Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 16035
CASS
Sentenza 24 febbraio 2011

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Massime1

L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul contraddittorio nella fase di ammissibilità
    Gastone Andreazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 16035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16035
Data del deposito : 24 febbraio 2011

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