Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul contraddittorio nella fase di ammissibilitàGastone Andreazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 16035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16035 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/02/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 435
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 16493/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. D'Abrosca Michele, difensore di fiducia di EN AR, n. a Santa Maria Capua Vetere il 2.10.1935;
avverso l'ordinanza in data 8.3.2010 della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal predetto EN avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.5.2009;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli AR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da EN AR avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.5.2009, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda.
Si rileva nell'ordinanza che il termine di impugnazione della predetta sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è di quindici giorni, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), essendo stata pronunziata la sentenza con la contestuale redazione dei motivi;
che il predetto termine decorreva nei confronti dell'EN dal 10.6.2009, essendo stato notificato in detta data l'estratto contumaciale della sentenza presso il difensore domiciliatario, con la conseguente tardività dell'appello proposto in data 10.7.2009.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione dell'art. 591 c.p.p.. Si deduce, che contrariamente a quanto affermato nella impugnata ordinanza, nel caso in esame non sussiste alcuna elezione di domicilio, riferendosi quella indicata dalla Corte territoriale ad altro procedimento portante il n. 9551/2008, del quale era stato disposto lo stralcio ed affidato ad altro giudice, sicché la sentenza andava notificata all'imputato presso il suo domicilio, ove non è stata mai eseguita.
Si contesta inoltre che il termine per impugnare sia di quindici giorni, stante la contumacia dell'imputato, e si denuncia la omessa notificazione e comunicazione degli avvisi per la camera di consiglio nella quale è stato emesso il provvedimento impugnato. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va preliminarmente rilevato, in relazione all'ultima doglianza del ricorrente, che ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 2, la inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, senza che siano stabilite formalità o l'instaurazione del contraddittorio, che è posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.
Tanto premesso, si rileva dall'esame degli atti che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stata disposta presso il domicilio eletto dall'imputato presso la sua abitazione in Santa Maria Capua Vetere, via Galatina n. 111, giusta verbale di elezione di domicilio dinanzi ai C.C. di Santa Maria Capua Vetere in data 28.12.2006. La notifica a detto indirizzo, come si evince da relata dell'ufficiale giudiziario in data 14.11.2007, non è stata possibile, essendo risultato l'imputato sconosciuto in loco. Correttamente, pertanto, la successiva notifica del decreto di citazione a giudizio è stata disposta ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore, così come quella successiva della sentenza, con la conseguenza che il termine per proporre appello decorreva dalla data del 10.6.2009, come affermato nella impugnata ordinanza.
È appena il caso di rilevare, infine, che nella sentenza di primo grado vi è la attestazione della Cancelleria in ordine alla pronuncia della sentenza con la contestuale redazione dei motivi, sicché nel caso in esame, come indicato nell'ordinanza della Corte di appello, il termine per impugnare è di quindici giorni, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), a nulla rilevando la contumacia dell'imputato in ordine alla quantificazione dei termini di impugnazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011