Sentenza 23 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7593 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
0 75 93 /02 Aula A Polo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Paolino Dell'Anno Presidente R.G.n. 22909/1999 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Cron. 21071 dr. Paolo Stile Consigliere Rep. dr. Aldo De Matteis Consigliere Ud. 19.03.2002 dr. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: Provveditorato al Porto - Autorità portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Claudio Boniciolli, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Olivetti per procura speciale a margine del ri- corso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Graziani in Roma alla via Premuda n. 6, ricorrente;
1139
CONTRO
IO MA, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Cornelio e MA Massano, quest'ultimo domiciliatario -- 1.- con studio in Roma alla via Otranto 36, come da pro- cura speciale in calce al controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ve- - 27 maggio 1999, n. 21/1999, nezia in data 4 febbraio m. 214/98 R.G. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 19 marzo 2002; udito l'avv. Maurizio Olivetti per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. I Svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 21 ottobre 1994 il signor MA VI conveniva in giudizio il Provveditorato al Porto Autorità portuale di Venezia - affinchè gli fosse ricono- - sciuta, con decorrenza dall'agosto 1990, fino al 31 luglio 1994, data del suo pensionamento, l'inquadramento al VII li- vello del Regolamento Organico, sostenendo che a partire da quella data, egli aveva svolto mansioni corrispondenti al li- vello richiesto, mentre si trovava ad essere inquadrato al VI livello. Con sentenza non definitiva n. 426/98 il Pretore di Venezia accoglieva le domande attoree e condannava il Provveditora to пр ив a corrispondere al ricorrente le differenze retributive arre- trate con interessi e rivalutazione. Avverso la sentenza medesima il convenuto proponeva appello, deducendo erroneità in fatto e in diritto delle motivazioni della sentenza impugnata. L'appellato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello. Con sentenza in data 4 febbraio - 27 maggio 1999 il Tribunale di Venezia respingeva l'appello. Osservava il Tribunale che il signor RI UR (VIII livello) era stato posto a capo dell'Ufficio Lavoro Portuale, mante-- nendo il suo ruolo di responsabile del Settore Ispettivo, per il quale aveva delegato il VI, che già aveva compiti di coor- - 3 dinamento all'interno del Settore Ispettivo di tutti gli Ispettori, con inquadramento al VI livello;
che, dopo l'agosto 1990, la responsabilità ed autonomia del VI era cresciuta in modo sensibile, stante non solo il con- sueto lavoro di coordinamento degli altri ispettori, ma anche la delega alla direzione dell'ufficio ispettivo;
che correttamente il Pretore aveva ritenuto che le man- sioni del VI rientravano nel VII livello, trattandosi di lavoratore che "svolge compiti di coordinamento e con- trollo in collaborazione con il responsabile di una strut- tura plurima"%; che il VI aveva altresì competenza informatica. Avverso detta sentenza il Provveditorato al Porto Auto nell rità Portuale di Venezia ha proposto ricorso per cassa zione, affidato a due motivi. Il VI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c., il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non compara le mansioni del VI ai vari profili professionali analiticamente descritti nel Regolamento organico per i vari livelli, bensì richiama la più astratta e generica declaratoria generale di VII livello;
che nei profili professionali di VII livello non ve n'è alcuno - 4. in cui possano essere inquadrate le mansioni esercitate dal VI, che si inquadrano invece nei profili professionali del VI livello. Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, il ricor- rente deduce che dall'istruttoria espletata è emerso che il VI era stato delegato ad interessarsi delle questioni ope- rative inerenti l'Ufficio Ispettivo, e non era stato delegato invece a dirigere l'Ufficio predetto%3B che il VI aveva conti- nuato a svolgere le stesse mansioni, salva la elaborazione dei dati al computer, che non rientrava nelle mansioni di VII livello. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo. Come è noto (v. ex plurimis Cass. 11 maggio 2001 m. 6560), in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei crite- ri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fat- to;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni nor- mative. La prima di tali operazioni può dar luogo a viola- zione di legge, pur sotto il limitato profilo della violazio- ne delle norme di ermeneutica contrattuale, allorchè la -5- classificazione sia posta dal contratto collettivo di dirit- to comune;
le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legitti- mità se immuni da vizi logici. Nella specie, per quanto concerne le fasi predette, il Tribunale ha osservato che correttamente il Pretore ha ritenuto che le mansioni del VI rientravano nella prospettazione del VII li- vello del regolamento organico del personale portuale, trat- tandosi di lavoratore che "svolge compiti di coordinamento e controllo in collaborazione con il responsabile di una strut- tura plurima". Secondo il Provveditorato ricorrente il giudice del merito avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., in quanto la sentenza impu- gnata non compara le mansioni del VI ai vari profili pro- fessionali analiticamente descritti nel Regolamento organico per i vari livelli, bensì richiama la più astratta e generi- ca declaratoria generale di VII livello. Al riguardo si osserva che, da una parte, l'Ente non deduce la norma violata dalla sentenza impugnata, e, dall'altra, che il Tribunale ha implicitamente ritenuto che il contenuto della declaratoria fosse idoneo ad individuare i profili in essa compresi. I profili infatti hanno carattere esemplificativo, mentre le declaratorie hanno carattere normativo, di tal che ben può appartenere alla declaratoria una mansione non elencata nei 6 - profili esemplificativi contrattuali. Va pertanto esente da censure in sede di legittimità, perchè congruamente motivata ed immune da vizi logico- giuridici, la determinazione delle mansioni del VI, fatta dal Tribunale sulla base delle risultanze pro- cessuali, per la individuazione di compiti di coor- dinamento e controllo in collaborazione con il respon- sabile di una struttura plurima di cui al VII livello - Come risulta infatti dalla sentenza impugnata, dopo l'agosto 1990, la responsabilità ed autonomia del VI crebbe in modo sensibile, stanti non solo il consueto lavoro di coordinamento degli altri ispettori, ma anche "la delega alla direzione dell'ufficio ispettivo", in col- laborazione con il UR, capo dell'Ufficio lavoro por- tuale e responsabile del Settore Ispettivo. Infondato è altresì il secondo motivo .. Il Provveditorato deduce che l'asserita delega del VI alla direzione dell'Ufficio Ispettivo non risulta dall'attività istruttoria espletata ed è frutto di insufficiente, illo- gica e contraddittoria motivazione delle prove testimonia- li assunte da parte del Tribunale di Venezia. Ma, come è giurisprudenza di questa Corte Suprema (v. ex plurimis Cass. 18 marzo 1995 n. 3205), il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione 7 - il potere di riesaminare e valutare autonomamente il me- rito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un "punto decisivo della controversia pro spettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argo- mentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convinci- mento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee æ dimostrare i fatti in discussio ne, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Nella specie il Tribunale ha fornito congrua e logica moti- vazione dell'interpretazione probatoria, di tal che non può trovare ingresso la diversa interpretazione fornita dalla parte. Come è chiaramente indicato in sentenza, il riferimento alla competenza informatica del VI non costituisce un"distinguo" rispetto al VI livello, ma è diretta ad evidenziare il grado di autonomia e responsabilità del lavoratore. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liqui- date come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Enrico Cornelio dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- 8 - La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio, liquidate in euro7,80 oltre euro duemila per onorari difensivi, con distrazione in favore dell'avv. Enrico Cornelio dichia- ratosi antistatario. Così deciso in Roma il 19 marzo 2002. Il Presidente (dr. Paolino Dell'Anno) Velin. ill. Grm. Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) примет I A ене D S S , A O 3 0 T L 1 3 , L 5 . A O T S B R E IL CANCELLIERE I N P A ' D S Depositato in Cancelleria L I 2 A L N 7 T E - oggi, 2 3 MAG. 2002.. G S D 8 O - O I 1 P S A 1 N D M /! I E IL CANCELLIERE E E S , A Phillie G I O D G A R E T E T O S L I T N G T E I E A S R L R E I L D E D O 9 1