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Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 16550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16550 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di AS NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 16550 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 10/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 5 giugno 2025, ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Siracusa di 'condanna di NC Di AS in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso in danno di NC UN in Rosolini il 6 maggio 2010, alla pena di mesi 8 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e alla sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata di mesi due. 1.1.11 processo ha ad oggetto un incidente stradale, ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. Alla data su indicata, Di AS, percorrendo via Gonzaga alla guida dell'autovettura Mercedes E270 in direzione ovest, giunto all'intersezione con via Battisti, aveva iniziato a svoltare a sinistra e non tenendo in debito conto la posizione, la distanza e la direzione del mezzo proveniente dalla direzione opposta con diritto di precedenza, aveva impattato contro il motociclo MBK condotto da NC UN;
in conseguenza dell'impatto UN, che non indossava il casco protettivo, era sbalzato dal ciclomotore Ara finito a terra i sbattendo la testa;
a causa delle lesioni riportate era deceduto il 14 maggio 2010. 1.2.Nei confronti di Di AS sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza ig l'imperizia e la violazione degli artt. 145 e 154 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e alla valutazione delle conclusioni dei consulenti tecnici. Dopo che in sede di impugnazione si era evidenziato che sia sulla base dei calcoli effettuati dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, sia sulla base calcoli effettuati dal Consulente Tecnico della difesa, le risultanze erano difformi rispetto a quelle cui era giunto il primo giudice, econdo il difensore / la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem il calcolo della velocità effettuato nella sentenza di primo grado e a confermare che la vittima si era trovata nel campo visivo dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla individuazione degli addebiti di colpa. Dopo che con 2 i motivi di appello si era censurata l'affermazione, priva di supporto probatorio e tecnico-scientifico, secondo cui UN ad una distanza di 32 metri fosse stato visibile, la Corte aveva richiamato per relationem la motivazione del primo giudice, senza specificare in base a quale ragionamento la suddetta distanza rientrerebbe nel campo di visibilità di un soggetto che effettua una svolta a sinistra. Di AS - osserva il difensore - aveva posto in essere la manovra di svolta in maniera corretta, in quanto, prima di procedervi, aveva ispezionato il crocevia e, accertatosi che non sopraggiungeva nessuno e che nessuno si trovava nel suo campo visivo, aveva iniziato l'attraversamento a bassa velocità. Il semplice richiamo fatto dalla Corte alle valutazioni della sentenza di primo grado non fornisce alcun chiarimento in merito alla logicità e razionalità del ragionamento seguito. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero l'espletamento di una perizia al fine di accertare se UN fosse stato abbagliato dal sole. La Corte, richiamando la sentenza di primo grado, aveva affermato che, anche a voler ammettere che UN sia giunto all'incrocio senza accorgersi del sopraggiungere dell'autovettura condotta dall'imputato perché abbagliato dalla luce del sole, ciò tuttavia non inciderebbe in alcun modo sulla responsabilità di Di AS, il quale, non essendo abbagliato dal sole che si trovava alle sut spalle, ben avrebbe potuto avvedersi dell'arrivo del motociclo. In tesi difensiva, invece, tale accertamento peritale sarebbe stato indispensabile, in quanto avrebbe potuto portare alla conclusione che la vittima avrebbe dovuto moderare la velocità per evitare l'incidente e che quest'ultimo si era verificato per sua esclusiva responsabilità. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso dit -a. „aie?. L a Corte avrebbe errato nel ritenere che il mancato utilizzo del casco da parte della vittima non avesse interrotto il nesso causale, in quanto l'istruttoria aveva chiarito che se UN avesse indossato il casco protettivo, il decesso non si sarebbe verificato. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. •222 e 223 Cod. Strada. La sentenza impugnata erroneamente - secondo il difensore- avrebbe confermato anche la condanna relativa alla sanzione amministrativa accessoria. 2.6. Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla condanna alle spese processuali. Il difensore argomenta che se il giudice di appello avesse correttamente applicato i principi di diritto, non avrebbe condannato Di AS al pagamento delle spese processuali. 3 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo e il secondo motivo, con cui si censura la ricostruzione dell'incidente come effettuata dai giudici di merito e, in particolare, la valutazione secondo cui la vittima era entrata nel campo di visibilità dell'imputato prima che questi effettuasse la manovra di svolta, sono inammissibili per plurime, convergenti ragioni. 2.1 Si deve, in primo luogo, ribadire, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, ' ez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. ez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Da tale principio discende, quindi, che la ricostruzione di un sinistro stradale nella sua dinamica è rimessa al giudice di merito ed 'integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. 2.2. Nel caso in esame, nelle sentenze di merito che, in quanto conformi, possono essere lette come unico corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), si dà atto: - che il sinistro si è verificato in via Gonzaga, strada rettilinea con pendenza in salita di 3,5% per la direzione di marcia verso ovest, intersecata ad angolo 4 retto da varie strade laterali e composta da un'unica carreggiata larga circa 11 metri, formata da due semi carreggiate, ognuna a senso unico di circolazione, separate da uno spartitraffico centrale formato da un marciapiede di 50 cm.; - che la manovra di svolta a sinistra lungo la via Cesare Battisti è consentita dalla segnaletica verticale con obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nell'opposto senso di marcia;
- che al momento del sinistro la visibilità sulla via Gonzaga era buona fino a 150 metri e non vi erano ostacoli che ostruissero la visuale di Di AS;
- che nella fase di svolta, dopo che di AS aveva percorso circa 10 m. all'interno della carreggiata est, era sopraggiunto dalla medesima via Gonzaga con direzione opposta NC UN/ a bordo di un ciclomotore/ e lo scontro tra i due mezzi era avvenuto nella corsia di marcia del ciclomotore tra la parte anteriore del ciclomotore e la parte destra del paraurti anteriore della Mercedes. Il Tribunale (pagg. 10 e 11) ha spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto corretta la indicazione della velocità dei mezzi effettuata dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (in ragione del tipo di lesioni riportate dalla vittima e della deformazione del veicolo); ha rilevato ( pag.12) come, in ogni caso, anche a voler condividere i risultati esposti dal Consulente Tecnico dell'imputato, le differenze della velocità pre-urto del ciclomotore non assumono rilevanza tale da comportare un esonero da responsabilità dell'imputato, in quanto sia alla velocità calcolata dal Consulente del PM, sia alla velocità calcolata dal Consulente dell'imputato, nel momento in cui Di AS aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra il ciclomotore rientrava nel suo campo visivo. La Corte di appello (pag. 5), dopo aver dato atto che era stata riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, ha ripreso tale passaggio argomentativo e ha, indi, aderito alla conclusione per cui al momento della svolta UN era avvistabile da parte dell'imputato. Questi, quindi, doveva essere ritenuto responsabile per non aver osservato le norme del Codice della strada che impongono ai conducenti di usare la massima prudenza nell'approssimarsi alle intersezioni e di dare la precedenza a chi proviene da destra, quando tale obbligo sia segnalato. In altri termini, la Corte ha chiarito che la prospettiva del ricorrente per cui l'incidente sarebbe 'stato da imputare a 'esclusiva responsabilità della vittima non poteva essere accolta, posto che il sinistro era originato dalla inosservanza da parte dell'imputato delle norme del Codice della Strada. I giudici, dunque, hanno fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di nesso di causa fra condotta colposa del soggetto agente ed evento, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità, si deve trattare di un percorso causale, sia pure ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente, ma di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale (Sez. 4, n. 26020 del 5 29/04/2009, Rv. 243933), ovvero di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento" (Sez. 4, n. 10626 del 19.2.2013, Rv. 256391; da ultimo Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013), nonché del principio, pure invocato dalle sentenze di merito, per cui nel campo della circolazione stradale il principio dell'affidamento «trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità» (fra le tante: Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez 4, n. 25552 del 27/04/2017,.Rv. 270176; sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223) 2.3. I motivi di ricorso non si confrontano con i passaggi argomentativi delle sentenze di merito, soprattutto nella parte cui sottolineano il mancato rispetto da parte dell'imputato delle regole che devono essere osservate nelle intersezioni e nelle manovre di svolta, ma si limitano a riportare calcoli sulla velocità dei mezzi, senza spiegare in che senso detti calcoli varrebbero ad inficiare le conclusioni in puntg-í`é-sponsabilità colposa del conducente del mezzo rispetto all'evento, e a ribadire, in maniera solo avversativa, che Di AS aveva effettuato la manovra di svolta nel rispetto delle regole di prudenza previste da0codice della strada. 3. Il terzo motivo, con cui si lamenta il mancato espletamento della perizia al fine di verificare l'incidenza che aveva avuto nella dinamica del sinistro l'abbagliamento dai raggi solari subito dalla vittima, è manifestamente infondato. La Corte di appello (pag.6) in proposito ha rilevato che, anche a voler ammettere che UN sia giunto all'incrocio senza accorgersi dell'autovettura dell'imputato perché abbagliato dalla luce solare, ciò non inciderebbe in alcun modo sulla condotta di Di AS, il quale, non essendo invece abbagliato dalla luce del sole, ben avrebbe potuto avvedersi dO'arrivo del motociclo e percepirne la velocità. La motivazione adottata non può essere oggetto di censure, avendo la Corte spiegato in maniera adeguata le ragioni per cui l'accertamento peritale non era indispensabile ai fini della decisione. L'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062) e che la 6 valutazione è rimessa al giudice di merito ensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. Tali principi sono stati ribaditi anche con riferimento all'espletamento della perizia, essendosi precisato che spetta al giudice del merito di valutarne la necessità in ragione delle risultanze processuali e che la decisione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, Rv.270936; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Rv. 268815; Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Rv. 255152). 4. Il quarto motivo, con cui si censura la mancata valutazione della condotta della vittima, consistita nel non avere indossato il casco, come fattore interruttivo del nesso causale, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo della doglianza dedotta in appello e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di appello ha osservato che la condotta della vittima, che non aveva indossato il casco protettivo, in quanto né abnorme, né del tutto imprevedibile, non poteva valere a interrompere il nesso di casualità. La decisone è conforme ai principi su indicati, secondo cui possono valere ad interrompere il nesso di causa fra condotta colposa del conducente del veicolo eh/evento sinistro solo quei fattori che integrano un rischio eccentrico e che, non essendo prevedibili dal soggetto agente, esulano dal governo della sfera di rischio a lui demandata. L'argomentazione è in linea con la giurisprudenza di questa Sezione come delineatasi in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza (Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Rv. 269975) e da ultimo anche con riferimento al mancato uso o all'uso non corretto del casco protettivo (Sez. 4, n. 10472 del 17 novembre 2025, dep. 2025 non mass.) 5. Il quinto e il sesto motivo, con cui il ricorrente lamenta la applicazione della sanzione amministrativa e la condanna alle spese processuali, sono inammissibili. Nella laconica e generica prospettazione effettuata dal ricorrente, le censure sembrano collegate agli altri motivi di ricorso, nel senso che all'annullamento della condanna dovrebbe seguire, secondo il difensore, l'annullamento anche delle restanti Statuizioni. Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso involge anche tali ultime censure. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione 7 et della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma, lì 10 aprile 2026. Il Consiglier s nsore Anna t W3 ;:i:Org Adkief:ì tm;
N9i IL FUNZIONA DIZIARIO Dott.ssa I bendo 8
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 16550 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 10/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 5 giugno 2025, ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Siracusa di 'condanna di NC Di AS in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso in danno di NC UN in Rosolini il 6 maggio 2010, alla pena di mesi 8 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e alla sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata di mesi due. 1.1.11 processo ha ad oggetto un incidente stradale, ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. Alla data su indicata, Di AS, percorrendo via Gonzaga alla guida dell'autovettura Mercedes E270 in direzione ovest, giunto all'intersezione con via Battisti, aveva iniziato a svoltare a sinistra e non tenendo in debito conto la posizione, la distanza e la direzione del mezzo proveniente dalla direzione opposta con diritto di precedenza, aveva impattato contro il motociclo MBK condotto da NC UN;
in conseguenza dell'impatto UN, che non indossava il casco protettivo, era sbalzato dal ciclomotore Ara finito a terra i sbattendo la testa;
a causa delle lesioni riportate era deceduto il 14 maggio 2010. 1.2.Nei confronti di Di AS sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza ig l'imperizia e la violazione degli artt. 145 e 154 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e alla valutazione delle conclusioni dei consulenti tecnici. Dopo che in sede di impugnazione si era evidenziato che sia sulla base dei calcoli effettuati dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, sia sulla base calcoli effettuati dal Consulente Tecnico della difesa, le risultanze erano difformi rispetto a quelle cui era giunto il primo giudice, econdo il difensore / la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem il calcolo della velocità effettuato nella sentenza di primo grado e a confermare che la vittima si era trovata nel campo visivo dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla individuazione degli addebiti di colpa. Dopo che con 2 i motivi di appello si era censurata l'affermazione, priva di supporto probatorio e tecnico-scientifico, secondo cui UN ad una distanza di 32 metri fosse stato visibile, la Corte aveva richiamato per relationem la motivazione del primo giudice, senza specificare in base a quale ragionamento la suddetta distanza rientrerebbe nel campo di visibilità di un soggetto che effettua una svolta a sinistra. Di AS - osserva il difensore - aveva posto in essere la manovra di svolta in maniera corretta, in quanto, prima di procedervi, aveva ispezionato il crocevia e, accertatosi che non sopraggiungeva nessuno e che nessuno si trovava nel suo campo visivo, aveva iniziato l'attraversamento a bassa velocità. Il semplice richiamo fatto dalla Corte alle valutazioni della sentenza di primo grado non fornisce alcun chiarimento in merito alla logicità e razionalità del ragionamento seguito. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero l'espletamento di una perizia al fine di accertare se UN fosse stato abbagliato dal sole. La Corte, richiamando la sentenza di primo grado, aveva affermato che, anche a voler ammettere che UN sia giunto all'incrocio senza accorgersi del sopraggiungere dell'autovettura condotta dall'imputato perché abbagliato dalla luce del sole, ciò tuttavia non inciderebbe in alcun modo sulla responsabilità di Di AS, il quale, non essendo abbagliato dal sole che si trovava alle sut spalle, ben avrebbe potuto avvedersi dell'arrivo del motociclo. In tesi difensiva, invece, tale accertamento peritale sarebbe stato indispensabile, in quanto avrebbe potuto portare alla conclusione che la vittima avrebbe dovuto moderare la velocità per evitare l'incidente e che quest'ultimo si era verificato per sua esclusiva responsabilità. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso dit -a. „aie?. L a Corte avrebbe errato nel ritenere che il mancato utilizzo del casco da parte della vittima non avesse interrotto il nesso causale, in quanto l'istruttoria aveva chiarito che se UN avesse indossato il casco protettivo, il decesso non si sarebbe verificato. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. •222 e 223 Cod. Strada. La sentenza impugnata erroneamente - secondo il difensore- avrebbe confermato anche la condanna relativa alla sanzione amministrativa accessoria. 2.6. Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla condanna alle spese processuali. Il difensore argomenta che se il giudice di appello avesse correttamente applicato i principi di diritto, non avrebbe condannato Di AS al pagamento delle spese processuali. 3 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo e il secondo motivo, con cui si censura la ricostruzione dell'incidente come effettuata dai giudici di merito e, in particolare, la valutazione secondo cui la vittima era entrata nel campo di visibilità dell'imputato prima che questi effettuasse la manovra di svolta, sono inammissibili per plurime, convergenti ragioni. 2.1 Si deve, in primo luogo, ribadire, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, ' ez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. ez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Da tale principio discende, quindi, che la ricostruzione di un sinistro stradale nella sua dinamica è rimessa al giudice di merito ed 'integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. 2.2. Nel caso in esame, nelle sentenze di merito che, in quanto conformi, possono essere lette come unico corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), si dà atto: - che il sinistro si è verificato in via Gonzaga, strada rettilinea con pendenza in salita di 3,5% per la direzione di marcia verso ovest, intersecata ad angolo 4 retto da varie strade laterali e composta da un'unica carreggiata larga circa 11 metri, formata da due semi carreggiate, ognuna a senso unico di circolazione, separate da uno spartitraffico centrale formato da un marciapiede di 50 cm.; - che la manovra di svolta a sinistra lungo la via Cesare Battisti è consentita dalla segnaletica verticale con obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nell'opposto senso di marcia;
- che al momento del sinistro la visibilità sulla via Gonzaga era buona fino a 150 metri e non vi erano ostacoli che ostruissero la visuale di Di AS;
- che nella fase di svolta, dopo che di AS aveva percorso circa 10 m. all'interno della carreggiata est, era sopraggiunto dalla medesima via Gonzaga con direzione opposta NC UN/ a bordo di un ciclomotore/ e lo scontro tra i due mezzi era avvenuto nella corsia di marcia del ciclomotore tra la parte anteriore del ciclomotore e la parte destra del paraurti anteriore della Mercedes. Il Tribunale (pagg. 10 e 11) ha spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto corretta la indicazione della velocità dei mezzi effettuata dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (in ragione del tipo di lesioni riportate dalla vittima e della deformazione del veicolo); ha rilevato ( pag.12) come, in ogni caso, anche a voler condividere i risultati esposti dal Consulente Tecnico dell'imputato, le differenze della velocità pre-urto del ciclomotore non assumono rilevanza tale da comportare un esonero da responsabilità dell'imputato, in quanto sia alla velocità calcolata dal Consulente del PM, sia alla velocità calcolata dal Consulente dell'imputato, nel momento in cui Di AS aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra il ciclomotore rientrava nel suo campo visivo. La Corte di appello (pag. 5), dopo aver dato atto che era stata riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, ha ripreso tale passaggio argomentativo e ha, indi, aderito alla conclusione per cui al momento della svolta UN era avvistabile da parte dell'imputato. Questi, quindi, doveva essere ritenuto responsabile per non aver osservato le norme del Codice della strada che impongono ai conducenti di usare la massima prudenza nell'approssimarsi alle intersezioni e di dare la precedenza a chi proviene da destra, quando tale obbligo sia segnalato. In altri termini, la Corte ha chiarito che la prospettiva del ricorrente per cui l'incidente sarebbe 'stato da imputare a 'esclusiva responsabilità della vittima non poteva essere accolta, posto che il sinistro era originato dalla inosservanza da parte dell'imputato delle norme del Codice della Strada. I giudici, dunque, hanno fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di nesso di causa fra condotta colposa del soggetto agente ed evento, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità, si deve trattare di un percorso causale, sia pure ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente, ma di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale (Sez. 4, n. 26020 del 5 29/04/2009, Rv. 243933), ovvero di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento" (Sez. 4, n. 10626 del 19.2.2013, Rv. 256391; da ultimo Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013), nonché del principio, pure invocato dalle sentenze di merito, per cui nel campo della circolazione stradale il principio dell'affidamento «trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità» (fra le tante: Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez 4, n. 25552 del 27/04/2017,.Rv. 270176; sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223) 2.3. I motivi di ricorso non si confrontano con i passaggi argomentativi delle sentenze di merito, soprattutto nella parte cui sottolineano il mancato rispetto da parte dell'imputato delle regole che devono essere osservate nelle intersezioni e nelle manovre di svolta, ma si limitano a riportare calcoli sulla velocità dei mezzi, senza spiegare in che senso detti calcoli varrebbero ad inficiare le conclusioni in puntg-í`é-sponsabilità colposa del conducente del mezzo rispetto all'evento, e a ribadire, in maniera solo avversativa, che Di AS aveva effettuato la manovra di svolta nel rispetto delle regole di prudenza previste da0codice della strada. 3. Il terzo motivo, con cui si lamenta il mancato espletamento della perizia al fine di verificare l'incidenza che aveva avuto nella dinamica del sinistro l'abbagliamento dai raggi solari subito dalla vittima, è manifestamente infondato. La Corte di appello (pag.6) in proposito ha rilevato che, anche a voler ammettere che UN sia giunto all'incrocio senza accorgersi dell'autovettura dell'imputato perché abbagliato dalla luce solare, ciò non inciderebbe in alcun modo sulla condotta di Di AS, il quale, non essendo invece abbagliato dalla luce del sole, ben avrebbe potuto avvedersi dO'arrivo del motociclo e percepirne la velocità. La motivazione adottata non può essere oggetto di censure, avendo la Corte spiegato in maniera adeguata le ragioni per cui l'accertamento peritale non era indispensabile ai fini della decisione. L'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062) e che la 6 valutazione è rimessa al giudice di merito ensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. Tali principi sono stati ribaditi anche con riferimento all'espletamento della perizia, essendosi precisato che spetta al giudice del merito di valutarne la necessità in ragione delle risultanze processuali e che la decisione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, Rv.270936; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Rv. 268815; Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Rv. 255152). 4. Il quarto motivo, con cui si censura la mancata valutazione della condotta della vittima, consistita nel non avere indossato il casco, come fattore interruttivo del nesso causale, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo della doglianza dedotta in appello e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di appello ha osservato che la condotta della vittima, che non aveva indossato il casco protettivo, in quanto né abnorme, né del tutto imprevedibile, non poteva valere a interrompere il nesso di casualità. La decisone è conforme ai principi su indicati, secondo cui possono valere ad interrompere il nesso di causa fra condotta colposa del conducente del veicolo eh/evento sinistro solo quei fattori che integrano un rischio eccentrico e che, non essendo prevedibili dal soggetto agente, esulano dal governo della sfera di rischio a lui demandata. L'argomentazione è in linea con la giurisprudenza di questa Sezione come delineatasi in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza (Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Rv. 269975) e da ultimo anche con riferimento al mancato uso o all'uso non corretto del casco protettivo (Sez. 4, n. 10472 del 17 novembre 2025, dep. 2025 non mass.) 5. Il quinto e il sesto motivo, con cui il ricorrente lamenta la applicazione della sanzione amministrativa e la condanna alle spese processuali, sono inammissibili. Nella laconica e generica prospettazione effettuata dal ricorrente, le censure sembrano collegate agli altri motivi di ricorso, nel senso che all'annullamento della condanna dovrebbe seguire, secondo il difensore, l'annullamento anche delle restanti Statuizioni. Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso involge anche tali ultime censure. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione 7 et della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma, lì 10 aprile 2026. Il Consiglier s nsore Anna t W3 ;:i:Org Adkief:ì tm;
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