministrati interessati, “all’esclusivo scopo di rafforzare la tutela del credito del lavoratore, prescindendo da qualsiasi forma di responsabilità personale dell’utilizzatore rispetto al fatto generatore dell’obbligazione pecuniaria”. In tal senso, sul piano sistematico, è scontato rilevare che la specifica regola s’inserisce in un tessuto normativo anzitutto di “Tutela del lavoratore” (così la rubrica dell’art. 35, ma v. anche l’identica rubrica dell’art. 23 d.lgs. n. 276/2003 previgente); tutela del lavoratore “somministrato” che si esprime anzitutto con la norma d’apertura di cui al comma 1 dell’art. 35. Inoltre, è altrettanto ovvio notare che la norma non dice che il somministratore e l’utilizzatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, bensì recita: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”. E detta formulazione del dettato trova agevole spiegazione nel rilievo che anche nel nuovo quadro normativo in tema di “Somministrazione di lavoro” i lavoratori da somministrare sono dipendenti del somministratore e da quest’ultimo, quindi, retribuiti in base al relativo “trattamento economico e normativo” che 14 dev’essere indicato nel “contratto di somministrazione di lavoro” da stipularsi “in forma scritta” (cfr. art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2015). Ebbene, il quadro era forse più chiaro nel regime ex d.lgs. n. 276/2003 (cfr., in particolare, oltre alla già menzionata lett. k) dell’art. 21, comma primo, dell’ora cit. d.lgs., anche la lett. h) del medesimo comma), ma resta indiscutibile che l’obbligo solidale dell’utilizzatore previsto dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 è destinato ad operare in caso d’inadempimento nei confronti dei lavoratori interessati (ossia, quelli somministrati) da parte del somministratore (e, cioè, del loro datore di lavoro) circa i “trattamenti retributivi” ad essi spettanti ed il versamento dei “relativi contributi previdenziali”. Si tratta, quindi, di ipotesi praticamente opposta a quella di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, nella quale, invece, il somministratore ha “effettivamente” sostenuto in favore dei lavoratori somministrati i suddetti oneri. E così si spiega che l’utilizzatore, e solo l’utilizzatore, sia titolare (come già nel previgente regime) del “diritto di rivalsa” in senso tecnico, non di “rimborso”, “verso il somministratore”. Egli, infatti, trovasi a rispondere solidalmente in ordine a “crediti” dei lavoratori somministrati e nei confronti di questi ultimi per un inadempimento che non è suo, bensì è solamente del somministratore. Nota, infine, il Collegio che, in relazione all’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, analogo – come si è visto – all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel senso della “sussistenza di una garanzia di tutela del lavoratore somministrato”, 15 assicurata, “sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita” dalla norma cit. (v. in tal senso nella motivazione, più di recente, Cass. n. 10041/2025 e n. 10056/2025, e ivi i richiami ai precedenti in senso conforme). 10. Nel caso in esame la Corte territoriale, come accennato in narrativa, è giunta alla conclusione che CO s.p.a., vale a dire, la società somministratrice, “convenuta dall’originario ricorrente nella veste di datrice di lavoro, risulta inadempiente agli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di lavoro con il medesimo concluso”, in relazione al premio di risultato dovuto per il su precisato periodo. Di conseguenza, stante l’obbligo solidale di Poste Italiane a riguardo quale utilizzatrice, la Corte di merito condivisibilmente ha confermato che a detta società competesse il cd. regresso ex art. 35, comma 2, cit. 11. Per completezza di disamina, osserva il Collegio che la ribadita conferma dell’accoglimento della domanda di rivalsa di Poste Italiane da parte della Corte territoriale all’evidenza implicherebbe implicito, ma sicuro rigetto della “richiesta di manleva nei confronti di Poste Italiane”. 11.1. Già si è detto, poi, delle notevoli discrasie della censura che si sta esaminando, sostanzialmente disallineata rispetto al ragionamento decisorio della Corte di merito. Invero, la ricorrente deduce che essa “intende solamente dare applicazione alla disciplina che governa la somministrazione di lavoro che impone che la retribuzione sia versata dalla società di somministrazione, ma che 16 questa poi sia rimborsata dall’utilizzatore” (così a pag. 7 del ricorso). Ma, per quanto sin qui detto, giammai il diritto di CO ad essere rimborsata da Poste Italiane per quanto riflette somme correlate al premio di risultato potrebbe fondarsi sull’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per il semplice motivo che detta società quale somministratore non ha mai effettivamente sostenuto oneri relativi a tale voce retributiva (anche nella forma e nella misura “succedanee” profilate dalla Corte territoriale). E tanto riconosce la stessa ricorrente principale quando assume, singolarmente, che AD non ha versato le somme richieste dal lavoratore non perché le abbia trattenute presso di sé, ma perché non sono direttamente mai state versate da Poste Italiane e perché non ha adempiuto ad una specifica clausola di contratto collettivo intercorso tra Poste Italiane e le OO.SS.”. E’, però, agevole obiettare che su Poste Italiane, a maggior motivo perché il CCNL dalla stessa applicato riguardava (com’è ovvio) solo i rapporti lavorativi con i propri dipendenti, non incombeva il benché minimo obbligo di versare direttamente alcunché, compreso il premio di risultato, ai lavoratori “somministrati”, vale a dire, a lavoratori dipendenti dalla CO. Ed è soltanto l’obbligo solidale ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, che, a seguito dell’inadempimento della datrice di lavoro somministratrice a riguardo, l’ha resa tenuta a corrispondere ai lavoratori “somministrati”, per quanto qui interessa, il premio di risultato, salvo il suo diritto di rivalsa verso la somministratrice CO. 17 12. Con precipuo riferimento, poi, al premio di risultato, occorre considerare che l’art. 35, comma 3, recita: “I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio”. In questo caso si tratta di disposizioni letteralmente riproduttive di quelle già contenute nell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 (su cui v. Cass., sez. lav., sent. 11.10.2022, 29569). 12.1. Ebbene, le diffuse considerazioni svolte a riguardo dalla Corte distrettuale (sintetizzate in narrativa) sono del tutto condivisibili. E’ pacifico, infatti, che “i premi di risultato” fossero previsti dai CCNL applicati da Poste Italiane (cfr. art. 69 degli stessi), nell’ambito della parte variabile della retribuzione (cfr. art. 63 dei medesimi CCNL), evidentemente per i lavoratori alle proprie dirette dipendenze;
sicché è fin troppo ovvio, quanto ininfluente, il rilievo della ricorrente che “i soggetti firmatari del CCNL applicato in Poste Italiane non possono impegnare l’autonomia contrattuale di soggetti terzi estranei all’ambito di applicazione del CCNL di Poste Italiane” (così a pag. 4 del ricorso per cassazione). 18 Invero, anche la previsione di cui all’art. 35, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 81/2015, rientra nell’apparato di tutela in favore dei lavoratori “somministrati”, e, ove si nutrissero dubbi in proposito (a dispetto della stessa sedes materiae), rivelatore, a tacer d’altro, è l’avverbio “altresì”, adottato nella seconda parte del medesimo comma 3, dove sono esplicitamente previsti appunto ulteriori “diritti” in favore sempre dei lavoratori somministrati. In questa cornice di normativa legale la Corte territoriale ha anche considerato che l’art. 30 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, applicato da CO ai propri dipendenti, al comma 8 prevedeva che: “In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell’arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore ...”. Ha, ancora, accertato che pure il contratto di assunzione a termine intercorso il 24 ottobre 2018 tra il ricorrente ed CO prevedeva espressamente, per quanto qui interessa, che: “I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrisposti in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ogni 19 caso in base a quanto stabilito dall’art. 30 co. 8 del CCNL ApL …”. 13. Anche alla luce di tanto, e delle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte territoriale, resta incensurabile la conclusione tratta dalla stessa che sul punto era inadempiente la somministratrice/datrice di lavoro. Ergo, l’unica censura della ricorrente è priva di fondamento anche nella parte in cui, tradendo la sviante premessa che il ricorso non avrebbe avuto “ad oggetto il diritto alla corresponsione del premio di risultato”, sembra porre invece in discussione questo aspetto. 14. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale condizionato Poste Italiane denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 334 Cod. Proc. Civ. (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha giudicato inammissibile la memoria difensiva con appello incidentale proposta da Poste Italiane S.p.A.”. 15. Con il secondo motivo dello stesso ricorso Poste Italiane denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, primo e terzo comma, del d.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 2, comma 1, lett. a-ter), del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 60 dei C.C.N.L. Poste Italiane del 30 novembre 2017 e del 23 giugno 2021, nonché degli artt. 1362 e segg. Cod. Civ. in relazione agli accordi sindacali del 31 luglio 2018, del 30 luglio 2019, del 23 luglio 2020, e del 30 luglio 2021 (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto fondata la pretesa del signor LI volta ad ottenere l’erogazione del premio di produzione previsto e disciplinato dal ccnl della utilizzatrice Poste Italiane S.p.a.”. 20 16. Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato è denunciata: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414 e 416 Cod. Proc. Civ., nonché dell’art. 2697 Cod. Civ. (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la contestazione mossa da Poste Italiane in ordine al quantum della domanda sarebbe stata generica e, come tale, inammissibile”. 17. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale di Poste Italiane s.p.a., in quanto condizionato. 18. La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione. Nondimeno la ricorrente principale è tenuta al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.4.2026. La Presidente HE AR EO Il Consigliere estensore CE PE UI CA 21