Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2026, n. 17708
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Sentenza 3 giugno 2026

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  • Accolto
    Spettanza del premio di produzione per parità di trattamento

    La Corte d'Appello ha ritenuto che il lavoratore somministrato abbia diritto al premio di produzione in base all'art. 35 del D.Lgs. 81/2015 e all'art. 30 del CCNL Agenzie di Somministrazione, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedono misure alternative o sostitutive, purché garantiscano sostanzialmente il risultato voluto dal legislatore. Nel caso di specie, non è stato provato che esistessero tali misure alternative.

  • Accolto
    Diritto di rivalsa dell'utilizzatore

    La Corte ha confermato il diritto di regresso di Poste Italiane S.p.A. verso Adecco Italia S.p.A. in base all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, riconoscendo alla norma una funzione di garanzia per il lavoratore e salvaguardando il diritto di rivalsa dell'utilizzatore.

  • Rigettato
    Natura del rapporto e obblighi di rimborso/rivalsa

    La Corte ha ritenuto che l'art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/2015 si riferisca a oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore, non applicabile in questo caso. L'obbligo solidale dell'utilizzatore ex art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015 opera solo in caso di inadempimento del somministratore, con diritto di rivalsa di quest'ultimo. La ricorrente non ha provato di aver effettivamente sostenuto gli oneri relativi al premio di risultato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2026, n. 17708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17708
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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