Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2017, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
06839-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/01/2017 N. 93 SENTENZA Composta dagli ill.mi sig.ri: OV DIOTALLEVI - Presidente - LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N. 36653/2016 STEFANO FILIPPINI IGNAZIO PARDO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AT nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA Udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del dott. Perla Lori che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi LO, ZO e IT e l'accoglimento del ricorso proposto da SS RI;
Uditi i difensori avv.ti Notaro Antonio e Stocchiero Nicola che hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 30 giugno 2016 la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibili per tardività gli appelli proposti da LO TI, ZO IO, IT NA e 1 SS RI, avverso la pronuncia del 14-09-2015 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato i predetti alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di estorsione e circonvenzione di incapace.
1.2 Affermava la Corte che il termine per proporre appello scadeva in data 29 ottobre 2015 mentre tutti gli atti di impugnazione risultavano ritualmente pervenuti presso la Cancelleria del giudice a quo tra il 2 ed il 4 novembre di quell'anno e quindi fuori termine.
1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. SS RI lamentando, con un unico motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod. proc.pen. in relazione alla declaratoria di tardività erroneamente pronunciata, posto che il giudice aveva fatto riferimento ad una errata annotazione della Cancelleria sull'originale del gravame, viceversa tempestivamente spedito a mezzo lettera raccomandata proprio il 29 ottobre 2015 come risultava anche dagli allegati al ricorso. Si chiedeva inoltre la sospensione dell'esecuzione della impugnata sentenza. Il difensore degli imputati IT, LO e ZO proponeva ricorso per cassazione deducendo: violazione degli artt. 583 e 591 in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. con riguardo alla ritenuta tardività sottolineando come in caso di appello spedito a mezzo lettera raccomandata dovesse farsi riferimento alla data di spedizione per stabilire la tempestività del gravame;
pertanto errato doveva ritenersi l'orientamento cui aveva aderito la Corte bresciana, peraltro contraddetto da pronunce contrarie, posto che comunque la spedizione tempestiva, seppur ad organo non competente a ricevere l'impugnazione, permetteva sia di stabilire la certezza della impugnazione che la provenienza della stessa dall'interessato. Doveva pertanto ritenersi non rilevante la circostanza dell'errata spedizione al giudice ad quem;
violazione degli artt. 583 e 591 in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. in relazione all'art. 6 CEDU con riguardo alla violazione dei principi del contraddittorio posto che l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità non avrebbe dovuto essere pronunciata de plano bensì a seguito di fissazione di udienza e spedizione degli avvisi alle parti viceversa mancati;
violazione degli artt. 583 e 591 in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. per erronea applicazione del Decreto Legge 132/2014, che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini nel solo arco temporale 1-31 agosto, al procedimento in oggetto, benché lo stesso avesse avuto inizio nel corso del 2012 e cioè in un periodo in cui era previsto il più lungo termine di sospensione feriale 1 agosto 15 settembre. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati IT, ZO e LO è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed infatti quanto al primo motivo si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare come l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice "ad quem" è ammissibile solo nel caso in cui sia rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice che ha emesso il 2 provvedimento impugnato, essendo a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen. è quella in cui l'atto perviene - all'ufficio competente a riceverlo (Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Rv. 245391). Tale affermazione non pare isolata trovando anche conferma in altra e successiva pronuncia che ha ribadito il principio secondo cui è ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, quando la stessa sia rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla (Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, Rv. 252072). In alcun modo può pertanto aderirsi alla tesi della difesa ricorrente secondo cui una soluzione differente dovrebbe essere adottata nel caso di spedizione dell'impugnazione a mezzo raccomandata valendo in tal caso, come pure richiesto con il ricorso, solo il rispetto della data di spedizione ed essendo irrilevante il luogo;
aderendo per ipotesi a tale orientamento si dovrebbe ammettere la sostanziale irrilevanza della previsione normativa secondo cui, invece, il luogo di proposizione dell'impugnazione è sempre la Cancelleria del giudice a quo ammettendo che il gravame possa essere inviato ad una qualsiasi autorità giudiziaria per essere comunque tempestivamente proposto. Si tratta con evidenza di soluzione che porterebbe a conclusioni paradossali e comunque palesemente contrastanti con i principi dettati dall'art. 582 cod. proc.pen., secondo cui, espressamente, il luogo di presentazione di ogni impugnazione, indipendentemente dalle modalità di presentazione, è sempre la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Inoltre va segnalato ancora sul punto come, secondo l'art. 591 cod.proc.pen., la violazione delle regole dettate proprio dal citato articolo 582, e quindi anche quelle riguardanti il luogo di presentazione, è prevista a pena di inammissibilità. Deve pertanto affermarsi il principio che anche nel caso di spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo raccomandata l'atto va spedito sempre presso la cancelleria del giudice a quo e che, qualora per errore della parte impugnante, il gravame risulti inviato presso il giudice ad quem o ad altra autorità non competente, per la tempestività della impugnazione vale la data in cui la cancelleria de giudice a quo riceve l'atto irritualmente presentato ad altro organo. Peraltro tale orientamento già di favore per la parte impugnante ed aderente al principio del favor impugnationis, non può essere dilatato sino ad attribuire natura sostanzialmente irrilevante al luogo di presentazione dell'atto di impugnazione.
2.2 Anche il secondo motivo di gravame è palesemente infondato;
ai sensi dell'art.591 secondo comma cod. proc.pen. il giudice ad quem, e quindi anche la Corte di appello, ove rilevi una causa di inammissibilità la dichiara con ordinanza anche di ufficio posto che in tali casi il contraddittorio essenziale per lo svolgimento del procedimento di primo grado appare del tutto superfluo non procedendosi ad alcuna analisi del merito dell'atto di impugnazione. A tal proposito questa Corte ha già stabilito il principio secondo cui è legittima la declaratoria di 3 inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza che debbano essere osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall'art. 127 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, Rv. 259031). In alcun modo può pertanto ritenersi integrato un difetto di contraddittorio posto che lo stesso è comunque preservato alla fase della successiva impugnazione;
e difatti l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza (Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011, Rv. 250280). La garanzia del successivo grado di impugnazione avverso l'ordinanza pronunciata de plano garantisce quindi il rispetto del contraddittorio anche ove l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile per difetto di condizioni formali previste dall'art. 591 cod.proc.pen.. 2.3 Manifestamente infondato è il terzo motivo posto che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione della norma sulla sospensione dei termini feriali in vigore al momento di proposizione dell'impugnazione, non potendo certamente farsi riferimento alla data di inizio del procedimento bensì a quella di compimento dell'atto secondo il noto brocardo tempus regit actum. Difatti secondo i principi generali ogni legge si applica al tempo in cui questa è in vigore con la conseguenza che irrilevante è la data di inizio del procedimento. Alla luce delle predette considerazioni, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno.
2.4 Fondato è invece il ricorso proposto nell'interesse di SS RI;
dagli allegati al ricorso per cassazione che questa Corte è competente ad esaminare in presenza di deduzioni di nullità, risulta che seppure l'atto di impugnazione sia pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo il 2 novembre 2015 tuttavia lo stesso veniva ritualmente e tempestivamente inviato proprio a tale organo, giudice a quo, il precedente 29 ottobre 2015 e cioè in data ultima per la proposizione. Come già in precedenza affermato nel caso di rituale spedizione dell'atto di impugnazione presso la Cancelleria del giudice a quo a valere quale data per verificare il rispetto dei termini previsti dall'art. 585 cod. proc.pen. non è quella di ricezione della raccomandata da parte dell'ufficio giudiziario bensì quello di spedizione della missiva. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia perché provveda ad analizzare la fondatezza del gravame originario.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di SS AU con rinvio alla Corte di appello di Brescia per il giudizio;
4 dichiara inammissibili i ricorsi di LO TI, pagamento delle spese processuali e ciascuno Cassa delle ammende. Roma, 18 gennaio 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ngnazio PAo Ponzio IO e IT NA che condanna al al versamento della somma di € 1.500,00 alla IL PRESIDENTE Dott. IO Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 FEB. 2017 IL MADICASSA CANCELLIERE AU PA t O N 5